Art. 1.
Allo scopo di contribuire alla stabilizzazione ed allo sviluppo dell'economia e delle istituzioni sociali della Repubblica somala, e' autorizzata, relativamente all'anno 1965, l'erogazione della somma di lire 700.000.000 da effettuarsi a favore di persone fisiche o di persone giuridiche italiane, o di interesse prevalentemente italiano, per forniture al Governo somalo di beni e servizi, nonche' per l'esecuzione di progettazioni, studi e lavori, il tutto inerente ai piani di sviluppo economico e sociale, da eseguirsi in Somalia, secondo apposite intese con il predetto Governo.
Allo scopo di contribuire alla stabilizzazione ed allo sviluppo dell'economia e delle istituzioni sociali della Repubblica somala, e' autorizzata, relativamente all'anno 1965, l'erogazione della somma di lire 700.000.000 da effettuarsi a favore di persone fisiche o di persone giuridiche italiane, o di interesse prevalentemente italiano, per forniture al Governo somalo di beni e servizi, nonche' per l'esecuzione di progettazioni, studi e lavori, il tutto inerente ai piani di sviluppo economico e sociale, da eseguirsi in Somalia, secondo apposite intese con il predetto Governo.