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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 3567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3567 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8515/2019 R.G.
TRA
(nato a [...] -LE- il 03.05.1953 ed ivi residente;
c.f.: Parte_1 C.F._1
), in proprio e quale legale rappresentante del
[...] [...]
(P.Iva: , con sede legale in Racale (LE), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Fernando Corsano come da mandato in atti, ricorrenti
E
(c.f.: ), nella persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore in carica e del Responsabile del Processo Legale Controparte_3 Parte_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari
[...] [...]
, NA NC, NI TT, MO AT e MA Addolorata, Parte_2 ex art. 2, II comma, D.Lgs. 14.09. 2015, n.149, resistente avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 03 dicembre 2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 depositato in data 09.09.2019 , in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante del impugnava Controparte_4 Pt_3 dinanzi al Tribunale di Lecce l'ordinanza ingiunzione n. 304/B/19 prot. 21343 del
05.07.2019 emessa dall di a carico di lui, in Controparte_5 CP_2 proprio e nella qualità, chiedendo: 1) sospenderne l'efficacia esecutiva;
2) accertarne e dichiarare la nullità per i motivi di cui in atto;
3) con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del difensore.
A sostegno del ricorso sosteneva gradatamente: - la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per la sua mancata notifica al legale rappresentante;
- la illegittimità del provvedimento gravato, risultando applicabile, agli obblighi ex L. 68/99 di assunzione di invalidi civili (la cui mancata osservanza era stata contestata ai ricorrenti) la sospensione di cui all'art. 3 della L. 68/1999 per tutta la durata della procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 L. 223/1991 e ss.mm., avviata dal prima dell'acceso CP_1 ispettivo e conclusasi in data 08.07.2015 con il licenziamento per riduzione di personale di n. 4 unità lavorative.
Fissata udienza di comparizione delle parti;
ritualmente notificato ricorso e decreto;
con comparsa depositata in data 03.02.2020 si costituiva in giudizio l
[...]
che, contestate le avverse deduzioni e richieste, chiedeva: 1) Controparte_2 respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata;
2) rigettare l'opposizione, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione per resistere in giudizio.
Con ordinanza assunta nell'udienza del 02.03.2020 il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Assunti i testi indicati e ammessi;
sostituito il magistrato assegnatario della causa;
nell'udienza del 03.12.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione, il Tribunale decideva il ricorso, leggendo in udienza dispositivo e motivazione, dopo la Camera di Consiglio ed in assenza dei difensori, nelle more autorizzati ad allontanarsi.
Con sentenza n. 7004 del 14.03.2008 la Corte di Cassazione ha chiarito che la nullità di una ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative (derivante dalla sua mancata notifica al legale rappresentante della società cui sia stata contestata la violazione) è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione da parte del legale rappresentante della società di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 22 della L. 689/1981; donde l'infondatezza del primo dei rilievi sollevati dagli opponenti.
Nel merito, l'art. 3 della L. 68/99 dispone che i datori di lavoro che occupano da 36
a 50 dipendenti sono tenuti ad assumere due lavoratori appartenenti alle categorie protette.
Orbene, alla data del 31.12.2013 il rientrava in questa fattispecie Controparte_1
(come ammesso dagli stessi ricorrenti); pertanto, entro i 60 giorni successivi avrebbe dovuto inoltrare richiesta di avviamento di un soggetto iscritto nelle liste delle categorie protette della Provincia di CP_2
Parte opponente sostiene che la situazione di crisi del settore e del (per la CP_1 riduzione delle commesse e la successiva riduzione del personale, intervenuta nel mese di luglio 2015) giustificava la sospensione degli obblighi di assunzione di persone appartenenti alle categorie protette per tutta la durata della proceduta di mobilità dei lavoratori e sino alla sua conclusione.
In giudizio risulta documentata la comunicazione di collocazione in mobilità di alcuni lavoratori del , datata 08.07.2015, e sono prodotte le note di risoluzione del CP_1 rapporto di lavoro per riduzione del personale e collocazione in mobilità ordinaria ex L.
223/94 dei medesimi lavoratori, recanti la data del 06.07.2015; non sono invece allegate in atti (nonostante i ricorrenti abbiano dichiarato l'opposto) le note delle trattative che sarebbero state intraprese per la riduzione del personale dell'azienda sin dai primi mesi del
2014 con il sindacato CISL.
Dalla “comunicazione elenco lavoratori collocati in mobilità” del 08.07.2015 in atti risulta anzi che con detto sindacato il relativo accordo sia stato siglato in data 30.06.2015.
Pertanto, non vi è prova dell'epoca in cui il abbia dato comunicazione CP_1 preventiva per iscritto alle rappresentanze aziendali e alle associazioni di categoria del programma di collocazione in mobilità e di riduzione del personale;
peraltro, a tenore del comma 6 dell'art. 4 L. 223/1991, la procedura diretta a trovare un accordo con le rappresentanze sindacali per la collocazione in mobilità (e per le altre misure dirette a fronteggiare le situazioni di crisi aziendale e a preservare i posti di lavoro dei dipendenti) deve essere esaurita entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'impresa.
Tanto rende non plausibile che le trattative con il sindacato CISL siano state avviate dal oltre un anno prima della conclusione della procedura, esitata nell'accordo CP_1 del 30.06.2015, come invece sostenuto dagli opponenti;
risulta invece maggiormente verosimile che l'azienda si sia attivata in tal senso solo dopo l'accesso dei funzionari dell'ispettorato territoriale del lavoro di avvenuto in data 28.05.2015. CP_2
Peraltro, la lamentata situazione di crisi del per la riduzione delle Controparte_1 commesse non portava nemmeno al numero di licenziamenti richiesto dalla L. 68/99
(almeno 5) per la moratoria delle relative prescrizioni.
Donde la non applicabilità della invocata sospensione degli obblighi di cui alla L.
68/99 e la fondatezza della contestazione relativa alla mancata copertura della prescritta quota di appartenenti alle categorie dei disabili nel periodo compreso tra il 31.03.214 (60 giorni dalla data di insorgenza dell'obbligo) e il 28.05.2015 (giorno dell'accesso ispettivo), sollevata con il verbale unico di accertamento e notificazione notificato il 14.07.2015), sottesa all'ordinanza ingiunzione impugnata .
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. Al rigetto segue il regolamento delle competenze di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 37/2018 per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto e di un ulteriore
20% ai sensi dell'art. 9, 2° comma, del D.Lgs 14.09.2015 n. 149.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 304/B/19 prot.
21343 del 05.07.2019 emessa dall' ; Controparte_6
2) condanna , in proprio e quale legale rappresentante del Parte_1 [...]
al pagamento in favore dell' Controparte_1 Controparte_7
delle competenze di lite, liquidate in complessivi € 2.843,12 per compensi,
[...] oltre contributo previdenziale e iva nelle misure dovute sulle voci eventualmente soggette.
Esecutività come per legge.
Lecce, addì 03 dicembre 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)