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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 15.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 6610/2022,
TRA
nata a [...] il [...] C.F.: residente in [...], Parte_1 C.F._1
Vill. Sperone via Archimede n. 15, elettivamente domiciliata in Messina Via Ugo Bassi is.
157, presso lo studio dell'Avv. Francesco Quartarone che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni in virtù di procura generali alle liti del
23.01.2023 rep. 37590/7131 a rogito Notaio con domicilio eletto in Messina, Via Per_1
Armeria 1, presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente
Resistente
E
, con sede in Roma via G. Grezar 14 con Controparte_2
c.f. e p. Iva in persona del responsabile contenzioso pro tempore, Sig. P.IVA_1 CP_3
, nella qualità di Procuratore Speciale, giusta la procura speciale rilasciata da CP_4
, autenticata nella firma dal notaio Dott. Controparte_2 Persona_2
di Roma - Repertorio N. 177893, raccolta n. 11776 del 28 aprile 2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Fazio, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, Viale
Cadorna, n. 3, giusta procura in atti Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 25/11/2022 la sig.ra proponeva opposizione avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 29520229005401576, notificata in data 8/11/2022 da CP_5
per un credito di € 19.313,25 limitatamente alla cartella di pagamento n.
29520110002897560, presuntivamente notificata in data 21/5/2011, relativa a contributi
I.V.S. per l'anno 2004.
Specificava che il preteso credito contributivo scaturiva da accertamento fiscale e conseguente rettifica della posizione da parte dell' CP_1
Precisava la ricorrente che avverso il suddetto accertamento era stato proposto ricorso accolto in primo grado.
Successivamente, spiegato appello da parte dell' , il gravame era stato Controparte_2
respinto.
Tuttavia, avverso detta pronuncia l' proponeva ricorso per Cassazione in atto ancora CP_2
pendente.
Nonostante ciò l' si determinava ad iscrivere a ruolo le partite per cui è causa notificando CP_1
la cartella di cui sopra.
Avverso gli atti impugnati la ricorrente proponeva la presente opposizione eccependo l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive e l'irregolarità della notifica degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso.
Contestava la mancata impugnazione dell'atto presupposto nei termini di legge;
la regolarità dell'avvenuta notifica dello stesso;
eccepiva la responsabilità di per la eventuale CP_5
prescrizione delle partite iscritte a ruolo spiegando a tal fine specifica domanda riconvenzionale e chiedendo la condanna dell'ente di riscossione al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio ccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine CP_5
a tutte le questioni attinenti al fondamento della pretesa contributiva per la quale unico legittimato a contraddire sarebbe l'ente di previdenza. Rivendicava la correttezza della procedura di riscossione evidenziando che la cartella impugnata era stata regolarmente notificata e che, successivamente era stato notificata intimazione di pagamento n. 29520169004833477, avvenuta in data 19/11/2016, e in data
08/11/2022 l'ulteriore intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dei motivi di impugnazione avanzati. vista la natura documentale della controversia le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande del ricorrente sulla nullità/illegittimità dell'AVA impugnato.
2.1 – Eccezione di prescrizione.
Assume la ricorrente che il credito previdenziale per cui è causa sarebbe andato prescritto per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
L'eccezione è fondata.
Risulta documentalmente che l' ha notificato alla ricorrente la cartella n. CP_1
29520110002897560 in data 21/5/2011.
Successivamente alla notifica della cartella notificava alla l'intimazione di CP_5 Pt_1
pagamento n. 29520169004833477.
La notifica del suddetto atto, per stessa ammissione di sarebbe avvenuta in data CP_5
19/11/2016.
Ebbene, nonostante il fatto che non depositi la suddetta intimazione al fine di verificare CP_5
che la stessa riguardasse la cartelle opposta, risulta già per tabulas che a quella data la pretesa contributiva era andata prescritta.
In ogni caso, tra la pretesa notifica della suddetta intimazione di pagamento (19/11/2016) e la notifica dell'intimazione oggi opposta (08/11/2022) sono trascorsi quasi sei anni.
Pertanto, anche in questo caso, i termini di prescrizione sono ampiamente decorsi.
Di conseguenza, assorbito ogni altro motivo, il ricorso deve essere accolto.
3 – Domanda riconvenzionale dell' nei confronti di CP_1 CP_5
Con domanda riconvenzionale trasversale l' chiede la condanna di al risarcimento CP_1 CP_5
del danno derivante dalla perdita delle somme andate prescritte in ragione della negligente condotta dell'ente di riscossione che non avrebbe curato di porre in essere i necessari adempimenti al fine del recupero delle somme da riscuotere. In relazione alla superiore domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in adesione al più recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, trattandosi di domanda relativa alla materia di contabilità pubblica e attratta, quindi, dalla giurisdizione della Corte dei Conti (v. per il principio Cass. S.U. nn. 18647/2024, 5569/2023 e 760/2022).
La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata per legge di provvedere a riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste, infatti, la qualifica di agente contabile, con la conseguenza che l'azione dell'Istituto non può qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato, ma quale “giudizio di conto” relativo all'accertamento contabile dei rapporti di dare-avere fra i due soggetti e parametrati al carico affidato, da riscuotere e non riscosso per presunta condotta negligente dell'esattore (in tal senso la S.C. ha precisato che
“la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, investita in varie controversie delle domande risarcitone della nei confronti di Controparte_6
pur affermata, a seguito dell'ordinanza n. 5569/2023 di queste Sezioni Unite, la CP_5
giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost., e la legittimazione attiva di stante la riconducibilità del petitum alla categoria, Controparte_7
residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 172 c.g.c., ha ritenuto necessaria, in base al potere - dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione delle norme applicabili, la "riqualificazione" della domanda, da intendere "non in senso meramente risarcitorio" (risultando "estranee finalità tipicamente risarcitone, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della Procura erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto responsabile, dei presupposti specifici della predetta responsabilità") ma quale azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata all'accertamento contabile dei rapporti di "dare-avere", rientrante in quelle proponibile ex art. 172, lett.d), c.g.c.”, cfr. S.U. n. 18647/2024 cit.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 147/22 come da dispositivo con applicazione dei minimi tariffari in ragione della durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritta la cartella di pagamento n.
29520110002897560;
2) Condanna in solido gli enti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente quantificate in € 2.695,50 oltre spese generali, cpa, iva e rimborso del C.U. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Messina, 16.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando