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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/07/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2857/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai nn.2857 e 3241 dell'anno 2013
R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare dell'08.07.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
(cod. fisc.: , rappresentati e difesi, CodiceFiscale_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Leonardo e Laura
Lamanna, presso lo studio dei quali in Reggio Calabria alla via C. B. di
Cavour n.1/c hanno eletto domicilio
-opponenti-
E con sede in Napoli alla Via Santa Brigida n.39 (cod. fisc.: CP_2
), e per essa , con sede in P.IVA_1 Parte_2
Venezia-Mestre, via Terraglio n.63, (cod. fisc.: ), P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti, ed pagina 1 di 12 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via T. Campanella n.46 preso lo studio dell'avv. Elettra Cortese.
-opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare dell'08.07.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con due diversi atti di citazione notificati rispettivamente il 02.11.2023 e il 12.12.2023 e proponevano opposizione Parte_1 CP_1
all'esecuzione avverso gli atti di precetto notificati loro ad istanza dell e per essa della , per un CP_2 Parte_2
debito ammontante all'epoca ad € 173.643,51 oltre interessi di mora, in relazione ad un titolo composto da quattro diversi contratti.
A sostegno delle spiegate opposizioni gli opponenti deducevano che il titolo individuato come contratto di mutuo fondiario del 27.10.2006 non era stato notificato in tutte le sue pagine;
assumevano altresì che la somma precettata era stata indicata in maniera del tutto generica.
Sulla scorta di queste considerazioni, chiedevano che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venisse dichiarata la nullità del titolo, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva la dell e per essa della CP_2 [...]
la quale ripercorreva l'intera vicenda contrattuale, Parte_2
pagina 2 di 12 evidenziando che con contratto di compravendita del 17.12.2012 la
[...]
aveva venduto gli immobili gravati di ipoteca a Parte_3 CP_1
e a , con accollo da parte di quest'ultimi della residua quota Parte_1
dell'originario mutuo fondiario e che, considerato che gli accollanti si erano resi inadempienti alle obbligazioni derivanti dai suddetti contratti, aveva provveduto a notificare agli stessi i precetti oggetto di opposizione;
deduceva che il titolo notificato, unificato unitamente al precetto, era completo in ogni sua pagina;
rimarcava la validità dell'atto di precetto notificato, poiché conteneva tutte le indicazioni richieste dall'art.480 c.p.c. tra le quali non venivano menzionati i criteri di calcolo che conducevano all'esposizione debitoria;
assumeva che aveva pienamente soddisfatto le prescrizioni stabilite dalla legge per ciò che concerne la cessione dei crediti.
Tanto premesso, insisteva perché venissero rigettate le opposizioni proposte, con condanna di controparte alle spese e competenze di lite.
Disposta la riunione tra i due procedimenti recanti i nn.2857/2023 e
3241/2023 R.G.A.F. per le evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, e rigettate con ordinanze del 04.02.2024 e
14.03.2024, le due diverse istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, veniva espletata la prova testimoniale articolata dalle parti;
infine, all'udienza cartolare dell'08.07.2025 la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione.
* * * * *
Le opposizioni sono infondate e non meritano accoglimento per le ragioni qui appresso precisate.
pagina 3 di 12 Devesi subito rammentare, seguendo l'orientamento espresso sul punto anche di recente dalla Suprema Corte, che “Nel vigore del T.U. delle leggi sul credito fondiario (R.D. 16 luglio 1905, n. 646), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il creditore fosse esonerato dall'onere di previa notifica del titolo esecutivo anche nell'esecuzione contro il terzo proprietario.
In tal senso si è pronunciata, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n.2755 del 07/03/1992, Rv. 476106-01: "Per la realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari, gli istituti di credito fondiario, ai sensi del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, comma 3, artt. 40 e 43, possono promuovere azione esecutiva sull'immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa che abbiano notificato all'istituto di essere subentrati nel possesso o godimento del bene ipotecato, indipendentemente dalla circostanza che questi si siano o meno accollati il mutuo." (nella motivazione si legge: "A norma del combinato disposto degli artt.40 e 43 del T.U. delle leggi sul credito fondiario approvato con R.D. 16 luglio 1905, n.646, nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di Credito Fondiario è escluso
l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo anche quando gli Istituti su detti agiscano nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa i quali abbiano notificato agli Istituti tale successione. Infatti, l'art.20 comma 3 dello stesso Testo Unico stabilisce che in virtù di detta notificazione l'Istituto procederà contro di loro nello stesso modo come avrebbe proceduto contro l'originario debitore. Ciò comporta che, ai fini della procedura tra
pagina 4 di 12 debitore originario e successore a titolo universale o particolare, l'Istituto mutuante potrà avvalersi per la realizzazione del suo credito della procedura speciale che esclude l'obbligo della notificazione di tale titolo anche contro ipotecari gravanti sull'immobile e concessi prima del trasferimento di esso e ancorché non vi sia stato accollo del mutuo da parte dei successori (v. sull'ultima parte la sent. Cass.
2.4.1982 n.
2027)"); analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n.5906 del 17/03/2006.
La ratio del menzionato orientamento giurisprudenziale si fondava sulla specifica disposizione del R.D. n.646 del 1905, art. 43, comma 1,
(abrogato dal D.Lgs. 01 settembre 1993, n.385, art.161), secondo cui "Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli istituti di credito fondiario,
è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
9. Sostituito il menzionato R.D. n. 646 del 1905 dal D.Lgs. n. 385 del
1993 (disciplina applicabile ratione temporis al mutuo fondiario azionato come titolo esecutivo da Intesa Sanpaolo), l'art. 41, comma 1, del vigente
T.U.B. prevede che "Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
Orbene, appare evidente che la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. - il cui contenuto è sovrapponibile a quello del previgente art.43, comma 1
(più precisamente, l'odierno testo normativo elimina il riferimento soggettivo agli istituti di credito fondiario e l'ambito applicativo della disposizione è legato, per l'oggetto, alla tipologia del credito azionato, tanto che l'esenzione da quegli obblighi rileva di per sé appunto oggettivamente, a prescindere dai soggetti di volta in volta interessati) - detti una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il
pagina 5 di 12 procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art.479 c.p.c., e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art.603
c.p.c..
10. Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nel D.Lgs.
n. 385 del 1993, art. 41, comma 1, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (sul punto, come obiter dictum, Cass., Sez. 3, Sentenza n.11191 del 6/4/2022: "Non occorreva notificare il titolo esecutivo anche al terzo datore d'ipoteca, trovando piana applicazione l'art. 41, comma 1, T.U.B.")”. (Cass. 22 settembre
2022 n.27848).
Orbene, in applicazione dei consolidati e condivisi principi appena enunciati, deve osservarsi che nella vicenda processuale qui scrutinata l'odierna società opposta non era dunque obbligata a notificare agli odierni opponenti il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 27.10.2016 e dai successivi atti conseguenziali.
Ne consegue che tutte le asserite -ma non convincentemente dimostrate ed anzi smentite dalla deposizione resa dall'Ufficiale Giudiziario procedente- nullità denunciate dai in ordine alla presunta non coincidenza di Pt_1
pagine tra gli atti originali e le copie conformi poi notificate del titolo esecutivo non assumono qui alcuna rilevanza decisiva, proprio perché il creditore procedente era esonerato dalla notifica dei titoli ai terzi accollanti.
pagina 6 di 12 Sotto diverso profilo, vale la pena osservare che costituisce parimenti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui le ipotesi di nullità del precetto sono tassativamente previste all'art.480 c.p.c., di talchè ai fini della validità dell'atto è sufficiente che questo contenga l'intimazione ad adempiere, l'indicazione del titolo esecutivo e la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, oltre agli ulteriori dati richiesti dal comma 2 della menzionata disposizione codicistica.
Ciò significa, per rimanere alla fattispecie in esame, che il precetto su mutuo non deve contenere, al di là della specificazione della somma richiesta, l'indicazione dei singoli ratei scaduti e dei relativi interessi, né tantomeno il riferimento al piano d'ammortamento, non essendo richiesto,
a pena di invalidità dell'atto, oltre alla specificazione della somma richiesta, anche l'esplicitazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, sicchè anche sotto questo aspetto prive di pregio giuridico si rivelano le censure sviluppate in ordine alla lamentata nullità degli atti di precetto.
D'altra parte, non va sottaciuto che gli elementi formali del precetto sono prescritti al solo scopo di consentire al debitore precettato di individuare in modo certo l'obbligazione da adempiere ed il titolo esecutivo azionato, sicché la loro eventuale omissione non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e cioè se il debitore è stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito e quale il titolo che lo sorregge.
Per ciò che concerne, invece, la doglianza involgente la titolarità dell'azione in capo all'odierna società opposta, va detto in tema di pagina 7 di 12 cessione di crediti in blocco ex art.58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art.1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.58 TUB.
È stato recentemente affermato dalla Suprema Corte che “una cosa è
l'avviso della cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito
pagina 8 di 12 ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima. Occorre, infatti, tenere presente: da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; dall'altro, l'operatività del principio di non contestazione.
È, però, necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art.58 TUB.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art.58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (tra le tante, Cass. n.28790/2024; Cass. n.17944/2023; Cass. n.9412/2023; Cass.
n.21821 secondo la quale “è sufficiente, allo scopo di dimostrare la
pagina 9 di 12 titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi», purché «gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove
i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.
D'altro canto, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto eventualmente non iscritto nell'albo di cui all'art.106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art.2, comma 6, della l. n.130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con pagina 10 di 12 la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass.
n.7243/2024).
Ebbene, se questi sono i principi giurisprudenziali che governano la tematica in questione, è emerso che nella fattispecie di cui si discute, della cessione dei crediti in blocco è stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.151 del 29.12.2020; in questa sede è stato altresì prodotto l'elenco dei crediti ceduti, evincibile anche attraverso l'avvenuta pubblicazione nella pagina web indicata nella
Gazzetta Ufficiale, ossia https://www.amco.it; nella dichiarazione di cessione del credito prodotta dall'opposta attestante la propria legittimazione attiva, viene indicato altresì un numero di codice identificativo (Ndg 220510727) del rapporto da cui hanno avuto origine i crediti vantati dalla cedente nei confronti del debitore ceduto che attesta il riferimento alla posizione debitoria derivante dal mutuo fondiario stipulato dalla società bancaria cedente con il debitore originario;
è stata altresì versata in atti la dichiarazione della cessione di crediti datata 08.11.2023 che attesta che sono stati ceduti alla i crediti intestati a CP_2
e a relativi al rapporto di accollo mutuo Parte_1 CP_1
fondiario del 17.12.2012, mutuo originario del 27.10.2006 -ndg CP_2
Codice 770133071; ndg 220510727019 (Con riferimento all'emarginata posizione, si dichiara che il credito vantato nei confronti di Pt_1
(C.F. ) e di
[...] CodiceFiscale_1 CP_1 [...]
con riferimento ai seguenti rapporti: - finanziamento C.F._2
ipotecario FIL. 08103 n.741455728 originariamente concesso alla
[...]
con atto del 27.10.2006 (Repertorio n.13173, Raccolta n.4620) a Pt_3
rogito Notaio Dott. successivamente frazionato con Persona_1
pagina 11 di 12 atto del 31.7.2009 (rep.20588 con annotazione del 28.8.2009 al n.1694 reg part.) e quindi accollato pro quota da e Parte_1
con atto del 17.12.2012 a rogito Dott. CP_1 Per_1
(Repertorio n.29627, Raccolta n.15225).
[...]
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle opposizioni all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposte da e da , nei Parte_1 CP_1
confronti della dell' e per essa della CP_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, con atti di citazione notificati rispettivamente il 02.11.2023 e il
12.12.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta le opposizioni per le causali di cui in parte motiva;
-condanna in solido gli opponenti al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 31.07.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai nn.2857 e 3241 dell'anno 2013
R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare dell'08.07.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
(cod. fisc.: , rappresentati e difesi, CodiceFiscale_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Leonardo e Laura
Lamanna, presso lo studio dei quali in Reggio Calabria alla via C. B. di
Cavour n.1/c hanno eletto domicilio
-opponenti-
E con sede in Napoli alla Via Santa Brigida n.39 (cod. fisc.: CP_2
), e per essa , con sede in P.IVA_1 Parte_2
Venezia-Mestre, via Terraglio n.63, (cod. fisc.: ), P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti, ed pagina 1 di 12 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via T. Campanella n.46 preso lo studio dell'avv. Elettra Cortese.
-opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare dell'08.07.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con due diversi atti di citazione notificati rispettivamente il 02.11.2023 e il 12.12.2023 e proponevano opposizione Parte_1 CP_1
all'esecuzione avverso gli atti di precetto notificati loro ad istanza dell e per essa della , per un CP_2 Parte_2
debito ammontante all'epoca ad € 173.643,51 oltre interessi di mora, in relazione ad un titolo composto da quattro diversi contratti.
A sostegno delle spiegate opposizioni gli opponenti deducevano che il titolo individuato come contratto di mutuo fondiario del 27.10.2006 non era stato notificato in tutte le sue pagine;
assumevano altresì che la somma precettata era stata indicata in maniera del tutto generica.
Sulla scorta di queste considerazioni, chiedevano che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venisse dichiarata la nullità del titolo, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva la dell e per essa della CP_2 [...]
la quale ripercorreva l'intera vicenda contrattuale, Parte_2
pagina 2 di 12 evidenziando che con contratto di compravendita del 17.12.2012 la
[...]
aveva venduto gli immobili gravati di ipoteca a Parte_3 CP_1
e a , con accollo da parte di quest'ultimi della residua quota Parte_1
dell'originario mutuo fondiario e che, considerato che gli accollanti si erano resi inadempienti alle obbligazioni derivanti dai suddetti contratti, aveva provveduto a notificare agli stessi i precetti oggetto di opposizione;
deduceva che il titolo notificato, unificato unitamente al precetto, era completo in ogni sua pagina;
rimarcava la validità dell'atto di precetto notificato, poiché conteneva tutte le indicazioni richieste dall'art.480 c.p.c. tra le quali non venivano menzionati i criteri di calcolo che conducevano all'esposizione debitoria;
assumeva che aveva pienamente soddisfatto le prescrizioni stabilite dalla legge per ciò che concerne la cessione dei crediti.
Tanto premesso, insisteva perché venissero rigettate le opposizioni proposte, con condanna di controparte alle spese e competenze di lite.
Disposta la riunione tra i due procedimenti recanti i nn.2857/2023 e
3241/2023 R.G.A.F. per le evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, e rigettate con ordinanze del 04.02.2024 e
14.03.2024, le due diverse istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, veniva espletata la prova testimoniale articolata dalle parti;
infine, all'udienza cartolare dell'08.07.2025 la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione.
* * * * *
Le opposizioni sono infondate e non meritano accoglimento per le ragioni qui appresso precisate.
pagina 3 di 12 Devesi subito rammentare, seguendo l'orientamento espresso sul punto anche di recente dalla Suprema Corte, che “Nel vigore del T.U. delle leggi sul credito fondiario (R.D. 16 luglio 1905, n. 646), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il creditore fosse esonerato dall'onere di previa notifica del titolo esecutivo anche nell'esecuzione contro il terzo proprietario.
In tal senso si è pronunciata, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n.2755 del 07/03/1992, Rv. 476106-01: "Per la realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari, gli istituti di credito fondiario, ai sensi del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, comma 3, artt. 40 e 43, possono promuovere azione esecutiva sull'immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa che abbiano notificato all'istituto di essere subentrati nel possesso o godimento del bene ipotecato, indipendentemente dalla circostanza che questi si siano o meno accollati il mutuo." (nella motivazione si legge: "A norma del combinato disposto degli artt.40 e 43 del T.U. delle leggi sul credito fondiario approvato con R.D. 16 luglio 1905, n.646, nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di Credito Fondiario è escluso
l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo anche quando gli Istituti su detti agiscano nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa i quali abbiano notificato agli Istituti tale successione. Infatti, l'art.20 comma 3 dello stesso Testo Unico stabilisce che in virtù di detta notificazione l'Istituto procederà contro di loro nello stesso modo come avrebbe proceduto contro l'originario debitore. Ciò comporta che, ai fini della procedura tra
pagina 4 di 12 debitore originario e successore a titolo universale o particolare, l'Istituto mutuante potrà avvalersi per la realizzazione del suo credito della procedura speciale che esclude l'obbligo della notificazione di tale titolo anche contro ipotecari gravanti sull'immobile e concessi prima del trasferimento di esso e ancorché non vi sia stato accollo del mutuo da parte dei successori (v. sull'ultima parte la sent. Cass.
2.4.1982 n.
2027)"); analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n.5906 del 17/03/2006.
La ratio del menzionato orientamento giurisprudenziale si fondava sulla specifica disposizione del R.D. n.646 del 1905, art. 43, comma 1,
(abrogato dal D.Lgs. 01 settembre 1993, n.385, art.161), secondo cui "Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli istituti di credito fondiario,
è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
9. Sostituito il menzionato R.D. n. 646 del 1905 dal D.Lgs. n. 385 del
1993 (disciplina applicabile ratione temporis al mutuo fondiario azionato come titolo esecutivo da Intesa Sanpaolo), l'art. 41, comma 1, del vigente
T.U.B. prevede che "Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
Orbene, appare evidente che la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. - il cui contenuto è sovrapponibile a quello del previgente art.43, comma 1
(più precisamente, l'odierno testo normativo elimina il riferimento soggettivo agli istituti di credito fondiario e l'ambito applicativo della disposizione è legato, per l'oggetto, alla tipologia del credito azionato, tanto che l'esenzione da quegli obblighi rileva di per sé appunto oggettivamente, a prescindere dai soggetti di volta in volta interessati) - detti una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il
pagina 5 di 12 procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art.479 c.p.c., e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art.603
c.p.c..
10. Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nel D.Lgs.
n. 385 del 1993, art. 41, comma 1, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (sul punto, come obiter dictum, Cass., Sez. 3, Sentenza n.11191 del 6/4/2022: "Non occorreva notificare il titolo esecutivo anche al terzo datore d'ipoteca, trovando piana applicazione l'art. 41, comma 1, T.U.B.")”. (Cass. 22 settembre
2022 n.27848).
Orbene, in applicazione dei consolidati e condivisi principi appena enunciati, deve osservarsi che nella vicenda processuale qui scrutinata l'odierna società opposta non era dunque obbligata a notificare agli odierni opponenti il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 27.10.2016 e dai successivi atti conseguenziali.
Ne consegue che tutte le asserite -ma non convincentemente dimostrate ed anzi smentite dalla deposizione resa dall'Ufficiale Giudiziario procedente- nullità denunciate dai in ordine alla presunta non coincidenza di Pt_1
pagine tra gli atti originali e le copie conformi poi notificate del titolo esecutivo non assumono qui alcuna rilevanza decisiva, proprio perché il creditore procedente era esonerato dalla notifica dei titoli ai terzi accollanti.
pagina 6 di 12 Sotto diverso profilo, vale la pena osservare che costituisce parimenti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui le ipotesi di nullità del precetto sono tassativamente previste all'art.480 c.p.c., di talchè ai fini della validità dell'atto è sufficiente che questo contenga l'intimazione ad adempiere, l'indicazione del titolo esecutivo e la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, oltre agli ulteriori dati richiesti dal comma 2 della menzionata disposizione codicistica.
Ciò significa, per rimanere alla fattispecie in esame, che il precetto su mutuo non deve contenere, al di là della specificazione della somma richiesta, l'indicazione dei singoli ratei scaduti e dei relativi interessi, né tantomeno il riferimento al piano d'ammortamento, non essendo richiesto,
a pena di invalidità dell'atto, oltre alla specificazione della somma richiesta, anche l'esplicitazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, sicchè anche sotto questo aspetto prive di pregio giuridico si rivelano le censure sviluppate in ordine alla lamentata nullità degli atti di precetto.
D'altra parte, non va sottaciuto che gli elementi formali del precetto sono prescritti al solo scopo di consentire al debitore precettato di individuare in modo certo l'obbligazione da adempiere ed il titolo esecutivo azionato, sicché la loro eventuale omissione non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e cioè se il debitore è stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito e quale il titolo che lo sorregge.
Per ciò che concerne, invece, la doglianza involgente la titolarità dell'azione in capo all'odierna società opposta, va detto in tema di pagina 7 di 12 cessione di crediti in blocco ex art.58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art.1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.58 TUB.
È stato recentemente affermato dalla Suprema Corte che “una cosa è
l'avviso della cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito
pagina 8 di 12 ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima. Occorre, infatti, tenere presente: da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; dall'altro, l'operatività del principio di non contestazione.
È, però, necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art.58 TUB.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art.58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (tra le tante, Cass. n.28790/2024; Cass. n.17944/2023; Cass. n.9412/2023; Cass.
n.21821 secondo la quale “è sufficiente, allo scopo di dimostrare la
pagina 9 di 12 titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi», purché «gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove
i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.
D'altro canto, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto eventualmente non iscritto nell'albo di cui all'art.106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art.2, comma 6, della l. n.130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con pagina 10 di 12 la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass.
n.7243/2024).
Ebbene, se questi sono i principi giurisprudenziali che governano la tematica in questione, è emerso che nella fattispecie di cui si discute, della cessione dei crediti in blocco è stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.151 del 29.12.2020; in questa sede è stato altresì prodotto l'elenco dei crediti ceduti, evincibile anche attraverso l'avvenuta pubblicazione nella pagina web indicata nella
Gazzetta Ufficiale, ossia https://www.amco.it; nella dichiarazione di cessione del credito prodotta dall'opposta attestante la propria legittimazione attiva, viene indicato altresì un numero di codice identificativo (Ndg 220510727) del rapporto da cui hanno avuto origine i crediti vantati dalla cedente nei confronti del debitore ceduto che attesta il riferimento alla posizione debitoria derivante dal mutuo fondiario stipulato dalla società bancaria cedente con il debitore originario;
è stata altresì versata in atti la dichiarazione della cessione di crediti datata 08.11.2023 che attesta che sono stati ceduti alla i crediti intestati a CP_2
e a relativi al rapporto di accollo mutuo Parte_1 CP_1
fondiario del 17.12.2012, mutuo originario del 27.10.2006 -ndg CP_2
Codice 770133071; ndg 220510727019 (Con riferimento all'emarginata posizione, si dichiara che il credito vantato nei confronti di Pt_1
(C.F. ) e di
[...] CodiceFiscale_1 CP_1 [...]
con riferimento ai seguenti rapporti: - finanziamento C.F._2
ipotecario FIL. 08103 n.741455728 originariamente concesso alla
[...]
con atto del 27.10.2006 (Repertorio n.13173, Raccolta n.4620) a Pt_3
rogito Notaio Dott. successivamente frazionato con Persona_1
pagina 11 di 12 atto del 31.7.2009 (rep.20588 con annotazione del 28.8.2009 al n.1694 reg part.) e quindi accollato pro quota da e Parte_1
con atto del 17.12.2012 a rogito Dott. CP_1 Per_1
(Repertorio n.29627, Raccolta n.15225).
[...]
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle opposizioni all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposte da e da , nei Parte_1 CP_1
confronti della dell' e per essa della CP_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, con atti di citazione notificati rispettivamente il 02.11.2023 e il
12.12.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta le opposizioni per le causali di cui in parte motiva;
-condanna in solido gli opponenti al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 31.07.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
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