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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/12/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1464/2025 R.G.V.G, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa
DA
, nata Caltanissetta, il 16 dicembre 1974, Parte_1
[...
nato a [...], il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Adele Maria Marotta.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bi. 51 c.p.c, depositato il
30 agosto 2025, e hanno esposto: di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Caltanissetta il 6 settembre 1994, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caltanissetta dell'anno 1994, parte II, Serie A, n. 287; che, dall'unione coniugale sono nati due figli, il 11/12/1995 e il 22/07/2001 Persona_1 Pt_2 entrambi maggiorenni e autonomi economicamente;
che l'unione coniugale, dapprima
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serena, è andata negli anni deteriorandosi a causa di incompatibilità caratteriali, che, nel tempo, hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, con le quali è stato previsto quanto segue: assegnazione alla moglie della casa coniugale, sita in Caltanissetta nella via Filippo Turati
n. 305, condotta in locazione;
obbligo a carico del marito di versare alla moglie un assegno mensile di mantenimento di euro 550,0, nonché di versarle, per il pagamento del canone di locazione, la somma mensile di euro 450,00, così stabilendosi la complessiva somma di euro 1.000,00.
In seno al ricorso e con successive note - sottoscritti personalmente - le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato alla comparizione personale in udienza.
Con decreto del 9 settembre 2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note.
Depositate le suddette note, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, in quanto non in contrasto con norme imperative o con i principi di ordine pubblico, ma anzi conformi all'ordinamento giuridico.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
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Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1464/2025 R.G.V.G, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa
DA
, nata Caltanissetta, il 16 dicembre 1974, Parte_1
[...
nato a [...], il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Adele Maria Marotta.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bi. 51 c.p.c, depositato il
30 agosto 2025, e hanno esposto: di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Caltanissetta il 6 settembre 1994, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caltanissetta dell'anno 1994, parte II, Serie A, n. 287; che, dall'unione coniugale sono nati due figli, il 11/12/1995 e il 22/07/2001 Persona_1 Pt_2 entrambi maggiorenni e autonomi economicamente;
che l'unione coniugale, dapprima
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serena, è andata negli anni deteriorandosi a causa di incompatibilità caratteriali, che, nel tempo, hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, con le quali è stato previsto quanto segue: assegnazione alla moglie della casa coniugale, sita in Caltanissetta nella via Filippo Turati
n. 305, condotta in locazione;
obbligo a carico del marito di versare alla moglie un assegno mensile di mantenimento di euro 550,0, nonché di versarle, per il pagamento del canone di locazione, la somma mensile di euro 450,00, così stabilendosi la complessiva somma di euro 1.000,00.
In seno al ricorso e con successive note - sottoscritti personalmente - le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato alla comparizione personale in udienza.
Con decreto del 9 settembre 2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note.
Depositate le suddette note, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, in quanto non in contrasto con norme imperative o con i principi di ordine pubblico, ma anzi conformi all'ordinamento giuridico.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
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Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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