Art. 63.
Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore eta' o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore. (16) ((20)) Nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.
Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo.
--------------- AGGIORNAMENTO (16) La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648 nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili. --------------- AGGIORNAMENTO (20) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 25 febbraio 1975, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1975, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313 , limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore eta' oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore."
Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore eta' o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore. (16) ((20)) Nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.
Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo.
--------------- AGGIORNAMENTO (16) La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648 nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili. --------------- AGGIORNAMENTO (20) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 25 febbraio 1975, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1975, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313 , limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore eta' oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore."