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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, GOP dott.ssa NA BA, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 28.09.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 14 Ottobre
2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; considerata la riunione al presente procedimento della causa recante n. R.G. 3473/2024; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, GOP dott. NA BA, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 14/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3460/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981;
T R A
(CF: , rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Michele Malavenda;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Grandizio e Ettore Triolo, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.07.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha formulato opposizione avverso l' ordinanza- ingiunzione n. OI-001575837 relativa ad atto di accertamento n.:
.6700.17/12/2018.0425170 del 17/12/2018 riferito all' anno 2017, notificata dall' in data CP_1 CP_1
07 Giugno 2024, avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, l. 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d. lgs. 15 gennaio 2016,
n. 8, e novellato dall' art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 per un importo complessivo di € 3.425,00.
La medesima azione è stata esercitata nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 3473/2024, con ricorso depositato in data 04.07.2024, in relazione all'ordinanza di ingiunzione n. OI-001889606, notificata il 07 Giugno 2024, riferita all'anno 2018 di € 2.937,00.
Per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, giusta ordinanza del 14.10.2025, il procedimento suindicato è stato riunito al presente, di più antica iscrizione.
In particolare, oltre a rilevare, in entrambi i procedimenti, l'inesistenza della condotta omissiva e l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per omessa o quantomeno tardiva notifica dell'avviso di accertamento ad essa sotteso con conseguente violazione dell'art. 14, l. 689/81, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95; con riguardo a quest'ultima ha osservato come l'idoneità interruttiva dell'atto di accertamento eventualmente notificato possa assumere rilievo solo in relazione ai crediti contributivi e non anche alla sanzione amministrativa.
Ha, altresì, eccepito la violazione del principio di proporzione e il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi suesposti.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione e la sussistenza della condotta omissiva contestata, ha rappresentato l'avvenuta notificazione in data 09.01.2019 (RG 3460/2024) e in data 24.10.2019 (RG 3473/2024) dell'avviso di accertamento sotteso alle ordinanze di ingiunzione.
Ha inoltre rilevato, con riguardo all'eccezione di decadenza, come l'art. 14, l. 689/81, non possa applicarsi, trattandosi di una norma generale, ad una fattispecie speciale come quella prevista dal d.lgs. 8/2016, introduttiva di una particolare forma di parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83.
Sul punto ha ancora osservato che, nel caso di accoglimento della spiegata eccezione, il termine di 90 giorni non risulti decorso, dovendo essere calcolato a far data dall'ultimazione di tutti gli accertamenti.
Ha infine rilevato la mancata integrazione del tempo di prescrizione in ragione della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983
(pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione), nonché in ragione della sospensione relativa al periodo emergenziale Covid-19, dal 23 febbraio al 31 maggio
2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Rappresentando, infine, la riduzione della sanzione e la legittimità, nel merito, di essa in ragione dell'accertata omissione contributiva, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso risulta fondato.
Il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza di ingiunzione notificata successivamente ad avvisi di accertamento emessi in seguito a violazioni commesse ex art. 2, comma
1 bis l. 638/83.
Ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione a ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai
10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi altresì la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa, nel caso in cui l'autore della violazione provveda
“al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Una volta inquadrato l'istituto sotto il profilo normativo, giova osservare che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è circoscritto dalla causa petendi delineata dal ricorrente e dalla preclusione, per la P.A., di far valere, a sostegno della propria pretesa, fatti distinti da quelli indicati nell'ordinanza di ingiunzione.
In tale quadro, al pari di quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente - opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005;
Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n.
5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
In tal senso, seguendo le regole previste in tema di onere della prova incombente sull'opponente ex art. 2697 c.c., nei limiti delle contestazioni sollevate spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
“Ne consegue che sulla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
Ciò premesso, nella specie, in disparte la legittimità o meno, nel merito, della pretesa dell' , CP_1
non sussistono gli estremi per una valutazione positiva di legittimità del procedimento sanzionatorio
CP_ ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011, non avendo l' – al di là della validità o meno del procedimento di notificazione dell'atto di accertamento – dato prova della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14, l. 689/1981, risultando nel caso di specie inapplicabile ratione temporis il più ampio termine introdotto dall'art. 23, D.L.
48/2023, riferibile alle sole violazioni successive all'1.01.2023.
Posto infatti che la presunta omessa contribuzione si è configurata in un periodo successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, va osservato come il dies a quo del citato termine decadenziale non possa essere ancorato al 6.2.2016 (ovvero all'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016), ma possa al più essere agganciato alla data di scadenza del versamento dei contributi (ossia al
16.12.2017 ( RG 3460/2024) e 16.08.2018 ( RG- 3473/2024) con riguardo alla più recente omissione contestata;
e dunque ad un periodo antecedente rispetto a quello fatto oggetto di deroga dal richiamato art. 23).
Va peraltro ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019,
n.28210).
Tale termine – come detto – può essere individuato all'epoca della data di scadenza dell'obbligo di pagamento dei contributi omessi, trattandosi di una violazione facilmente rilevabile dall' CP_1
che, peraltro, non ha compiutamente rappresentato l'esistenza di valide difficoltà istruttorie o la natura particolarmente laboriosa dell'attività di verifica dell'omissione. CP_ Ed invero del tutto inconferenti risultano essere le asserzioni dall' avanzate a sostegno della legittimità del proprio ritardo, essendosi l' previdenziale limitato a dedurre in maniera del tutto CP_1 apodittica il completamento delle indagini necessarie ai fini dell'accertamento della violazione “solo
a ridosso della notificazione”, senza tuttavia specificare né il contenuto delle stesse, né l'effettiva data di conclusione del procedimento.
Pertanto, considerata l'indubbia applicabilità della l. 689/81 alla luce di quanto previsto dall'art. 6, d.lgs. 8/2016 (secondo cui “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.”), nel caso di specie la notificazione dell'atto di CP_ accertamento della violazione, effettuata dall' in data 09.01.2019 (RG 3460/2024) e in data
24.10.2019 (RG 3473/2024) (a fronte di omissioni riferite alle annualità 2017 ( RG 3460/2024) e anno 2018( RG 3473/2024) , integra una violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981.
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (compreso nello scaglione fino a € 5.201,00 a € 26.000,00) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità
(tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo, tenuto altresì conto del fatto che, essendo due giudizi riuniti trova applicazione il principio secondo cui “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147; Cass. 22 luglio 2009, n. 17095; Cass. 10 novembre
2015, n. 22883).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001575837 e OI-
001889606.
CP_ Condanna l' in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano € 2.715,00 (euro 852,00 per le fasi studio, introduttiva e trattazione, da moltiplicare per due giudizi, più euro 1.011,00 per fase decisoria di un solo giudizio) per onorari, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 14/10/2025
Il G.o.p.
NA BA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, GOP dott.ssa NA BA, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 28.09.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 14 Ottobre
2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; considerata la riunione al presente procedimento della causa recante n. R.G. 3473/2024; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, GOP dott. NA BA, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 14/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3460/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981;
T R A
(CF: , rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Michele Malavenda;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Grandizio e Ettore Triolo, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.07.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha formulato opposizione avverso l' ordinanza- ingiunzione n. OI-001575837 relativa ad atto di accertamento n.:
.6700.17/12/2018.0425170 del 17/12/2018 riferito all' anno 2017, notificata dall' in data CP_1 CP_1
07 Giugno 2024, avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, l. 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d. lgs. 15 gennaio 2016,
n. 8, e novellato dall' art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 per un importo complessivo di € 3.425,00.
La medesima azione è stata esercitata nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 3473/2024, con ricorso depositato in data 04.07.2024, in relazione all'ordinanza di ingiunzione n. OI-001889606, notificata il 07 Giugno 2024, riferita all'anno 2018 di € 2.937,00.
Per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, giusta ordinanza del 14.10.2025, il procedimento suindicato è stato riunito al presente, di più antica iscrizione.
In particolare, oltre a rilevare, in entrambi i procedimenti, l'inesistenza della condotta omissiva e l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per omessa o quantomeno tardiva notifica dell'avviso di accertamento ad essa sotteso con conseguente violazione dell'art. 14, l. 689/81, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95; con riguardo a quest'ultima ha osservato come l'idoneità interruttiva dell'atto di accertamento eventualmente notificato possa assumere rilievo solo in relazione ai crediti contributivi e non anche alla sanzione amministrativa.
Ha, altresì, eccepito la violazione del principio di proporzione e il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi suesposti.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione e la sussistenza della condotta omissiva contestata, ha rappresentato l'avvenuta notificazione in data 09.01.2019 (RG 3460/2024) e in data 24.10.2019 (RG 3473/2024) dell'avviso di accertamento sotteso alle ordinanze di ingiunzione.
Ha inoltre rilevato, con riguardo all'eccezione di decadenza, come l'art. 14, l. 689/81, non possa applicarsi, trattandosi di una norma generale, ad una fattispecie speciale come quella prevista dal d.lgs. 8/2016, introduttiva di una particolare forma di parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83.
Sul punto ha ancora osservato che, nel caso di accoglimento della spiegata eccezione, il termine di 90 giorni non risulti decorso, dovendo essere calcolato a far data dall'ultimazione di tutti gli accertamenti.
Ha infine rilevato la mancata integrazione del tempo di prescrizione in ragione della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983
(pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione), nonché in ragione della sospensione relativa al periodo emergenziale Covid-19, dal 23 febbraio al 31 maggio
2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Rappresentando, infine, la riduzione della sanzione e la legittimità, nel merito, di essa in ragione dell'accertata omissione contributiva, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso risulta fondato.
Il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza di ingiunzione notificata successivamente ad avvisi di accertamento emessi in seguito a violazioni commesse ex art. 2, comma
1 bis l. 638/83.
Ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione a ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai
10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi altresì la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa, nel caso in cui l'autore della violazione provveda
“al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Una volta inquadrato l'istituto sotto il profilo normativo, giova osservare che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è circoscritto dalla causa petendi delineata dal ricorrente e dalla preclusione, per la P.A., di far valere, a sostegno della propria pretesa, fatti distinti da quelli indicati nell'ordinanza di ingiunzione.
In tale quadro, al pari di quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente - opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005;
Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n.
5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
In tal senso, seguendo le regole previste in tema di onere della prova incombente sull'opponente ex art. 2697 c.c., nei limiti delle contestazioni sollevate spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
“Ne consegue che sulla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
Ciò premesso, nella specie, in disparte la legittimità o meno, nel merito, della pretesa dell' , CP_1
non sussistono gli estremi per una valutazione positiva di legittimità del procedimento sanzionatorio
CP_ ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011, non avendo l' – al di là della validità o meno del procedimento di notificazione dell'atto di accertamento – dato prova della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14, l. 689/1981, risultando nel caso di specie inapplicabile ratione temporis il più ampio termine introdotto dall'art. 23, D.L.
48/2023, riferibile alle sole violazioni successive all'1.01.2023.
Posto infatti che la presunta omessa contribuzione si è configurata in un periodo successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, va osservato come il dies a quo del citato termine decadenziale non possa essere ancorato al 6.2.2016 (ovvero all'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016), ma possa al più essere agganciato alla data di scadenza del versamento dei contributi (ossia al
16.12.2017 ( RG 3460/2024) e 16.08.2018 ( RG- 3473/2024) con riguardo alla più recente omissione contestata;
e dunque ad un periodo antecedente rispetto a quello fatto oggetto di deroga dal richiamato art. 23).
Va peraltro ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019,
n.28210).
Tale termine – come detto – può essere individuato all'epoca della data di scadenza dell'obbligo di pagamento dei contributi omessi, trattandosi di una violazione facilmente rilevabile dall' CP_1
che, peraltro, non ha compiutamente rappresentato l'esistenza di valide difficoltà istruttorie o la natura particolarmente laboriosa dell'attività di verifica dell'omissione. CP_ Ed invero del tutto inconferenti risultano essere le asserzioni dall' avanzate a sostegno della legittimità del proprio ritardo, essendosi l' previdenziale limitato a dedurre in maniera del tutto CP_1 apodittica il completamento delle indagini necessarie ai fini dell'accertamento della violazione “solo
a ridosso della notificazione”, senza tuttavia specificare né il contenuto delle stesse, né l'effettiva data di conclusione del procedimento.
Pertanto, considerata l'indubbia applicabilità della l. 689/81 alla luce di quanto previsto dall'art. 6, d.lgs. 8/2016 (secondo cui “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.”), nel caso di specie la notificazione dell'atto di CP_ accertamento della violazione, effettuata dall' in data 09.01.2019 (RG 3460/2024) e in data
24.10.2019 (RG 3473/2024) (a fronte di omissioni riferite alle annualità 2017 ( RG 3460/2024) e anno 2018( RG 3473/2024) , integra una violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981.
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (compreso nello scaglione fino a € 5.201,00 a € 26.000,00) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità
(tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo, tenuto altresì conto del fatto che, essendo due giudizi riuniti trova applicazione il principio secondo cui “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147; Cass. 22 luglio 2009, n. 17095; Cass. 10 novembre
2015, n. 22883).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001575837 e OI-
001889606.
CP_ Condanna l' in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano € 2.715,00 (euro 852,00 per le fasi studio, introduttiva e trattazione, da moltiplicare per due giudizi, più euro 1.011,00 per fase decisoria di un solo giudizio) per onorari, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 14/10/2025
Il G.o.p.
NA BA