Trib. Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 30
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Sentenza 13 gennaio 2025

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Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, ha esaminato il ricorso presentato da un cittadino del Marocco, nato nel 2004, avverso il provvedimento del Questore di Bologna che aveva rigettato la sua richiesta di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del D.L.vo 286/1998. Il ricorrente, giunto in Italia nel 2019, ha dichiarato di lavorare in nero, incontrando difficoltà nell'ottenere un permesso di soggiorno regolare che gli consentisse di essere assunto con contratto. L'Amministrazione resistente, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso. La controversia verte sull'applicabilità della normativa sulla protezione speciale, in particolare dopo le modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 e dal D.L. 20/2023, e sulla valutazione dei presupposti per il suo riconoscimento, incentrati sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, sull'effettivo inserimento sociale e sulla durata del soggiorno in Italia.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo al cittadino marocchino il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del D.L.vo 286/1998, applicando la disciplina previgente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, in quanto l'istanza era stata presentata prima di tale data. La decisione si fonda sulla valutazione che il ricorrente, trascorso quasi un quinquennio in Italia, abbia radicato la propria vita privata e sviluppato la propria identità personale nel territorio nazionale, anche in considerazione del suo arrivo da minorenne. L'inserimento sociale è stato ritenuto provato dalla conoscenza della lingua italiana, dalla documentazione attestante l'alloggio e dall'iscrizione scolastica, nonostante una limitata attività lavorativa in regola, attribuita alle difficoltà legate alla mancanza di un permesso di soggiorno. Il Collegio ha sottolineato che lo stato di lavoro irregolare non esclude la violazione della vita privata e familiare, poiché l'inserimento lavorativo non è l'unico indice di valutazione. Non sono emersi elementi che giustifichino l'espulsione per ragioni di sicurezza nazionale, ordine o sicurezza pubblica, come confermato dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Di conseguenza, è stato disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro, e le spese di lite sono state integralmente compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 30
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 30
    Data del deposito : 13 gennaio 2025

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