CASS
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2025, n. 9105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9105 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa il 19 settembre dal Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;
letto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cosenza, sezione per il riesame, ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di TA LE, quale legale rappresentante della ditta Camping Thurium avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari il 20 agosto 2024, con cui è stato convalidato il sequestro preventivo operato in via d'urgenza delle strutture indicate nell'imputazione, in quanto insistenti sull'area demaniale marittima sita in Corigliano Rossano località Tonnara e intestate al demanio pubblico. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9105 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/01/2025 Il sequestro è stato emesso in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 54 e 1161 del Codice della navigazione, e dagli artt. 633 e 639 codice penale. Si contesta all'imputato di avere realizzato in assenza di titolo concessorio suppletivo rispetto alla concessione demaniale marittima rilasciata il 22 giugno 2010 diverse strutture abusive, occupando in assenza di autorizzazione un'area demaniale di circa 33.000 m quadri. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge che possono così sintetizzarsi: 2.1vizio di motivazione e violazione del principio del ne bis in idem in quanto si è erroneamente ritenuta sussistente la gravità indiziaria di cui all'art. 321 cod.proc.pen. in relazione ad un contesto fattuale già accertato nel 2012 dalla Capitaneria di porto e oggetto di sequestro preventivo, riesame e ricorso per Cassazione e successivo procedimento penale dinanzi al Tribunale di Castrovillari. 2.2 Violazione di legge penale in relazione alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura, in quanto iTr -ibunale ha omesso di valutare il fumus boni iuris, mancando l'elemento soggettivo richiesto ai fini della sussistenza del reato contestato. Dagli atti emerge infatti che TA LE a luglio e ad agosto 2024 aveva depositato istanze con cui chiedeva al GIP una proroga per eseguire il ripristino dell'area abusivamente occupata, in quanto era impossibilitato a rilasciarla nel termine indicato dal provvedimento di dissequestro, stante l'entità e la consistenza delle opere da rimuovere , ricomprese nel decreto penale di condanna. Alla data del 19 agosto 2024 l'area era stata sgomberata ed era stato ripristinato lo stato dei luoghi, come risulta dal verbale della Capitaneria di porto di Corigliano Rossano, ed è quindi pertanto venuto meno il reato, sicché non ricorre neppure il periculum in mora in quanto TA ha ormai liberato l'area. Mancando il reato ed essendo improcedibile l'azione penale nei confronti del TA per violazione del principio del ne bis in idem, ogni ipotesi di sequestro è inammissibile. 2.3 Omessa motivazione in ordine al periculum in mora. 3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto da soggetto non legittimato. Nel provvedimento impugnato il Tribunale, dopo avere ricostruito l'annosa vicenda giudiziaria relativa all'occupazione abusiva dell'area demaniale in questione, ha osservato che la stessa è già stata formalmente restituita al Comune, come disposto nel decreto penale di condanna e dissequestrata al fine di consentire al ricorrente la rimessione in pristino dei luoghi. TA non può vantare nessun diritto alla restituzione dell'area e non ha alcun interesse a proporre ricorso avverso il provvedimento di sequestro. 2 Il Consigliere estensore Maria Dan4.rsellino La Presidente GI ER Tale mancanza di legittimazione risulta dirimente e preliminare rispetto alla valutazione del merito dell'impugnazione, che comunque non supera il vaglio di ammissibilità anche sotto altro profilo. Il ricorso è infatti generico / poiché non tiene conto della motivazione dell'ordinanza impugnata e non si confronta con le ragioni che hanno determinato il rigetto dell'istanza di dissequestro. Nel provvedimento infatti il Tribunale osserva che la stessa difesa aveva richiamato il procedimento penale,che si era concluso con decreto penale di condanna a carico dello stesso TA, con cui era stato disposto il dissequestro dell'area e la restituzione in favore dell'ente territoriale avente diritto;
i1 10 luglio 2024 gli agenti della Polizia si recavano presso il campeggio al fine di procedere al dissequestro dell'area demaniale e alla restituzione al Comune di Corigliano concedendo al TA un termine di 15 giorni per eseguire lo sgombero;
alla scadenza, il 3 agosto 2024 l'attuale indagato non aveva provveduto alla rimozione delle strutture e veniva, pertanto, emesso un altro decreto di sequestro preventivo di urgenza. E' manifesta l'infondatezza della prospettazione difensiva che fonda il riesame sulla insussistenza dell'elemento psicologico del reato. Il Tribunale ha altresì escluso che possa trovare applicazione nel caso in esame il principio del ne bis in idem poiché le strutture abusive erano state temporaneamente dissequestrate solo per consentire al TA di rimuoverle, pertanto al sedicesimo giorno dalla diffida, non essendo ancora intervenuta la rimozione delle strutture, come emerge dal verbale di sequestro corredato dal fascicolo fotografico, a fronte dell'inadempimento dell'indagato, è intervenuto un nuovo reato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 gennaio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;
letto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cosenza, sezione per il riesame, ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di TA LE, quale legale rappresentante della ditta Camping Thurium avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari il 20 agosto 2024, con cui è stato convalidato il sequestro preventivo operato in via d'urgenza delle strutture indicate nell'imputazione, in quanto insistenti sull'area demaniale marittima sita in Corigliano Rossano località Tonnara e intestate al demanio pubblico. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9105 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/01/2025 Il sequestro è stato emesso in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 54 e 1161 del Codice della navigazione, e dagli artt. 633 e 639 codice penale. Si contesta all'imputato di avere realizzato in assenza di titolo concessorio suppletivo rispetto alla concessione demaniale marittima rilasciata il 22 giugno 2010 diverse strutture abusive, occupando in assenza di autorizzazione un'area demaniale di circa 33.000 m quadri. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge che possono così sintetizzarsi: 2.1vizio di motivazione e violazione del principio del ne bis in idem in quanto si è erroneamente ritenuta sussistente la gravità indiziaria di cui all'art. 321 cod.proc.pen. in relazione ad un contesto fattuale già accertato nel 2012 dalla Capitaneria di porto e oggetto di sequestro preventivo, riesame e ricorso per Cassazione e successivo procedimento penale dinanzi al Tribunale di Castrovillari. 2.2 Violazione di legge penale in relazione alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura, in quanto iTr -ibunale ha omesso di valutare il fumus boni iuris, mancando l'elemento soggettivo richiesto ai fini della sussistenza del reato contestato. Dagli atti emerge infatti che TA LE a luglio e ad agosto 2024 aveva depositato istanze con cui chiedeva al GIP una proroga per eseguire il ripristino dell'area abusivamente occupata, in quanto era impossibilitato a rilasciarla nel termine indicato dal provvedimento di dissequestro, stante l'entità e la consistenza delle opere da rimuovere , ricomprese nel decreto penale di condanna. Alla data del 19 agosto 2024 l'area era stata sgomberata ed era stato ripristinato lo stato dei luoghi, come risulta dal verbale della Capitaneria di porto di Corigliano Rossano, ed è quindi pertanto venuto meno il reato, sicché non ricorre neppure il periculum in mora in quanto TA ha ormai liberato l'area. Mancando il reato ed essendo improcedibile l'azione penale nei confronti del TA per violazione del principio del ne bis in idem, ogni ipotesi di sequestro è inammissibile. 2.3 Omessa motivazione in ordine al periculum in mora. 3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto da soggetto non legittimato. Nel provvedimento impugnato il Tribunale, dopo avere ricostruito l'annosa vicenda giudiziaria relativa all'occupazione abusiva dell'area demaniale in questione, ha osservato che la stessa è già stata formalmente restituita al Comune, come disposto nel decreto penale di condanna e dissequestrata al fine di consentire al ricorrente la rimessione in pristino dei luoghi. TA non può vantare nessun diritto alla restituzione dell'area e non ha alcun interesse a proporre ricorso avverso il provvedimento di sequestro. 2 Il Consigliere estensore Maria Dan4.rsellino La Presidente GI ER Tale mancanza di legittimazione risulta dirimente e preliminare rispetto alla valutazione del merito dell'impugnazione, che comunque non supera il vaglio di ammissibilità anche sotto altro profilo. Il ricorso è infatti generico / poiché non tiene conto della motivazione dell'ordinanza impugnata e non si confronta con le ragioni che hanno determinato il rigetto dell'istanza di dissequestro. Nel provvedimento infatti il Tribunale osserva che la stessa difesa aveva richiamato il procedimento penale,che si era concluso con decreto penale di condanna a carico dello stesso TA, con cui era stato disposto il dissequestro dell'area e la restituzione in favore dell'ente territoriale avente diritto;
i1 10 luglio 2024 gli agenti della Polizia si recavano presso il campeggio al fine di procedere al dissequestro dell'area demaniale e alla restituzione al Comune di Corigliano concedendo al TA un termine di 15 giorni per eseguire lo sgombero;
alla scadenza, il 3 agosto 2024 l'attuale indagato non aveva provveduto alla rimozione delle strutture e veniva, pertanto, emesso un altro decreto di sequestro preventivo di urgenza. E' manifesta l'infondatezza della prospettazione difensiva che fonda il riesame sulla insussistenza dell'elemento psicologico del reato. Il Tribunale ha altresì escluso che possa trovare applicazione nel caso in esame il principio del ne bis in idem poiché le strutture abusive erano state temporaneamente dissequestrate solo per consentire al TA di rimuoverle, pertanto al sedicesimo giorno dalla diffida, non essendo ancora intervenuta la rimozione delle strutture, come emerge dal verbale di sequestro corredato dal fascicolo fotografico, a fronte dell'inadempimento dell'indagato, è intervenuto un nuovo reato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 gennaio 2025