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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 20/01/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 547/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
EZ AN AT RI, Giudice
in data 06/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1632/2017 depositato il 28/02/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8841/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 6 e pubblicata il 20/07/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01D403161 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01D403161 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01D403161 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01D403161 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che, avuto riguardo al notevole carico riguardante il giudice relatore indicato nel verbale di udienza Dr. Costanzo, il sottoscritto presidente – ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.p.c. applicabile nel processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – in data 5 gennaio
2026 ha designato se stesso come estensore.
Avverso la sentenza n. 8841.6.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, rilevando per l'anno in questione la residenza in Italia, rigettava il ricorso presentato dalla Sig.ra Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catania - per l'annullamento di avviso di accertamento riguardante Imposta sui redditi persone fisiche per l'anno 2007 emesso in riferimento alla posizione fiscale relativamente a redditi prodotti all'estero, proponeva appello, in data 3/02/2017, la parte contribuente lamentando difetto di motivazione della sentenza e ribadendo quanto già eccepito nel ricorso insistendo sulla illegittimità e infondatezza dell'atto impositivo;
chiede, pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, l'annullamento dell'atto di recupero impugnato. Deposita memorie in data 12/01/2024.
L'Ufficio, in data 10/5/2017, deposita controdeduzioni ribadendo la legittimità e fondatezza della pretesa erariale per cui chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione risulta fondata.
Il legislatore subordina la residenza in uno Stato estero all'iscrizione AIRE da parte del soggetto che espatria. Questo requisito, di fatto solo formale, diventa sostanziale in quanto viene previsto dall'art. 2 del
DPR 917/86 che lo indica come requisito dirimente per il trasferimento. Il Collegio rileva che si considerano in ogni caso residenti in Italia le persone iscritte alle anagrafi della popolazione residente, in applicazione del criterio formale di cui all'articolo 2 del TUIR. Quindi, il trasferimento all'estero non rileva finché non risulti la cancellazione dall'Anagrafe di un Comune italiano. L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in un comune italiano per la maggior parte del periodo di imposta costituisce un elemento formale di per sé sufficiente a determinare l'assoggettamento ad IRPEF del soggetto iscritto.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione prodotta dalla contribuente risulta che, nell'anno 2007, oggetto dell'avviso di accertamento, la permanenza complessiva ad Haiti della stessa è stata di 303 giorni su 365 per cui la ricorrente non può ritenersi residente in Italia sol perché l'iscrizione AIRE si sia conclusa solamente il 19 gennaio 2008.
Non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata compensando, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e della particolarità della fattispecie oggetto di dibattito giurisprudenziale, tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA, Sezione 17, in accoglimento dell'appello della contribuente e in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario. Spese dei due gradi di giudizio compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
EZ AN AT RI, Giudice
in data 06/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1632/2017 depositato il 28/02/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8841/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 6 e pubblicata il 20/07/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01D403161 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01D403161 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01D403161 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01D403161 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che, avuto riguardo al notevole carico riguardante il giudice relatore indicato nel verbale di udienza Dr. Costanzo, il sottoscritto presidente – ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.p.c. applicabile nel processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – in data 5 gennaio
2026 ha designato se stesso come estensore.
Avverso la sentenza n. 8841.6.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, rilevando per l'anno in questione la residenza in Italia, rigettava il ricorso presentato dalla Sig.ra Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catania - per l'annullamento di avviso di accertamento riguardante Imposta sui redditi persone fisiche per l'anno 2007 emesso in riferimento alla posizione fiscale relativamente a redditi prodotti all'estero, proponeva appello, in data 3/02/2017, la parte contribuente lamentando difetto di motivazione della sentenza e ribadendo quanto già eccepito nel ricorso insistendo sulla illegittimità e infondatezza dell'atto impositivo;
chiede, pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, l'annullamento dell'atto di recupero impugnato. Deposita memorie in data 12/01/2024.
L'Ufficio, in data 10/5/2017, deposita controdeduzioni ribadendo la legittimità e fondatezza della pretesa erariale per cui chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione risulta fondata.
Il legislatore subordina la residenza in uno Stato estero all'iscrizione AIRE da parte del soggetto che espatria. Questo requisito, di fatto solo formale, diventa sostanziale in quanto viene previsto dall'art. 2 del
DPR 917/86 che lo indica come requisito dirimente per il trasferimento. Il Collegio rileva che si considerano in ogni caso residenti in Italia le persone iscritte alle anagrafi della popolazione residente, in applicazione del criterio formale di cui all'articolo 2 del TUIR. Quindi, il trasferimento all'estero non rileva finché non risulti la cancellazione dall'Anagrafe di un Comune italiano. L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in un comune italiano per la maggior parte del periodo di imposta costituisce un elemento formale di per sé sufficiente a determinare l'assoggettamento ad IRPEF del soggetto iscritto.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione prodotta dalla contribuente risulta che, nell'anno 2007, oggetto dell'avviso di accertamento, la permanenza complessiva ad Haiti della stessa è stata di 303 giorni su 365 per cui la ricorrente non può ritenersi residente in Italia sol perché l'iscrizione AIRE si sia conclusa solamente il 19 gennaio 2008.
Non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata compensando, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e della particolarità della fattispecie oggetto di dibattito giurisprudenziale, tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA, Sezione 17, in accoglimento dell'appello della contribuente e in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario. Spese dei due gradi di giudizio compensate.