Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 8415/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pozza Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Emilia Conrotto
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione dell'integrazione dell'Assegno unico sul Reddito di cittadinanza per i periodi aprile e maggio 2022 anche per i tre figli minori e Persona_1 Persona_2 Per_3
e per i periodi da agosto 2022 a dicembre 2022, per gennaio 2023 anche per il
[...]
figlio minore e, conseguentemente dichiarare tenuto e condannare Persona_2
l' alla corresponsione dell'integrazione dell'Au sul Rdc spettante per i figli minori CP_1
e per i periodi aprile e maggio 2022 Persona_1 Persona_2 Persona_3
ed alla corresponsione dell'integrazione dell' sul Rdc spettante per il figlio minore da agosto 2022 a dicembre 2022 e per gennaio 2023; Persona_2
l' costituendosi in giudizio affermava di aver provveduto in data 1° CP_1
dicembre 2023 (giorno di deposito del ricorso) al pagamento e al conguaglio pagina 1 di 2
da agosto a dicembre 2022, con le relative maggiorazioni e con scorporo e recupero dell'importo di euro 205,41 già corrisposto nel mese di giugno 2022, relativamente a tali periodi chiedeva dichiarare la cessazione della materia del contendere, chiedeva rigettare la domanda di condanna per i mesi di aprile e maggio 2022; in corso di causa l' riconosceva il diritto della parte ricorrente anche per i CP_1
predetti mesi, provvedeva al pagamento e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
il Procuratore di parte ricorrente, preso atto del pagamento della prestazione, aderiva alla richiesta: la giudice pertanto dichiara cessata la materia del contendere;
le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell' , soccombente CP_1
virtuale;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare alla CP_1
parte ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 2.620,00 oltre rimb.
15%, CU, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.
Torino, 10 giugno 2025.
LA GIUDICE
Dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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