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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 1234/2024 R.G., vertente tra
– già (P.Iva: Parte_1 Parte_2
), opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lo Iacono P.IVA_1
e
(P.Iva: , opposta, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Paolo Passarini
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(già ) ha proposto opposizione avverso Parte_1 Parte_2
l'avviso di pagamento notificatole da in data 13 dicembre 2023 per Controparte_1
l'importo di complessivi € 451.081,29, originato da 35 cartelle di pagamento ed un avviso di addebito, affermandone l'illegittimità in quanto:
- alcune delle cartelle riportate nell'avviso di pagamento sono oggetto di altro giudizio di opposizione all'esecuzione pendente innanzi a questo Tribunale, e/o sono state sospese dal giudice tributario;
- altre cartelle sono state sgravate dall' ; Controparte_1
pagina 1 di 4 - per altre ancora aveva trovato accoglimento l'istanza di rateazione presentata dalla società.
, ritualmente costituita, ha eccepito il difetto di giurisdizione o Controparte_1 competenza del giudice adito, evidenziando comunque l'infondatezza dell'opposizione, in quanto:
- il giudizio di opposizione già pendente al n. 1544/22 R.G.E.M. si era concluso con ordinanza del 26 marzo 2024 che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza che il Giudice dell'Esecuzione avesse mai disposto sospensione alcuna, e senza che fosse stato in seguito instaurato il giudizio di merito;
- alcune cartelle erano state sospese dal Giudice tributario con decreto pronunciato inaudita altera parte il 6 maggio 2022 e mai notificato all' , ed Controparte_2
il relativo giudizio era stato definito in primo grado con sentenza di rigetto del ricorso e conseguente revoca implicita della sospensione;
- nessuno sgravio era stato disposto dall'ente impositore ma, semplicemente, l'
[...]
, una volta presa conoscenza della sospensione disposta dal Giudice Controparte_2
tributario, ne aveva preso atto disponendo la riduzione del pignoramento;
- l'accoglimento delle istanze di rateazione era avvenuto successivamente alla notifica dell'avviso di pagamento impugnato.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del giorno 15 gennaio 2025.
L'avviso oggetto dell'odierna opposizione consegue alla notifica di una pluralità di cartelle di pagamento e di un avviso di addebito, relativi a debiti di diversa natura: tributari, contributivi, nonché sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada.
Per queste ultime, posto che la competenza in tema di opposizione a precetto si determina in base ai criteri ordinari, la competenza spetta al Giudice di Pace, ai sensi degli artt. 6 e 7 della l. n. 150/2011.
Quanto ai debiti tributari, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato nei seguenti termini la ripartizione tra giurisdizione ordinaria e tributaria: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa erariale (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso pagina 2 di 4 di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass., S.u., 14 aprile 2020, n. 7822).
Nel caso di specie, peraltro, i fatti addotti dall'opponente incidono non sul merito della pretesa erariale, ma sul diritto di portarla ad esecuzione in via coattiva.
L'opposizione risulta, tuttavia, infondata, atteso che:
- la pendenza di altro giudizio oppositivo riguardante parte delle cartelle di pagamento indicate nell'avviso impugnato avrebbe potuto porre una questione di mera continenza, peraltro esclusa per il fatto che quel giudizio è stato definito con ordinanza del 26 marzo
2024 (cfr. doc. 6 di parte opposta), senza che in esso sia stata mai adottato un provvedimento di sospensione dell'esecuzione;
- la sospensione disposta inaudita altera parte dal giudice tributario è venuta meno con la pronuncia della sentenza n. 273/2022, pubblicata ben prima della proposizione della presente opposizione, ed a nulla rileva che avverso tale sentenza sia stato proposto appello;
- il documento prodotto dall'opponente sub 5 non è né potrebbe essere un atto di sgravio: quest'ultimo, infatti, è di competenza esclusiva dell'ente impositore, mentre nella specie si
è trattato di una semplice riduzione del pignoramento che, come spiegato dall' è CP_1
stata disposta una volta presa conoscenza del decreto del giudice tributario di sospensione di alcune cartelle – poi venuta meno, come detto, con la pronuncia della sentenza n. 273/22;
- l'avviso di pagamento impugnato è stato emesso e notificato quando le istanze di rateazione non erano state ancora decise, né risulta che l'agente della riscossione abbia successivamente agito o preteso di agire per il pagamento delle cartelle rateizzate.
Nessuno dei motivi di opposizione investe, infine, l'avviso di addebito notificato il 19 agosto 2022 per il mancato pagamento di contributi previdenziali, sì che non occorre disporre la trasmissione degli atti alla Sezione Lavoro di questo Tribunale, competente ex art. 618 bis c.p.c.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base a valori intermedi tra i minimi ed i medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 1234/2024 R.G. promossa da (già Parte_1 [...]
) avverso , definitivamente decidendo: Parte_2 Controparte_1
Dichiara il difetto di competenza del Tribunale in relazione alle cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, per essere competente il Giudice di
Pace di innanzi al quale rimette le parti all'uopo fissando per la riassunzione il termine di mesi Pt_2
tre dalla comunicazione della presente sentenza.
Rigetta l'opposizione in relazione alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto debiti tributari.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in €
9.034,50, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa
Verona, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 1234/2024 R.G., vertente tra
– già (P.Iva: Parte_1 Parte_2
), opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lo Iacono P.IVA_1
e
(P.Iva: , opposta, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Paolo Passarini
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(già ) ha proposto opposizione avverso Parte_1 Parte_2
l'avviso di pagamento notificatole da in data 13 dicembre 2023 per Controparte_1
l'importo di complessivi € 451.081,29, originato da 35 cartelle di pagamento ed un avviso di addebito, affermandone l'illegittimità in quanto:
- alcune delle cartelle riportate nell'avviso di pagamento sono oggetto di altro giudizio di opposizione all'esecuzione pendente innanzi a questo Tribunale, e/o sono state sospese dal giudice tributario;
- altre cartelle sono state sgravate dall' ; Controparte_1
pagina 1 di 4 - per altre ancora aveva trovato accoglimento l'istanza di rateazione presentata dalla società.
, ritualmente costituita, ha eccepito il difetto di giurisdizione o Controparte_1 competenza del giudice adito, evidenziando comunque l'infondatezza dell'opposizione, in quanto:
- il giudizio di opposizione già pendente al n. 1544/22 R.G.E.M. si era concluso con ordinanza del 26 marzo 2024 che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza che il Giudice dell'Esecuzione avesse mai disposto sospensione alcuna, e senza che fosse stato in seguito instaurato il giudizio di merito;
- alcune cartelle erano state sospese dal Giudice tributario con decreto pronunciato inaudita altera parte il 6 maggio 2022 e mai notificato all' , ed Controparte_2
il relativo giudizio era stato definito in primo grado con sentenza di rigetto del ricorso e conseguente revoca implicita della sospensione;
- nessuno sgravio era stato disposto dall'ente impositore ma, semplicemente, l'
[...]
, una volta presa conoscenza della sospensione disposta dal Giudice Controparte_2
tributario, ne aveva preso atto disponendo la riduzione del pignoramento;
- l'accoglimento delle istanze di rateazione era avvenuto successivamente alla notifica dell'avviso di pagamento impugnato.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del giorno 15 gennaio 2025.
L'avviso oggetto dell'odierna opposizione consegue alla notifica di una pluralità di cartelle di pagamento e di un avviso di addebito, relativi a debiti di diversa natura: tributari, contributivi, nonché sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada.
Per queste ultime, posto che la competenza in tema di opposizione a precetto si determina in base ai criteri ordinari, la competenza spetta al Giudice di Pace, ai sensi degli artt. 6 e 7 della l. n. 150/2011.
Quanto ai debiti tributari, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato nei seguenti termini la ripartizione tra giurisdizione ordinaria e tributaria: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa erariale (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso pagina 2 di 4 di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass., S.u., 14 aprile 2020, n. 7822).
Nel caso di specie, peraltro, i fatti addotti dall'opponente incidono non sul merito della pretesa erariale, ma sul diritto di portarla ad esecuzione in via coattiva.
L'opposizione risulta, tuttavia, infondata, atteso che:
- la pendenza di altro giudizio oppositivo riguardante parte delle cartelle di pagamento indicate nell'avviso impugnato avrebbe potuto porre una questione di mera continenza, peraltro esclusa per il fatto che quel giudizio è stato definito con ordinanza del 26 marzo
2024 (cfr. doc. 6 di parte opposta), senza che in esso sia stata mai adottato un provvedimento di sospensione dell'esecuzione;
- la sospensione disposta inaudita altera parte dal giudice tributario è venuta meno con la pronuncia della sentenza n. 273/2022, pubblicata ben prima della proposizione della presente opposizione, ed a nulla rileva che avverso tale sentenza sia stato proposto appello;
- il documento prodotto dall'opponente sub 5 non è né potrebbe essere un atto di sgravio: quest'ultimo, infatti, è di competenza esclusiva dell'ente impositore, mentre nella specie si
è trattato di una semplice riduzione del pignoramento che, come spiegato dall' è CP_1
stata disposta una volta presa conoscenza del decreto del giudice tributario di sospensione di alcune cartelle – poi venuta meno, come detto, con la pronuncia della sentenza n. 273/22;
- l'avviso di pagamento impugnato è stato emesso e notificato quando le istanze di rateazione non erano state ancora decise, né risulta che l'agente della riscossione abbia successivamente agito o preteso di agire per il pagamento delle cartelle rateizzate.
Nessuno dei motivi di opposizione investe, infine, l'avviso di addebito notificato il 19 agosto 2022 per il mancato pagamento di contributi previdenziali, sì che non occorre disporre la trasmissione degli atti alla Sezione Lavoro di questo Tribunale, competente ex art. 618 bis c.p.c.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base a valori intermedi tra i minimi ed i medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 1234/2024 R.G. promossa da (già Parte_1 [...]
) avverso , definitivamente decidendo: Parte_2 Controparte_1
Dichiara il difetto di competenza del Tribunale in relazione alle cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, per essere competente il Giudice di
Pace di innanzi al quale rimette le parti all'uopo fissando per la riassunzione il termine di mesi Pt_2
tre dalla comunicazione della presente sentenza.
Rigetta l'opposizione in relazione alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto debiti tributari.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in €
9.034,50, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa
Verona, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
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