Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 517
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica avviso di accertamento

    Il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si è limitato a deduzioni generiche senza articolare censure puntuali e specifiche sui vizi del provvedimento impugnato, come richiesto dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Validità della cartella di pagamento

    La cartella è stata elaborata conformemente al modello ministeriale e contiene tutte le informazioni necessarie per informare il contribuente sulle ragioni della pretesa (ente creditore, dati del contribuente, anno di riferimento, elementi su cui si basa la pretesa, importo suddiviso in voci, sanzioni e interessi).

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    I termini prescrizionali non sono maturati poiché sono stati prorogati dalle disposizioni emergenziali COVID-19, che hanno comportato una sospensione e proroga complessiva dei termini a favore dei debitori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 517
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 517
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo