Articolo 5 della Legge 31 luglio 1954, n. 611
Articolo 4Articolo 6
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27 agosto 1954
Art. 5.
A decorrere dall'anno accademico 1953-1954, il contributo annuale di funzionamento corrisposto dallo Stato all'Universita' di Cagliari sara' aumentato della somma di lire 3.000.000.
Alla spesa sopra indicata verra' fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 151 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 27 agosto 1954