Art. 9.
All' articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 , sono soppresse le parole "e l'acquisto" e le parole "o del valore accertato dell'immobile da acquistare".
Il secondo comma del citato articolo 4 e' sostituito dal seguente: "I mutui concessi per la realizzazione dei fabbricati con piu' abitazioni sono frazionati in relazione al valore millesimale attribuito alle singole abitazioni, secondo le vigenti disposizioni per l'edilizia economica e popolare".
All'articolo 8, primo comma, del richiamato decreto-legge sono soppresse le parole "l'acquisto e".
E' soppresso il secondo comma del predetto articolo 8.
Al terzo comma dello stesso articolo 8 sono soppresse le parole "acquistare o".
All' articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 , sono soppresse le parole "e l'acquisto" e le parole "o del valore accertato dell'immobile da acquistare".
Il secondo comma del citato articolo 4 e' sostituito dal seguente: "I mutui concessi per la realizzazione dei fabbricati con piu' abitazioni sono frazionati in relazione al valore millesimale attribuito alle singole abitazioni, secondo le vigenti disposizioni per l'edilizia economica e popolare".
All'articolo 8, primo comma, del richiamato decreto-legge sono soppresse le parole "l'acquisto e".
E' soppresso il secondo comma del predetto articolo 8.
Al terzo comma dello stesso articolo 8 sono soppresse le parole "acquistare o".