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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 4913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4913 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6568/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
EA IN Presidente
IA ER Giudice relatrice
EA AR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6568/2025, avente come oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Lonato del Garda Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Christian Abate, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.11.2025) Per parte ricorrente: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione CP_1
della sentenza.
- Confermare l'affido super-esclusivo, già disposto in sede di separazione con sent. n. 4472/2024 pubblicata il 04/11/2024, della minore alla madre, con collocazione presso la stessa, la Per_1
quale assumerà le decisioni di maggior importanza riguardanti la minore senza alcun coinvolgimento e/o impedimento del padre.
- Disporre che la sig.ra provvederà in via esclusiva alle scelte di vita della figlia, sia per Pt_1 quanto riguarda l'indirizzo educativo, quello sanitario, formativo e di svago.
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia con la CP_1 Per_1 somma mensile di euro 300,00 oltre adeguamento ISTAT annuale in ragione dell'aumento del costo della vita, con aggiunta del pagamento del 50% delle spese straordinarie riguardanti la minore, come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
- Riconoscere in favore della sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Parte_1 dell'importo di euro 200,00 mensili, ovvero nella diversa misura determinata dal Giudice, da porsi
a carico del sig. con decorrenza dalla data della domanda. CP_1
- Adottare ogni possibile cautela al fine di consentire la frequentazione del padre, nel caso di suo ritorno, con la figlia durante incontri protetti e pertanto con l'assistenza di personale all'uopo specializzato;
- Si chiede inaudita altera parte alla concessione di tutti i permessi necessari all'espatrio della madre con la minore”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2025 deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_1
a Craiovo (Romania) il 13.12.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
Comune di Montichiari (BS) al n. 106, parte II, serie C, anno 2022, unione dalla quale era nata, il
21.4.2011, la figlia Per_1
Ella aggiungeva che separazione era stata pronunciata, con addebito al resistente, con sentenza del
Tribunale di Brescia n. n. 4472/2024, pubblicata il 4.11.2024 e passata in giudicato, che prevedeva l'affidamento super esclusivo di alla madre, incontri protetti con il padre organizzati dai Per_1
Servizi Sociali e, a carico del resistente, un contributo al mantenimento di di € 300,00 Per_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente lamentava l'irreperibilità del resistente e chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio con conferma delle condizioni di separazione, oltre a un assegno divorzile in proprio favore di €
200,00 mensili.
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 13.11.2025, dichiarata la contumacia del resistente, in via temporanea ed urgente, venivano confermate le condizioni della separazione, e, non essendo state avanzate richieste istruttorie dalla ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che la prima udienza dinanzi al Giudice delegato è stata celebrata in data 21.5.2024, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (13.6.2025), erano già trascorsi dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. n. 4472/2024, pubblicata il
4.11.2024 e passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può più essere ricostituita: la separazione è stata addebitata al marito e il resistente non si è nemmeno costituito nel presente giudizio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sui provvedimenti relativi ai rapporti personali ed economici genitori- figlia
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore a sé stessa, mentre il resistente è rimasto contumace.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è
l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, è evidente il disinteresse mostrato dal padre verso la figlia, considerate la sporadicità della loro frequentazione, l'inadeguatezza dell'approccio paterno, così come descritto nella sentenza della separazione, che è stata a lui addebitata per le condotte aggressive e minatorie tenute nei confronti della famiglia, nonché la scelta di costui di non costituirsi nemmeno nel presente giudizio per resistere alla domanda di affidamento super esclusivo della figlia svolta dalla ricorrente, con ciò dimostrando scarso interesse alla conservazione del rapporto genitoriale. La sua latitanza, inoltre, renderebbe impossibile l'adozione di celeri decisioni congiunte nell'interesse della prole.
Tali elementi, sia sostanziali che processuali, quindi, sono espressivi dell'incapacità del resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa.
L'affidamento della minore al padre, quindi, non appare confacente ai suoi interessi.
Al contrario, la è apparsa pienamente idonea ad assolvere il proprio ruolo genitoriale, essendo Pt_1 riuscita a reperire un'attività lavorativa per poter provvedere economicamente alla propria figlia, e accudendola in ogni sua esigenza, sia materiale che affettiva.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a sé, nella forma così detta “rafforzata” o “superesclusiva” di cui all'art. 337- quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Il collocamento prevalente della minore non può che essere disposto presso la unico genitore Pt_1
col quale ella convive dal mese di luglio 2021.
Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi potranno avvenire esclusivamente in forma protetta, previa richiesta del padre ai Servizi Sociali territorialmente competenti e previa verifica della corrispondenza all'interesse della minore della ripresa dei rapporti con il padre. Per quanto attiene agli aspetti economici, deve essere confermato quanto previsto in via temporanea ed urgente, coincidente con quanto richiesto dalla ricorrente e con quanto già disposto in sede di separazione, prevedendo il versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento della figlia minore di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato che la ricorrente non ha allegato cambiamenti significativi nelle reciproche condizioni personali ed economiche delle parti nonché tenuto conto del breve tempo trascorso dalla pronuncia della sentenza di separazione.
3) Sull'assegno a favore della resistente
Deve essere rigettata la domanda della ricorrente di riconoscere in suo favore un assegno divorzile: ella, infatti, non ha allegato alcuno dei presupposti necessari per l'attribuzione di un simile emolumento, primo fra tutti il divario economico fra i coniugi, né si è offerta di provarne l'esistenza, non avendo formulato alcuna richiesta istruttoria, nemmeno in ordine alle effettive condizioni economiche attuali del . Peraltro, in sede di separazione, ella non aveva richiesto CP_1 alcun contributo al proprio mantenimento e, all'udienza del 13.11.2025, la stessa ricorrente ha affermato di lavorare in misura superiore rispetto ad allora, percependo una retribuzione di circa
900,00 mensili quale OSS, circostanza che esclude anche la spettanza di un assegno divorzile in misura minima in funzione assistenziale.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili alla luce della sua parziale soccombenza rispetto alla domanda relativa all'assegno divorzile, a norma dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Craiovo (Romania) il 13.12.2013, trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Montichiari (BS) al n. 106, parte II, serie C, anno 2022;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Affida in via esclusiva la figlia minore alla madre, , attribuendo Per_1 Parte_1 alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale della figlia, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore della stessa, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre organizzate dai Servizi Sociali in forma protetta, previa richiesta del padre ai Servizi Sociali territorialmente competenti e previa verifica della corrispondenza all'interesse della minore della ripresa dei rapporti con il padre;
4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 mediante il versamento di una somma di € 300,00 mensili, importo soggetto a Per_1
rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese nelle mani di , oltre al 50% delle spese come da Protocollo Parte_1
sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data
14.7.2016;
5) RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite del presente giudizio sostenute dalla ricorrente,
. Parte_1
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.11.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
IA ER EA IN
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
EA IN Presidente
IA ER Giudice relatrice
EA AR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6568/2025, avente come oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Lonato del Garda Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Christian Abate, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.11.2025) Per parte ricorrente: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione CP_1
della sentenza.
- Confermare l'affido super-esclusivo, già disposto in sede di separazione con sent. n. 4472/2024 pubblicata il 04/11/2024, della minore alla madre, con collocazione presso la stessa, la Per_1
quale assumerà le decisioni di maggior importanza riguardanti la minore senza alcun coinvolgimento e/o impedimento del padre.
- Disporre che la sig.ra provvederà in via esclusiva alle scelte di vita della figlia, sia per Pt_1 quanto riguarda l'indirizzo educativo, quello sanitario, formativo e di svago.
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia con la CP_1 Per_1 somma mensile di euro 300,00 oltre adeguamento ISTAT annuale in ragione dell'aumento del costo della vita, con aggiunta del pagamento del 50% delle spese straordinarie riguardanti la minore, come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
- Riconoscere in favore della sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Parte_1 dell'importo di euro 200,00 mensili, ovvero nella diversa misura determinata dal Giudice, da porsi
a carico del sig. con decorrenza dalla data della domanda. CP_1
- Adottare ogni possibile cautela al fine di consentire la frequentazione del padre, nel caso di suo ritorno, con la figlia durante incontri protetti e pertanto con l'assistenza di personale all'uopo specializzato;
- Si chiede inaudita altera parte alla concessione di tutti i permessi necessari all'espatrio della madre con la minore”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2025 deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_1
a Craiovo (Romania) il 13.12.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
Comune di Montichiari (BS) al n. 106, parte II, serie C, anno 2022, unione dalla quale era nata, il
21.4.2011, la figlia Per_1
Ella aggiungeva che separazione era stata pronunciata, con addebito al resistente, con sentenza del
Tribunale di Brescia n. n. 4472/2024, pubblicata il 4.11.2024 e passata in giudicato, che prevedeva l'affidamento super esclusivo di alla madre, incontri protetti con il padre organizzati dai Per_1
Servizi Sociali e, a carico del resistente, un contributo al mantenimento di di € 300,00 Per_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente lamentava l'irreperibilità del resistente e chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio con conferma delle condizioni di separazione, oltre a un assegno divorzile in proprio favore di €
200,00 mensili.
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 13.11.2025, dichiarata la contumacia del resistente, in via temporanea ed urgente, venivano confermate le condizioni della separazione, e, non essendo state avanzate richieste istruttorie dalla ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che la prima udienza dinanzi al Giudice delegato è stata celebrata in data 21.5.2024, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (13.6.2025), erano già trascorsi dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. n. 4472/2024, pubblicata il
4.11.2024 e passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può più essere ricostituita: la separazione è stata addebitata al marito e il resistente non si è nemmeno costituito nel presente giudizio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sui provvedimenti relativi ai rapporti personali ed economici genitori- figlia
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore a sé stessa, mentre il resistente è rimasto contumace.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è
l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, è evidente il disinteresse mostrato dal padre verso la figlia, considerate la sporadicità della loro frequentazione, l'inadeguatezza dell'approccio paterno, così come descritto nella sentenza della separazione, che è stata a lui addebitata per le condotte aggressive e minatorie tenute nei confronti della famiglia, nonché la scelta di costui di non costituirsi nemmeno nel presente giudizio per resistere alla domanda di affidamento super esclusivo della figlia svolta dalla ricorrente, con ciò dimostrando scarso interesse alla conservazione del rapporto genitoriale. La sua latitanza, inoltre, renderebbe impossibile l'adozione di celeri decisioni congiunte nell'interesse della prole.
Tali elementi, sia sostanziali che processuali, quindi, sono espressivi dell'incapacità del resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa.
L'affidamento della minore al padre, quindi, non appare confacente ai suoi interessi.
Al contrario, la è apparsa pienamente idonea ad assolvere il proprio ruolo genitoriale, essendo Pt_1 riuscita a reperire un'attività lavorativa per poter provvedere economicamente alla propria figlia, e accudendola in ogni sua esigenza, sia materiale che affettiva.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a sé, nella forma così detta “rafforzata” o “superesclusiva” di cui all'art. 337- quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Il collocamento prevalente della minore non può che essere disposto presso la unico genitore Pt_1
col quale ella convive dal mese di luglio 2021.
Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi potranno avvenire esclusivamente in forma protetta, previa richiesta del padre ai Servizi Sociali territorialmente competenti e previa verifica della corrispondenza all'interesse della minore della ripresa dei rapporti con il padre. Per quanto attiene agli aspetti economici, deve essere confermato quanto previsto in via temporanea ed urgente, coincidente con quanto richiesto dalla ricorrente e con quanto già disposto in sede di separazione, prevedendo il versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento della figlia minore di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato che la ricorrente non ha allegato cambiamenti significativi nelle reciproche condizioni personali ed economiche delle parti nonché tenuto conto del breve tempo trascorso dalla pronuncia della sentenza di separazione.
3) Sull'assegno a favore della resistente
Deve essere rigettata la domanda della ricorrente di riconoscere in suo favore un assegno divorzile: ella, infatti, non ha allegato alcuno dei presupposti necessari per l'attribuzione di un simile emolumento, primo fra tutti il divario economico fra i coniugi, né si è offerta di provarne l'esistenza, non avendo formulato alcuna richiesta istruttoria, nemmeno in ordine alle effettive condizioni economiche attuali del . Peraltro, in sede di separazione, ella non aveva richiesto CP_1 alcun contributo al proprio mantenimento e, all'udienza del 13.11.2025, la stessa ricorrente ha affermato di lavorare in misura superiore rispetto ad allora, percependo una retribuzione di circa
900,00 mensili quale OSS, circostanza che esclude anche la spettanza di un assegno divorzile in misura minima in funzione assistenziale.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili alla luce della sua parziale soccombenza rispetto alla domanda relativa all'assegno divorzile, a norma dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Craiovo (Romania) il 13.12.2013, trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Montichiari (BS) al n. 106, parte II, serie C, anno 2022;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Affida in via esclusiva la figlia minore alla madre, , attribuendo Per_1 Parte_1 alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale della figlia, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore della stessa, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre organizzate dai Servizi Sociali in forma protetta, previa richiesta del padre ai Servizi Sociali territorialmente competenti e previa verifica della corrispondenza all'interesse della minore della ripresa dei rapporti con il padre;
4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 mediante il versamento di una somma di € 300,00 mensili, importo soggetto a Per_1
rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese nelle mani di , oltre al 50% delle spese come da Protocollo Parte_1
sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data
14.7.2016;
5) RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite del presente giudizio sostenute dalla ricorrente,
. Parte_1
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.11.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
IA ER EA IN