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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1729/2022 R.G. vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Parte_1 Parte_2
Francesco Gareri, per procura allegata all'atto di citazione;
-ATTORI-
E in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA-
Oggetto: rimborso buoni fruttiferi postali;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.01.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 citato in giudizio in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_1 chiedendo: in via principale, l'accertamento del diritto al rimborso del buono fruttifero 1 postale a termine di € 10.000,00, con numero di serie 00000023965910558, con durata ventennale nonché al pagamento degli interessi fino alla data della scadenza e degli interessi legali fino all'effettivo rimborso;
in via subordinata, la condanna di Controparte_1 al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale o contrattuale per
[...] violazione dell'obbligo di trasparenza e del dovere di informazione e di consegna del
F.I.A.; vinte le spese.
Gli attori hanno dedotto di essere titolari di due buoni fruttiferi postali con durata di venti anni rilasciati dall'Ufficio postale di San Vito sullo Ionio il 28.12.2002; che tra questi buoni postali gli attori ne avevano sottoscritto uno con serie numerica 00000023965910558 denominato “Buono postale fruttifero a termine” del quale gli era stato negato il rimborso da per scadenza del termine e decorrenza del termine di prescrizione;
Controparte_1 che solo in quella occasione l'impiegato li aveva informati per la prima volta della categoria di appartenenza dei buoni, apponendo sugli stessi la serie a penna, ovvero per quello di € 10.000,00 la serie AA5 con scadenza di sette anni e per quello di € 5.000,00 la serie A5 con scadenza di anni 20; che dal contenuto del buono fruttifero postale non risulta né la data di scadenza né il momento di decorrenza della prescrizione;
che, al momento della sottoscrizione, l'ente non ha consegnato alcun foglio informativo, limitandosi a dichiarare verbalmente la durata ventennale;
che il buono fruttifero postale è stato emesso in contrasto con la loro volontà contrattuale e in violazione degli obblighi informativi sanciti dal d.m. 19.12.2000; che la mancata consegna del impedisce la CP_2 maturazione della prescrizione e comunque l'omissione rileva per l'accertamento della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale per violazione dell'obbligo di trasparenza e informazione.
Con comparsa depositata in data 26/8/2022, si è costituita la quale Controparte_1 ha contestato le deduzioni e conclusioni avversarie e ha chiesto: nel merito,
l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto, perché i buoni fruttiferi postali sono documenti di legittimazione le cui indicazioni letterali sui tassi applicabili e sulla scadenza non possono prevalere sul contenuto dei decreti ministeriali che li disciplinano e li integrano ai sensi dell'art. 1339 c.c.; poiché ai sensi dell'art. 8 D.M.
19.12.2000 i buoni fruttiferi postali di prescrivono decorsi dieci anni dalla scadenza del titolo;
che le caratteristiche del prodotto emergono dal buono e sono state esplicitate nei
2 fogli informativi delle serie di appartenenza consegnati ai clienti;
che secondo la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3963/2019 la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale garantisce la conoscenza o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti;
che non è obbligata alla conservazione della documentazione attestante la consegna dei F.I.A. per decorso del termine decennale dell'obbligo di conservazione dei documenti;
infine, ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale e contrattuale, perché prescritta, inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza del 12.01.2023 è stata ammessa la prova testimoniale sui capitoli formulati dagli attori.
Espletata la prova testimoniale, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 13.01.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. La domanda di accertamento del diritto al rimborso del buono fruttifero proposta dagli attori è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
Anzitutto, occorre premettere che parte convenuta ha correttamente rilevato che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, i buoni postali sono titoli di legittimazione e non titoli di credito (cfr. in tal senso Cass. Sez. Un. sent. n.
3963/2019).
In effetti, è orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità ritenere che i buoni postali siano dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione e che come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito, restando estranei ai principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità. Tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (v., Cass. n.
22619/2023 e successive conformi).
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti, puntualizzando che la sostituzione contrattuale ex art. 1339 c.c. è ammessa solo se prevista da norme che l'ammettono, come nel caso dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 sullo ius variandi dei tassi di determinate serie. L'integrazione automatica ai sensi dell'art. 1339 c.c.
3 non si estende quindi alle condizioni pattuite al momento della sottoscrizione se non in casi espressamente previsti dalla legge. Infatti, secondo le Sezioni Unite del 2007 i decreti ministeriali non prevalgono sull'accordo contrattuale (cfr. ex multis, Cass., n. 6747/2014 e, di recente, Cass., Civ., Sez. I, ord. n. 33631/2024).
Quindi dette norme hanno natura dispositiva e non cogente, con la conseguenza che l'integrazione può operare in via suppletiva ovvero in presenza di un'ambigua ed incompleta espressione della volontà contrattuale (cfr. Cass., Civ., Sez. I, sent. n.
22619/2023).
Di conseguenza, la mancata indicazione della scadenza e dell'apposizione della serie di emissione non sono ritenuti elementi necessari all'esercizio del diritto di credito inerenti ai buoni, considerato che le medesime informazioni sono integrate in via suppletiva dal decreto ministeriale vigente alla data di emissione dei buoni postali.
Dalla lettura dei buoni fruttiferi allegati agli atti risulta che i buoni sono stati sottoscritti da e in data 28.12.2002 ed appartengono, pertanto, alla Parte_1 Parte_2 tipologia a termine della serie AA5, istituiti con D.M. Economia e Finanze del 12.09.2002.
Ciò posto, risulta necessario ripercorrere l'evoluzione normativa sulla scadenza della loro fruttuosità.
In base al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 176, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Dall'inizio dell'anno successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi e potevano essere rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. Detto articolo è stato poi abrogato dal D.Lgs. n. 284 del 1999, art. 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti relativi alla fissazione delle nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.
In seguito, è stato adottato il D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”.
Il D.M. del Ministero del Tesoro all'art. 4, rubricato “Interessi e Durata”, ha disposto che
“i buoni postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'art 5 (rimborso anticipato)” e all'art 8, rubricato
“Prescrizione” ha previsto che: "i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore
4 dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Attraverso tali disposizioni è stata modificata la prescrizione dei buoni postali fruttiferi sia con riferimento alla durata che alla decorrenza individuata nella data di scadenza del titolo e non anche nella fine dell'anno solare.
Sull'individuazione del dies a quo della prescrizione è di recente intervenuta la Corte di
Cassazione, ritenendolo coincidente con il momento dell'integrale decorso del periodo di scadenza dalla emissione dei buoni e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi. (cfr. Cass., Civ., Sez. I, ord. n. 23006/2023).
Nel caso in esame, i buoni fruttiferi postali oggetto di causa appartengono pacificamente alla serie AA5, istituita con il D.M. Economia e Finanze del 12.09.2002, recante “istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi”, ossia la serie A5 e la serie AA5. L'art 8, comma 1 e
2, del D.M. 12.09.2002 dispone che: “I buoni fruttiferi postali della serie "AA5" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione e' riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.
Pertanto, il diritto al rimborso dei buoni postali sottoscritti in data 28.12.2002, serie AA5
è soggetto al termine di scadenza di sette anni dalla data di emissione e al termine prescrizionale di dieci anni.
Tenuto conto delle disposizioni normative e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati in tema di etero integrazione dei buoni postali con i decreti ministeriali, nonché quelli sul dies a quo del termine prescrizionale, occorre considerare se la mancata consegna del foglio informativo analitico (c.d. agli attori al momento della sottoscrizione CP_2 abbia inciso sull'impossibilità di esercitare il proprio diritto di rimborso, impedendo la maturazione del termine prescrizionale.
Di recente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata in materia, con il decreto n. 1687/2025 adottato in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale con cui il
Tribunale di Salerno ha posto il quesito sulle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 del D.M. 19.12.2000 di consegna del F.I.A. al sottoscrittore da parte di in caso di eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultimo. Controparte_1
5 In merito, la Suprema Corte ha precisato che una volta considerate le coordinate giuridiche sul dies a quo della prescrizione del rimborso dei BPF, sugli effetti etero – integrativi dei decreti ministeriali regolanti ab externo la disciplina dei BFP, al quale fa da cornice il principio risalente e consolidato secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, rimane poi riservato al giudice di merito l'apprezzamento – integrante questione di fatto, che, dunque, si atteggia “caso per caso” – sull'eventuale incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione), che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da parte del suo titolare. (cfr. Cass., Civ., Sez. Un., decreto n. 1687/2025).
Pertanto, dall'applicazione dei superiori principi alla fattispecie e dalle risultanze fattuali e istruttorie, si ritiene che in ordine all'eccezione sollevata dagli attori di inadempimento dell'obbligo di consegna del ai sensi dell'art. 3 del D.M. 19.12.2000, la convenuta CP_2 non ha fornito alcuna prova in ordine all'avvenuta consegna dei medesimi, ritenendo che le informazioni fossero indicate nel buono postale e comunque rese conoscibili in virtù della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali integrativi del buono.
Invero, gli attori hanno invece dimostrato che la convenuta aveva reso informazioni diverse da quelle presenti nel decreto ministeriale anche attraverso la dichiarazione testimoniale resa dalla sorella di , la quale all'udienza dell'8.05.2023 sentita sui Parte_1 capitoli 1,2 e 3 di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. ha affermato che: “ 1) è vero io sono sempre interpellata da mia sorella per la gestione degli affari di famiglia, anche riguardo il patrimonio di nostra madre , in quanto pure essendo la sorella minore sono diplomata avendo conseguito il Persona_1 titolo di ragioniera mentre mia sorella e mio cognato hanno solo la licenza della terza media. Ricordo che siamo andati in posta in mattinata ricordo di vista l'impiegato con cui mia sorella e mio cognato hanno parlato ma non essendo di San Vito non ne conosco il nome aggiungo che attualmente questo impiegato è andato in pensione. 2) è vero ero accanto a loro difronte allo sportello e sentivo chiaramente quello che veniva detto;
3) è vero, io ho visto che il primo buono di cinquemila era ventennale e di conseguenza siccome i buoni dovevano essere uguali h ritenuto che anche il secondo fosse con scadenza ventennale ricordo che l'operatore ci disse scherzosamente “ci vediamo tra venti anni”; dovevano essere uguali h ritenuto che
6 anche il secondo fosse con scadenza ventennale ricordo che l'operatore ci disse scherzosamente “ci vediamo tra venti anni”. (cfr. verbale udienza citata).
Ne consegue che, a fronte della dimostrazione della conoscenza da parte degli attori di una data di scadenza ventennale rispetto a quella prevista dalla serie di appartenenza, in ragione delle dichiarazioni verbali comunicate dall'operatore all'atto della sottoscrizione,
non ha provato di avere assolto all'obbligo di informazione e trasparenza CP_1 attraverso il rilascio del foglio illustrativo analitico contenente la descrizione dell'investimento così come disposto dall'art. 3 del D.M. 19.12.2000.
La condotta inadempiente di sugli obblighi informativi ha inciso Controparte_1 sull'impossibilità per gli attori di esercitare il loro diritto di rimborso, non consentendo agli stessi di conoscere l'esatta scadenza del buono postale e di attivarsi per far valere il proprio diritto.
Questa circostanza non può ritenersi un mero impedimento soggettivo, ma una causa giuridica rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c., in quanto gli attori non sono stati messi nella condizione di esercitare per tempo il diritto al rimborso.
Ciò ha impedito l'iniziale decorso della prescrizione fino al momento di effettiva conoscenza della scadenza del titolo da parte degli attori avvenuta nel gennaio 2022 al momento della richiesta di riscossione del buono postale.
Pertanto, considerato il mancato decorso della prescrizione per mancato assolvimento degli obblighi informativi, si dichiara tenuta al rimborso del buono Controparte_1 fruttifero postale serie AA5 n. 00000023965910558 di € 10.000,00 emesso il 28.12.2002 in favore di e . Parte_1 Parte_2
Infine, deve essere rigettata la richiesta di applicazione degli interessi contrattuali per il periodo ventennale, posto che la disciplina di cui al decreto ministeriale applicabile ratione temporis stabilisce comunque una durata di sette anni, non potendosi in detto caso estendere la produzione degli interessi ad un arco temporale ulteriore e non previsto dal decreto ministeriale.
Si riconoscono, invece, gli interessi da ritardato pagamento ex art. 1224, comma 1, c.c. dalla data della messa in mora (03.02.2022) alla data di effettivo pagamento al tasso legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così dispone:
- accoglie la domanda di accertamento del diritto al rimborso del buono fruttifero serie
AA5 n. 00000023965910558 emesso il 28.12.2002 da nei confronti di Controparte_1
e ; Parte_1 Parte_2
- accerta il diritto di e alla corresponsione degli interessi da Parte_1 Pt_2 Pt_2 ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 1224 c.c., da parte di da Controparte_1 calcolarsi nella misura del tasso legale dalla data della messa in mora 03.02.2022 alla data dell'effettivo soddisfo;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore di e che si liquidano Parte_1 Parte_2 complessivamente in € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta.
Catanzaro, lì 26 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
8
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1729/2022 R.G. vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Parte_1 Parte_2
Francesco Gareri, per procura allegata all'atto di citazione;
-ATTORI-
E in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA-
Oggetto: rimborso buoni fruttiferi postali;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.01.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 citato in giudizio in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_1 chiedendo: in via principale, l'accertamento del diritto al rimborso del buono fruttifero 1 postale a termine di € 10.000,00, con numero di serie 00000023965910558, con durata ventennale nonché al pagamento degli interessi fino alla data della scadenza e degli interessi legali fino all'effettivo rimborso;
in via subordinata, la condanna di Controparte_1 al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale o contrattuale per
[...] violazione dell'obbligo di trasparenza e del dovere di informazione e di consegna del
F.I.A.; vinte le spese.
Gli attori hanno dedotto di essere titolari di due buoni fruttiferi postali con durata di venti anni rilasciati dall'Ufficio postale di San Vito sullo Ionio il 28.12.2002; che tra questi buoni postali gli attori ne avevano sottoscritto uno con serie numerica 00000023965910558 denominato “Buono postale fruttifero a termine” del quale gli era stato negato il rimborso da per scadenza del termine e decorrenza del termine di prescrizione;
Controparte_1 che solo in quella occasione l'impiegato li aveva informati per la prima volta della categoria di appartenenza dei buoni, apponendo sugli stessi la serie a penna, ovvero per quello di € 10.000,00 la serie AA5 con scadenza di sette anni e per quello di € 5.000,00 la serie A5 con scadenza di anni 20; che dal contenuto del buono fruttifero postale non risulta né la data di scadenza né il momento di decorrenza della prescrizione;
che, al momento della sottoscrizione, l'ente non ha consegnato alcun foglio informativo, limitandosi a dichiarare verbalmente la durata ventennale;
che il buono fruttifero postale è stato emesso in contrasto con la loro volontà contrattuale e in violazione degli obblighi informativi sanciti dal d.m. 19.12.2000; che la mancata consegna del impedisce la CP_2 maturazione della prescrizione e comunque l'omissione rileva per l'accertamento della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale per violazione dell'obbligo di trasparenza e informazione.
Con comparsa depositata in data 26/8/2022, si è costituita la quale Controparte_1 ha contestato le deduzioni e conclusioni avversarie e ha chiesto: nel merito,
l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto, perché i buoni fruttiferi postali sono documenti di legittimazione le cui indicazioni letterali sui tassi applicabili e sulla scadenza non possono prevalere sul contenuto dei decreti ministeriali che li disciplinano e li integrano ai sensi dell'art. 1339 c.c.; poiché ai sensi dell'art. 8 D.M.
19.12.2000 i buoni fruttiferi postali di prescrivono decorsi dieci anni dalla scadenza del titolo;
che le caratteristiche del prodotto emergono dal buono e sono state esplicitate nei
2 fogli informativi delle serie di appartenenza consegnati ai clienti;
che secondo la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3963/2019 la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale garantisce la conoscenza o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti;
che non è obbligata alla conservazione della documentazione attestante la consegna dei F.I.A. per decorso del termine decennale dell'obbligo di conservazione dei documenti;
infine, ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale e contrattuale, perché prescritta, inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza del 12.01.2023 è stata ammessa la prova testimoniale sui capitoli formulati dagli attori.
Espletata la prova testimoniale, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 13.01.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. La domanda di accertamento del diritto al rimborso del buono fruttifero proposta dagli attori è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
Anzitutto, occorre premettere che parte convenuta ha correttamente rilevato che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, i buoni postali sono titoli di legittimazione e non titoli di credito (cfr. in tal senso Cass. Sez. Un. sent. n.
3963/2019).
In effetti, è orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità ritenere che i buoni postali siano dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione e che come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito, restando estranei ai principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità. Tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (v., Cass. n.
22619/2023 e successive conformi).
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti, puntualizzando che la sostituzione contrattuale ex art. 1339 c.c. è ammessa solo se prevista da norme che l'ammettono, come nel caso dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 sullo ius variandi dei tassi di determinate serie. L'integrazione automatica ai sensi dell'art. 1339 c.c.
3 non si estende quindi alle condizioni pattuite al momento della sottoscrizione se non in casi espressamente previsti dalla legge. Infatti, secondo le Sezioni Unite del 2007 i decreti ministeriali non prevalgono sull'accordo contrattuale (cfr. ex multis, Cass., n. 6747/2014 e, di recente, Cass., Civ., Sez. I, ord. n. 33631/2024).
Quindi dette norme hanno natura dispositiva e non cogente, con la conseguenza che l'integrazione può operare in via suppletiva ovvero in presenza di un'ambigua ed incompleta espressione della volontà contrattuale (cfr. Cass., Civ., Sez. I, sent. n.
22619/2023).
Di conseguenza, la mancata indicazione della scadenza e dell'apposizione della serie di emissione non sono ritenuti elementi necessari all'esercizio del diritto di credito inerenti ai buoni, considerato che le medesime informazioni sono integrate in via suppletiva dal decreto ministeriale vigente alla data di emissione dei buoni postali.
Dalla lettura dei buoni fruttiferi allegati agli atti risulta che i buoni sono stati sottoscritti da e in data 28.12.2002 ed appartengono, pertanto, alla Parte_1 Parte_2 tipologia a termine della serie AA5, istituiti con D.M. Economia e Finanze del 12.09.2002.
Ciò posto, risulta necessario ripercorrere l'evoluzione normativa sulla scadenza della loro fruttuosità.
In base al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 176, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Dall'inizio dell'anno successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi e potevano essere rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. Detto articolo è stato poi abrogato dal D.Lgs. n. 284 del 1999, art. 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti relativi alla fissazione delle nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.
In seguito, è stato adottato il D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”.
Il D.M. del Ministero del Tesoro all'art. 4, rubricato “Interessi e Durata”, ha disposto che
“i buoni postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'art 5 (rimborso anticipato)” e all'art 8, rubricato
“Prescrizione” ha previsto che: "i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore
4 dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Attraverso tali disposizioni è stata modificata la prescrizione dei buoni postali fruttiferi sia con riferimento alla durata che alla decorrenza individuata nella data di scadenza del titolo e non anche nella fine dell'anno solare.
Sull'individuazione del dies a quo della prescrizione è di recente intervenuta la Corte di
Cassazione, ritenendolo coincidente con il momento dell'integrale decorso del periodo di scadenza dalla emissione dei buoni e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi. (cfr. Cass., Civ., Sez. I, ord. n. 23006/2023).
Nel caso in esame, i buoni fruttiferi postali oggetto di causa appartengono pacificamente alla serie AA5, istituita con il D.M. Economia e Finanze del 12.09.2002, recante “istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi”, ossia la serie A5 e la serie AA5. L'art 8, comma 1 e
2, del D.M. 12.09.2002 dispone che: “I buoni fruttiferi postali della serie "AA5" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione e' riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.
Pertanto, il diritto al rimborso dei buoni postali sottoscritti in data 28.12.2002, serie AA5
è soggetto al termine di scadenza di sette anni dalla data di emissione e al termine prescrizionale di dieci anni.
Tenuto conto delle disposizioni normative e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati in tema di etero integrazione dei buoni postali con i decreti ministeriali, nonché quelli sul dies a quo del termine prescrizionale, occorre considerare se la mancata consegna del foglio informativo analitico (c.d. agli attori al momento della sottoscrizione CP_2 abbia inciso sull'impossibilità di esercitare il proprio diritto di rimborso, impedendo la maturazione del termine prescrizionale.
Di recente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata in materia, con il decreto n. 1687/2025 adottato in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale con cui il
Tribunale di Salerno ha posto il quesito sulle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 del D.M. 19.12.2000 di consegna del F.I.A. al sottoscrittore da parte di in caso di eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultimo. Controparte_1
5 In merito, la Suprema Corte ha precisato che una volta considerate le coordinate giuridiche sul dies a quo della prescrizione del rimborso dei BPF, sugli effetti etero – integrativi dei decreti ministeriali regolanti ab externo la disciplina dei BFP, al quale fa da cornice il principio risalente e consolidato secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, rimane poi riservato al giudice di merito l'apprezzamento – integrante questione di fatto, che, dunque, si atteggia “caso per caso” – sull'eventuale incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione), che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da parte del suo titolare. (cfr. Cass., Civ., Sez. Un., decreto n. 1687/2025).
Pertanto, dall'applicazione dei superiori principi alla fattispecie e dalle risultanze fattuali e istruttorie, si ritiene che in ordine all'eccezione sollevata dagli attori di inadempimento dell'obbligo di consegna del ai sensi dell'art. 3 del D.M. 19.12.2000, la convenuta CP_2 non ha fornito alcuna prova in ordine all'avvenuta consegna dei medesimi, ritenendo che le informazioni fossero indicate nel buono postale e comunque rese conoscibili in virtù della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali integrativi del buono.
Invero, gli attori hanno invece dimostrato che la convenuta aveva reso informazioni diverse da quelle presenti nel decreto ministeriale anche attraverso la dichiarazione testimoniale resa dalla sorella di , la quale all'udienza dell'8.05.2023 sentita sui Parte_1 capitoli 1,2 e 3 di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. ha affermato che: “ 1) è vero io sono sempre interpellata da mia sorella per la gestione degli affari di famiglia, anche riguardo il patrimonio di nostra madre , in quanto pure essendo la sorella minore sono diplomata avendo conseguito il Persona_1 titolo di ragioniera mentre mia sorella e mio cognato hanno solo la licenza della terza media. Ricordo che siamo andati in posta in mattinata ricordo di vista l'impiegato con cui mia sorella e mio cognato hanno parlato ma non essendo di San Vito non ne conosco il nome aggiungo che attualmente questo impiegato è andato in pensione. 2) è vero ero accanto a loro difronte allo sportello e sentivo chiaramente quello che veniva detto;
3) è vero, io ho visto che il primo buono di cinquemila era ventennale e di conseguenza siccome i buoni dovevano essere uguali h ritenuto che anche il secondo fosse con scadenza ventennale ricordo che l'operatore ci disse scherzosamente “ci vediamo tra venti anni”; dovevano essere uguali h ritenuto che
6 anche il secondo fosse con scadenza ventennale ricordo che l'operatore ci disse scherzosamente “ci vediamo tra venti anni”. (cfr. verbale udienza citata).
Ne consegue che, a fronte della dimostrazione della conoscenza da parte degli attori di una data di scadenza ventennale rispetto a quella prevista dalla serie di appartenenza, in ragione delle dichiarazioni verbali comunicate dall'operatore all'atto della sottoscrizione,
non ha provato di avere assolto all'obbligo di informazione e trasparenza CP_1 attraverso il rilascio del foglio illustrativo analitico contenente la descrizione dell'investimento così come disposto dall'art. 3 del D.M. 19.12.2000.
La condotta inadempiente di sugli obblighi informativi ha inciso Controparte_1 sull'impossibilità per gli attori di esercitare il loro diritto di rimborso, non consentendo agli stessi di conoscere l'esatta scadenza del buono postale e di attivarsi per far valere il proprio diritto.
Questa circostanza non può ritenersi un mero impedimento soggettivo, ma una causa giuridica rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c., in quanto gli attori non sono stati messi nella condizione di esercitare per tempo il diritto al rimborso.
Ciò ha impedito l'iniziale decorso della prescrizione fino al momento di effettiva conoscenza della scadenza del titolo da parte degli attori avvenuta nel gennaio 2022 al momento della richiesta di riscossione del buono postale.
Pertanto, considerato il mancato decorso della prescrizione per mancato assolvimento degli obblighi informativi, si dichiara tenuta al rimborso del buono Controparte_1 fruttifero postale serie AA5 n. 00000023965910558 di € 10.000,00 emesso il 28.12.2002 in favore di e . Parte_1 Parte_2
Infine, deve essere rigettata la richiesta di applicazione degli interessi contrattuali per il periodo ventennale, posto che la disciplina di cui al decreto ministeriale applicabile ratione temporis stabilisce comunque una durata di sette anni, non potendosi in detto caso estendere la produzione degli interessi ad un arco temporale ulteriore e non previsto dal decreto ministeriale.
Si riconoscono, invece, gli interessi da ritardato pagamento ex art. 1224, comma 1, c.c. dalla data della messa in mora (03.02.2022) alla data di effettivo pagamento al tasso legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così dispone:
- accoglie la domanda di accertamento del diritto al rimborso del buono fruttifero serie
AA5 n. 00000023965910558 emesso il 28.12.2002 da nei confronti di Controparte_1
e ; Parte_1 Parte_2
- accerta il diritto di e alla corresponsione degli interessi da Parte_1 Pt_2 Pt_2 ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 1224 c.c., da parte di da Controparte_1 calcolarsi nella misura del tasso legale dalla data della messa in mora 03.02.2022 alla data dell'effettivo soddisfo;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore di e che si liquidano Parte_1 Parte_2 complessivamente in € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta.
Catanzaro, lì 26 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
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