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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G: 5021/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio -Presidente-
Dott.ssa Luigia Franzese -Giudice-
Dott.ssa Maria Rita Guarino -Giudice Relatore- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5021/2018 promossa da:
rappresentata e difesa dall' Avv. Guerra Ornella, presso cui elettivamente Parte_1 domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mannella Antonella, presso cui elettivamente Controparte_1 domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 03.06.2018, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi.
Le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Pozzuoli (NA) in data 12.09.2008 e dalla loro unione erano nate due figlie: nata il [...], e nata il [...]. Per_1 Per_2
In particolare, parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al resistente, l'affido condiviso delle figlie minori, l'assegnazione dell'automobile di famiglia, e la corresponsione, a carico del resistente, di un assegno, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, pari a euro 1.300,00 mensili.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione e dell'affido condiviso delle figlie minori, e chiedendo, in via riconvenzionale, il rigetto della richiesta di addebito della separazione formulata da parte ricorrente, con contestuale addebito della separazione a quest'ultima, oltre alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni morali patiti quantificati in euro 10.000,00.
Chiedeva inoltre il versamento di un assegno in favore delle figlie minori pari a euro 600,00 mensili (euro
300,00 per ciascuna figlia).
Le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'udienza del
28.11.2018 e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti. Nello specifico, assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
disponeva l'affido condiviso delle figlie minori, con domicilio privilegiato presso la madre, e disciplinava il diritto di visita da parte del padre;
inoltre, poneva a carico del resistente la corresponsione di un assegno pari a euro 850,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento in favore delle figlie minori.
All'udienza celebrata in data 11.10.2024, il G.I introitava la causa per la decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulla separazione tra i coniugi e la relativa domanda di reciproco addebito, sulla richiesta di risarcimento danni morali formulata da parte resistente, sull'affido condiviso delle figlie minori e sul mantenimento a favore delle stesse.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Alla luce di quanto esposto, si accoglie pertanto la domanda di separazione presentata da entrambi i coniugi.
Sulla reciproca domanda di addebito della separazione
Per quanto invece concerne la reciproca domanda di addebito della separazione, parte ricorrente deduce che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento del resistente, consistito nell'abbandono volontario ingiustificato della casa coniugale da parte del resistente circostanza determinativa del venir meno dell'affectio maritalis.
Parte resistente, d'altro canto, si oppone, addebitando a sua volta la separazione alla moglie, asserendo la violazione da parte della controparte degli obblighi di fedeltà, assistenza e collaborazione deducendo di essere stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale.
Si evidenzia che la pronuncia invocata da entrambe le parti presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
In particolare con specifico riferimento alla domanda di addebito per abbandono del tetto coniugale da parte del resistente, si precisa che tale violazione dell'obbligo di coabitazione può costituire causa di addebito della separazione nella misura in cui costituisca la causa primigenia della crisi coniugale, e sempre che la volontarietà dell'abbandono venga sufficientemente provata nel corso del giudizio.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la prova dell'abbandono volontario del tetto coniugale da parte del coniuge spetta al coniuge richiedente l'addebito della separazione;
ricade invece sul coniuge che abbia posto in essere l'allontanamento volontario l'inversione dell'onere della prova dell'abbandono del tetto coniugale, in base al quale dimostrare che l'allontanamento sia dovuto ad una giusta causa.
Nel caso di specie l'abbandono della casa coniugale del da parte del resistente è circostanza CP_1 pacifica tra le parti e parte resistente non ha offerto prova che lo stesso si sarebbe verificato per giusta causa non essendo stata svolta nel corso del giudizio attività istruttoria né risultando provato per tabulas che l'abbandono fosse giustificato.
Pertanto, per le suddette argomentazioni stante l'assenza di prova della sussistenza di una giusta causa della violazione dell'obbligo di coabitazione la domanda di parte ricorrente è fondata e dunque la separazione è pronunciata ai sensi dell'art. 151 secondo comma c.c con addebito al resistente.
Quanto invece alla domanda di addebito formulata dal resistente, quest'ultima all'esito del giudizio non appare fondata non essendo stata svolta attività istruttoria e non risultando raggiunta la prova di alcuna specifica violazione della ricorrente degli obblighi derivanti dal matrimonio, essendo questi ultimi meramente asseriti dal resistente.
Per tali considerazioni la domanda di parte resistente è infondata e non può trovare accoglimento.
Sull'affido e sul diritto di visita delle figlie minori
Entrambe le parti chiedono l'affido condiviso delle figlie minori.
Orbene non essendo emerse nel corso del giudizio ragioni tali da determinare la deroga alla regola della bigenitorialità, questo Tribunale ritiene che vada confermato quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale in merito all'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre.
In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della figlia con il padre alle esigenze di vita e di relazione delle minori, che vada regolamentata la frequentazione padre-figlie al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Pertanto, si richiama quanto stabilito in data 28.11.2018 nell'ambito dell'ordinanza presidenziale
N. 18619/2018: in particolare, il Presidente “stabilisce, tenuto conto dell'età dei minori e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé i figli minori presso il padre per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 09.00) del sabato alle 21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
i figli trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagna dei figli il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno “scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi”. Stante l'assenza di evidenziate criticità di suddetta regolamentazione dei rapporti, si conferma la disciplina del diritto di visita così come regolamentato in sede presidenziale;
Sull'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori
In merito al mantenimento delle figlie minori, parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre in favore delle figlie un assegno di mantenimento pari a 1.300,00 euro mensili.
Parte resistente d'altro canto si oppone a tale richiesta, chiedendo corrispondersi un assegno, a titolo di contributo al mantenimento, pari a 500,00 euro mensili, deducendo una diminuzione del reddito, nonché
l'ingresso di alcune nuove spese, tra cui il pagamento del canone di locazione dell'abitazione dove attualmente vive.
Considerato il regime di affidamento condiviso con allocazione presso la madre, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre. Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n. 22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie minori e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età delle minori, va tenuto conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori.
La madre attualmente svolge la professione di insegnante, e nel 2021 ha dichiarato di aver percepito una retribuzione annua lorda di circa 29.557,00 euro, nel 2020 una retribuzione annua lorda di circa 23.633,00 euro e nel 2019 una retribuzione annua lorda di circa 22.000,00 euro.
Il padre delle minori lavora invece, come infermiere presso l'ASL Napoli 1 Centro, e nel 2020 ha percepito una retribuzione annua lorda di euro 41.410, nel 2021 una retribuzione annua lorda di 41.246 euro, nel 2022 una retribuzione annua lorda di 41.646 euro, e infine nel 2023 una retribuzione annua lorda di euro
45.449,00.
Peraltro, è opportuno sottolineare, relativamente alla situazione reddituale del resistente, che quest'ultima non risulta essere peggiorata o diminuita, come invece asserito dal resistente stesso.
Ciò detto, il Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 900,00 mensili (euro 450,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie minori.
Alla luce del principio di proporzionalità, la ricorrente provvederà al mantenimento diretto delle figlie minori, atteso che le stesse vivono con lei nella casa coniugale, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari a 900,00 euro.
L'assegno mensile, come determinato a favore delle figlie, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore delle figlie (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V.).
Sulla richiesta di risarcimento danni morali patiti da parte resistente
Parte resistente chiede la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni morali patiti da quest'ultimo a causa del comportamento posto in essere dalla ricorrente stessa quantificati in euro
10.000,00.
In merito a tale richiesta se ne rileva l'inammissibilità, in quanto trattasi di richiesta incompatibile con il rito sommario della famiglia ed essendo la questione attinente al processo di cognizione ordinario.
Sull'assegnazione della casa e sulla domanda relativa all'automobile alla ricorrente
Nell'atto introduttivo parte ricorrente formula richiesta di assegnazione della casa familiare e la restituzione dell'importo corrisposto per l'acquisto dell'auto familiare.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale si conferma l'assegnazione della ex casa familiare alla ricorrente quale genitore collocataria delle figlie minori.
Si rileva invece l'inammissibilità dell'altra richiesta, in quanto non è possibile statuire né disponendo l'assegnazione della autovettura sulla falsariga della assegnazione della casa coniugale, né la restituzione dell'importo per l'acquisto della autovettura essendo una domanda incompatibile con il presente rito in quanto soggetta al rito ordinario.
Spese di lite
Le spese di lite sono compensate per la metà, stante la reciproca soccombenza delle parti e per la restante parte sono poste a carico del resistente soccombente sulla domanda di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
2. Rigetta la domanda di addebito formulata nei confronti della ricorrente;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 296, parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008.
4. Dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento per danni morali formulata da parte resistente;
5. Dispone l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento delle stesse presso la madre e il diritto di visita delle figlie minori da parte del resistente come in parte motiva;
6. Pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento nei confronti delle figlie minori, la somma mensile di € 900,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026;
7. Pone a carico del resistente la partecipazione nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore delle figlie;
8. Assegna la ex casa familiare alla ricorrente in quanto convivente con le figlie minori;
9. Dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento formulata da parte ricorrente;
10. Dichiara compensate le spese di lite tra le parti per metà e per la restante parte le pone a carico del resistente nella misura di euro 1350,00 oltre iva e cpa come per legge:
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 2.4.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio -Presidente-
Dott.ssa Luigia Franzese -Giudice-
Dott.ssa Maria Rita Guarino -Giudice Relatore- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5021/2018 promossa da:
rappresentata e difesa dall' Avv. Guerra Ornella, presso cui elettivamente Parte_1 domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mannella Antonella, presso cui elettivamente Controparte_1 domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 03.06.2018, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi.
Le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Pozzuoli (NA) in data 12.09.2008 e dalla loro unione erano nate due figlie: nata il [...], e nata il [...]. Per_1 Per_2
In particolare, parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al resistente, l'affido condiviso delle figlie minori, l'assegnazione dell'automobile di famiglia, e la corresponsione, a carico del resistente, di un assegno, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, pari a euro 1.300,00 mensili.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione e dell'affido condiviso delle figlie minori, e chiedendo, in via riconvenzionale, il rigetto della richiesta di addebito della separazione formulata da parte ricorrente, con contestuale addebito della separazione a quest'ultima, oltre alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni morali patiti quantificati in euro 10.000,00.
Chiedeva inoltre il versamento di un assegno in favore delle figlie minori pari a euro 600,00 mensili (euro
300,00 per ciascuna figlia).
Le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'udienza del
28.11.2018 e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti. Nello specifico, assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
disponeva l'affido condiviso delle figlie minori, con domicilio privilegiato presso la madre, e disciplinava il diritto di visita da parte del padre;
inoltre, poneva a carico del resistente la corresponsione di un assegno pari a euro 850,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento in favore delle figlie minori.
All'udienza celebrata in data 11.10.2024, il G.I introitava la causa per la decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulla separazione tra i coniugi e la relativa domanda di reciproco addebito, sulla richiesta di risarcimento danni morali formulata da parte resistente, sull'affido condiviso delle figlie minori e sul mantenimento a favore delle stesse.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Alla luce di quanto esposto, si accoglie pertanto la domanda di separazione presentata da entrambi i coniugi.
Sulla reciproca domanda di addebito della separazione
Per quanto invece concerne la reciproca domanda di addebito della separazione, parte ricorrente deduce che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento del resistente, consistito nell'abbandono volontario ingiustificato della casa coniugale da parte del resistente circostanza determinativa del venir meno dell'affectio maritalis.
Parte resistente, d'altro canto, si oppone, addebitando a sua volta la separazione alla moglie, asserendo la violazione da parte della controparte degli obblighi di fedeltà, assistenza e collaborazione deducendo di essere stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale.
Si evidenzia che la pronuncia invocata da entrambe le parti presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
In particolare con specifico riferimento alla domanda di addebito per abbandono del tetto coniugale da parte del resistente, si precisa che tale violazione dell'obbligo di coabitazione può costituire causa di addebito della separazione nella misura in cui costituisca la causa primigenia della crisi coniugale, e sempre che la volontarietà dell'abbandono venga sufficientemente provata nel corso del giudizio.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la prova dell'abbandono volontario del tetto coniugale da parte del coniuge spetta al coniuge richiedente l'addebito della separazione;
ricade invece sul coniuge che abbia posto in essere l'allontanamento volontario l'inversione dell'onere della prova dell'abbandono del tetto coniugale, in base al quale dimostrare che l'allontanamento sia dovuto ad una giusta causa.
Nel caso di specie l'abbandono della casa coniugale del da parte del resistente è circostanza CP_1 pacifica tra le parti e parte resistente non ha offerto prova che lo stesso si sarebbe verificato per giusta causa non essendo stata svolta nel corso del giudizio attività istruttoria né risultando provato per tabulas che l'abbandono fosse giustificato.
Pertanto, per le suddette argomentazioni stante l'assenza di prova della sussistenza di una giusta causa della violazione dell'obbligo di coabitazione la domanda di parte ricorrente è fondata e dunque la separazione è pronunciata ai sensi dell'art. 151 secondo comma c.c con addebito al resistente.
Quanto invece alla domanda di addebito formulata dal resistente, quest'ultima all'esito del giudizio non appare fondata non essendo stata svolta attività istruttoria e non risultando raggiunta la prova di alcuna specifica violazione della ricorrente degli obblighi derivanti dal matrimonio, essendo questi ultimi meramente asseriti dal resistente.
Per tali considerazioni la domanda di parte resistente è infondata e non può trovare accoglimento.
Sull'affido e sul diritto di visita delle figlie minori
Entrambe le parti chiedono l'affido condiviso delle figlie minori.
Orbene non essendo emerse nel corso del giudizio ragioni tali da determinare la deroga alla regola della bigenitorialità, questo Tribunale ritiene che vada confermato quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale in merito all'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre.
In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della figlia con il padre alle esigenze di vita e di relazione delle minori, che vada regolamentata la frequentazione padre-figlie al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Pertanto, si richiama quanto stabilito in data 28.11.2018 nell'ambito dell'ordinanza presidenziale
N. 18619/2018: in particolare, il Presidente “stabilisce, tenuto conto dell'età dei minori e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé i figli minori presso il padre per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 09.00) del sabato alle 21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
i figli trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagna dei figli il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno “scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi”. Stante l'assenza di evidenziate criticità di suddetta regolamentazione dei rapporti, si conferma la disciplina del diritto di visita così come regolamentato in sede presidenziale;
Sull'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori
In merito al mantenimento delle figlie minori, parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre in favore delle figlie un assegno di mantenimento pari a 1.300,00 euro mensili.
Parte resistente d'altro canto si oppone a tale richiesta, chiedendo corrispondersi un assegno, a titolo di contributo al mantenimento, pari a 500,00 euro mensili, deducendo una diminuzione del reddito, nonché
l'ingresso di alcune nuove spese, tra cui il pagamento del canone di locazione dell'abitazione dove attualmente vive.
Considerato il regime di affidamento condiviso con allocazione presso la madre, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre. Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n. 22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie minori e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età delle minori, va tenuto conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori.
La madre attualmente svolge la professione di insegnante, e nel 2021 ha dichiarato di aver percepito una retribuzione annua lorda di circa 29.557,00 euro, nel 2020 una retribuzione annua lorda di circa 23.633,00 euro e nel 2019 una retribuzione annua lorda di circa 22.000,00 euro.
Il padre delle minori lavora invece, come infermiere presso l'ASL Napoli 1 Centro, e nel 2020 ha percepito una retribuzione annua lorda di euro 41.410, nel 2021 una retribuzione annua lorda di 41.246 euro, nel 2022 una retribuzione annua lorda di 41.646 euro, e infine nel 2023 una retribuzione annua lorda di euro
45.449,00.
Peraltro, è opportuno sottolineare, relativamente alla situazione reddituale del resistente, che quest'ultima non risulta essere peggiorata o diminuita, come invece asserito dal resistente stesso.
Ciò detto, il Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 900,00 mensili (euro 450,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie minori.
Alla luce del principio di proporzionalità, la ricorrente provvederà al mantenimento diretto delle figlie minori, atteso che le stesse vivono con lei nella casa coniugale, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari a 900,00 euro.
L'assegno mensile, come determinato a favore delle figlie, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore delle figlie (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V.).
Sulla richiesta di risarcimento danni morali patiti da parte resistente
Parte resistente chiede la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni morali patiti da quest'ultimo a causa del comportamento posto in essere dalla ricorrente stessa quantificati in euro
10.000,00.
In merito a tale richiesta se ne rileva l'inammissibilità, in quanto trattasi di richiesta incompatibile con il rito sommario della famiglia ed essendo la questione attinente al processo di cognizione ordinario.
Sull'assegnazione della casa e sulla domanda relativa all'automobile alla ricorrente
Nell'atto introduttivo parte ricorrente formula richiesta di assegnazione della casa familiare e la restituzione dell'importo corrisposto per l'acquisto dell'auto familiare.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale si conferma l'assegnazione della ex casa familiare alla ricorrente quale genitore collocataria delle figlie minori.
Si rileva invece l'inammissibilità dell'altra richiesta, in quanto non è possibile statuire né disponendo l'assegnazione della autovettura sulla falsariga della assegnazione della casa coniugale, né la restituzione dell'importo per l'acquisto della autovettura essendo una domanda incompatibile con il presente rito in quanto soggetta al rito ordinario.
Spese di lite
Le spese di lite sono compensate per la metà, stante la reciproca soccombenza delle parti e per la restante parte sono poste a carico del resistente soccombente sulla domanda di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
2. Rigetta la domanda di addebito formulata nei confronti della ricorrente;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 296, parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008.
4. Dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento per danni morali formulata da parte resistente;
5. Dispone l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento delle stesse presso la madre e il diritto di visita delle figlie minori da parte del resistente come in parte motiva;
6. Pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento nei confronti delle figlie minori, la somma mensile di € 900,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026;
7. Pone a carico del resistente la partecipazione nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore delle figlie;
8. Assegna la ex casa familiare alla ricorrente in quanto convivente con le figlie minori;
9. Dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento formulata da parte ricorrente;
10. Dichiara compensate le spese di lite tra le parti per metà e per la restante parte le pone a carico del resistente nella misura di euro 1350,00 oltre iva e cpa come per legge:
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 2.4.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio