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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU PAOLO ANTONIO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5010/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Società_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1 - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI n. 09720259001659031 IRBA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12303/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l. impugna la intimazione di pagamento n. 097 2025 90016590 31/000 riguardante la cartella di pagamento emessa in forza di avviso di pagamento notificato in data 25.1.2021, relativa a IRBA 2015 non versata per l'importo di euro 8423,36. Il ricorrente evidenzia che l'atto prodromico alla cartella è stato annullato con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado in data 24.7.2023 con sentenza n. 2510/2023,
e con successivo provvedimento di sgravio da parte dell'ente creditore Agenzia Dogane e Monopoli, in quanto avente ad oggetto l'IRBA quale imposta non dovuta in quanto in contrasto con la direttiva comunitaria
2008/118/CE, art. 1, par.
2. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato, con rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva, in quanto ha proceduto alla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata in data 20.1.2025, non avendo a quella data ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'ente creditore circa lo sgravio dell'imposta a carico della società resistente, come si evince chiaramente dall'estratto di ruolo aggiornato alla data del
4.02.2025, che deposita che, alla voce “Presenza sgravio” reca proprio la locuzione “NO”. Chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Dogane e Monopoli rappresentando di aver in data 14.10.2024 proceduto ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 1, della legge n. 212/2000, all'annullamento in autotutela dell'avviso di pagamento e all'inserimento, nei sistemi informatici in uso a questa Agenzia, dello sgravio del relativo ruolo. Detto sgravio è stato acquisito a sistema con identificativo 2024S804076. Chiede pertanto l'estromissione dal giudizio e la compensazione delle spese.
All'udienza del 02/12/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminato il ricorso e gli atti e i documenti prodotti, ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che l'atto impugnato è stato annullato totalmente dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli in data 14.10.2024 e che il procedimento di sgravio è stato inserito nei sistemi informativi e acquisito a sistema con identificativo 2024S804076. Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio sono poste tuttavia a carico dell'Agenzia della Riscossione, che ha provveduto autonomamente alla notificazione di un atto illegittimo in quanto inerente a credito inesistente, e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi all'avv. Difensore_1 antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia della Riscossione alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi all'avv. Difensore_1 antistatario. Nulla nei confronti dell'Agenzia delle Dogane.
Così deciso a Roma, il 2 dicembre 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
AR BE GR AO TO BR
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU PAOLO ANTONIO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5010/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Società_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1 - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI n. 09720259001659031 IRBA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12303/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l. impugna la intimazione di pagamento n. 097 2025 90016590 31/000 riguardante la cartella di pagamento emessa in forza di avviso di pagamento notificato in data 25.1.2021, relativa a IRBA 2015 non versata per l'importo di euro 8423,36. Il ricorrente evidenzia che l'atto prodromico alla cartella è stato annullato con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado in data 24.7.2023 con sentenza n. 2510/2023,
e con successivo provvedimento di sgravio da parte dell'ente creditore Agenzia Dogane e Monopoli, in quanto avente ad oggetto l'IRBA quale imposta non dovuta in quanto in contrasto con la direttiva comunitaria
2008/118/CE, art. 1, par.
2. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato, con rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva, in quanto ha proceduto alla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata in data 20.1.2025, non avendo a quella data ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'ente creditore circa lo sgravio dell'imposta a carico della società resistente, come si evince chiaramente dall'estratto di ruolo aggiornato alla data del
4.02.2025, che deposita che, alla voce “Presenza sgravio” reca proprio la locuzione “NO”. Chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Dogane e Monopoli rappresentando di aver in data 14.10.2024 proceduto ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 1, della legge n. 212/2000, all'annullamento in autotutela dell'avviso di pagamento e all'inserimento, nei sistemi informatici in uso a questa Agenzia, dello sgravio del relativo ruolo. Detto sgravio è stato acquisito a sistema con identificativo 2024S804076. Chiede pertanto l'estromissione dal giudizio e la compensazione delle spese.
All'udienza del 02/12/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminato il ricorso e gli atti e i documenti prodotti, ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che l'atto impugnato è stato annullato totalmente dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli in data 14.10.2024 e che il procedimento di sgravio è stato inserito nei sistemi informativi e acquisito a sistema con identificativo 2024S804076. Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio sono poste tuttavia a carico dell'Agenzia della Riscossione, che ha provveduto autonomamente alla notificazione di un atto illegittimo in quanto inerente a credito inesistente, e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi all'avv. Difensore_1 antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia della Riscossione alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi all'avv. Difensore_1 antistatario. Nulla nei confronti dell'Agenzia delle Dogane.
Così deciso a Roma, il 2 dicembre 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
AR BE GR AO TO BR