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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2024, n. 13359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13359 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da LI ON, nato in [...] il [...], TI AU, nato a [...] il [...], ED PP, nato a [...] il [...], AT RO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 21-01-2022 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso: quanto a AT, per l'inammissibilità del ricorso;
quanto a TI e LI, per il rigetto dei rispettivi ricorsi;
quanto a ED, per l'annullamento con rinvio quanto al reato sub 1 e per il rigetto del ricorso nel resto;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13359 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 08/11/2023 udito l'avvocato LOo Cinquepalmi, difensore di fiducia del ricorrente LI, il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Luigistelio Becheri, difensore di fiducia del ric:orrente TI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Caterina Caterino, difensore di fiducia del ricorrente ED, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 febbraio 2021, il Tribunale di Brescia, per quanto in questa sede rileva, condannava ON LI, AU TI, PP ED e RO AT alle pene, rispettivamente, di anni 4 di reclusione per LI, di anni 6 e mesi 6 di reclusione per TI, cli anni 4 e mesi 6 di reclusione per ED e di anni 3 e mesi 6 di reclusione per AT. L'affermazione di penale responsabilità riguardava, in particolare, quanto ad LI, il reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 9), commesso in Brescia e altri luoghi in epoca compresa tra il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2016, mentre TI, ED e AT venivano ritenuti partecipi di un'associazione a delinquere (capo 1) operativa in Brescia dal 2014 alla fine di settembre del 2019 e finalizzata allo scopo di creare sistematiche frodi fiscali basate sull'emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti, oltre che colpevoli di alcuni reati-fine, ossia, TI, dei capi 3, 4 e 14, aventi ad oggetto il reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (commesso in epoca compresa tra il 2016 e il 23 marzo 2018), ED, dei capi 13 e 15, aventi anch'essi ad oggetto il reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (commesso fino al 3 agosto 2018),, e AT dei capi 11, 14 e 15, aventi a loro volta ad oggetto il reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (commesso in epoca compresa tra il 12 dicembre 2014 e il 9 dicembre 2018). Il Tribunale disponeva, inoltre, la confisca dm una pluralità di beni, sia ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., sia ai sensi dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 nei confronti di una pluralità di imputati„ tra cui LI e TI. Con sentenza del 21 gennaio 2022, la Certe di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena inflitta ad LI a 3 anni e 8 mesi di reclusione, mentre la decisione del Tribunale veniva confermata nel resto, oltre che nei confronti dei coimputati TI, ED e AT. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, LI, TI, ED e AT, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. LI ha sollevato cinque motivi. Con il primo, è stata eccepita la violazione degli art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in relazione al rigetto dell'impedimento del difensore a presenziare all'udienza del 12 novembre 2020 per un concomitante impegno processuale, risultando la motivazione fornita del tutto apparente, non risultando pertinente né il richiamo alla scadenza dei termini di fase delle misure cautelari, atteso che la sentenza di primo grado è stata comunque pronunciata, nonostante il rigetto della istanza di rinvio, ben oltre la scadenza del termine di fase riferito peraltro ai coimputati, né il richiamo all'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., posto che il processo concomitante presso il Tribunale di Mantova, il cui rinvio 3 era stato anteriormente fissato, prevedeva un'imputazione per omicidio colposo stradale, per il quale è prevista la trattazione prioritaria, con una collocazione addirittura antecedente ai processi con imputati sottoposti a misura cautelare. Con il secondo motivo, oggetto di doolianza è nuovamente la violazione degli art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in tal caso, in relazione alla lesione del diritto di difesa, scaturita dall'avere il P.M. omesso di rendere conoscibili agli imputati le fatture oggetto di imputazione, ciò sebbene, in ipotesi di falsità di documenti contabili, i documenl:i medesimi sono corpo di reato e dovrebbero essere sottoposti a sequestro, il che non risulta avvenuto nel caso di specie;
in ogni caso, sottolinea la difesa, il fatto che una società abbia annotato una fattura di acquisto non basta a dimostrare che quella fattura di acquisto esista e che sia un documento realmente proveniente dal soggetto emittente. Con il terzo motivo, la difesa lamenta la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., per avere il Tribunale e la Corte di appello fondato l'accertamento della falsità delle fatture, senza che queste fossero acquisite al fascicolo processuale. Il quarto motivo è dedicato alla conferma della responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui al capo 9, eccependosi al riguardo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, posto che né i testi di P.G. né i documenti acquisiti hanno apportato riferimenti significativi ad LI, a fronte delle testimonianze della difesa che confermano l'inattività della società di cui il ricorrente era rimasto amministratore, sia pure con un ruolo solo formale. Con il quinto motivo, si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche, al discostamento della pena dal minimo edittale e all'entità degli aumenti per la continuazione, non essendosi considerato che i fatti di causa sono risalenti ed essendo state altresì trascurate dai giudici di merito le condizioni sociali e familiari del ricorrente, già palesate in sede di interrogatorio di garanzia e non smentite. 2.1.1. In data 23 ottobre 2023, il difensore di LI trasmetteva, a sostegno dei motivi di ricorso, le due sentenze di merito, la comunicazione del legittimo impedimento per l'udienza del 12 novembre 2020, la modifica del calendario di udienza e il verbale del 12 novembre 2020, con il rigetto dell'istanza di rinvio. 2.2. TI ha sollevato cinque motivi. Con il primo, è stata eccepita la violazione degli art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore a presenziare all'udienza del 12 novembre 2020 per un concomitante impegno processuale, risultando la motivazione della Corte di appello contraddittoria, nella misura in cui ha richiamato la scadenza dei termini di fase delle misure cautelari a fronte dell'impegno in un processo con imputati liberi, salvo poi annullare l'udienza del 20 novembre 2020 perché il P.M. aveva un impegno presso il Comando generale della Guardia di Finanza, essendo 4 evidente non solo la sperequazione nel trattamento riservato alla P.M. e alla difesa, ma anche la lesione del diritto di difesa, posto che gli incombenti previsti per l'udienza del 12 novembre 2020 non erano delegabili ad altri avvocati, trattandosi di attività istruttorie di interesse per la posizione di TI. Con il secondo motivo, correlato al precedente, la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 24 e 111 Cost. e 6 della C.E.D.U., essendo stata celebrata l'udienza dedicata all'assunzione dei mezzi cli prova in assenza del difensore di fiducia dell'imputato che aveva tempestivamente addotto un legittimo impedimento e che non poteva delegare i delicati incombenti processuali a un sostituto, in un giudizio avente ad oggetto peraltro fatti oggettivamente gravi, non potendosi sottacere che il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha svolto alcuna domanda al coimputato e ai testi escussi. Con il terzo motivo, si contesta la violazione del diritto di difesa, nella misura in cui il P.M. ha omesso di rendere conoscibili agli imputati le fatture oggetto di contestazione, non essendo stata mai depositata nel fascicolo per il dibattimentale tale documentazione, sebbene costituisca corpo del reato, non essendo tale deposito avvenuto nemmeno in sede di conclusione delle indagini. Il quarto motivo è dedicato alla conferma del giudizio di colpevolezza in ordine al reato associativo, rispetto al quale si osserva che la Corte di appello non ha spiegato quale fosse l'apporto materiale asseritamente fornito dal ricorrente all'esistenza dell'associazione, essendo irragionevole che TI, mera testa di legno, sia stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione, mentre il promotore, TR, è stato condannato a cinque anni in via definitiva, come pure è irragionevole che il coimputato PE è stato assolto sul presupposto del ruolo di mero intestatario di società, veste che lo accomuna a TI, dovendosi escludere che questi fosse a conosc:enza del "sistema TR", non desumendosi ciò dall'intercettazione riferita all'imputato ER. Con il quinto motivo, le critiche difensive investono il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, rilevandosi che i giudici di merito non hanno tenuto conto che il ricorrente, già in sede di interrogatorio di garanzia, ha ammesso le proprie responsabilità circa il ruolo di mero intestatario delle società a lui attribuite, tenendo una condotta confessoria che meritava di essere valorizzata, mentre quasi tutti gli arrestati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, a ciò aggiungendosi che TI ha avuto nella vicenda un ruolo ancillare, tanto è vero che il P.M., all'esito del giudizio di primo grado, aveva chiesto per lui una pena molto più bassa di quella poi irrogatagli. 2.3. ED ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa censura il giudizio sulla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1, evidenziando che la Corte di appello, nel limitarsi a richiamare con argomentazioni assertive la motivazione della sentenza 5 di primo grado, ha ignorato i rilievi difensivi, con cui era stato sottolineato come fosse neutra la circostanza che ED aveva incontrato TR, avuto riguardo al risalente rapporto di conoscenza che esisteva tra i due, come pure era irrilevante il fatto che il ricorrente avesse ricevuto da TR della "documentazione", essendo rimasto ignoto il contenuto dell'involucro ricevuto. In definitiva, a ED sarebbe stato attribuito una sorta di "reato di frequentazione", che sarebbe stato comprovato dal silenzio dell'imputato. In realtà, sottolinea la difesa, la Corte di appello ha omesso di considerare che l'associazione a delinquere contestata ha preso avvio nel 2015, mentre il ricorrente, cui è stato assegnato il ruolo di partecipe, sarebbe entrato in scena solo nel 2018, peraltro anche quale concorrente nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti relativamente a società che già fruivano da tempo dei servizi dell'associazione, non essendo stato chiarito in che modo si sarebbe estrinsecata l'attività delittuosa di ED in seno alla compagine associativa. Con il secondo motivo, si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza rispetto ai reati fine (capi 13 e 15), rilevandosi che la Corte di appello, valorizzando i medesimi elementi posti a base della ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione, ha ritenuto automaticamente sussistenti anche i reati fine, pur in essere di una condotta materialmente percepibile posta in essere dall'imputato, non emergendo dal compendio probatorio che ED abbia procacciato clienti interessati all'attività di TR, per cui non può ritenersi adeguatamente affrontato il tema del concorso del ricorrente nei reati fine. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa dell'eccessivo e immotivato rigore del Tribunale sul punto, non essendosi la Corte di appello adeguatamente confrontata con la censura difensiva, con cui era stato rimarcato che l'imputato avrebbe preso parte all'associazione per non più di cinque mesi. 2.4. AT ha sollevato tre motivi. Con il primo, è stata dedotta la illogicil:à della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato rispetto ai capi 11, 12, 14 e 15, evidenziandosi che la Corte territoriale ha disatteso l'ipotesi alternativa della non colpevolezza dell'imputato suggerita dalla difesa, senza confrontarsi con le censure sollevate nell'atto di appello, nel quale era stato rimarcato che dopo la conversazione del 6 aprile 2018 richiamata dai giudici di merito, AT, come risulta dai verbali della Guardia di Finanza di Manerbio del 10 maggio e del 16 ottobre 2018, ha disconosciuto la firma apposta sui documenti di trasporto riguardanti la società Brescia 3.000 s.r.I., proclamando la falsità della documentazione a lui esibita, il che vale a smentire l'assunto secondo cui AT faceva parte del "sistema TR", costituendo in tal senso il rinvenimento del timbro della ditta del ricorrente presso la sede della società OL riferibile a TR l'ulteriore 6 riprova che quest'ultimo emetteva fatture all'insaputa di AT. Meramente assertiva risulta inoltre l'affermazione dei giudici di merito con cui è stata superata l'obiezione difensiva in ordine ìlla materiale impossibilità per il ricorrente di realizzare i trasporti indicati nelle imputazioni, non essendo stati considerati i rischi penali e amministrativi correlati a eventuali e non provati trasporti non autorizzati, avendo peraltro il luogotenente della Guardia di Finanza Falchi precisato che, differentemente da quanto accertato rispetto ad altri soggetti coinvolti nella vicenda, quanto a AT non sono state registrate conversazioni di comunicazione di documenti di trasporti da inserite nei D.D.T,. né tantomeno sono stati acclarati incontri per restituzione di denaro contante. Con il secondo motivo, la difesa censura la conferma del giudizio di responsabilità degli imputati rispetto al reato associativo, osservando che la Corte di appello non ha spiegato perché AT debba ritenersi associato con altri soggetti, con i quali non è stato dimostrato alcun contatto, in luogo di essere un mero concorrente nel reato con TR, non avendo l'imputato avuto con costui più alcun contatto subito dopo le varie monetizzazioni a Praga di denaro contante, essendo inoltre significativa l'assenza di riferimenti a AT nelle "agende TR", per cui non vi era alcuna affectio societatis. Il terzo motivo, infine, è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello considerato il comportamento sin dalle prime indagini collaborativo di AT, soggetto peraltro incensurato che in ben due occasioni, come risulta dai verbali del 10 maggio e del 16 ottobre 2018, ha fornito alla Guardia di Finanza di Manerbio elementi utili allo sviluppo delle indagini in corso, sottoponendosi sia all'interrogatorio di garanzia dinanzi al G.I.P. che all'esame in dibattimento, ciò nell'ottica di chiarire i fatti di causa. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di LI e AT sono infondati, mentre, quanto al ricorso di ED, sono meritevoli di accoglimento (e assorbenti) le censure in punto di responsabilità; in ordine, infine, alla posizione di TI„ il ricorso risulta fondato unicamente rispetto al giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, il che comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in parte qua, mentre le restanti doglianze sono infondate. 1. Prima di soffermarsi sul contenuto dei quattro ricorsi proposti, si ritiene utile un breve e preliminare inquadramento della vicenda oggetto di giudizio. Orbene, come si evince dalle due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, il presente procedimento ha tratto origine dall'indagine svolta dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Brescia nell'ambito di altro 7 procedimento, concernente fra gli altri fatti di natura corruteva nei confronti di un appartenente alla Guardia di finanza per presunti rapporti intrattenuti con un soggetto, identificato in DA AN TR, operante di fatto nel settore del commercio di materiale ferroso;
all'esito di articolate indagini, sviluppatesi, tra l'altro, con servizi di osservazioni, perquisizioni, acquisizioni documentali e intercettazioni telefoniche e ambientali avvenute tra il marzo e il giugno 2018, veniva delineato un meccanismo illecito che vedeva il suo deus ex machina in TR, il quale gestiva una vera e propria associazione criminosa finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati fiscali fondati sull'emissione sull'annotazione di fatture per operazioni inesistenti, associazione che vedeva coinvolte persone e società operanti nel settore del commercio di metalli ferrosi. In particolare, l'inesistenza delle operazioni era innanzitutto di tipo soggettivo, nel senso che l'effettivo fornitore del materiale risultava mascherato dalla presenza di un soggetto (ovvero una società italiana) che formalmente emetteva le fatture a copertura degli acquisti in nero, con una sovrafatturazione qualitativa rispetto ai costi effettivamente sostenuti;
le operazioni, peraltro, erano anche in parte oggettivamente inesistenti, nel senso che al sovrapprezzo corrisposto a titolo di sovrafatturazione non corrispondeva alcuna prestazione effettiva, se non il mero margine di profitto introitato nel sistema criminoso e da ripartire tra tutti i soggetti coinvolti. Alla relazione bilaterale tra gli acquirenti finali e i soggetti formalmente emittenti le fatture si aggiungeva inoltre il ruolo di talune società, materialmente inesistenti e con sede prevalentemente all'estero, dedite a loro volta all'emissione di fatture di vendita per operazioni inesistenti nei confronti delle società italiane al fine di consentire a queste ultime, per un verso, di giustificare la provenienza del materiale oggetto di cessione nei confronti delle acquirenti e, per altro verso, di fornire una causa contabile alla corresponsione del denaro che, proveniente da tali soggetti, veniva trasferito sui conti correnti esteri per poi esser monetizzato celermente e senza particolari oneri burocratici. Le società estere, con sedi in Croazia e Repubblica Ceca, avevano la funzione di dare parvenza di realtà alle società filtro, interposte tra le società estere e le società clienti;
a loro volta, vi erano poi società filtro che ricevevano il bonifico bancario dalle società clienti/utilizzatrici, e lo giravano alle società estere: una volta verificato che sul relativo conto corrente giaceva una somma cospicua, si procedeva a organizzare il viaggio all'estero per prelevare il denaro contante. Le società filtro erano tutte riconducibili alla gestione occulta e continuativa di TR ed erano la Brescia 3000, la Loren2: s.r.l. e la Oldisider s.r.l. Caratteristica di tali società era quella di avere una struttura aziendale "di facciata", così da sembrare effettivamente operative e fornire maggiore credibilità a fronte dei documenti fiscali emessi, essendo di norma la loro contabilità costituita da fatture emesse dalle società cartiere. 8 Tra le società cartiere, ubicate prevalentemente all'estero, figurano tra le altre la G.M. Trade d.o.o., la Ramerà group s.r.l. e la Cannna s..I.: si trattava di società caratterizzate dalla breve durata, dalla presenza di una struttura aziendale minima o assente e dalla nomina, in qualità di amministratori, di persone prive di qualsivolgia esperienza nel settore commerciale di riferimento, trattandosi in realtà di meri prestanomi che venivano ricompensati per il loro servizio. Nell'organizzazione illecita congegnata da TR sono risultati altresì coinvolti, oltre ai prestanomi delle società cartiere e filtro, anche altri soggetti, ovvero gli autotrasportatori del materiale, gli acquirenti delle forniture "in nero", che annotavano le fatture per operazioni inesistenti, e i procacciatori, i quali si occupavano di reperire i fornitori "in nero" e di collocare le forniture ai clienti. Per quanto in questa sede rileva, sono stati ritenuti partecipi della struttura associativa capeggiata da TR, oltre che autori di singoli reati-fine, tre degli odierni quattro ricorrenti, ovvero: 1) AU TI, amministratore di diritto (e mero prestanome dietro compenso riceuto da TR) delle società G.M. Trade d.o.o., Ramerà Group s.r.l. e OL s.r.I.; 2) RO AT, che si occupava, dietro corrispettivo elargito mensilmente da TR, del trasporto di carichi di metallo acquistato "in nero" presso diversi fornitori per la relativa consegna a diverse imprese del Nord Italia del materiale scortato da falsi documenti di trasporto emessi dalle società LO s.r.l. e OL s.r.l. e 3) PP ED, che, dietro compenso corrisposto da TR, aveva il ruolo di contattare i fornitori "in nero" delle società LO s.r.l. e OL s.r.I., e/o di fare da tramite con alcuni clienti e di pagarli. Ad LI, estraneo al sodalizio, è stato invece ascritto al capo 9 il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti perché, quale amministratore unico della società Car-ma s.r.I., emetteva negli anni 2014, 2015 e 2016, plurime fatture per operazioni inesistenti, nei confronti delle società Brescia3000 s.r.l. e LO s.r.I., al fine di consentire a costoro di evadere le imposte. Tanto premesso, è ora possibile soffermarsi sulle posizioni dei singoli ricorrenti. 2. Iniziando dalla posizione di LI e partendo dal primo motivo di ricorso, invero sovrapponibile a quello proposto da TI, occorre evidenziare che il rigetto da parte del Tribunale dell'istanza difensiva di differimento dell'udienza del 12 novembre 2020 non presta il fianco alle censure difensive. Deve premettersi che il Tribunale ha disatteso la richiesta di rinvio per concomitante impegno processuale evidenziando, da un lato, che il difensore ben avrebbe potuto farsi sostituire da altri colleghi, come già era avvenuto in precedenti udienze e, dall'altro, che il processo in corso era prioritario rispetto a quello concomitante, pendente innanzi al G.U.P. di Mantova, perché riguardante plurimi imputati sottoposti a misura cautelare, alcune delle quali di prossima scadenza, laddove il processo concomitante riguardava un imputato libero. 9 Ciò posto, la decisione del Tribunale appare immune da censure, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 270330, Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395, e Sez. Un., n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244109), secondo cui, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore, nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Alla luce di tale premessa, come rimarcato dalla Corte territoriale (pag. 120 ss. della sentenza impugnata), la valutazione c:ompiuta dal Tribunale resiste alle obiezioni difensive, essendo stata ancorata a parametri non illogici, dovendosi rilevare che, se è vero che l'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen. inserisce nel novero dei processi cui assicurare trattazione prioritaria non solo quelli a carico di detenuti, ma anche quelli relativi ai delitti commessi con violazione delle norme in tema di circolazione stradale, è altrettanto vero che nell'istanza di rinvio del 26 ottobre 2020 non è stato precisato né se vi fossero rischi di prescrizione nel processo pendente presso il G.U.P. di Mantova, né soprattutto perché doveva essere garantita la precedenza alla partecipazione all'udienza preliminare di quel processo piuttosto che al dibattimento del giudizio in corso, non essendo nemmeno specificato perché il difensore non poteva farsi sostituire in uno dei due giudizi, non essendo dirimente né il mero richiamo alla natura fiduciaria del mandato difensivo, né l'anteriorità del concomitante impegno, tanto più ove si consideri che, ancor prima dell'udienza del 12 novembre, il Presidente del Collegio, con provvedimento del 27 ottobre 2020, dunque prima dell'udienza, aveva invitato il difensore a "rivalutare la deduzione del legittimo impedimento". Resta solo da aggiungere che non inficia la legittimità della decisione impugnata il fatto che all'udienza del 12 novembre 2020 sia stato modificato il successivo calendario di udienza a causa di un impedimento istituzionale del P.M. per la successiva udienza del 20 novembre 2020, posto che, anche a ritenere eventualmente non dovuto il rinvio conseguitone, non per questo dovrebbe ritenersi illegittimo il rigetto della richiesta difensiva, non potendosi inoltre sottacere che il calendario di udienza era stato prima modificato in considerazione dell'impedimento di uno dei difensori, l'avvocato Marco Capra, con conseguente spostamento dell'udienza del 27 ottobre 202.0 al 12 novembre 2020. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva. 10 2.1. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo e al terzo motivo di ricorso, trattabili unitariamente perché tra loro sovrapponibili. In modo pertinente, infatti, la Corte territoriale (pag. 122 della sentenza impugnata) ha evidenziato che le fatture ritenute inesistenti per le quali si è proceduto sono state sequestrate e, in ragione della loro mole, sono state custodite presso gli uffici della Guardia di finanza, ossia della P.G. operante. Dunque, per quanto fisicamente non presenti nel fascicolo processuali, le fatture in questione ne facevano parte sul piano sostanziale, venendo in rilievo unicamente un problema di dislocazione materiale degli atti di causa. Deve quindi escludersi sia la dedotta inosservanza dell'art. 526 cod. proc. pen., sia alcuna violazione del diritto di difesa, non risultando che alla difesa sia stato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). 2.3. Parimenti immune da censure è il giudizio sul trattamento sanzionatorio, censurato con il quinto motivo di ricorso. Sul punto, infatti, la Corte di appello ha rimarcato la mancanza di elementi di positivo apprezzamento, non potendo ritenersi tale la condizione di incensurato di LI, rispetto al quale è stata piuttosto sottolineata la mancanza di sintomi di resipiscenza, essendosi egli limitato ad ammettere quanto emergeva dagli atti, senza fornire un valido apporto collaborativo;
è stata altresì condivisa la decisione del primo giudice di individuare la pena base in tre anni di reclusione, in ragione del numero elevato delle fatture fittizie e dei corrispondenti importi evasi. Quanto agli aumenti per la continuazione, ritenuti congrui alla luce degli importi delle fatture, la Corte territoriale ha infine correttamente ridotto di un terzo l'aumento complessivo operato dal primo giudice, evidenziando che le annualità in contestazione sono due e non tre, dovendosi considerare che una delle tre annualità oggetto di imputazione è quella relativa alla pena base. La pena finale a carico di LI è stata pertanto rideterminata nella misura di anni 3 e mesi 8 di reclusione, prossima più minimo che al massimo edittale. Orbene, in presenza di un apparato motivazionale non illogic:o, non vi è spazio anche in tal caso per l'accoglimento della doglianza difensiva, in quanto volta a sollecitare un differente apprezzamento di merito non consentito in questa sede. 2.4. Ne consegue che il ricorso di LI deve essere disatteso, con onere del ricorrente di sostenere le spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Anche il ricorso di AT è infondato. 3.1. Iniziando dai primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che le censure difensive in punto di responsabilità, sia per i reati fine che per il delitto associativo, risultano accomunate dalla loro tendenza a sollecitare differenti valutazioni di merito rispetto a quelle operate dal Tribunale (pag. 181 ss. della sentenza di primo grado) e dalla Corte di appello (pag. 181 ss. della decisione impugnata), che, all'esito di una disamina razionale del materiale probatorio acquisito, hanno operato un'attenta ricostruzione del ruolo dell'imputato. È stato in particolare ricordato che questi all'epoca dei fatti gestiva una ditta individuale di autotrasporti e i documenti contabili rinvenuti (fatture e documenti di trasporto) attestano che AT ha effettuato trasporti per conto della LO del valore di euro 1.342.226 nel 2014, di euro 625.022 nel 2015, di euro 12 36.819 nel 2017, mentre per conto della OL egli ha effel:tuato trasporti per euro 396.981 nel 2017 e per euro 153.807 nel 2018; l'imputato faceva dunque parte del gruppo degli autotrasportatori coinvolti nel sistema di frode fiscale organizzato da TR, che vi hanno contribuito attestando falsamente il trasporto delle merci oggetto delle false fatturazioni, dalle sedi delle società filtro (LO, OL e Brescia3000), in realtà inesistenti e non operative, ai clienti finali, mentre in realtà le merci venivano caricate altrove presso i fornitori in nero, senza passare per le società filtro, che non avevano magazzini o depositi. Ai fini della prova della consapevole adesione di AT al meccanismo illecito, è stata ragionevolmente richiamata dai giudici di merito la conversazione n. 4171 del 6 aprile 2018, intercorsa tra l'imputato e TR, nel corso della quale il primo, convocato dalla Guardia di Finanza di Manerbic, che a quella data aveva in corso una verifica fiscale nei confronti della Brescia 3000, riferiva al secondo le sue preoccupazioni per le richieste ricevute dai finanzieri ("non gli va bene niente...non ci credono...vogliono tutto... mi servono un po' più tante informazioni, insomma"), palesando così l'imputato la piena consapevolezza del sistema di frode messo in piedi dal suo interlocutore, con cui egli cercava un confronto per concordare una versione plausibile da fornire ai militari. Il quadro probatorio a carico di AT è stato inoltre corroborato dal significativo rinvenimento, nel corso della perquisizione eseguita presso la sede della OL, del timbro della ditta individuale di AT, che evidentemente poteva essere utilizzato all'occorrenza per essere apposto sui documenti di trasporto allegati alle fatture false emesse dall'OL quale apparente fornitore. I giudici di merito, dopo aver diffusamente rimarcato le altalenanti e talora contraddittorie versioni dei fatti rese da AT nel corso del procedimento penale, sono dunque pervenuti alla conclusione che il ricorrente ha contribuito a sua volta alla realizzazione del programma associativo, avendo le condotte di falsificazione dei documenti di trasporto certamente agevolato l'evasione delle imposte da parte dei clienti finali, non essendo di ostacolo ai trasporti né l'assenza delle necessarie autorizzazioni, né l'unicità del mezzo di trasporto intestato alla ditta dell'imputato, il quale ben poteva avvalersi di altri mezzi, essendo di contro ben più significativa la complicità manifestata nei confronti di TR, allorquando ha iniziato a delinearsi il meccanismo fraudolento da questi escogitato, in cui AT è risultato essere consapevolmente inserito. Dunque, a fronte di due sentenze di merito sorrette da argomenti non illogici, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure in punto di responsabilità. 3.2. Anche rispetto al diniego delle attenuanti generiche non si ravvisano criticità, avendo la Corte territoriale rimarcato al riguardo (pag. 184-185 della sentenza impugnata), l'assenza di elementi suscettibili di positiva considerazione, essendo risultato "tutt'altro che collaborativo e per niente 13 resipiscente" il comportamento tenuto dall'imputato già nei primi contatti con gli investigatori e poi in sede processuale, per c:ui è stata ritenuta congrua la pena inflitta dal primo giudice (anni 3 e mesi 6 di reclusione), in considerazione della "gravità dei reati, del loro numero e del supporto fornito al gruppo". La motivazione dei giudici di appello, in quanto non illogica, resiste dunque alle censure difensive, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. È stato inoltre precisato (cfr. ex multis Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Rv. 272747 e Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339) che la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento 'non collaborativo" può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. 3.3. Il ricorso di AT deve essere quindi rigettato, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Venendo al ricorso di TI, occorre richiamare, quanto ai primi tre motivi, riguardanti i primi due il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 12 novembre 2020 e il terzo la mancata allegazione al fascicolo per il dibattimento delle fatture oggetto di imputazione, le considerazioni in precedenza esposte (paragrafi 2 e 2.1) rispetto alle analoghe eccezioni sollevate dalla difesa di LI. 4.1. In ordine alle censure in punto di responsabilità per il reato associativo sollevate con il quarto motivo, occorre rilevare che le stesse non si confrontano adeguatamente con le pertinenti considerazioni dei giudici di merito, i quali (pag. 118 ss. della sentenza di primo grado e pag.
1.54 ss. della decisione impugnata), hanno evidenziato che TI, interessato da otto segnalazioni di operazioni sospette relative a ingenti movimentazioni di denaro avvenute tra il 2015 e il 2016, ha accettato in quegli anni di assumere il ruolo di prestanome in ben tre società riconducibili a TR, ossia la G.M. Trade d.o.o., la Ramerà Group e la OL, avendo peraltro il teste assistito ER, suo succ:essore alla guida della OL, confermato l'erogazione di uno stipendio mensile da parte di TR per tutti coloro che assumevano la veste di "testa di legno", essendo del resto la pluralità degli incarichi ricevuti dal ricorrente in tre distinte società non operative rivelatrice della piena adesione cli TI al sistema fraudolento. 14 Il mosaico probatorio delineatosi a carico dell'imputato a seguito delle intercettazioni comprovanti il suo agire dietro le direttive di TR e delle acquisizioni documentali riguardanti la falsità delle fatture emesse è stato definitivamente completato dalle dichiarazioni confessorie rese il 30 settembre 2019 in sede di interrogatorio di garanzia dal ricorrente, il quale ha confermato di aver accettato di fare il prestanome per conto di TR in cambio del compenso mensile di 1.500-2.000 euro, a suo dire onnicomprensivo per tutte le cariche ricoperte, per cui la ricostruzione del ruolo di partecipe del ricorrente non appare suscettibile di essere messa in discussione in questa sede. 4.2. Il quinto motivo del ricorso di Geritilini, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, risulta invece meritevole di accoglimento. La Corte di appello, invero, pur dando atto della confessione resa dall'imputato, ne ha tuttavia sminuito la rilevanza, venendo in rilievo "mere ammissioni su elementi già emergenti dagli atti" (pag. 155 della decisione impugnata). È stato inoltre aggiunto che "se certamente il suo ruolo non era paragonabile a quello del TR, egli, in ogni caso, non svolgeva certo un ruolo secondario, vista la fiducia che godeva da parte dell'ideatore del meccanismo". La determinazione del trattamento sanzionatorio, tuttavia, non riflette la diversità delle posizioni rimarcata nella stessa sentenza impugnata, posto che TI è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione, mentre TR, sia pure all'esito di rito alternativo, è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione, pur essendo egli il promotore indiscusso del sistema fraudolento. Dunque, sia in ragione dell'apporto collaborativo comunque reso, di cui la motivazione della sentenza dà conto, che differenzia la posizione di TI da quella di molti coimputati, sia alla luce della necessità di differenziare la posizione del ricorrente da quella del protagonista assoluto degli affari illeciti contestati, necessità rimarcata dalla stessa Corte di appello ma di fatto non adeguatamente concretizzata, si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Nel resto il ricorso di TI va disatteso, da ciò conseguendo, ex art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità della affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui è stato ritenuto colpevole. 5. Passando al ricorso di ED, devono ritenersi fondate e assorbenti le censure sollevate nei primi due motivi di ricorso in punto di responsabilità. Deve premettersi al riguardo che il ricorrente è stato ritenuto partecipe del sodalizio di cui al capo 1, in quanto collaboratore assiduo di TR e anello di congiunzione tra i diversi soggetti coinvolti nella compagine associativa. 15 Il coinvolgimento di ED nelle dinamiche del gruppo è stato in particolare desunto dalla frequenza degli incontri avuti con TR, dopo il rientro di quest'ultimo e dei suoi "spalloni" in Italia da Praga. Ad avviso dei giudici di merito (pag. 216 ss. della decisione di primo grado e pag. 168 ss. della sentenza di appello), la costanza di tali incontri (dal contenuto non emerso), avvenuti sempre a ridosso dei ritorni da Praga di TR e sempre in luoghi anomali (sulla tangenziale„ presso distributori di carburante, caselli autostradali o piazzali di altre società) e l'omertosa prudenza utilizzata nei colloqui trovavano ragione, in assenza di spiegazioni alternative, solo in un contesto di illegalità e rendevano assolutamente credibile che gli stessi avessero ad oggetto la consegna di denaro a ED per la successiva redistribuzione ai fornitori rimasti in ombra, con l'aggiunta di un compenso per l'attività di mediatore da lui prestata. Anche i dialoghi intercettati, del resto, avrebbero evocatati:o l'obiettivo degli incontri, ovvero la consegna di un qualcosa che non poteva che essere denaro. La partecipazione al sodalizio di ED è stata circoscritta quantomeno al 2018, in coincidenza del periodo in cui sono state svolte le intercettazioni, anche se non può escludersi che il reato sia stato commesso anche in epoca antecedente. Peraltro, che TR si avvalesse di intermediari poteva ritenersi comprovato, sempre secondo i giudici di merito, dalla irrevocabilità della condanna, avvenuta in un separato giudizio, del coimputato RO ER, il quale, pur non parlando direttamente di ED, ha ben descritto il modus operandi di TR, il quale si avvaleva di mediatori per creare e mantenere i necessari contatti tra lui, i fornitori occulti e i clienti beneficiari della frode, venendo l'attività di intermediazione ben remunerata. Il fatto poi che non siano stati ben individuati i clienti o i fornitori contattati dall'imputato non ne escludeva la responsabilità, non comprendendosi a che altro uso servisse il denaro a lui consegnato, se non per pagare i fornitori. 5.1. Orbene, ritiene il Collegio, condividendo in larga parte i rilievi operati dal Procuratore generale, che il percorso motivazionale delle sentenze di merito non si sottrae in tal caso alle censure difensive, non risultando indicato, in concreto, quale sia stato contributo causale di ED alle attività illecite, dovendosi innanzitutto rilevare che il ruolo ricoperto dall'imputato nelle vicende descritte ai capi 13 e 15 non è stato ricostruito in termini adeguatamente specifici. Ora, se può condividersi il rilievo dei giudici di merito secondo cui i sistematici incontri con TR al ritorno delle trasferte di questi a Prega erano sospetti, al punto da andare ben oltre una semplice opacità di rapporti (rispetto ai quali del resto l'imputato ha mancato di fornire spiegazioni plausibili), non può tuttavia fare a meno di osservarsi che sono rimasti del tutto ignoti i collegamenti tra le più che verosimili consegne di denaro e le successive iniziative del ricorrente, 16 non essendo cioè chiaro per chi e quando ED abbia svolto il ruolo di mediatore. Né tale lacuna può ritenersi colmata dalle dichiarazioni del coimputato ER, che ha descritto i propri compiti, senza però soffermarsi sulla posizione di ED, cui risulta attribuito, in definitiva, un ruolo essenzialmente "statico", non sufficientemente ancorato cioè alle dinamiche delle attività illecite del sodalizio. Stante la carenza argomentativa sul punto, si impone dunque la necessità di un approfondimento di merito, volto a verificare, innanzitutto, in cosa sia consistito il contributo del ricorrente nei due reati-fine a lui ascritti, con l'ulteriore precisazione, che, una volta ritenuto provato l'apporto causale del ricorrente, dovrà essere poi accertato se, rispetto alla specifica posizione di ED, l'eventuale condotta illecita si sia esaurita nel coinvolgimento in singoli episodi, inquadrabili nel concorso di persone, o se abbia travalicato in maniera significativa tale ambito, delineandosi cioè come stabile, reale e volontaria partecipazione al sodalizio, il che presuppone un'analisi attenta circa l'entità, la costanza nel tempo, la consapevolezza e l'effettiva incidenza pratica dell'eventuale messa a disposizione di ED rispetto alle esigenze del sodalizio, dovendosi sul punto ribadire che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati, anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (cfr. Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2:018, dep. 2019, Rv. 274442). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di PP ED, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. 17
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ED PP e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TI AU limitatamente al giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso di TI. Rigetta i ricorsi di LI ON e AT RO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/11/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso: quanto a AT, per l'inammissibilità del ricorso;
quanto a TI e LI, per il rigetto dei rispettivi ricorsi;
quanto a ED, per l'annullamento con rinvio quanto al reato sub 1 e per il rigetto del ricorso nel resto;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13359 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 08/11/2023 udito l'avvocato LOo Cinquepalmi, difensore di fiducia del ricorrente LI, il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Luigistelio Becheri, difensore di fiducia del ric:orrente TI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Caterina Caterino, difensore di fiducia del ricorrente ED, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 febbraio 2021, il Tribunale di Brescia, per quanto in questa sede rileva, condannava ON LI, AU TI, PP ED e RO AT alle pene, rispettivamente, di anni 4 di reclusione per LI, di anni 6 e mesi 6 di reclusione per TI, cli anni 4 e mesi 6 di reclusione per ED e di anni 3 e mesi 6 di reclusione per AT. L'affermazione di penale responsabilità riguardava, in particolare, quanto ad LI, il reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 9), commesso in Brescia e altri luoghi in epoca compresa tra il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2016, mentre TI, ED e AT venivano ritenuti partecipi di un'associazione a delinquere (capo 1) operativa in Brescia dal 2014 alla fine di settembre del 2019 e finalizzata allo scopo di creare sistematiche frodi fiscali basate sull'emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti, oltre che colpevoli di alcuni reati-fine, ossia, TI, dei capi 3, 4 e 14, aventi ad oggetto il reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (commesso in epoca compresa tra il 2016 e il 23 marzo 2018), ED, dei capi 13 e 15, aventi anch'essi ad oggetto il reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (commesso fino al 3 agosto 2018),, e AT dei capi 11, 14 e 15, aventi a loro volta ad oggetto il reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (commesso in epoca compresa tra il 12 dicembre 2014 e il 9 dicembre 2018). Il Tribunale disponeva, inoltre, la confisca dm una pluralità di beni, sia ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., sia ai sensi dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 nei confronti di una pluralità di imputati„ tra cui LI e TI. Con sentenza del 21 gennaio 2022, la Certe di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena inflitta ad LI a 3 anni e 8 mesi di reclusione, mentre la decisione del Tribunale veniva confermata nel resto, oltre che nei confronti dei coimputati TI, ED e AT. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, LI, TI, ED e AT, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. LI ha sollevato cinque motivi. Con il primo, è stata eccepita la violazione degli art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in relazione al rigetto dell'impedimento del difensore a presenziare all'udienza del 12 novembre 2020 per un concomitante impegno processuale, risultando la motivazione fornita del tutto apparente, non risultando pertinente né il richiamo alla scadenza dei termini di fase delle misure cautelari, atteso che la sentenza di primo grado è stata comunque pronunciata, nonostante il rigetto della istanza di rinvio, ben oltre la scadenza del termine di fase riferito peraltro ai coimputati, né il richiamo all'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., posto che il processo concomitante presso il Tribunale di Mantova, il cui rinvio 3 era stato anteriormente fissato, prevedeva un'imputazione per omicidio colposo stradale, per il quale è prevista la trattazione prioritaria, con una collocazione addirittura antecedente ai processi con imputati sottoposti a misura cautelare. Con il secondo motivo, oggetto di doolianza è nuovamente la violazione degli art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in tal caso, in relazione alla lesione del diritto di difesa, scaturita dall'avere il P.M. omesso di rendere conoscibili agli imputati le fatture oggetto di imputazione, ciò sebbene, in ipotesi di falsità di documenti contabili, i documenl:i medesimi sono corpo di reato e dovrebbero essere sottoposti a sequestro, il che non risulta avvenuto nel caso di specie;
in ogni caso, sottolinea la difesa, il fatto che una società abbia annotato una fattura di acquisto non basta a dimostrare che quella fattura di acquisto esista e che sia un documento realmente proveniente dal soggetto emittente. Con il terzo motivo, la difesa lamenta la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., per avere il Tribunale e la Corte di appello fondato l'accertamento della falsità delle fatture, senza che queste fossero acquisite al fascicolo processuale. Il quarto motivo è dedicato alla conferma della responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui al capo 9, eccependosi al riguardo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, posto che né i testi di P.G. né i documenti acquisiti hanno apportato riferimenti significativi ad LI, a fronte delle testimonianze della difesa che confermano l'inattività della società di cui il ricorrente era rimasto amministratore, sia pure con un ruolo solo formale. Con il quinto motivo, si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche, al discostamento della pena dal minimo edittale e all'entità degli aumenti per la continuazione, non essendosi considerato che i fatti di causa sono risalenti ed essendo state altresì trascurate dai giudici di merito le condizioni sociali e familiari del ricorrente, già palesate in sede di interrogatorio di garanzia e non smentite. 2.1.1. In data 23 ottobre 2023, il difensore di LI trasmetteva, a sostegno dei motivi di ricorso, le due sentenze di merito, la comunicazione del legittimo impedimento per l'udienza del 12 novembre 2020, la modifica del calendario di udienza e il verbale del 12 novembre 2020, con il rigetto dell'istanza di rinvio. 2.2. TI ha sollevato cinque motivi. Con il primo, è stata eccepita la violazione degli art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore a presenziare all'udienza del 12 novembre 2020 per un concomitante impegno processuale, risultando la motivazione della Corte di appello contraddittoria, nella misura in cui ha richiamato la scadenza dei termini di fase delle misure cautelari a fronte dell'impegno in un processo con imputati liberi, salvo poi annullare l'udienza del 20 novembre 2020 perché il P.M. aveva un impegno presso il Comando generale della Guardia di Finanza, essendo 4 evidente non solo la sperequazione nel trattamento riservato alla P.M. e alla difesa, ma anche la lesione del diritto di difesa, posto che gli incombenti previsti per l'udienza del 12 novembre 2020 non erano delegabili ad altri avvocati, trattandosi di attività istruttorie di interesse per la posizione di TI. Con il secondo motivo, correlato al precedente, la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 24 e 111 Cost. e 6 della C.E.D.U., essendo stata celebrata l'udienza dedicata all'assunzione dei mezzi cli prova in assenza del difensore di fiducia dell'imputato che aveva tempestivamente addotto un legittimo impedimento e che non poteva delegare i delicati incombenti processuali a un sostituto, in un giudizio avente ad oggetto peraltro fatti oggettivamente gravi, non potendosi sottacere che il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha svolto alcuna domanda al coimputato e ai testi escussi. Con il terzo motivo, si contesta la violazione del diritto di difesa, nella misura in cui il P.M. ha omesso di rendere conoscibili agli imputati le fatture oggetto di contestazione, non essendo stata mai depositata nel fascicolo per il dibattimentale tale documentazione, sebbene costituisca corpo del reato, non essendo tale deposito avvenuto nemmeno in sede di conclusione delle indagini. Il quarto motivo è dedicato alla conferma del giudizio di colpevolezza in ordine al reato associativo, rispetto al quale si osserva che la Corte di appello non ha spiegato quale fosse l'apporto materiale asseritamente fornito dal ricorrente all'esistenza dell'associazione, essendo irragionevole che TI, mera testa di legno, sia stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione, mentre il promotore, TR, è stato condannato a cinque anni in via definitiva, come pure è irragionevole che il coimputato PE è stato assolto sul presupposto del ruolo di mero intestatario di società, veste che lo accomuna a TI, dovendosi escludere che questi fosse a conosc:enza del "sistema TR", non desumendosi ciò dall'intercettazione riferita all'imputato ER. Con il quinto motivo, le critiche difensive investono il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, rilevandosi che i giudici di merito non hanno tenuto conto che il ricorrente, già in sede di interrogatorio di garanzia, ha ammesso le proprie responsabilità circa il ruolo di mero intestatario delle società a lui attribuite, tenendo una condotta confessoria che meritava di essere valorizzata, mentre quasi tutti gli arrestati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, a ciò aggiungendosi che TI ha avuto nella vicenda un ruolo ancillare, tanto è vero che il P.M., all'esito del giudizio di primo grado, aveva chiesto per lui una pena molto più bassa di quella poi irrogatagli. 2.3. ED ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa censura il giudizio sulla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1, evidenziando che la Corte di appello, nel limitarsi a richiamare con argomentazioni assertive la motivazione della sentenza 5 di primo grado, ha ignorato i rilievi difensivi, con cui era stato sottolineato come fosse neutra la circostanza che ED aveva incontrato TR, avuto riguardo al risalente rapporto di conoscenza che esisteva tra i due, come pure era irrilevante il fatto che il ricorrente avesse ricevuto da TR della "documentazione", essendo rimasto ignoto il contenuto dell'involucro ricevuto. In definitiva, a ED sarebbe stato attribuito una sorta di "reato di frequentazione", che sarebbe stato comprovato dal silenzio dell'imputato. In realtà, sottolinea la difesa, la Corte di appello ha omesso di considerare che l'associazione a delinquere contestata ha preso avvio nel 2015, mentre il ricorrente, cui è stato assegnato il ruolo di partecipe, sarebbe entrato in scena solo nel 2018, peraltro anche quale concorrente nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti relativamente a società che già fruivano da tempo dei servizi dell'associazione, non essendo stato chiarito in che modo si sarebbe estrinsecata l'attività delittuosa di ED in seno alla compagine associativa. Con il secondo motivo, si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza rispetto ai reati fine (capi 13 e 15), rilevandosi che la Corte di appello, valorizzando i medesimi elementi posti a base della ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione, ha ritenuto automaticamente sussistenti anche i reati fine, pur in essere di una condotta materialmente percepibile posta in essere dall'imputato, non emergendo dal compendio probatorio che ED abbia procacciato clienti interessati all'attività di TR, per cui non può ritenersi adeguatamente affrontato il tema del concorso del ricorrente nei reati fine. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa dell'eccessivo e immotivato rigore del Tribunale sul punto, non essendosi la Corte di appello adeguatamente confrontata con la censura difensiva, con cui era stato rimarcato che l'imputato avrebbe preso parte all'associazione per non più di cinque mesi. 2.4. AT ha sollevato tre motivi. Con il primo, è stata dedotta la illogicil:à della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato rispetto ai capi 11, 12, 14 e 15, evidenziandosi che la Corte territoriale ha disatteso l'ipotesi alternativa della non colpevolezza dell'imputato suggerita dalla difesa, senza confrontarsi con le censure sollevate nell'atto di appello, nel quale era stato rimarcato che dopo la conversazione del 6 aprile 2018 richiamata dai giudici di merito, AT, come risulta dai verbali della Guardia di Finanza di Manerbio del 10 maggio e del 16 ottobre 2018, ha disconosciuto la firma apposta sui documenti di trasporto riguardanti la società Brescia 3.000 s.r.I., proclamando la falsità della documentazione a lui esibita, il che vale a smentire l'assunto secondo cui AT faceva parte del "sistema TR", costituendo in tal senso il rinvenimento del timbro della ditta del ricorrente presso la sede della società OL riferibile a TR l'ulteriore 6 riprova che quest'ultimo emetteva fatture all'insaputa di AT. Meramente assertiva risulta inoltre l'affermazione dei giudici di merito con cui è stata superata l'obiezione difensiva in ordine ìlla materiale impossibilità per il ricorrente di realizzare i trasporti indicati nelle imputazioni, non essendo stati considerati i rischi penali e amministrativi correlati a eventuali e non provati trasporti non autorizzati, avendo peraltro il luogotenente della Guardia di Finanza Falchi precisato che, differentemente da quanto accertato rispetto ad altri soggetti coinvolti nella vicenda, quanto a AT non sono state registrate conversazioni di comunicazione di documenti di trasporti da inserite nei D.D.T,. né tantomeno sono stati acclarati incontri per restituzione di denaro contante. Con il secondo motivo, la difesa censura la conferma del giudizio di responsabilità degli imputati rispetto al reato associativo, osservando che la Corte di appello non ha spiegato perché AT debba ritenersi associato con altri soggetti, con i quali non è stato dimostrato alcun contatto, in luogo di essere un mero concorrente nel reato con TR, non avendo l'imputato avuto con costui più alcun contatto subito dopo le varie monetizzazioni a Praga di denaro contante, essendo inoltre significativa l'assenza di riferimenti a AT nelle "agende TR", per cui non vi era alcuna affectio societatis. Il terzo motivo, infine, è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello considerato il comportamento sin dalle prime indagini collaborativo di AT, soggetto peraltro incensurato che in ben due occasioni, come risulta dai verbali del 10 maggio e del 16 ottobre 2018, ha fornito alla Guardia di Finanza di Manerbio elementi utili allo sviluppo delle indagini in corso, sottoponendosi sia all'interrogatorio di garanzia dinanzi al G.I.P. che all'esame in dibattimento, ciò nell'ottica di chiarire i fatti di causa. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di LI e AT sono infondati, mentre, quanto al ricorso di ED, sono meritevoli di accoglimento (e assorbenti) le censure in punto di responsabilità; in ordine, infine, alla posizione di TI„ il ricorso risulta fondato unicamente rispetto al giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, il che comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in parte qua, mentre le restanti doglianze sono infondate. 1. Prima di soffermarsi sul contenuto dei quattro ricorsi proposti, si ritiene utile un breve e preliminare inquadramento della vicenda oggetto di giudizio. Orbene, come si evince dalle due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, il presente procedimento ha tratto origine dall'indagine svolta dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Brescia nell'ambito di altro 7 procedimento, concernente fra gli altri fatti di natura corruteva nei confronti di un appartenente alla Guardia di finanza per presunti rapporti intrattenuti con un soggetto, identificato in DA AN TR, operante di fatto nel settore del commercio di materiale ferroso;
all'esito di articolate indagini, sviluppatesi, tra l'altro, con servizi di osservazioni, perquisizioni, acquisizioni documentali e intercettazioni telefoniche e ambientali avvenute tra il marzo e il giugno 2018, veniva delineato un meccanismo illecito che vedeva il suo deus ex machina in TR, il quale gestiva una vera e propria associazione criminosa finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati fiscali fondati sull'emissione sull'annotazione di fatture per operazioni inesistenti, associazione che vedeva coinvolte persone e società operanti nel settore del commercio di metalli ferrosi. In particolare, l'inesistenza delle operazioni era innanzitutto di tipo soggettivo, nel senso che l'effettivo fornitore del materiale risultava mascherato dalla presenza di un soggetto (ovvero una società italiana) che formalmente emetteva le fatture a copertura degli acquisti in nero, con una sovrafatturazione qualitativa rispetto ai costi effettivamente sostenuti;
le operazioni, peraltro, erano anche in parte oggettivamente inesistenti, nel senso che al sovrapprezzo corrisposto a titolo di sovrafatturazione non corrispondeva alcuna prestazione effettiva, se non il mero margine di profitto introitato nel sistema criminoso e da ripartire tra tutti i soggetti coinvolti. Alla relazione bilaterale tra gli acquirenti finali e i soggetti formalmente emittenti le fatture si aggiungeva inoltre il ruolo di talune società, materialmente inesistenti e con sede prevalentemente all'estero, dedite a loro volta all'emissione di fatture di vendita per operazioni inesistenti nei confronti delle società italiane al fine di consentire a queste ultime, per un verso, di giustificare la provenienza del materiale oggetto di cessione nei confronti delle acquirenti e, per altro verso, di fornire una causa contabile alla corresponsione del denaro che, proveniente da tali soggetti, veniva trasferito sui conti correnti esteri per poi esser monetizzato celermente e senza particolari oneri burocratici. Le società estere, con sedi in Croazia e Repubblica Ceca, avevano la funzione di dare parvenza di realtà alle società filtro, interposte tra le società estere e le società clienti;
a loro volta, vi erano poi società filtro che ricevevano il bonifico bancario dalle società clienti/utilizzatrici, e lo giravano alle società estere: una volta verificato che sul relativo conto corrente giaceva una somma cospicua, si procedeva a organizzare il viaggio all'estero per prelevare il denaro contante. Le società filtro erano tutte riconducibili alla gestione occulta e continuativa di TR ed erano la Brescia 3000, la Loren2: s.r.l. e la Oldisider s.r.l. Caratteristica di tali società era quella di avere una struttura aziendale "di facciata", così da sembrare effettivamente operative e fornire maggiore credibilità a fronte dei documenti fiscali emessi, essendo di norma la loro contabilità costituita da fatture emesse dalle società cartiere. 8 Tra le società cartiere, ubicate prevalentemente all'estero, figurano tra le altre la G.M. Trade d.o.o., la Ramerà group s.r.l. e la Cannna s..I.: si trattava di società caratterizzate dalla breve durata, dalla presenza di una struttura aziendale minima o assente e dalla nomina, in qualità di amministratori, di persone prive di qualsivolgia esperienza nel settore commerciale di riferimento, trattandosi in realtà di meri prestanomi che venivano ricompensati per il loro servizio. Nell'organizzazione illecita congegnata da TR sono risultati altresì coinvolti, oltre ai prestanomi delle società cartiere e filtro, anche altri soggetti, ovvero gli autotrasportatori del materiale, gli acquirenti delle forniture "in nero", che annotavano le fatture per operazioni inesistenti, e i procacciatori, i quali si occupavano di reperire i fornitori "in nero" e di collocare le forniture ai clienti. Per quanto in questa sede rileva, sono stati ritenuti partecipi della struttura associativa capeggiata da TR, oltre che autori di singoli reati-fine, tre degli odierni quattro ricorrenti, ovvero: 1) AU TI, amministratore di diritto (e mero prestanome dietro compenso riceuto da TR) delle società G.M. Trade d.o.o., Ramerà Group s.r.l. e OL s.r.I.; 2) RO AT, che si occupava, dietro corrispettivo elargito mensilmente da TR, del trasporto di carichi di metallo acquistato "in nero" presso diversi fornitori per la relativa consegna a diverse imprese del Nord Italia del materiale scortato da falsi documenti di trasporto emessi dalle società LO s.r.l. e OL s.r.l. e 3) PP ED, che, dietro compenso corrisposto da TR, aveva il ruolo di contattare i fornitori "in nero" delle società LO s.r.l. e OL s.r.I., e/o di fare da tramite con alcuni clienti e di pagarli. Ad LI, estraneo al sodalizio, è stato invece ascritto al capo 9 il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti perché, quale amministratore unico della società Car-ma s.r.I., emetteva negli anni 2014, 2015 e 2016, plurime fatture per operazioni inesistenti, nei confronti delle società Brescia3000 s.r.l. e LO s.r.I., al fine di consentire a costoro di evadere le imposte. Tanto premesso, è ora possibile soffermarsi sulle posizioni dei singoli ricorrenti. 2. Iniziando dalla posizione di LI e partendo dal primo motivo di ricorso, invero sovrapponibile a quello proposto da TI, occorre evidenziare che il rigetto da parte del Tribunale dell'istanza difensiva di differimento dell'udienza del 12 novembre 2020 non presta il fianco alle censure difensive. Deve premettersi che il Tribunale ha disatteso la richiesta di rinvio per concomitante impegno processuale evidenziando, da un lato, che il difensore ben avrebbe potuto farsi sostituire da altri colleghi, come già era avvenuto in precedenti udienze e, dall'altro, che il processo in corso era prioritario rispetto a quello concomitante, pendente innanzi al G.U.P. di Mantova, perché riguardante plurimi imputati sottoposti a misura cautelare, alcune delle quali di prossima scadenza, laddove il processo concomitante riguardava un imputato libero. 9 Ciò posto, la decisione del Tribunale appare immune da censure, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 270330, Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395, e Sez. Un., n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244109), secondo cui, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore, nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Alla luce di tale premessa, come rimarcato dalla Corte territoriale (pag. 120 ss. della sentenza impugnata), la valutazione c:ompiuta dal Tribunale resiste alle obiezioni difensive, essendo stata ancorata a parametri non illogici, dovendosi rilevare che, se è vero che l'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen. inserisce nel novero dei processi cui assicurare trattazione prioritaria non solo quelli a carico di detenuti, ma anche quelli relativi ai delitti commessi con violazione delle norme in tema di circolazione stradale, è altrettanto vero che nell'istanza di rinvio del 26 ottobre 2020 non è stato precisato né se vi fossero rischi di prescrizione nel processo pendente presso il G.U.P. di Mantova, né soprattutto perché doveva essere garantita la precedenza alla partecipazione all'udienza preliminare di quel processo piuttosto che al dibattimento del giudizio in corso, non essendo nemmeno specificato perché il difensore non poteva farsi sostituire in uno dei due giudizi, non essendo dirimente né il mero richiamo alla natura fiduciaria del mandato difensivo, né l'anteriorità del concomitante impegno, tanto più ove si consideri che, ancor prima dell'udienza del 12 novembre, il Presidente del Collegio, con provvedimento del 27 ottobre 2020, dunque prima dell'udienza, aveva invitato il difensore a "rivalutare la deduzione del legittimo impedimento". Resta solo da aggiungere che non inficia la legittimità della decisione impugnata il fatto che all'udienza del 12 novembre 2020 sia stato modificato il successivo calendario di udienza a causa di un impedimento istituzionale del P.M. per la successiva udienza del 20 novembre 2020, posto che, anche a ritenere eventualmente non dovuto il rinvio conseguitone, non per questo dovrebbe ritenersi illegittimo il rigetto della richiesta difensiva, non potendosi inoltre sottacere che il calendario di udienza era stato prima modificato in considerazione dell'impedimento di uno dei difensori, l'avvocato Marco Capra, con conseguente spostamento dell'udienza del 27 ottobre 202.0 al 12 novembre 2020. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva. 10 2.1. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo e al terzo motivo di ricorso, trattabili unitariamente perché tra loro sovrapponibili. In modo pertinente, infatti, la Corte territoriale (pag. 122 della sentenza impugnata) ha evidenziato che le fatture ritenute inesistenti per le quali si è proceduto sono state sequestrate e, in ragione della loro mole, sono state custodite presso gli uffici della Guardia di finanza, ossia della P.G. operante. Dunque, per quanto fisicamente non presenti nel fascicolo processuali, le fatture in questione ne facevano parte sul piano sostanziale, venendo in rilievo unicamente un problema di dislocazione materiale degli atti di causa. Deve quindi escludersi sia la dedotta inosservanza dell'art. 526 cod. proc. pen., sia alcuna violazione del diritto di difesa, non risultando che alla difesa sia stato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). 2.3. Parimenti immune da censure è il giudizio sul trattamento sanzionatorio, censurato con il quinto motivo di ricorso. Sul punto, infatti, la Corte di appello ha rimarcato la mancanza di elementi di positivo apprezzamento, non potendo ritenersi tale la condizione di incensurato di LI, rispetto al quale è stata piuttosto sottolineata la mancanza di sintomi di resipiscenza, essendosi egli limitato ad ammettere quanto emergeva dagli atti, senza fornire un valido apporto collaborativo;
è stata altresì condivisa la decisione del primo giudice di individuare la pena base in tre anni di reclusione, in ragione del numero elevato delle fatture fittizie e dei corrispondenti importi evasi. Quanto agli aumenti per la continuazione, ritenuti congrui alla luce degli importi delle fatture, la Corte territoriale ha infine correttamente ridotto di un terzo l'aumento complessivo operato dal primo giudice, evidenziando che le annualità in contestazione sono due e non tre, dovendosi considerare che una delle tre annualità oggetto di imputazione è quella relativa alla pena base. La pena finale a carico di LI è stata pertanto rideterminata nella misura di anni 3 e mesi 8 di reclusione, prossima più minimo che al massimo edittale. Orbene, in presenza di un apparato motivazionale non illogic:o, non vi è spazio anche in tal caso per l'accoglimento della doglianza difensiva, in quanto volta a sollecitare un differente apprezzamento di merito non consentito in questa sede. 2.4. Ne consegue che il ricorso di LI deve essere disatteso, con onere del ricorrente di sostenere le spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Anche il ricorso di AT è infondato. 3.1. Iniziando dai primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che le censure difensive in punto di responsabilità, sia per i reati fine che per il delitto associativo, risultano accomunate dalla loro tendenza a sollecitare differenti valutazioni di merito rispetto a quelle operate dal Tribunale (pag. 181 ss. della sentenza di primo grado) e dalla Corte di appello (pag. 181 ss. della decisione impugnata), che, all'esito di una disamina razionale del materiale probatorio acquisito, hanno operato un'attenta ricostruzione del ruolo dell'imputato. È stato in particolare ricordato che questi all'epoca dei fatti gestiva una ditta individuale di autotrasporti e i documenti contabili rinvenuti (fatture e documenti di trasporto) attestano che AT ha effettuato trasporti per conto della LO del valore di euro 1.342.226 nel 2014, di euro 625.022 nel 2015, di euro 12 36.819 nel 2017, mentre per conto della OL egli ha effel:tuato trasporti per euro 396.981 nel 2017 e per euro 153.807 nel 2018; l'imputato faceva dunque parte del gruppo degli autotrasportatori coinvolti nel sistema di frode fiscale organizzato da TR, che vi hanno contribuito attestando falsamente il trasporto delle merci oggetto delle false fatturazioni, dalle sedi delle società filtro (LO, OL e Brescia3000), in realtà inesistenti e non operative, ai clienti finali, mentre in realtà le merci venivano caricate altrove presso i fornitori in nero, senza passare per le società filtro, che non avevano magazzini o depositi. Ai fini della prova della consapevole adesione di AT al meccanismo illecito, è stata ragionevolmente richiamata dai giudici di merito la conversazione n. 4171 del 6 aprile 2018, intercorsa tra l'imputato e TR, nel corso della quale il primo, convocato dalla Guardia di Finanza di Manerbic, che a quella data aveva in corso una verifica fiscale nei confronti della Brescia 3000, riferiva al secondo le sue preoccupazioni per le richieste ricevute dai finanzieri ("non gli va bene niente...non ci credono...vogliono tutto... mi servono un po' più tante informazioni, insomma"), palesando così l'imputato la piena consapevolezza del sistema di frode messo in piedi dal suo interlocutore, con cui egli cercava un confronto per concordare una versione plausibile da fornire ai militari. Il quadro probatorio a carico di AT è stato inoltre corroborato dal significativo rinvenimento, nel corso della perquisizione eseguita presso la sede della OL, del timbro della ditta individuale di AT, che evidentemente poteva essere utilizzato all'occorrenza per essere apposto sui documenti di trasporto allegati alle fatture false emesse dall'OL quale apparente fornitore. I giudici di merito, dopo aver diffusamente rimarcato le altalenanti e talora contraddittorie versioni dei fatti rese da AT nel corso del procedimento penale, sono dunque pervenuti alla conclusione che il ricorrente ha contribuito a sua volta alla realizzazione del programma associativo, avendo le condotte di falsificazione dei documenti di trasporto certamente agevolato l'evasione delle imposte da parte dei clienti finali, non essendo di ostacolo ai trasporti né l'assenza delle necessarie autorizzazioni, né l'unicità del mezzo di trasporto intestato alla ditta dell'imputato, il quale ben poteva avvalersi di altri mezzi, essendo di contro ben più significativa la complicità manifestata nei confronti di TR, allorquando ha iniziato a delinearsi il meccanismo fraudolento da questi escogitato, in cui AT è risultato essere consapevolmente inserito. Dunque, a fronte di due sentenze di merito sorrette da argomenti non illogici, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure in punto di responsabilità. 3.2. Anche rispetto al diniego delle attenuanti generiche non si ravvisano criticità, avendo la Corte territoriale rimarcato al riguardo (pag. 184-185 della sentenza impugnata), l'assenza di elementi suscettibili di positiva considerazione, essendo risultato "tutt'altro che collaborativo e per niente 13 resipiscente" il comportamento tenuto dall'imputato già nei primi contatti con gli investigatori e poi in sede processuale, per c:ui è stata ritenuta congrua la pena inflitta dal primo giudice (anni 3 e mesi 6 di reclusione), in considerazione della "gravità dei reati, del loro numero e del supporto fornito al gruppo". La motivazione dei giudici di appello, in quanto non illogica, resiste dunque alle censure difensive, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. È stato inoltre precisato (cfr. ex multis Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Rv. 272747 e Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339) che la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento 'non collaborativo" può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. 3.3. Il ricorso di AT deve essere quindi rigettato, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Venendo al ricorso di TI, occorre richiamare, quanto ai primi tre motivi, riguardanti i primi due il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 12 novembre 2020 e il terzo la mancata allegazione al fascicolo per il dibattimento delle fatture oggetto di imputazione, le considerazioni in precedenza esposte (paragrafi 2 e 2.1) rispetto alle analoghe eccezioni sollevate dalla difesa di LI. 4.1. In ordine alle censure in punto di responsabilità per il reato associativo sollevate con il quarto motivo, occorre rilevare che le stesse non si confrontano adeguatamente con le pertinenti considerazioni dei giudici di merito, i quali (pag. 118 ss. della sentenza di primo grado e pag.
1.54 ss. della decisione impugnata), hanno evidenziato che TI, interessato da otto segnalazioni di operazioni sospette relative a ingenti movimentazioni di denaro avvenute tra il 2015 e il 2016, ha accettato in quegli anni di assumere il ruolo di prestanome in ben tre società riconducibili a TR, ossia la G.M. Trade d.o.o., la Ramerà Group e la OL, avendo peraltro il teste assistito ER, suo succ:essore alla guida della OL, confermato l'erogazione di uno stipendio mensile da parte di TR per tutti coloro che assumevano la veste di "testa di legno", essendo del resto la pluralità degli incarichi ricevuti dal ricorrente in tre distinte società non operative rivelatrice della piena adesione cli TI al sistema fraudolento. 14 Il mosaico probatorio delineatosi a carico dell'imputato a seguito delle intercettazioni comprovanti il suo agire dietro le direttive di TR e delle acquisizioni documentali riguardanti la falsità delle fatture emesse è stato definitivamente completato dalle dichiarazioni confessorie rese il 30 settembre 2019 in sede di interrogatorio di garanzia dal ricorrente, il quale ha confermato di aver accettato di fare il prestanome per conto di TR in cambio del compenso mensile di 1.500-2.000 euro, a suo dire onnicomprensivo per tutte le cariche ricoperte, per cui la ricostruzione del ruolo di partecipe del ricorrente non appare suscettibile di essere messa in discussione in questa sede. 4.2. Il quinto motivo del ricorso di Geritilini, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, risulta invece meritevole di accoglimento. La Corte di appello, invero, pur dando atto della confessione resa dall'imputato, ne ha tuttavia sminuito la rilevanza, venendo in rilievo "mere ammissioni su elementi già emergenti dagli atti" (pag. 155 della decisione impugnata). È stato inoltre aggiunto che "se certamente il suo ruolo non era paragonabile a quello del TR, egli, in ogni caso, non svolgeva certo un ruolo secondario, vista la fiducia che godeva da parte dell'ideatore del meccanismo". La determinazione del trattamento sanzionatorio, tuttavia, non riflette la diversità delle posizioni rimarcata nella stessa sentenza impugnata, posto che TI è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione, mentre TR, sia pure all'esito di rito alternativo, è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione, pur essendo egli il promotore indiscusso del sistema fraudolento. Dunque, sia in ragione dell'apporto collaborativo comunque reso, di cui la motivazione della sentenza dà conto, che differenzia la posizione di TI da quella di molti coimputati, sia alla luce della necessità di differenziare la posizione del ricorrente da quella del protagonista assoluto degli affari illeciti contestati, necessità rimarcata dalla stessa Corte di appello ma di fatto non adeguatamente concretizzata, si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Nel resto il ricorso di TI va disatteso, da ciò conseguendo, ex art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità della affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui è stato ritenuto colpevole. 5. Passando al ricorso di ED, devono ritenersi fondate e assorbenti le censure sollevate nei primi due motivi di ricorso in punto di responsabilità. Deve premettersi al riguardo che il ricorrente è stato ritenuto partecipe del sodalizio di cui al capo 1, in quanto collaboratore assiduo di TR e anello di congiunzione tra i diversi soggetti coinvolti nella compagine associativa. 15 Il coinvolgimento di ED nelle dinamiche del gruppo è stato in particolare desunto dalla frequenza degli incontri avuti con TR, dopo il rientro di quest'ultimo e dei suoi "spalloni" in Italia da Praga. Ad avviso dei giudici di merito (pag. 216 ss. della decisione di primo grado e pag. 168 ss. della sentenza di appello), la costanza di tali incontri (dal contenuto non emerso), avvenuti sempre a ridosso dei ritorni da Praga di TR e sempre in luoghi anomali (sulla tangenziale„ presso distributori di carburante, caselli autostradali o piazzali di altre società) e l'omertosa prudenza utilizzata nei colloqui trovavano ragione, in assenza di spiegazioni alternative, solo in un contesto di illegalità e rendevano assolutamente credibile che gli stessi avessero ad oggetto la consegna di denaro a ED per la successiva redistribuzione ai fornitori rimasti in ombra, con l'aggiunta di un compenso per l'attività di mediatore da lui prestata. Anche i dialoghi intercettati, del resto, avrebbero evocatati:o l'obiettivo degli incontri, ovvero la consegna di un qualcosa che non poteva che essere denaro. La partecipazione al sodalizio di ED è stata circoscritta quantomeno al 2018, in coincidenza del periodo in cui sono state svolte le intercettazioni, anche se non può escludersi che il reato sia stato commesso anche in epoca antecedente. Peraltro, che TR si avvalesse di intermediari poteva ritenersi comprovato, sempre secondo i giudici di merito, dalla irrevocabilità della condanna, avvenuta in un separato giudizio, del coimputato RO ER, il quale, pur non parlando direttamente di ED, ha ben descritto il modus operandi di TR, il quale si avvaleva di mediatori per creare e mantenere i necessari contatti tra lui, i fornitori occulti e i clienti beneficiari della frode, venendo l'attività di intermediazione ben remunerata. Il fatto poi che non siano stati ben individuati i clienti o i fornitori contattati dall'imputato non ne escludeva la responsabilità, non comprendendosi a che altro uso servisse il denaro a lui consegnato, se non per pagare i fornitori. 5.1. Orbene, ritiene il Collegio, condividendo in larga parte i rilievi operati dal Procuratore generale, che il percorso motivazionale delle sentenze di merito non si sottrae in tal caso alle censure difensive, non risultando indicato, in concreto, quale sia stato contributo causale di ED alle attività illecite, dovendosi innanzitutto rilevare che il ruolo ricoperto dall'imputato nelle vicende descritte ai capi 13 e 15 non è stato ricostruito in termini adeguatamente specifici. Ora, se può condividersi il rilievo dei giudici di merito secondo cui i sistematici incontri con TR al ritorno delle trasferte di questi a Prega erano sospetti, al punto da andare ben oltre una semplice opacità di rapporti (rispetto ai quali del resto l'imputato ha mancato di fornire spiegazioni plausibili), non può tuttavia fare a meno di osservarsi che sono rimasti del tutto ignoti i collegamenti tra le più che verosimili consegne di denaro e le successive iniziative del ricorrente, 16 non essendo cioè chiaro per chi e quando ED abbia svolto il ruolo di mediatore. Né tale lacuna può ritenersi colmata dalle dichiarazioni del coimputato ER, che ha descritto i propri compiti, senza però soffermarsi sulla posizione di ED, cui risulta attribuito, in definitiva, un ruolo essenzialmente "statico", non sufficientemente ancorato cioè alle dinamiche delle attività illecite del sodalizio. Stante la carenza argomentativa sul punto, si impone dunque la necessità di un approfondimento di merito, volto a verificare, innanzitutto, in cosa sia consistito il contributo del ricorrente nei due reati-fine a lui ascritti, con l'ulteriore precisazione, che, una volta ritenuto provato l'apporto causale del ricorrente, dovrà essere poi accertato se, rispetto alla specifica posizione di ED, l'eventuale condotta illecita si sia esaurita nel coinvolgimento in singoli episodi, inquadrabili nel concorso di persone, o se abbia travalicato in maniera significativa tale ambito, delineandosi cioè come stabile, reale e volontaria partecipazione al sodalizio, il che presuppone un'analisi attenta circa l'entità, la costanza nel tempo, la consapevolezza e l'effettiva incidenza pratica dell'eventuale messa a disposizione di ED rispetto alle esigenze del sodalizio, dovendosi sul punto ribadire che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati, anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (cfr. Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2:018, dep. 2019, Rv. 274442). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di PP ED, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. 17
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ED PP e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TI AU limitatamente al giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso di TI. Rigetta i ricorsi di LI ON e AT RO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/11/2023