Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01952/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1952 del 2025, proposto da
Consorzio Universitario di Siracusa - Giovanni Paolo II, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Nicastro Del Lago e Alessandra Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del decreto dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale n. 18/GAB, notificato al Consorzio Universitario di Siracusa in data 12 giugno 2025, avente ad oggetto la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario di Siracusa Giovanni Paolo II;
- ove necessario, della diffida dell’1 luglio 2025 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, n. 3903/GAB, avente ad oggetto: «Consorzio Universitario di Siracusa “Giovanni Paolo II”»;
- ove necessario, della diffida del 17 luglio 2025 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, n. 4200/GAB, avente ad oggetto: “Assemblea dei soci del 10 luglio 2025”;
- ove necessario, della diffida del 5 settembre 2025 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, n. 4826/GAB, avente ad oggetto: «Consorzio Universitario di Siracusa “Giovanni Paolo II”»;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AT OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio ricorrente esponeva, nell’atto introduttivo del giudizio, che, in data 13 marzo 2025, era stato revocato dall’Assemblea dei consorziati, per giusta causa, il proprio Presidente dott. Giovanni Perino, sostituto con la Presiedente f.f., prof.ssa Arianna Chillemi.
Riferiva che il dott. Perino aveva impugnato tale provvedimento con ricorso iscritto al n. R.G. 1427/2025 del Tribunale civile di Siracusa.
1.1. Aggiungeva che l’Assessorato, con atto notificato al Consorzio Universitario in data 12 giugno 2025, aveva successivamente nominato, quale Presidente del C.D.A. del CUSIR, la dott.ssa Signorino e, quindi, a seguito delle dimissioni di quest’ultima, l’Avv. Enrico Pistone Nascone, prevedendo, tuttavia, la caducazione automatica del medesimo provvedimento di nomina in caso di accoglimento della predetta domanda giudiziale proposta dal dott. Perino.
1.2. Precisava, infine, che, con note dell’1 luglio 2025, del 17 luglio 2025 e del 5 settembre 2025 l’Assessorato aveva sollecitato il Consorzio ad effettuare la convocazione dell’Assemblea ai fini della presa d’atto di tale ultimo provvedimento di nomina, specificando, tra l’altro che, a suo parere, “ tutte le attività, compiute dal Presidente F.F. nel periodo successivo al 10.6.25, risultano essere state poste in essere in condizione di carenza di potere ”.
2. Tutto ciò premesso, affermava che i provvedimenti impugnati sarebbero stati illegittimi per i motivi di seguito indicati.
2.1. In primo luogo, l’Assessorato regionale alla formazione e all’istruzione professionale sarebbe stato privo del potere di nomina del Presidente del C.d.A. del C.U. SIR.
Richiamava, in proposito, il disposto dell’art. 66, comma 6 bis , della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e ss.mm.ii., che avrebbe previsto solo un potere di designazione, in quanto avrebbe previsto che “il consiglio di amministrazione dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 è integrato da un componente in rappresentanza della Regione designato dall’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, previa delibera di Giunta, con funzioni di Presidente”.
Allo stesso modo, l’art. 16 dello Statuto consortile avrebbe previsto che sarebbe spettato all’Assemblea ordinaria deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente designato dall’Assessore per l’Istruzione e la Formazione Professionale della Regione siciliana, previa delibera di Giunta regionale.
Riteneva, in definitiva, che il riparto di poteri sarebbe stato chiarissimo e che, dunque, all’Assessorato sarebbe spettato un semplice potere di designazione, mentre l’Assemblea avrebbe avuto i poteri di nomina.
Poiché, dunque, non vi sarebbe stato alcun obbligo in capo all’Assemblea consortile, di nomina e/o presa d’atto della designazione regionale, sarebbe stata, altresì priva di fondamento l’affermazione contenuta negli atti in esame, secondo cui “tutte le attività, compiute dal Presidente F.F. nel periodo successivo al 10.6.25, risultano essere state poste in essere in condizione di carenza di potere”.
2.2. In un secondo motivo di ricorso affermava che il provvedimento sarebbe stato illegittimo anche in relazione alla condizione risolutiva in esso prevista, che, a suo parere, avrebbe dovuto ritenersi manifestamente illogica, irrazionale e illegittima, in quanto ai provvedimenti di designazione o di nomina di membri di consigli di amministrazione di enti chiamati a svolgere funzioni a rilevanza pubblicistica non avrebbero potuto essere apposte clausole idonee ad ingenerare incertezza sull’azione di tali enti, con distorsione delle finalità per cui tale potere di designazione e nomina sarebbe stato attribuito all’Amministrazione.
2.3. In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione regionale, la quale, con memoria depositata in data 15 novembre 2025, eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso sia per la mancata notifica all’Avv. Enrico Pistone Nascone, in qualità di controinteressato, sia per la mancata impugnazione della delibera di Giunta regionale n. 184 del 10 giugno 2025, contenente la nomina dell’avv. Enrico Pistone Nascone quale Presidente del C.d.A. del C.U.SIR.
Aggiungeva che il ricorso sarebbe stato, comunque, infondato anche nel merito, anche alla luce dell’art. 35 della l.r. n. 10/2019, previsione, relativa alla nomina regionale del Presidente del Consorzio, rispetto alla quale l’art. 16 dello Statuto del C.U.SIR, in base al principio della gerarchia delle fonti, sarebbe stata ininfluente.
Per le predette ragioni chiedeva, in conclusione, di respingere, in quanto infondato, il ricorso avversario.
4. Parte ricorrente depositava, quindi, una memoria di replica con cui insisteva nelle domande formulate in seno al ricorso introduttivo del giudizio e successivamente, in data 15 dicembre 2025, depositava il verbale assembleare con cui, infine, lo stesso Consorzio aveva proceduto alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione.
5. All’udienza del 16 dicembre 2025, la stessa parte ricorrente chiedeva, dunque, alla luce di tale ultimo provvedimento, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisone del ricorso; la difesa dell’Amministrazione prendeva atto di tale ultima domanda ed il Tribunale poneva la causa in decisione.
6. Ciò premesso, non resta al Collegio che prendere atto della espressa manifestazione del ricorrente del venir meno di ogni interesse allo scrutinio del ricorso.
Per costante giurisprudenza, nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione (cfr., Consiglio di Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2915).
Ben può, dunque, la parte ricorrente, nell'ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse per la decisione; in tale evenienza, il Giudice, non avendo né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr. ex multis , T.A.R. Catania, sez. III, 22 gennaio 2024, n. 271; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30 luglio 2021, n. 2587).
Nella fattispecie, peraltro, è stato, infine, adottato il provvedimento che la parte ricorrente affermava di non essere tenuta ad emanare.
Pertanto, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
7. Riguardo alle spese del giudizio, appare equo, tenuto conto della peculiarità delle questioni controverse e della definizione della causa con pronuncia in rito, disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AG NA NE, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AT OL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT OL | AG NA NE |
IL SEGRETARIO