Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00445/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00713/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento del Comando Legione Carabinieri “Calabria” -OMISSIS- – Ufficio Personale del 16/04/2025 n.-OMISSIS- di prot., notificato il 18 aprile 2025, con il quale considerato “… che sulla scorta della documentazione prodotta il militare deve ritenersi sottoposto a terapia medica, con l’assunzione di compresse al proprio domicilio, non assimilabile a terapia salvavita ” è stata rigettata l’istanza dell’8 aprile 2025 volta ad ottenere i benefici previsti dall’art. 40 del DPR n. 51/2009 in materia di “terapia salvavita”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa LE NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, ritualmente notificato al Ministero della Difesa, l’istante, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile della Sezione Operativa di -OMISSIS-, premesso di avere svolto, lungo l’intero arco della propria carriera, le funzioni istituzionali affidategli, ha dedotto che, in data 9 giugno 2024, è stato improvvisamente colpito da un evento cardiaco di eccezionale gravità e, versando in condizioni cliniche di imminente pericolo di vita, è stato soccorso dal servizio di emergenza territoriale ed è stato trasportato con la massima urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-, ove gli è stato diagnosticato un infarto miocardico acuto della parete anterolaterale, in un quadro di arteriosclerosi coronarica della coronaria nativa. Presso il suddetto presidio ospedaliero egli è rimasto ricoverato sino al 15 giugno 2024 ed è stato sottoposto a trattamento di angioplastica primaria con impianto di stent medicati, quale unica opzione terapeutica idonea a scongiurare esiti infausti.
Nel corso della degenza è stato altresì colpito da un grave episodio di fibrillazione atriale, che ha reso necessario un intervento di cardioversione farmacologica. A seguito delle dimissioni ospedaliere, l’interessato ha prodotto documentazione sanitaria, rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale in data 15 giugno 2024, nonché certificazioni mediche successive del 2 luglio 2024, del 1° agosto 2024 e del 1° marzo 2025, oltre a ulteriori attestazioni provenienti dall’Infermeria Presidiaria di -OMISSIS- e dal Dipartimento di Medicina Legale di -OMISSIS-, tutte finalizzate a comprovare la sussistenza dei presupposti clinici e normativi per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 40 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, in materia di terapie salvavita.
L’Amministrazione, tuttavia, ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, e con provvedimento del 18 aprile 2025, ha adottato il definitivo atto di diniego dell’istanza.
Il ricorrente quindi è insorto avverso il suddetto provvedimento adducendo quale unico motivo di ricorso la “ VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 21, punto 7 bis, del CCNL del comparto Ministeri) E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI N.33/96-3-2003 - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE ", poiché l’Amministrazione ha negato l’applicazione dei benefici richiesti nonostante la sussistenza di una certificazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica territorialmente competente (AUSL di -OMISSIS-) attestante la ricorrenza di una “ grave patologia ” e la necessità di una “ terapia salvavita ” per il periodo dal 9 giugno 2024 all’8 giugno 2025, tenuto conto delle risultanze mediche ufficiali e della continuità della terapia farmacologica prescritta a seguito di un evento cardiaco acuto, terapia che, per natura, finalità e rischi connessi alla sua eventuale interruzione, risulta assimilabile alle terapie salvavita tutelate dall’ordinamento. È altresì dedotto il difetto di motivazione, in quanto il provvedimento si fonda su rilievi meramente formali e su una qualificazione riduttiva della patologia come “ malattia generica ”, in contrasto con le valutazioni espresse dall’autorità sanitaria pubblica competente e con la ratio della disciplina invocata, che non subordina il riconoscimento del beneficio alla somministrazione ospedaliera della terapia né esclude le cure farmacologiche continuative ad alto rischio.
Infine, l’istante denuncia la violazione del diritto del dipendente a fruire dei permessi retribuiti e dello scorporo dal periodo di comporto per l’intero arco temporale certificato dall’AUSL, con conseguente richiesta di annullamento del provvedimento impugnato e, in via istruttoria, di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la riconducibilità della patologia e della terapia praticata alla nozione di “ terapia salvavita ”.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa negando la sussistenza di una certificazione sanitaria idonea e specifica, rilasciata dall’AUSL di -OMISSIS-, attestante l’effettuazione di terapie salvavita nei termini richiesti dalla normativa di riferimento. Il parere medico-legale prodotto, reso in data 6 marzo 2025, è stato qualificato come generico, in quanto fondato sulla sola documentazione esibita dall’interessato, privo dell’indicazione puntuale dei giorni di terapia e carente sotto il profilo dell’accertamento degli effetti invalidanti tali da impedire la prestazione lavorativa.
La difesa ha richiamato l’art. 13 del D.P.R. n. 170/2007, applicabile per rinvio dell’art. 40 del D.P.R. n. 51/2009, sottolineando che il riconoscimento delle assenze per terapie salvavita presuppone una certificazione rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria Locale o da struttura sanitaria equiparata, a seguito di accertamento del collegio medico-legale territorialmente competente. Secondo l’Amministrazione, la ratio della disciplina risiede nella circostanza che la terapia, somministrata in ambito ospedaliero o in regime di day-hospital, determina un’impossibilità oggettiva allo svolgimento dell’attività lavorativa, come accade, a titolo esemplificativo, per la chemioterapia, l’emodialisi o il day-surgery. In tale prospettiva, è stata esclusa la riconducibilità alla nozione di “ terapia salvavita ” dell’assunzione domiciliare e continuativa di farmaci per via orale, quale quella praticata dal ricorrente, ritenuta piuttosto assimilabile a una terapia cronica di mantenimento, non idonea, di per sé, a integrare i presupposti per il beneficio invocato.
A sostegno di tale interpretazione, la difesa ha richiamato le Linee guida INPS adottate con circolare n. 95 del 7 giugno 2016, le quali distinguono la “ terapia salvavita ”, caratterizzata da somministrazioni episodiche e urgenti volte a fronteggiare un pericolo di vita attuale, dalle terapie vitali o croniche, assunte con regolarità per il mantenimento delle condizioni di salute, precisando che, in tali ipotesi, non sussiste necessariamente un’incapacità lavorativa.
All’udienza del 14 gennaio 2026 il giudizio è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Va premesso in punto di diritto che l'art. 40 del DPR 51 2009 disciplina la licenza straordinaria per terapia salvavita e dispone che “ in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria o aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare ”.
Dalla lettura della disposizione emerge che, il beneficio per terapie salvavita richiede, come presupposto imprescindibile, la certificazione attestante i giorni di assenza effettivamente dovuti a ricovero, day-hospital o terapia salvavita e il suo ubi consistam (ivi compreso il trattamento terapeutico e gli eventuali effetti collaterali diretti dello stesso) rilasciata dall’Azienda sanitaria locale o da struttura equiparata.
Inoltre va rilevato che, ai fini del riconoscimento del beneficio, non è sufficiente la mera sussistenza della patologia grave ma è richiesta la documentazione sanitaria che dimostri in maniera circostanziata la sussistenza di assenze giustificate dalla necessità di sottoporsi alla terapia salvavita.
Quanto poi alle circostanze oggettive, laddove la disposizione ha riguardo ai giorni di ricovero o di day hospital ed i “ giorni di assenza dovuti alle citate terapie ”, si riferisce ai giorni di assenza dovuti alle terapie salvavita, riconducibili agli effetti collaterali procurati dalle stesse (con esclusione delle assenze correlate alle manifestazioni cliniche della patologia di base o ad altre motivazioni, ad es. visite di controllo).
Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente ha fornito prova di aver subito un ricovero il 9 giugno 2024 e di essere stato dimesso il 15 giugno 2024 con prescrizione di terapia farmacologica domiciliare, consistente nell’autosomministrazione antiaggregante piastrinico, per 12 mesi. Ha inoltre comprovato di essere stato assente dal servizio dal 9 giugno 2024 all’8 giugno 2025. A fondamento della sua richiesta ha posto, oltre che la documentazione comprovante le surriferite circostanze, tra cui la cartella clinica ospedaliera, anche il certificato del 6 marzo 2025 emesso dalla ASL di -OMISSIS-, nell’ambito del quale il medico competente ha attestato che “ si ritiene che sussistano requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente per la concessione del beneficio richiesto dal 09.06.2024 al 08.06.2025, periodo di effettuazione di terapia “salvavita ”.
Tanto premesso la domanda è in effetti infondata.
In primo luogo la certificazione medica presupposta alla concessione del beneficio, lungi dall’esprimere una valutazione, come nel caso di specie, deve indicare in maniera puntuale e specifica i presupposti di fatto dai quali, per effetto di una discrezionalità tecnica, l’amministrazione è tenuta a riconoscere, in caso di puntuale riscontro, i benefici di legge. Segnatamente la certificazione deve indicare i giorni di assenza dovuti al ricovero, day hospital o terapia salvavita, il tipo di terapia e tutte quelle circostanze che riconnettano l’assenza dal servizio alla necessità di sottoporsi a quello specifico trattamento.
Nel caso di specie, la documentazione depositata, e in particolare la certificazione del 3 marzo 2025, si limita a formulare una valutazione tecnica senza fornire alcun elemento oggettivo in ordine alla terapia, alle modalità e ai tempi di somministrazione.
In secondo luogo, poi, dall’analisi complessiva della documentazione sanitaria prodotta, emerge che la terapia prescritta ha natura domiciliare e i giorni di assenza rispetto ai quali il ricorrente chiede il riconoscimento del beneficio non risultano strettamente connessi al trattamento e agli effetti collaterali delle terapie stesse, bensì coincidono all’intero periodo di somministrazione del farmaco.
Tanto è sufficiente quindi a respingere la domanda.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della materia e dell’iter procedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE MA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
LE NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NO | GE MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.