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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 699 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IC AC, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(P. IVA n. ), con sede in Firenze, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Cataldo Tarricone,
come da mandato in atti;
APPELLATO A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 10.12.2024, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3440/17 e conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale,
(di seguito indicata semplicemente come , per sentire Controparte_1 CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto
ingiuntivo opposto per inesistenza-incertezza del credito vantato dalla creditrice istante e,
per l'effetto, revocarlo;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo
opposto per illecita determinazione del credito vantato dalla creditrice istante e, per
l'effetto, revocarlo;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto
per nullità dei contratti di finanziamento sottesi allo stesso e, per l'effetto, revocarlo;
4)
accertare e dichiarare l'omissione degli obblighi informativi posti a carico
dell'intermediario finanziario relativamente ai contratti di finanziamento sottesi al decreto
ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo;
5) accertare e dichiarare l'illegittimità del
decreto ingiuntivo opposto per violazione delle norme del TUB e del D.lgs 141/10
nell'emissione dei contratti di finanziamento posti a base dello stesso e, per l'effetto,
revocarlo; 6) accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per la
vessatorietà delle clausole contrattuali del contratto di finanziamento posto a base dello
stesso e la conseguente nullità e, per l'effetto, revocarlo;
7) condannare l'opposta al
pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio”. pag. 2/11 L'opponente deduceva che aveva posto a fondamento della Controparte_1
pretesa creditoria i contratti di finanziamento n.1007003629578 e n.20102673412614, il
primo, relativo a linea di credito revolving, utilizzabile mediante carta entro il limite
massimo di Euro 1.500,00, con possibilità di ricreare il credito con successivi pagamenti
mensili di importo non inferiore al 3% dell'esposizione complessiva raggiunta, il secondo,
relativo ad un finanziamento di Euro 37.199,00, oltre interessi, e premio assicurativo da
rimborsare mediante il pagamento di n.96 rate mensili di Euro 653,80 cadauna.
Esponeva che nel contratto n.20102673412614 il TAN era stato indicato nella misura del
12,45%, il TAEG del 13,18%.
Lamentava l'omissione degli obblighi informativi nei confronti dell'opponente, la nullità del
contratto di finanziamento per violazione del TUB ed eccepiva la nullità delle clausole
contrattuali, poiché non erano state oggetto di trattativa e sostenendo pure la nullità del
decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 633, comma 1 n.1, 634 c.p.c. e 50 del d.lgs
n.385/93.
Sosteneva, inoltre, l'illegittimità dei tassi di interesse e l'usurarietà dei tassi di interesse,
nonché la nullità della polizza assicurativa.
Si costituiva che a sua volta rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Dichiarate l'intempestività dell'opposizione proposta attesa l'inesistenza della notifica
dell'atto di opposizione, concedere preliminarmente la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto n. 3440/2017 rg 11477/17 emesso dal Tribunale di Lecce, atteso altresì
che l'opposizione non è fondata su prova scritta e attesa, A)in rito e nel merito, in via
principale 1) rigettare l'opposizione proposta dal Sig. attesa la sua Parte_2
inammissibilità per essere stata proposta oltre il termine stabilito per legge dei 40 giorni
pag. 3/11 del decreto opposto a causa della inesistenza della notifica dell'atto di opposizione, in via
subordinata 2) rigettare comunque l'opposizione proposta dal Sig. Parte_2
perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
ovvero
condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute in favore di Controparte_1
in virtù dei contratti di finanziamento oggetto del contendere che dovessero essere
[...]
accertate nel corso del giudizio. B) condannare comunque l'opponente al pagamento delle
spese di lite in favore della ”. Controparte_1
Eccepiva la tardività dell'opposizione avendo la controparte notificato l'atto a mezzo pec al
difensore domiciliatario e non al procuratore costituito.
Sosteneva che la aveva adempiuto agli obblighi informativi, nonché a consegnare la CP_1
copia dei contratti ed a controllare il merito creditizio, per cui respingeva pure ogni
eccezione in ordine alla validità delle clausole contrattuali e della polizza assicurativa.
Contestava la sussistenza dell'asserita violazione degli artt. 633, comma 1 n.1, 634 c.p.c. e
50 del d.lgs n.385/93 ed evidenziava che a corredo del decreto ingiuntivo era stato
depositato un estratto conto con le voci dare-avere, con indicazione di tutte le operazioni
eseguite nel corso del tempo.
Evidenziava che il TEG relativo ad entrambi i finanziamenti non avevano mai superato il
tasso soglia”.
§ 1.2
Con sentenza n. 1836 del 17.06.2022, il tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo n. 3440/2017; ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite e di ctu.
§ 1.3 pag. 4/11 A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
ha accertato: - la tempestività dell'opposizione per legittimità della notificazione al procuratore domiciliatario e per raggiungimento dello scopo;
- la validità del contratto di finanziamento per rispetto della forma scritta e sottoscrizione da parte dell'opponente,
anche delle singole clausole vessatorie;
- la tardività della contestazione effettuata dall'opponente circa l'applicazione di un taeg differente rispetto a quello esposto in contratto;
aderendo alle risultanze della ctu, per il contratto di finanziamento n. 20102673412614 e per la linea di credito con carta n. 10070036295781 ha escluso l'usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi e moratori al momento della pattuizione.
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto, previa Parte_1
sospensione della sentenza impugnata, che la corte accertasse e dichiarasse l'illegittimità
del decreto opposto per: - inesistenza/incertezza e illecita determinazione del credito vantato;
- nullità dei contratti di finanziamento;
- violazione delle norme del TUB e del D.
lgs. n. 141/2010 nell'emissione dei contratti di finanziamento;
- vessatorietà delle clausole in essi inserite;
violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario;
per l'effetto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello, con Controparte_1
vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 3.04.2023, la corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività
della sentenza impugnata.
In data 8.01.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione pag. 5/11 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il tribunale Parte_1
avrebbe errato nel ritenere la validità delle clausole contrattuali nei contratti di finanziamento e carta revolving. Ha sostenuto che: - il richiamo in blocco, all'interno del modulo prestampato, di tutte le clausole (vessatorie e non) non avrebbe permesso la consapevole e specifica approvazione delle clausole onerose ai sensi dell'art. 1341, co. 2
c.c. da parte del finanziato;
- le clausole inserite nei contratti sarebbero vessatorie in violazione degli artt. 33 e seg. del Codice del Consumo;
- l'assenza di trattativa tra le parti non avrebbe permesso l'effettiva negoziazione del contenuto delle suddette clausole al fine di escluderne la vessatorietà.
Il motivo è infondato.
L'art. 1341 e il secondo comma dell'art. 1342 c.c. impongono sostanzialmente un particolare obbligo di buona fede a carico di chi utilizza moduli o formulari predisposti per il regolamento uniforme di rapporti dello stesso tipo e l'inadempimento di tale obbligo comporta l'inefficacia delle clausole non conosciute dall'aderente senza sua colpa di talché
la predisposizione unilaterale di clausole in moduli/formulati pre-stampati non attribuisce automaticamente il carattere di vessatorietà alla clausole ivi inserite.
La corte rileva, inoltre, come le disposizioni del Codice del consumo in materia di clausole vessatorie vanno riferite a quelle disposizioni contrattuali accessorie rispetto al contenuto pag. 6/11 essenziale del contratto che sono idonee ad alterare l'equilibrio giuridico delle prestazioni e che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Nel caso di specie, l'appellante non ha provato la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti né lo squilibrio che dalla predisposizione delle stesse ne sarebbe derivato a favore della finanziaria, ai sensi dell'art. 34 cod. cons.; infatti, il generico richiamo alle clausole in blocco inserite nei moduli di contratto - comunque sottoscritti dall'appellante - non permette di individuare quali clausole sarebbero abusive, quindi nulle, neanche ai sensi della disciplina consumeristica.
Nei contratti di finanziamento e di apertura di credito con carta in atti (“contratto di finanziamento personale n. 20102673412614” e di “finanziamento revolving n.
100700036295781” - fascicolo di primo grado di , è visibile la specifica CP_1
doppia sottoscrizione da parte dell'opponente-appellante (la firma nel riquadro
“approvazione specifica”) sotto al blocco di clausole ivi indicate, nel rispetto degli artt.
1341 e 1342 c.c.; correttamente ha permesso la conoscenza delle presunte CP_1
clausole sia indicandone sommariamente il contenuto nel suddetto blocco sia rinviando alle corrispondenti condizioni generali del contratto che di esso sono parte integrante (pag. 11 e
12 modulo richiesta apertura di credito con carta del 14.03.2014; pag. 11 e 12 modulo richiesta prestito personale del 19.03.2014 - fascicolo di primo grado di . CP_1
Pertanto, il motivo non merita accoglimento.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il tribunale Parte_1
avrebbe errato nel disporre il rinnovo della CTU contabile senza fornire alcuna indicazione circa i gravi motivi per i quali è stata rinnovata la consulenza.
pag. 7/11 Il motivo è infondato.
È orientamento consolidato della suprema corte quello per cui “La consulenza tecnica non
rientra nella disponibilità delle parti, ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il
cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità” (Cass. civ., Sez. II, 03/01/2011, n. 72);
dunque, il giudice istruttore ha il potere discrezionale di ordinare la rinnovazione delle consulenze quando i risultati della perizia risultino insoddisfacenti o idonei al raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l'indagine del c.t.u., oppure quando la consulenza sia affetta da vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto di difesa di una delle parti.
Tale affermato principio deve essere coordinato con l'obbligo per il giudice di motivare adeguatamente, sia in ordine alla ammissione della consulenza che al diniego della stessa.
Nel caso di specie, risulta adempiuto tale obbligo di motivazione da parte del primo giudice il quale, con ordinanza del 30.11.2020, “Sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data
25.11.2020, letti ed esaminati gli atti di causa;
- rilevato che parte attrice ha contestato
l'applicazione illegittima di tassi di interesse debitori superiori al tasso soglia nel rapporto
di finanziamento in oggetto;
- osservato che per la verifica delle doglianze attoree,
contestate dalla convenuta, è necessario disporre CTU, esulando le specifiche competenze
richieste per la valutazione delle contestazioni da quelle del giudicante[…]” ha deciso di rinnovare la ctu.
§ 3.3
Con il terzo motivo di impugnazione, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
erroneamente considerato tardiva l'eccezione di difformità tra il TAEG applicato e quello contrattualmente previsto. Ha sostenuto di aver formulato la richiesta di calcolo del TAN e del TAEG del finanziamento e l'accertamento della legittimità o meno degli interessi di pag. 8/11 mora applicati, fin dall'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito della richiesta di ctu, per poi reiterare l'eccezione con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.; ha insistito per la dichiarazione di usurarietà del TEG applicato e la non debenza di somme a titolo di interessi.
Il motivo è infondato.
Dagli atti difensivi di primo grado indicati dall'appellante si evince l'assenza di tempestiva specifica eccezione sulla difformità tra TAEG pattuito e quello applicato.
Nell'atto di citazione in opposizione del 20.02.2018 (fascicolo di primo grado – ), in Pt_1
particolare nel corpo dell'atto, la lettera F indicata nella quale, a dire dell'appellante,
sarebbe presente la specifica censura sulla difformità, è testualmente rubricata “illegittima
applicazione di tassi di interesse debitori superiori al tasso soglia” e nell'intero corpo dell'atto è rinvenibile un motivo di censura collegato alla “usurarietà degli interessi a
qualsiasi titolo convenuti” con la conseguenza che l'indagine doveva incentrarsi sulla verifica del superamento del tasso soglia da parte degli interessi convenuti;
ancora, nelle conclusioni dell'atto di opposizione, punto 7) lett. C.), l'opponente chiede più
specificamente al primo giudice di “calcolare TAN e TAEG del finanziamento e la
legittimità degli interessi moratori applicati”, richiesta che ha connotati differenti rispetto ad una eccezione circa la difformità tra taeg pattuito e quello in concreto applicato e che,
comunque, è riferita al solo contratto di finanziamento e non anche al contratto di credito con carta nonché alla verifica del superamento della soglia usura dei soli interessi moratori;
nelle memorie ex art. 183, comma 6, n.2 del 19.07.2019 (fascicolo primo grado – ) Pt_1
l'opponente-appellante ha chiesto al primo giudice di “accertare TAN e TAEG di entrambi i
finanziamenti e la legittimità degli interessi moratori applicati”, estendendo la domanda ad entrambi i rapporti finanziari ma sempre con riferimento alla verifica di eventuali interessi pag. 9/11 moratori oltre soglia.
Nel caso di specie, dunque, la corte ritiene che l'appellante non abbia tempestivamente formulato una specifica e diretta doglianza circa la difformità tra taeg pattuito e quello applicato dalla banca nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione e, dunque, in tale sede, non è possibile accogliere la censura.
Il rilievo effettuato dal ctu sulla difformità del taeg pattuito/applicato in risposta Per_1
al quesito predisposto dal primo giudice in sede di rinnovo di consulenza tecnica “5) indichi
se il TAEG esposto nel contratto sottoscritto dalle parti corrisponde a quello effettivamente
applicato” (ordinanza del 30.11.2020), non permette al giudice di superare la tardività della domanda e rilevare ex officio la questione di nullità delle clausole sugli interessi.
Occorre chiarire che la mera ed erronea indicazione del TAEG avrebbe integrato, al più, un mero inadempimento pre-contrattuale, potenzialmente suscettibile di giustificare una pretesa risarcitoria da parte del ove questi avesse chiesto e dimostrato che, qualora Pt_1
avesse conosciuto il dato corretto sin dall'origine, avrebbe stipulato, con un diverso istituto bancario, un altro contratto complessivamente più conveniente. Nel caso in esame è
mancata del tutto una richiesta in tal senso da parte dell'opponente in primo grado;
pertanto,
l'accertamento compiuto dal tribunale in ordine alla difformità del TAEG applicato rispetto al TAEG pattuito non è idonea a produrre alcun effetto sulla definizione della controversia.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
rigetta l'appello;
condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1
pag. 10/11 spese processuali del giudizio d'appello, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17.12.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 11/11