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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1568/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1568/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. , e Parte_4 C.F._3
(C.F. ), tutti con il Parte_5 C.F._4 patrocinio dell'avv. CASTELLI GIUSEPPE e dell'avv. PANICUCCI
ENRICO,
APPELLANTI contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio CP_2 P.IVA_3 dell'avv. FERLITO FULVIO
APPELLATE e APPELLANTI INCIDENTALI
pagina 1 di 16 avverso la sentenza n. 600/2022 emessa dal Tribunale di PISTOIA pubblicata il
27/06/2022
CONCLUSIONI
In data 29.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante principale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettato l'appello incidentale delle società appellate perché infondato, in riforma della sentenza impugnata per i capi specificamente individuati nell'atto di appello ed oggetto di impugnazione, accogliere le domande di cui alle conclusioni rassegnate dalla società dal Sig. Parte_1 Pt_2
, dal Sig. , dal Sig. e
[...] Parte_3 Parte_4 dalla Sig.ra , Parte_5 nel giudizio di I grado come di seguito riproposte:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento della opposizione proposta:
a) Nell'interesse di tutti gli opponenti
1) dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi argomentati in atti, e per l'effetto revocarlo;
2) accertata e dichiarata la nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali sottoscritte contra legem: - accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti in questione, in regime di corretta determinazione degli interessi, se dovuti, con eliminazione di ogni ulteriore competenza e spesa rilevata come non dovuta e comunque di ogni voce passiva mai concordata o comunque contraria a norme imperative;
il tutto previa compensazione dei crediti vantati da parte opponente a titolo restitutorio delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse dall'istituto di credito durante tutto il rapporto, maggiorate degli interessi, nella misura che risulterà in corso di causa.
b) Nell'interesse degli opponenti fideiussori
3) Accertato e dichiarato il fondamento della eccepita nullità e/o inefficacia delle obbligazioni fideiussorie poste a fondamento della pagina 2 di 16 pretesa monitoria, ovvero ed ancora l'intercorsa decadenza dalla medesima garanzia ed in ogni caso l'illegittimità delle pretese avanzate dall'ingiungente, per tutti i motivi argomentati in atti, per l'effetto revocare nei confronti dei Sigg.ri Parte_2 Parte_5 [...]
e il decreto ingiuntivo opposto. Parte_3 Parte_4
c) Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri di legge del primo e del secondo grado di giudizio”.
Per la parte appellata e appellante incidentale:
“Voglia la Corte d'appello di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarata occorrendo, in accoglimento dell'appello incidentale, che viene proposto con la presente comparsa, l'inapplicabilità della sanzione di nullità "antitrust" di cui alla legge n. 287/90 alle fideiussioni di cui si controverte, anche per mancata dimostrazione dell'uso uniforme, respingere l'appello di controparte, confermando in ogni sua parte la sentenza di Primo Grado, con vittoria di competenze e spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La domandava al Controparte_3
Tribunale di Pistoia di voler ingiungere alla , Parte_1 quale debitore principale, ed ai signori Parte_2 Parte_3
e quali garanti, il
[...] Parte_4 Parte_5 pagamento della somma di euro 1.120.433,77, oltre interessi e spese.
Tale credito derivava per 842.571,60 euro dal saldo debitore del cc.
1471/00, chiuso in data 26.6.2018, e per euro 277.862,17 dal residuo del finanziamento di 350.000,00 euro erogato sul medesimo cc in data
4.6.2010. Il ricorso veniva accolto.
La parte ingiunta faceva opposizione, contestando:
1. quanto al conto corrente, il difetto di prova, l'applicazione di interessi superiori rispetto a quanto pattuito, nonché l'applicazione di interessi pagina 3 di 16 usurari, sia ab origine che in corso di rapporto;
2. quanto al mutuo, la nullità del contratto, essendo un mutuo di scopo con la finalità di estinzione di una pregressa passività definita illegittima;
3. la nullità delle fideiussioni omnibus e specifiche per violazione della normativa antitrust.
Nel costituirsi il giudizio, , quale incorporante della Controparte_1
e della , chiedeva, in via Controparte_3 CP_3 preliminare, la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito, in favore di quella funzionale del Tribunale di Roma e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in corso di giudizio quale cessionario del CP_2 credito, domandando l'estromissione di . Controparte_1
La causa veniva istruita sia documentalmente che mediante consulenza contabile, e posta così in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 600/2022 pubblicata il 27/06/2022 il Tribunale di
PISTOIA così statuiva:
“Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1387/2018 del 27/12/2018; condanna la società al pagamento, in solido con i Parte_1 Parte_1 relativi garanti nella misura rispettivamente dovuta da ciascuno, in favore di e per essa della cessionaria società Controparte_1
della somma di € (277.862,17 + 825.545,35) Controparte_2
1.103.407,52, oltre interessi al tasso convenzionale del 2,25% (e comunque entro il tasso soglia pro tempore vigente) su € 250.213,60 dal 20/11/2018 al saldo e oltre interessi legali sul saldo del c/c rettificato dal 27/06/2018 al saldo;
pagina 4 di 16 condanna
al pagamento, in solido con la società debitrice, in favore Parte_2 di e per essa alla società della Controparte_1 Controparte_2 somma di € (277.862,17 + 350.000,00) 627.862,17-, oltre interessi al tasso convenzionale del 2,25% (e comunque entro il tasso soglia pro tempore vigente) su € 250.213,60 dal 20/11/2018 al saldo ed oltre interessi legali su € 350.000,00 dal 21/03/2018 (data della costituzione in mora) al saldo;
condanna al pagamento, in solido con la società debitrice, al Parte_5 pagamento in favore di e per essa alla società Controparte_1
della somma di € 277.862,17-, oltre interessi al tasso Controparte_2 convenzionale del 2,25% (e comunque entro il tasso soglia pro tempore vigente) su € 250.213,60 dal 20/11/2018 al saldo;
condanna
e nella loro Parte_5 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi del sig. al pagamento, in solido Persona_1 con la società debitrice, al pagamento in favore di Controparte_1
e per essa alla società della somma di €
[...] Controparte_2
116.666,66 per ciascuno, oltre interessi su detta somma dal 11/04/2018 (data della costituzione in mora) al saldo;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate come di seguito: Controparte_1
- per la fase monitoria: € 7.073,00 per compensi professionali, € 870,00 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
- per la presente opposizione: € 14.423,20 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di e liquidate in € 9.920,00 per Controparte_1 Controparte_2 compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge. Spese di c.t.u. dott. liquidate con decreto d.d. Persona_2
24/06/2022 definitivamente e per intero a carico degli opponenti, in solido tra loro”.
pagina 5 di 16 Il Tribunale di Pistoia, in particolare, in rito negava l'estromissione di
, per la mancanza del consenso degli opponenti, rigettava CP_1
l'eccezione di difetto di legittimazione di in quanto risultava CP_4 dimostrata la cessione e la valida comunicazione di essa, nonché
l'eccezione di incompetenza, in quanto l'opponente non aveva formulato domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni, ma una eccezione riconvenzionale.
Nel merito, il giudice accoglieva in parte l'opposizione.
In particolare, venivano respinte le eccezioni relative alla validità della fideiussione, in quanto la conformità del contratto al noto “modello ABI” determina solo nullità parziale e non totale, e poiché, in ogni caso, non poteva dirsi maturata la decadenza ex art. 1957 c.c., essendo documentata la richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale.
Il Tribunale riteneva provata una illegittima applicazione di interessi non pattuiti per complessivi euro 17.026,25, mentre negava la natura usuraria degli stessi, trattandosi di usura “sopravvenuta” e come tale non rilevante.
Quanto al contratto di finanziamento, veniva ritenuto dimostrato il mancato pagamento di 6 rate semestrali, per complessivi euro
277.862,17, mentre veniva respinta la questione di nullità per illiceità della causa, avendo lo scopo di ripianare una illecita passività. Anzitutto, il Tribunale riteneva non ricorrere la figura del mutuo di scopo, che avrebbe richiesto che lo scopo fosse espresso e, soprattutto, comune ad entrambi i contraenti. Né il mutuo era nullo per inesistenza del debito garantito, posto che questo, ancorché al netto degli interessi ultralegali, esisteva.
Veniva, perciò, revocato il decreto ingiuntivo e ridefinita la condanna nella misura originale, ma decurtata degli interessi non dovuti. pagina 6 di 16 Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e (di seguito anche Parte_4 Parte_5
APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_5
e (di seguito anche APPELLATE) proponendo gravame CP_2 avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Difetto di legittimazione attiva di CP_2
2) Sulla intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria a norma dell'art. 1957 c.c.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e formulava altresì appello incidentale sull'unico motivo dell'inapplicabilità della sanzione di nullità
"antitrust" di cui alla legge n. 287/90 alle fideiussioni di cui si controverte.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 16 L'appello principale è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di appello, riprendendo quanto già affermato nel giudizio di primo grado, gli appellanti principali domandano che sia dichiarato il difetto di prova della titolarità sostanziale del rapporto da parte della cessionaria . In particolare, si afferma che la parte CP_2 che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore avrebbe anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito specifico all'interno dell'operazione di cessione in blocco dei crediti e tale prova non sarebbe evincibile dalla mera produzione dell'estratto della gazzetta ufficiale e della dichiarazione della banca cedente. La società avrebbe invece dovuto produrre il contratto di cessione del credito, cosa che invece non è stata fatta. La dichiarazione di prodotta non avrebbe CP_1 alcun effetto probatorio, non essendo il soggetto compiutamente identificato, né potrebbe avere natura confessoria;
essa sarebbe generica e farebbe rinvio ad un codice per l'identificazione di difficile comprensione.
L'argomento è infondato.
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
si osserva che, per giurisprudenza costante, il contratto di CP_2 cessione rappresenta lo strumento di prova principale, ma non anche esclusivo, della qualità di cessionario c.d. in blocco, che dunque può essere dimostrata anche mediante la produzione in giudizio dell'estratto di cessione pubblicato in G.U., allorché questo indichi tutti i requisiti di individuazione dei crediti ceduti e si provi che il credito controverso che si assume ceduto li soddisfi tutti. Risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “in tema di cessione in pagina 8 di 16 blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. n. 17110 del 2019).
Nel caso presente, la comunicazione prodotta da in occasione CP_2 del proprio intervento non lascia particolari incertezze riguardo all'avvenuta cessione del credito da parte di Banca Intesa.
I codici identificativi riportati consentono di individuare, inserendoli sul sito di intesa , i dati identificativi dei debitori ceduti. Inoltre, è CP_1 stato prodotto anche l'estratto della GU di riferimento.
A ciò si aggiunga che il creditore originario è rimasto presente nel giudizio di primo grado, ed è presente tuttora nel giudizio di appello, peraltro difeso dal medesimo procuratore, ed ha confermato che il pagina 9 di 16 credito è stato ceduto a . Tale dichiarazione vale senz'altro a CP_2 provare l'avvenuta cessione, trattandosi di un contratto che non richiede particolari requisiti di forma.
Peraltro, l'eccezione risulta anche ininfluente ai fini del decidere in quanto, essendo tuttora il creditore originario costituito in giudizio,
l'accertamento del credito varrebbe comunque nei suoi confronti e, per effetto dell'art. 111 c.p.c., nei confronti del successore del diritto a titolo particolare.
Il motivo è dunque da rigettare.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti principali si dolgono del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria a norma dell'art. 1957 cc. Si afferma, in proposito, che la presenza della clausola a prima richiesta non derogherebbe implicitamente al 1957 cc., ma dovrebbe riferirsi piuttosto alle modalità di escussione ed ai tempi di pagamento, che sono di per sé incompatibili con il beneficium excussionis. In ogni caso, il giudice non avrebbe correttamente valutato il momento della decorrenza del termine, da individuare al momento dell'inadempimento, ed il fatto di non avere il creditore con diligenza continuato le istanze avverso il debitore, così come previsto dall'art. 1957 cc.
Viene altresì impugnato il capo relativo alle spese di lite.
A tale riguardo, osserva il collegio che l'interpretazione della clausola a prima richiesta operata da parte appellante, che ne circoscrive l'operatività alle modalità di escussione ed ai tempi di pagamento, è eccessivamente restrittiva, riducendone l'utilità ad un vantaggio del tutto eventuale e di minore interesse per il creditore.
In ogni caso, ciò che rileva nel presente giudizio non è tanto l'interpretazione della clausola, quanto la sua incidenza per rendere pagina 10 di 16 sufficiente per il rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 cc. una richiesta stragiudiziale.
A tale proposito, questa Corte è da tempo orientata nel senso che per la fideiussione del tipo “a prima richiesta” è sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria.
Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti anche di recente ribadito:
«Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non
è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n.
2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria» (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. pagina 11 di 16 Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez.
III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017,
n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta,
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.)» (Sez. III,
13/01/2025 n.835, in motivazione).
Quanto alla decorrenza del termine semestrale, non è condivisibile l'assunto da cui partono gli appellanti, secondo il quale esso decorrerebbe dall'inadempimento iniziale o dal momento della prima intimazione di pagamento, dovendosi piuttosto avere riguardo alla data di scadenza dell'obbligazione, che per i conti correnti bancari va individuata nel momento del passaggio a sofferenza, che in genere coincide con la chiusura del conto. Nel caso presente, la chiusura del conto è avvenuta in data 26.6.2018 ed il ricorso monitorio è stato fatto due giorni dopo, per cui il termine è stato senz'altro rispettato.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al rilievo secondo cui il creditore non avrebbe con diligenza continuato le istanze posto che, pagina 12 di 16 anche in tal caso, gli appellanti pongono in risalto la distanza temporale tra l'intimazione del giugno 2015 e la diffida del 15 marzo 2018, laddove il momento in cui l'obbligazione poteva ritenersi scaduta è di molto successivo. In ogni caso, poi, il concetto di “diligente continuazione” non implica la necessità di inviare continue diffide, ma piuttosto che il creditore non debba lasciare cadere nel vuoto le azioni intraprese, sul presupposto che è possibile comunque rivalersi sui garanti.
Anche il secondo motivo di appello è da rigettare.
In considerazione del rigetto di entrambi i motivi di appello, anche il capo della sentenza di primo grado relativa alle spese è da confermare.
III. L'unico motivo di appello incidentale è da respingere.
Gli appellanti incidentali e svolgono una Controparte_1 CP_2 argomentata difesa con riferimento alla nullità delle clausole della fideiussione riproduttive del noto schema ABI, richiamando una sentenza del Tribunale di Verona secondo la quale l'utilizzo di tali clausole non sarebbe idoneo a menomare il diritto di scelta effettiva del garante, dal momento che egli non avrebbe l'opportunità di scegliere tra
“prodotti in concorrenza”, dato che è il correntista che sceglie la banca –
e relativo contratto – e non il fideiussore, che è soggetto terzo rispetto al rapporto bancario. Dovrebbe pertanto “dubitarsi che la conformazione standardizzata delle condizioni negoziali della fideiussione omnibus sia idonea a menomare il diritto di "scelta effettiva" del garante tra prodotti in concorrenza, dal momento che un siffatto diritto di scelta tra "prodotti in concorrenza" non sussiste affatto in capo al fideiussore” (appello incidentale, p. 19).
Oltre a ciò, la Corte di Cassazione avrebbe rilevato, con la sentenza n.
30818/2018, che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 aveva vietato l'uso uniforme del modello ABI ed i fideiussori opponenti non pagina 13 di 16 avrebbero dimostrato che il predetto schema era stato applicato dalla banca in modo uniforme.
Aggiungono poi gli appellanti incidentali che la nullità legata alla conformità della fideiussione legata al c.d. modello ABI non riguarderebbe le fideiussioni specifiche, ma solo le fideiussioni omnibus.
Infine, sempre la Corte di Cassazione avrebbe rilevato che l'eventuale nullità colpirebbe solo l'intesa a monte, mentre per il contratto “a valle” residuerebbe solo una tutela risarcitoria, non esercitata nel caso specifico.
L'appellata però è carente di interesse rispetto al motivo formulato, in quanto la banca era risultata vittoriosa con riferimento alla questione riproposta.
La sentenza di primo grado, infatti, così si era espressa (v.p. 9 ss.):
“Tanto doverosamente premesso, l'eccezione di nullità totale e/o parziale delle fideiussioni omnibus e delle fideiussioni specifiche in atti
(docc. 10 -18 fascicolo monitorio) per violazione della normativa antitrust è infondata.
Anzitutto, il Tribunale rileva come l'eccezione sia inconferente con riferimento alle due fideiussioni specifiche rilasciate entrambe in data
04/06/2010 dai sig.ri e a garanzia del Parte_2 Parte_5 finanziamento concesso alla società Parte_1
Come tali, infatti, esse non rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 che ha dichiarato la contrarietà alla L 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del
2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale. […] Peraltro, anche a voler aderire all'indirizzo giurisprudenziale minoritario per cui la nullità può colpire anche le fideiussioni specifiche riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus, occorre rilevare come permane in ogni caso a pagina 14 di 16 carico del garante l'onere di provare che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch'essa di intesa anticoncorrenziale, come per le fideiussioni omnibus
(valutazione operata a monte, per quest'ultima, dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005); onere questo rimasto inevaso dagli odierni opponenti, che nulla hanno dimostrato in tal senso”. Quanto invece alle fideiussioni omnibus, la sentenza, richiamando la sentenza SSUU
30.12.2021 n. 41994, ribadisce che “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 3, comma 2, lett. a) l. n.
287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, e aggiunge che tale circostanza era rimasta indimostrata nel giudizio.
Il motivo di appello è, dunque, da rigettare.
IV. La soccombenza reciproca derivante dal rigetto di entrambe le impugnazioni giustifica la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti di e avverso la Controparte_1 CP_2
pagina 15 di 16 sentenza n. 600/2022 emessa dal Tribunale di PISTOIA e pubblicata il
27/06/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
3. Dichiara entrambi gli appellanti tenuti a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1568/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. , e Parte_4 C.F._3
(C.F. ), tutti con il Parte_5 C.F._4 patrocinio dell'avv. CASTELLI GIUSEPPE e dell'avv. PANICUCCI
ENRICO,
APPELLANTI contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio CP_2 P.IVA_3 dell'avv. FERLITO FULVIO
APPELLATE e APPELLANTI INCIDENTALI
pagina 1 di 16 avverso la sentenza n. 600/2022 emessa dal Tribunale di PISTOIA pubblicata il
27/06/2022
CONCLUSIONI
In data 29.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante principale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettato l'appello incidentale delle società appellate perché infondato, in riforma della sentenza impugnata per i capi specificamente individuati nell'atto di appello ed oggetto di impugnazione, accogliere le domande di cui alle conclusioni rassegnate dalla società dal Sig. Parte_1 Pt_2
, dal Sig. , dal Sig. e
[...] Parte_3 Parte_4 dalla Sig.ra , Parte_5 nel giudizio di I grado come di seguito riproposte:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento della opposizione proposta:
a) Nell'interesse di tutti gli opponenti
1) dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi argomentati in atti, e per l'effetto revocarlo;
2) accertata e dichiarata la nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali sottoscritte contra legem: - accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti in questione, in regime di corretta determinazione degli interessi, se dovuti, con eliminazione di ogni ulteriore competenza e spesa rilevata come non dovuta e comunque di ogni voce passiva mai concordata o comunque contraria a norme imperative;
il tutto previa compensazione dei crediti vantati da parte opponente a titolo restitutorio delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse dall'istituto di credito durante tutto il rapporto, maggiorate degli interessi, nella misura che risulterà in corso di causa.
b) Nell'interesse degli opponenti fideiussori
3) Accertato e dichiarato il fondamento della eccepita nullità e/o inefficacia delle obbligazioni fideiussorie poste a fondamento della pagina 2 di 16 pretesa monitoria, ovvero ed ancora l'intercorsa decadenza dalla medesima garanzia ed in ogni caso l'illegittimità delle pretese avanzate dall'ingiungente, per tutti i motivi argomentati in atti, per l'effetto revocare nei confronti dei Sigg.ri Parte_2 Parte_5 [...]
e il decreto ingiuntivo opposto. Parte_3 Parte_4
c) Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri di legge del primo e del secondo grado di giudizio”.
Per la parte appellata e appellante incidentale:
“Voglia la Corte d'appello di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarata occorrendo, in accoglimento dell'appello incidentale, che viene proposto con la presente comparsa, l'inapplicabilità della sanzione di nullità "antitrust" di cui alla legge n. 287/90 alle fideiussioni di cui si controverte, anche per mancata dimostrazione dell'uso uniforme, respingere l'appello di controparte, confermando in ogni sua parte la sentenza di Primo Grado, con vittoria di competenze e spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La domandava al Controparte_3
Tribunale di Pistoia di voler ingiungere alla , Parte_1 quale debitore principale, ed ai signori Parte_2 Parte_3
e quali garanti, il
[...] Parte_4 Parte_5 pagamento della somma di euro 1.120.433,77, oltre interessi e spese.
Tale credito derivava per 842.571,60 euro dal saldo debitore del cc.
1471/00, chiuso in data 26.6.2018, e per euro 277.862,17 dal residuo del finanziamento di 350.000,00 euro erogato sul medesimo cc in data
4.6.2010. Il ricorso veniva accolto.
La parte ingiunta faceva opposizione, contestando:
1. quanto al conto corrente, il difetto di prova, l'applicazione di interessi superiori rispetto a quanto pattuito, nonché l'applicazione di interessi pagina 3 di 16 usurari, sia ab origine che in corso di rapporto;
2. quanto al mutuo, la nullità del contratto, essendo un mutuo di scopo con la finalità di estinzione di una pregressa passività definita illegittima;
3. la nullità delle fideiussioni omnibus e specifiche per violazione della normativa antitrust.
Nel costituirsi il giudizio, , quale incorporante della Controparte_1
e della , chiedeva, in via Controparte_3 CP_3 preliminare, la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito, in favore di quella funzionale del Tribunale di Roma e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in corso di giudizio quale cessionario del CP_2 credito, domandando l'estromissione di . Controparte_1
La causa veniva istruita sia documentalmente che mediante consulenza contabile, e posta così in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 600/2022 pubblicata il 27/06/2022 il Tribunale di
PISTOIA così statuiva:
“Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1387/2018 del 27/12/2018; condanna la società al pagamento, in solido con i Parte_1 Parte_1 relativi garanti nella misura rispettivamente dovuta da ciascuno, in favore di e per essa della cessionaria società Controparte_1
della somma di € (277.862,17 + 825.545,35) Controparte_2
1.103.407,52, oltre interessi al tasso convenzionale del 2,25% (e comunque entro il tasso soglia pro tempore vigente) su € 250.213,60 dal 20/11/2018 al saldo e oltre interessi legali sul saldo del c/c rettificato dal 27/06/2018 al saldo;
pagina 4 di 16 condanna
al pagamento, in solido con la società debitrice, in favore Parte_2 di e per essa alla società della Controparte_1 Controparte_2 somma di € (277.862,17 + 350.000,00) 627.862,17-, oltre interessi al tasso convenzionale del 2,25% (e comunque entro il tasso soglia pro tempore vigente) su € 250.213,60 dal 20/11/2018 al saldo ed oltre interessi legali su € 350.000,00 dal 21/03/2018 (data della costituzione in mora) al saldo;
condanna al pagamento, in solido con la società debitrice, al Parte_5 pagamento in favore di e per essa alla società Controparte_1
della somma di € 277.862,17-, oltre interessi al tasso Controparte_2 convenzionale del 2,25% (e comunque entro il tasso soglia pro tempore vigente) su € 250.213,60 dal 20/11/2018 al saldo;
condanna
e nella loro Parte_5 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi del sig. al pagamento, in solido Persona_1 con la società debitrice, al pagamento in favore di Controparte_1
e per essa alla società della somma di €
[...] Controparte_2
116.666,66 per ciascuno, oltre interessi su detta somma dal 11/04/2018 (data della costituzione in mora) al saldo;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate come di seguito: Controparte_1
- per la fase monitoria: € 7.073,00 per compensi professionali, € 870,00 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
- per la presente opposizione: € 14.423,20 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di e liquidate in € 9.920,00 per Controparte_1 Controparte_2 compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge. Spese di c.t.u. dott. liquidate con decreto d.d. Persona_2
24/06/2022 definitivamente e per intero a carico degli opponenti, in solido tra loro”.
pagina 5 di 16 Il Tribunale di Pistoia, in particolare, in rito negava l'estromissione di
, per la mancanza del consenso degli opponenti, rigettava CP_1
l'eccezione di difetto di legittimazione di in quanto risultava CP_4 dimostrata la cessione e la valida comunicazione di essa, nonché
l'eccezione di incompetenza, in quanto l'opponente non aveva formulato domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni, ma una eccezione riconvenzionale.
Nel merito, il giudice accoglieva in parte l'opposizione.
In particolare, venivano respinte le eccezioni relative alla validità della fideiussione, in quanto la conformità del contratto al noto “modello ABI” determina solo nullità parziale e non totale, e poiché, in ogni caso, non poteva dirsi maturata la decadenza ex art. 1957 c.c., essendo documentata la richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale.
Il Tribunale riteneva provata una illegittima applicazione di interessi non pattuiti per complessivi euro 17.026,25, mentre negava la natura usuraria degli stessi, trattandosi di usura “sopravvenuta” e come tale non rilevante.
Quanto al contratto di finanziamento, veniva ritenuto dimostrato il mancato pagamento di 6 rate semestrali, per complessivi euro
277.862,17, mentre veniva respinta la questione di nullità per illiceità della causa, avendo lo scopo di ripianare una illecita passività. Anzitutto, il Tribunale riteneva non ricorrere la figura del mutuo di scopo, che avrebbe richiesto che lo scopo fosse espresso e, soprattutto, comune ad entrambi i contraenti. Né il mutuo era nullo per inesistenza del debito garantito, posto che questo, ancorché al netto degli interessi ultralegali, esisteva.
Veniva, perciò, revocato il decreto ingiuntivo e ridefinita la condanna nella misura originale, ma decurtata degli interessi non dovuti. pagina 6 di 16 Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e (di seguito anche Parte_4 Parte_5
APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_5
e (di seguito anche APPELLATE) proponendo gravame CP_2 avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Difetto di legittimazione attiva di CP_2
2) Sulla intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria a norma dell'art. 1957 c.c.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e formulava altresì appello incidentale sull'unico motivo dell'inapplicabilità della sanzione di nullità
"antitrust" di cui alla legge n. 287/90 alle fideiussioni di cui si controverte.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 16 L'appello principale è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di appello, riprendendo quanto già affermato nel giudizio di primo grado, gli appellanti principali domandano che sia dichiarato il difetto di prova della titolarità sostanziale del rapporto da parte della cessionaria . In particolare, si afferma che la parte CP_2 che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore avrebbe anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito specifico all'interno dell'operazione di cessione in blocco dei crediti e tale prova non sarebbe evincibile dalla mera produzione dell'estratto della gazzetta ufficiale e della dichiarazione della banca cedente. La società avrebbe invece dovuto produrre il contratto di cessione del credito, cosa che invece non è stata fatta. La dichiarazione di prodotta non avrebbe CP_1 alcun effetto probatorio, non essendo il soggetto compiutamente identificato, né potrebbe avere natura confessoria;
essa sarebbe generica e farebbe rinvio ad un codice per l'identificazione di difficile comprensione.
L'argomento è infondato.
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
si osserva che, per giurisprudenza costante, il contratto di CP_2 cessione rappresenta lo strumento di prova principale, ma non anche esclusivo, della qualità di cessionario c.d. in blocco, che dunque può essere dimostrata anche mediante la produzione in giudizio dell'estratto di cessione pubblicato in G.U., allorché questo indichi tutti i requisiti di individuazione dei crediti ceduti e si provi che il credito controverso che si assume ceduto li soddisfi tutti. Risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “in tema di cessione in pagina 8 di 16 blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. n. 17110 del 2019).
Nel caso presente, la comunicazione prodotta da in occasione CP_2 del proprio intervento non lascia particolari incertezze riguardo all'avvenuta cessione del credito da parte di Banca Intesa.
I codici identificativi riportati consentono di individuare, inserendoli sul sito di intesa , i dati identificativi dei debitori ceduti. Inoltre, è CP_1 stato prodotto anche l'estratto della GU di riferimento.
A ciò si aggiunga che il creditore originario è rimasto presente nel giudizio di primo grado, ed è presente tuttora nel giudizio di appello, peraltro difeso dal medesimo procuratore, ed ha confermato che il pagina 9 di 16 credito è stato ceduto a . Tale dichiarazione vale senz'altro a CP_2 provare l'avvenuta cessione, trattandosi di un contratto che non richiede particolari requisiti di forma.
Peraltro, l'eccezione risulta anche ininfluente ai fini del decidere in quanto, essendo tuttora il creditore originario costituito in giudizio,
l'accertamento del credito varrebbe comunque nei suoi confronti e, per effetto dell'art. 111 c.p.c., nei confronti del successore del diritto a titolo particolare.
Il motivo è dunque da rigettare.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti principali si dolgono del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria a norma dell'art. 1957 cc. Si afferma, in proposito, che la presenza della clausola a prima richiesta non derogherebbe implicitamente al 1957 cc., ma dovrebbe riferirsi piuttosto alle modalità di escussione ed ai tempi di pagamento, che sono di per sé incompatibili con il beneficium excussionis. In ogni caso, il giudice non avrebbe correttamente valutato il momento della decorrenza del termine, da individuare al momento dell'inadempimento, ed il fatto di non avere il creditore con diligenza continuato le istanze avverso il debitore, così come previsto dall'art. 1957 cc.
Viene altresì impugnato il capo relativo alle spese di lite.
A tale riguardo, osserva il collegio che l'interpretazione della clausola a prima richiesta operata da parte appellante, che ne circoscrive l'operatività alle modalità di escussione ed ai tempi di pagamento, è eccessivamente restrittiva, riducendone l'utilità ad un vantaggio del tutto eventuale e di minore interesse per il creditore.
In ogni caso, ciò che rileva nel presente giudizio non è tanto l'interpretazione della clausola, quanto la sua incidenza per rendere pagina 10 di 16 sufficiente per il rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 cc. una richiesta stragiudiziale.
A tale proposito, questa Corte è da tempo orientata nel senso che per la fideiussione del tipo “a prima richiesta” è sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria.
Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti anche di recente ribadito:
«Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non
è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n.
2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria» (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. pagina 11 di 16 Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez.
III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017,
n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta,
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.)» (Sez. III,
13/01/2025 n.835, in motivazione).
Quanto alla decorrenza del termine semestrale, non è condivisibile l'assunto da cui partono gli appellanti, secondo il quale esso decorrerebbe dall'inadempimento iniziale o dal momento della prima intimazione di pagamento, dovendosi piuttosto avere riguardo alla data di scadenza dell'obbligazione, che per i conti correnti bancari va individuata nel momento del passaggio a sofferenza, che in genere coincide con la chiusura del conto. Nel caso presente, la chiusura del conto è avvenuta in data 26.6.2018 ed il ricorso monitorio è stato fatto due giorni dopo, per cui il termine è stato senz'altro rispettato.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al rilievo secondo cui il creditore non avrebbe con diligenza continuato le istanze posto che, pagina 12 di 16 anche in tal caso, gli appellanti pongono in risalto la distanza temporale tra l'intimazione del giugno 2015 e la diffida del 15 marzo 2018, laddove il momento in cui l'obbligazione poteva ritenersi scaduta è di molto successivo. In ogni caso, poi, il concetto di “diligente continuazione” non implica la necessità di inviare continue diffide, ma piuttosto che il creditore non debba lasciare cadere nel vuoto le azioni intraprese, sul presupposto che è possibile comunque rivalersi sui garanti.
Anche il secondo motivo di appello è da rigettare.
In considerazione del rigetto di entrambi i motivi di appello, anche il capo della sentenza di primo grado relativa alle spese è da confermare.
III. L'unico motivo di appello incidentale è da respingere.
Gli appellanti incidentali e svolgono una Controparte_1 CP_2 argomentata difesa con riferimento alla nullità delle clausole della fideiussione riproduttive del noto schema ABI, richiamando una sentenza del Tribunale di Verona secondo la quale l'utilizzo di tali clausole non sarebbe idoneo a menomare il diritto di scelta effettiva del garante, dal momento che egli non avrebbe l'opportunità di scegliere tra
“prodotti in concorrenza”, dato che è il correntista che sceglie la banca –
e relativo contratto – e non il fideiussore, che è soggetto terzo rispetto al rapporto bancario. Dovrebbe pertanto “dubitarsi che la conformazione standardizzata delle condizioni negoziali della fideiussione omnibus sia idonea a menomare il diritto di "scelta effettiva" del garante tra prodotti in concorrenza, dal momento che un siffatto diritto di scelta tra "prodotti in concorrenza" non sussiste affatto in capo al fideiussore” (appello incidentale, p. 19).
Oltre a ciò, la Corte di Cassazione avrebbe rilevato, con la sentenza n.
30818/2018, che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 aveva vietato l'uso uniforme del modello ABI ed i fideiussori opponenti non pagina 13 di 16 avrebbero dimostrato che il predetto schema era stato applicato dalla banca in modo uniforme.
Aggiungono poi gli appellanti incidentali che la nullità legata alla conformità della fideiussione legata al c.d. modello ABI non riguarderebbe le fideiussioni specifiche, ma solo le fideiussioni omnibus.
Infine, sempre la Corte di Cassazione avrebbe rilevato che l'eventuale nullità colpirebbe solo l'intesa a monte, mentre per il contratto “a valle” residuerebbe solo una tutela risarcitoria, non esercitata nel caso specifico.
L'appellata però è carente di interesse rispetto al motivo formulato, in quanto la banca era risultata vittoriosa con riferimento alla questione riproposta.
La sentenza di primo grado, infatti, così si era espressa (v.p. 9 ss.):
“Tanto doverosamente premesso, l'eccezione di nullità totale e/o parziale delle fideiussioni omnibus e delle fideiussioni specifiche in atti
(docc. 10 -18 fascicolo monitorio) per violazione della normativa antitrust è infondata.
Anzitutto, il Tribunale rileva come l'eccezione sia inconferente con riferimento alle due fideiussioni specifiche rilasciate entrambe in data
04/06/2010 dai sig.ri e a garanzia del Parte_2 Parte_5 finanziamento concesso alla società Parte_1
Come tali, infatti, esse non rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 che ha dichiarato la contrarietà alla L 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del
2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale. […] Peraltro, anche a voler aderire all'indirizzo giurisprudenziale minoritario per cui la nullità può colpire anche le fideiussioni specifiche riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus, occorre rilevare come permane in ogni caso a pagina 14 di 16 carico del garante l'onere di provare che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch'essa di intesa anticoncorrenziale, come per le fideiussioni omnibus
(valutazione operata a monte, per quest'ultima, dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005); onere questo rimasto inevaso dagli odierni opponenti, che nulla hanno dimostrato in tal senso”. Quanto invece alle fideiussioni omnibus, la sentenza, richiamando la sentenza SSUU
30.12.2021 n. 41994, ribadisce che “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 3, comma 2, lett. a) l. n.
287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, e aggiunge che tale circostanza era rimasta indimostrata nel giudizio.
Il motivo di appello è, dunque, da rigettare.
IV. La soccombenza reciproca derivante dal rigetto di entrambe le impugnazioni giustifica la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti di e avverso la Controparte_1 CP_2
pagina 15 di 16 sentenza n. 600/2022 emessa dal Tribunale di PISTOIA e pubblicata il
27/06/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
3. Dichiara entrambi gli appellanti tenuti a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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