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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/08/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
ZI AG a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 27.03.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 2710 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
, in proprio e n.q. di titolare dell'omonima Ditta Farmaca dott. Parte_1
Vitillo, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Nicolò, giusta delega in atti
– RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
RI NO, giusta delega in atti – RESISTENTE
OGGETTO : TO AN
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, in proprio Parte_1
e n.q. di titolare della omonima Ditta Farmacia Dott.Vitillo, ha convenuto in giudizio la dinanzi l'intestato Tribunale per chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale e/o l'inesatto adempimento contrattuale della nel servizio di fornitura ed assistenza del sistema di allarme Controparte_1
della ; condannare la società Parte_2 CP_1
al pagamento, per le ragioni di cui in premessa, a titolo di risarcimento
[...]
dei AN patrimoniali subiti e subendi dal dott. , la somma di Parte_1
€ 1.010,00 pari al costo sostenuto per la scheda sim e per l'abbonamento annuale omnicomprensivo e senza pensieri dell'anno 2017-2018, o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 20.000,00 o nella somma che sarà quantificata e provata in corso di causa, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito”;
A sostegno della domanda - premessa la pendenza di un giudizio di opposizione a dinanzi il Giudice di Pace di Tivoli, in forza del quale CP_2
esso ricorrente si era opposto al Decreto monitorio n. 935/2020 n. Rg.
1117/2020 in forza del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 2.757,20, oltre accessori, quale Controparte_1
corrispettivo per la fornitura di materiale per sistemi di video sorveglianza, nonché per servizi di manutenzione su centrale d'allarme ed impianto di video sorveglianza – evidenziava l'inadempimento al contratto di fornitura, atteso il mancato funzionamento del servizio di sorveglianza, con conseguente non debenza delle fatture n.ri 1238CA del 09.10.2018 e 1069 del 14.09.2018 azionate da;
aggiungeva che nell'ambito del CP_1
suddetto giudizio aveva svolto domanda riconvenzionale di Euro 1.010,00 a titolo di restituzione delle somme sborsate oltre Euro 20.000 quale risarcimento del danno patito, visto e considerato che la Farmacia era rimasta del tutto priva di un servizio di allarme e che il Giudice di Pace di Tivoli, con ordinanza assunta in data 15.03.2021 dichiarata la propria incompetenza per valore, aveva separato le domande, rimettendo le parti dinanzi il
Tribunale di Tivoli per la sola delibazione della domanda riconvenzionale, con termine di mesi 3 per la riassunzione.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva la resistente per opporsi al ricorso deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio, previa concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
, venivano ammesse le prove orali articolate dalle parti e all'udienza del 27.03.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con autorizzazione alle parti per il deposito degli scritti conclusivi e di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Si evidenzia, che oggetto del presente giudizio non è la valutazione in ordine all'inadempimento del contratto di compravendita, la cui delibazione è rimasta affidata al Giudice di Pace di Tivoli (r.g. 1923.2020), bensì la disamina della domanda riconvenzionale che in quel giudizio era stata svolta e che è transitata dinanzi questo Giudice per ragioni di valore.
Sempre in via preliminare, si osserva, per quanto risulta dalle difese svolte, che il giudizio di primo grado esitò nell'accoglimento dell'opposizione a D.I. azionata dall'odierno ricorrente cui venne riconosciuto a titolo risarcitorio l'importo di Euro 1.500,00 (cfr. memoria di replica . Controparte_1
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda riconvenzionale azionata dal ricorrente per somma pari a Euro 20.000,00 (o altro importo maggiore minore ritenuto di giustizia) non può essere accolta per assoluta insufficienza di elementi probatori a sostegno.
Individuato il danno non patrimoniale come “La categoria del danno attinente ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico e danno morale, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando,
l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione danno non patrimoniale” (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008), si osserva che parte ricorrente, pur gravata del relativo onere probatorio ex art. 2967 c.c., ha omesso di offrire la prova della sussistenza del suddetto pregiudizio che, come noto, può attingere la sfera della salute, con conseguente presenza di lesioni psico fisiche, la vita di relazione ed i valori del danneggiato, in caso di danno esistenziale, con conseguente impossibilità di svolere le normali occupazioni, ovvero, la sfera intima soggettiva, in caso di danno morale, da identificarsi in un turbamento dell'anima, un dolore sofferto, che non abbia generato degenerazioni patologiche della sofferenza.
Tuttavia, l'offerta probatoria, per quanto concerne il capitolato istruttorio, pure ammesso nel corso del giudizio, non ha evidenziato margini idonei a ravvisare la sussistenza di un grave pregiudizio alla vita di relazione, o di un intimo turbamento, tale da superare la soglia minima di tollerabilità causando sofferenza psicologica.
Sotto il profilo documentale è stato prodotto il referto di un elettrogramma ed una prescrizione medica di gocce Xanax, il cui nesso causale, rispetto all'attuale vicenda, è rimasto del tutto indimostrato, né è stata articolata specifica prova orale a sostegno, non senza evidenziarsi che il riconoscimento del danno non patrimoniale presuppone una stringente valutazione sotto il profilo istruttorio ed un contributo in termini di personalizzazione dello stesso che nella presente fattispecie è completamente mancata.
Tantomeno risulta provata la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, anche tenuto conto dell'oggetto della presente controversia, afferente la contestazione di fatture emesse per fornitura di materiale necessario alla videosorveglianza.
In conclusione, la domanda riconvenzionale, in quanto non dimostrata nei suoi elementi costitutivi, deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte ricorrente in proprio e n.q. della omonima Ditta Farmacia Dott. Parte_1
Vitillo;
2) Condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in Euro 2.400,00, per Controparte_1
onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 19.08.2025
Il Giudice O.P.
Dott. ZI AG
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
ZI AG a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 27.03.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 2710 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
, in proprio e n.q. di titolare dell'omonima Ditta Farmaca dott. Parte_1
Vitillo, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Nicolò, giusta delega in atti
– RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
RI NO, giusta delega in atti – RESISTENTE
OGGETTO : TO AN
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, in proprio Parte_1
e n.q. di titolare della omonima Ditta Farmacia Dott.Vitillo, ha convenuto in giudizio la dinanzi l'intestato Tribunale per chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale e/o l'inesatto adempimento contrattuale della nel servizio di fornitura ed assistenza del sistema di allarme Controparte_1
della ; condannare la società Parte_2 CP_1
al pagamento, per le ragioni di cui in premessa, a titolo di risarcimento
[...]
dei AN patrimoniali subiti e subendi dal dott. , la somma di Parte_1
€ 1.010,00 pari al costo sostenuto per la scheda sim e per l'abbonamento annuale omnicomprensivo e senza pensieri dell'anno 2017-2018, o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 20.000,00 o nella somma che sarà quantificata e provata in corso di causa, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito”;
A sostegno della domanda - premessa la pendenza di un giudizio di opposizione a dinanzi il Giudice di Pace di Tivoli, in forza del quale CP_2
esso ricorrente si era opposto al Decreto monitorio n. 935/2020 n. Rg.
1117/2020 in forza del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 2.757,20, oltre accessori, quale Controparte_1
corrispettivo per la fornitura di materiale per sistemi di video sorveglianza, nonché per servizi di manutenzione su centrale d'allarme ed impianto di video sorveglianza – evidenziava l'inadempimento al contratto di fornitura, atteso il mancato funzionamento del servizio di sorveglianza, con conseguente non debenza delle fatture n.ri 1238CA del 09.10.2018 e 1069 del 14.09.2018 azionate da;
aggiungeva che nell'ambito del CP_1
suddetto giudizio aveva svolto domanda riconvenzionale di Euro 1.010,00 a titolo di restituzione delle somme sborsate oltre Euro 20.000 quale risarcimento del danno patito, visto e considerato che la Farmacia era rimasta del tutto priva di un servizio di allarme e che il Giudice di Pace di Tivoli, con ordinanza assunta in data 15.03.2021 dichiarata la propria incompetenza per valore, aveva separato le domande, rimettendo le parti dinanzi il
Tribunale di Tivoli per la sola delibazione della domanda riconvenzionale, con termine di mesi 3 per la riassunzione.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva la resistente per opporsi al ricorso deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio, previa concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
, venivano ammesse le prove orali articolate dalle parti e all'udienza del 27.03.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con autorizzazione alle parti per il deposito degli scritti conclusivi e di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Si evidenzia, che oggetto del presente giudizio non è la valutazione in ordine all'inadempimento del contratto di compravendita, la cui delibazione è rimasta affidata al Giudice di Pace di Tivoli (r.g. 1923.2020), bensì la disamina della domanda riconvenzionale che in quel giudizio era stata svolta e che è transitata dinanzi questo Giudice per ragioni di valore.
Sempre in via preliminare, si osserva, per quanto risulta dalle difese svolte, che il giudizio di primo grado esitò nell'accoglimento dell'opposizione a D.I. azionata dall'odierno ricorrente cui venne riconosciuto a titolo risarcitorio l'importo di Euro 1.500,00 (cfr. memoria di replica . Controparte_1
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda riconvenzionale azionata dal ricorrente per somma pari a Euro 20.000,00 (o altro importo maggiore minore ritenuto di giustizia) non può essere accolta per assoluta insufficienza di elementi probatori a sostegno.
Individuato il danno non patrimoniale come “La categoria del danno attinente ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico e danno morale, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando,
l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione danno non patrimoniale” (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008), si osserva che parte ricorrente, pur gravata del relativo onere probatorio ex art. 2967 c.c., ha omesso di offrire la prova della sussistenza del suddetto pregiudizio che, come noto, può attingere la sfera della salute, con conseguente presenza di lesioni psico fisiche, la vita di relazione ed i valori del danneggiato, in caso di danno esistenziale, con conseguente impossibilità di svolere le normali occupazioni, ovvero, la sfera intima soggettiva, in caso di danno morale, da identificarsi in un turbamento dell'anima, un dolore sofferto, che non abbia generato degenerazioni patologiche della sofferenza.
Tuttavia, l'offerta probatoria, per quanto concerne il capitolato istruttorio, pure ammesso nel corso del giudizio, non ha evidenziato margini idonei a ravvisare la sussistenza di un grave pregiudizio alla vita di relazione, o di un intimo turbamento, tale da superare la soglia minima di tollerabilità causando sofferenza psicologica.
Sotto il profilo documentale è stato prodotto il referto di un elettrogramma ed una prescrizione medica di gocce Xanax, il cui nesso causale, rispetto all'attuale vicenda, è rimasto del tutto indimostrato, né è stata articolata specifica prova orale a sostegno, non senza evidenziarsi che il riconoscimento del danno non patrimoniale presuppone una stringente valutazione sotto il profilo istruttorio ed un contributo in termini di personalizzazione dello stesso che nella presente fattispecie è completamente mancata.
Tantomeno risulta provata la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, anche tenuto conto dell'oggetto della presente controversia, afferente la contestazione di fatture emesse per fornitura di materiale necessario alla videosorveglianza.
In conclusione, la domanda riconvenzionale, in quanto non dimostrata nei suoi elementi costitutivi, deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte ricorrente in proprio e n.q. della omonima Ditta Farmacia Dott. Parte_1
Vitillo;
2) Condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in Euro 2.400,00, per Controparte_1
onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 19.08.2025
Il Giudice O.P.
Dott. ZI AG