TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. OR OR Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2903 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 03/01/1958 Parte_1
E
nato/a a Villabate (PA) in data 28/04/1957 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Monreale Via Venero n. 91, presso lo studio dell'avv. Sciortino Antonino che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)-Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, potendo ciascuno di essi portare la propria residenza ove ritenga più opportuno. In tal senso i coniugi prestano sin d'ora il proprio personale consenso all'eventuale espatrio dell'altro;
2)- Per ciò che concerne la casa coniugale, sita in Palermo, Via Cruillas n. 297, si precisa trattarsi di immobile di proprietà del figlio della coppia, sig. Non si Persona_1 richiede dunque nessuna statuizione circa la assegnazione del suddetto bene immobile (non essendovi figli minori e non ricorrendo le ipotesi di legge), ma viene previsto che per espressa volontà dei ricorrenti, e fatti salvi i diritti del proprietario, all'interno dello stesso continuerà ad abitare il sig.
salva diversa pattuizione futura sul punto tra le parti, da redigere per iscritto Parte_2 ovvero mediante ricorso per modifica delle condizioni della separazione medesima;
3)- Il sig. si obbliga a corrispondere in favore della moglie sig.ra Parte_2 [...]
, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, la somma di Euro 150,00=, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della medesima, somma da rivalutarsi annualmente alla luce dei vigenti Indici ISTAT;
4)-Nessun mantenimento viene previsto invece in favore dei figli della coppia, sigg.ri
[...]
e , trattandosi di soggetti già maggiorenni, Persona_1 Persona_2 aventi una loro indipendenza economica, ed avendo tutti lasciato il nucleo familiare di origine per dare vita già da anni a propri distinti nuclei familiari”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 09/07/1987 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 107 - P. II – serie A – Anno 1987).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
OR OR
2 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. OR OR Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2903 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 03/01/1958 Parte_1
E
nato/a a Villabate (PA) in data 28/04/1957 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Monreale Via Venero n. 91, presso lo studio dell'avv. Sciortino Antonino che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)-Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, potendo ciascuno di essi portare la propria residenza ove ritenga più opportuno. In tal senso i coniugi prestano sin d'ora il proprio personale consenso all'eventuale espatrio dell'altro;
2)- Per ciò che concerne la casa coniugale, sita in Palermo, Via Cruillas n. 297, si precisa trattarsi di immobile di proprietà del figlio della coppia, sig. Non si Persona_1 richiede dunque nessuna statuizione circa la assegnazione del suddetto bene immobile (non essendovi figli minori e non ricorrendo le ipotesi di legge), ma viene previsto che per espressa volontà dei ricorrenti, e fatti salvi i diritti del proprietario, all'interno dello stesso continuerà ad abitare il sig.
salva diversa pattuizione futura sul punto tra le parti, da redigere per iscritto Parte_2 ovvero mediante ricorso per modifica delle condizioni della separazione medesima;
3)- Il sig. si obbliga a corrispondere in favore della moglie sig.ra Parte_2 [...]
, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, la somma di Euro 150,00=, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della medesima, somma da rivalutarsi annualmente alla luce dei vigenti Indici ISTAT;
4)-Nessun mantenimento viene previsto invece in favore dei figli della coppia, sigg.ri
[...]
e , trattandosi di soggetti già maggiorenni, Persona_1 Persona_2 aventi una loro indipendenza economica, ed avendo tutti lasciato il nucleo familiare di origine per dare vita già da anni a propri distinti nuclei familiari”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 09/07/1987 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 107 - P. II – serie A – Anno 1987).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
OR OR
2 3