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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 517/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1102/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Empedocle - Via Marconi 2 92022 Porto Empedocle AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250001970017000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 10.15.
Resistente/Appellato: assente ore 10.15.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato la Cartella di pagamento n. 29120250001970017000 notificata il 07/02/2025 con la quale è stato chiesto il pagamento di euro 2.338,88 per TARI anno 2016 del Comune di Porto Empedocle (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa, ha concluso – per i motivi che di seguito saranno esaminati – per la riforma (cfr. ricorso in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha controdedotto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il motivo di ricorso riferito alla asserita mancata notifica del prodromico avviso di accertamento (n. 19 del 30 gennaio 2020 – cfr. Cartella pag. 5) è inammissibile per genericità: il ricorrente, a fronte delle puntuali indicazioni riportate nella cartella si è limitato a dedurre (con espressioni di “stile” riferite genericamente ad “ … avvisi di accertamento … ”) che “ … la stessa non è mai stata preceduta dalla rituale notificazione degli avvisi di accertamento quantunque poi posta a suo fondamento …” (cfr. ricorso introduttivo pag. 3 e segg.).
La Giurisprudenza di vertice ha ritenuto che i motivi di ricorso devono essere “specifici”: è necessario che il ricorrente, ai fini della ammissibilità adduca censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 giugno 2022, n. 5368).
La Giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1241 del 25 marzo 2016) ha ritenuto che in sede di ricorso la contestazione non può limitarsi ad una mera “clausola di stile”: i motivi di ricorso concorrono a individuare il thema decidendum e a fissare i limiti della pronuncia del giudice, che non dispone al riguardo di poteri officiosi (Cassazione, 15.10.2013 n. 23326).
La loro indicazione, quindi, non soddisfa soltanto un requisito di forma del ricorso, ma orienta e circoscrive sin dall'inizio della lite - con i limitati aggiustamenti consentiti dall'art. 24 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 – i poteri decisori della Commissione.
2.- La cartella qui in esame è stata elaborata in conformità al relativo modello ministeriale (prot. n.
14113/2022) : contiene le informazioni che hanno edotto il Contribuente sulle ragioni (an e quantum) della pretesa: ente creditore, codice fiscale e dati del contribuente, l'anno di riferimento, gli elementi sui quali poggia la pretesa, l'importo suddiviso nelle diverse “voci” comprese sanzioni e interessi calcolati come per legge (art. 20 Dpr 602/1973).
3.- La pretesa in contestazione è riferita al 2016, l'Avviso di accertamento è del 30/01/2020, la cartella è stata notificata il 07/02/2025: quindi i termini prescrizionali non possono ritenersi maturati in quanto prorogati dalle disposizioni emergenziali COVID - 19 le quali hanno determinato (nella loro successione cronologica e normativa) una sospensione e conseguente proroga complessiva dei termini, a favore dei debitori, di 542 giorni.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questiono sottese ed esaminate nonché nella disciplina emergenziale Covid - 19.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO NN
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1102/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Empedocle - Via Marconi 2 92022 Porto Empedocle AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250001970017000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 10.15.
Resistente/Appellato: assente ore 10.15.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato la Cartella di pagamento n. 29120250001970017000 notificata il 07/02/2025 con la quale è stato chiesto il pagamento di euro 2.338,88 per TARI anno 2016 del Comune di Porto Empedocle (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa, ha concluso – per i motivi che di seguito saranno esaminati – per la riforma (cfr. ricorso in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha controdedotto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il motivo di ricorso riferito alla asserita mancata notifica del prodromico avviso di accertamento (n. 19 del 30 gennaio 2020 – cfr. Cartella pag. 5) è inammissibile per genericità: il ricorrente, a fronte delle puntuali indicazioni riportate nella cartella si è limitato a dedurre (con espressioni di “stile” riferite genericamente ad “ … avvisi di accertamento … ”) che “ … la stessa non è mai stata preceduta dalla rituale notificazione degli avvisi di accertamento quantunque poi posta a suo fondamento …” (cfr. ricorso introduttivo pag. 3 e segg.).
La Giurisprudenza di vertice ha ritenuto che i motivi di ricorso devono essere “specifici”: è necessario che il ricorrente, ai fini della ammissibilità adduca censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 giugno 2022, n. 5368).
La Giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1241 del 25 marzo 2016) ha ritenuto che in sede di ricorso la contestazione non può limitarsi ad una mera “clausola di stile”: i motivi di ricorso concorrono a individuare il thema decidendum e a fissare i limiti della pronuncia del giudice, che non dispone al riguardo di poteri officiosi (Cassazione, 15.10.2013 n. 23326).
La loro indicazione, quindi, non soddisfa soltanto un requisito di forma del ricorso, ma orienta e circoscrive sin dall'inizio della lite - con i limitati aggiustamenti consentiti dall'art. 24 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 – i poteri decisori della Commissione.
2.- La cartella qui in esame è stata elaborata in conformità al relativo modello ministeriale (prot. n.
14113/2022) : contiene le informazioni che hanno edotto il Contribuente sulle ragioni (an e quantum) della pretesa: ente creditore, codice fiscale e dati del contribuente, l'anno di riferimento, gli elementi sui quali poggia la pretesa, l'importo suddiviso nelle diverse “voci” comprese sanzioni e interessi calcolati come per legge (art. 20 Dpr 602/1973).
3.- La pretesa in contestazione è riferita al 2016, l'Avviso di accertamento è del 30/01/2020, la cartella è stata notificata il 07/02/2025: quindi i termini prescrizionali non possono ritenersi maturati in quanto prorogati dalle disposizioni emergenziali COVID - 19 le quali hanno determinato (nella loro successione cronologica e normativa) una sospensione e conseguente proroga complessiva dei termini, a favore dei debitori, di 542 giorni.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questiono sottese ed esaminate nonché nella disciplina emergenziale Covid - 19.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO NN