Gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534 , convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870 , e successive modificazioni, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Le spese previste dall' art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540 , sono assunte a carico del bilancio dello Stato secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.