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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1365 del R.G. 2019, avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., promossa da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliate presso l'avv. Attilio Camodeca, dal quale sono rappresentate e difese, come da mandato in calce all'atto di citazione. –ATTRICI–
CONTRO
PR (C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'avv. Elena CP_1 P.IVA_1
Massaro, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_2 P.IVA_2
l'avv. Giovanni Cimino, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTO–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 09.12.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. , e hanno citato in giudizio la e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 il deducendo: a) di essere proprietarie del terreno in Controparte_2 CP_2
in catasto al fg. 9, p.lle 4 e 120, confinante con il tracciato della strada provinciale n. 183,
[...] la cui manutenzione, in origine di competenza del Comune di sarebbe oggi Controparte_2
1 demandata alla Provincia di per effetto della delibera di provincializzazione della strada CP_1 medesima del 04.12.2001; b) che le acque piovane, anziché essere convogliate, tramite idonee strutture di raccolta, sino al più vicino corso d'acqua o in un impianto fognario, attraverserebbero un pozzetto sito in prossimità della carreggiata e si riverserebbero impetuosamente e senza controllo sul fondo di loro proprietà; c) che, per tale motivo, il terreno, a partire dal periodo 1985-1989, avrebbe subito una progressiva, cospicua e costante erosione, che avrebbe creato un profondo fosso, un grosso dislivello e lo smottamento della parte più elevata del terreno stesso;
d) che, inoltre, a causa della crescita di erbacce e sterpaglie e della presenza di rifiuti trasportati dalle acque, il terreno si troverebbe in una situazione di estrema sporcizia;
e) che sarebbe assolutamente impossibile procedere alla coltivazione del fondo;
f) di avere richiesto, ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., che fosse disposto un accertamento tecnico volto ad individuare le cause dell'erosione del fondo, a quantificare i danni patiti e a stabilire gli interventi necessari per porre rimedio al problema;
g) che il consulente tecnico nominato dal Tribunale, previa identificazione degli enti responsabili nel tempo della manutenzione della strada (il sino al Controparte_2
04.12.2001 e la dopo tale data), aveva individuato le cause dell'erosione del Controparte_3 terreno (ruscellamento diffuso e incontrollato delle acque provenienti dalla cunetta stradale posta a monte, che, non oggetto di alcuna regimentazione, confluirebbero a valle sul fondo verso il torrente
“Pisciacane”) e i lavori da eseguire per porvi rimedio (realizzazione di un pozzetto in cemento armato, di una pertinente condotta di scarico e di un canale di guardia), quantificando i danni subiti e il costo di tali lavori;
h) che sia il sia la Controparte_2 Controparte_3 sarebbero responsabili di tali danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.; i) che, in particolare, il
[...]
tra il 1985 e il 1989, avrebbe eseguito i lavori di ammodernamento del tratto Controparte_2 stradale senza rispettare le regole tecniche necessarie e, successivamente, avrebbe omesso lo svolgimento delle attività di manutenzione ad esso demandate sino al 04.12.2001; l) che, invece, a partire da tale data sino ad oggi, la Provincia di nonostante le numerose segnalazioni CP_1 pervenutele, non avrebbe mai adottato misure volte a porre rimedio alla situazione;
m) che il danno, quantificato in € 6.905,01, di cui € 3.422,01 a titolo di indennità di scarico coattivo e € 3.483,00 a titolo di indennizzo per separazione di fondi rustici, dovrebbe essere posto a carico dei convenuti nella misura del 50% ciascuno, ovvero nella diversa misura eventualmente ritenuta dal Tribunale;
n) che sui convenuti dovrebbero inoltre gravare le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
o) che la dovrebbe essere altresì condannata all'esecuzione dei Controparte_3 lavori indicati dal consulente tecnico al fine di porre rimedio al problema.
Le attrici hanno quindi concluso, chiedendo, testualmente, quanto segue: “Voglia il Tribunale di
Castrovillari, contrariis rejectis, così provvedere: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della
2 e del quali enti competenti per la Controparte_3 Controparte_2 manutenzione, per i danni causati dalle pertinenze deputate alla raccolta delle acque piovane della strada provinciale n. 183 al terreno di proprietà delle attrici, sito in agro di e Controparte_2 individuato in catasto foglio di mappa 9, particelle 4 e 120, per ragioni illustrate nel presente atto;
2) per l'effetto condannare, a titolo di risarcimento del danno, la e il Controparte_3 [...] al pagamento in favore delle attrici della complessiva somma di euro Controparte_2
6.905,01 (euro 3.422,01 per indennità di scarico coattivo ed euro 3.483,00 per indennizzo per separazione di fondi rustici, secondo quanto determinato nella relazione di accertamento tecnico preventivo) oltre interessi fino alla effettiva rimozione della causa del danno, ripartita nella misura del 50% ciascuno o, in alternativa, in solido o nella eventuale diversa misura che il Giudice adito riterrà opportuno individuare;
3) condannare la , attuale Ente gestore della Controparte_3 strada provinciale n. 183, alla eliminazione della causa del danno attraverso la messa in opera dei lavori indicati dalla relazione di accertamento tecnico preventivo, e in particolare attraverso la realizzazione di un pozzetto in cemento armato e di una pertinente condotta di scarico, la realizzazione di un canale di guardia, la realizzazione dei connessi oneri per la sicurezza dell'area di cantiere e la corresponsione di una indennità di esproprio in favore delle proprietarie;
4) fissare la somma di denaro dovuta dalla alle attrici per ogni ritardo nell'esecuzione Controparte_3 del provvedimento di condanna sopra richiesto al punto n. 3, quale misura di coercizione indiretta, in applicazione dell'art. 614 bis c.p.c.; 4) condannare le parti convenute al ristoro, tramite pagamento in favore delle attrici, delle spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Castrovillari n. 55/2016 R.G. quantificate in euro 1.040,00 quali spese di C.T.U., euro 145,50 quali spese di contributo unificato e anticipazioni forfettarie, oltre competenze legali della fase di istruzione preventiva da liquidare sulla base dei parametri ministeriali;
5) condannare le parti convenute al pagamento delle spese e delle competenze di lite del presente procedimento, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
2. La si è costituita in giudizio, sostenendo che la lamentata inefficienza del Controparte_3 sistema di regimazione delle acque meteoriche sarebbe esclusivamente riconducibile alla inadeguatezza dei lavori eseguiti dal che, peraltro, non le avrebbe Controparte_2 mai trasmesso, nonostante le richieste avanzategli, i progetti relativi ai predetti lavori.
La convenuta ha dunque rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - nel merito, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità della Provincia nella causazione dei danni lamentati dalle Sig.re CP_3
, e e, per l'effetto rigettare la domanda attrice, per tutte Parte_1 Parte_2 Parte_3 le motivazioni suesposte, poiché infondata in fatto ed in diritto, in ogni caso, eccessiva e non
3 provata anche nel quantum;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare e dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità del nella causazione del danno, riducendo, per l'effetto, la Controparte_4 misura del risarcimento richiesto dalle attrici in proporzione dell'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno. Con vittoria di spese e competenze di lite ed oneri riflessi”.
3. Il si è anch'esso costituito in giudizio, eccependo, in via Controparte_2 preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, e sostenendo, nel merito, che il credito sarebbe estinto per prescrizione e che, in ogni caso, non vi sarebbe alcuna prova che i danni si siano manifestati in epoca antecedente al
2001, allorquando, cioè, la responsabilità della manutenzione della strada fu trasferita alla CP_3
[...]
Il convenuto ha pertanto concluso come segue: “In via preliminare, 1. Accertare il mancato invito alla negoziazione delle parti convenute e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda;
In subordine, e sempre in via preliminare:
2. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto degli attori all'indennità di scarico coattivo per il motivo espresso al punto 2 della presente comparsa di costituzione e, per l'effetto, rigettare le richieste di parte attrice;
3. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto a percepire l'indennizzo spettante per l'asserito deprezzamento causato dalla materiale separazione dei fondi rustici, per come meglio precisato nel punto 3 della comparsa. Per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice;
4. Accertare e dichiarare sinanche la prescrizione di ogni diritto al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. nei confronti del poiché avanzato oltre il termine prescrizionale quinquennale, così Controparte_2 per come chiosato nel punto 4 della comparsa. Per l'effetto ricettare comunque le richieste attoree;
Nel merito 5. in subordine alle preliminari eccezioni, respingere comunque la domanda attorea poiché non provata e infondata in fatto e in diritto per le motivazioni esplicate in comparsa;
6. Con vittoria delle spese e competente tutte del Giudizio”.
4. Acquisiti gli atti relativi al procedimento di accertamento tecnico preventivo, all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. del
09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
5. Tanto premesso in fatto, occorre innanzitutto soffermarsi sull'eccezione, sollevata dal convenuto di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del Controparte_2 procedimento di negoziazione assistita previsto dall'art. 3 D.L. n. 132/2014.
Si osserva, sul punto, che, ai sensi della disposizione citata, “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di
4 veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”.
Orbene, nel caso di specie, le attrici, pur contestando la fondatezza dell'eccezione tempestivamente sollevata dal convenuto hanno chiesto, nel corso della prima Controparte_2 udienza, celebratasi in data 07.10.2019, l'assegnazione del termine di quindici giorni per trasmettere all'altra parte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
A fronte di tale richiesta, il Tribunale, nella persona di altro magistrato, ha omesso di assegnare il predetto termine, ritenendo che l'eccezione in oggetto potesse essere decisa unitamente al merito del giudizio.
Ciò posto, l'eccezione di cui trattasi appare fondata, tenuto conto che si è al cospetto di una domanda di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro e che, come condivisibilmente affermato dalla costante giurisprudenza di merito, l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, effettuato prima dell'introduzione del giudizio di merito, non esclude l'obbligo di ricorrere al procedimento della negoziazione assistita, trattandosi di due istituti non alternativi tra loro.
Ciononostante, non ricorrono le condizioni per dichiarare l'improcedibilità della domanda, considerato che, come innanzi evidenziato, le attrici, nel corso della prima udienza, hanno inutilmente chiesto al Tribunale, nella persona di altro magistrato, la concessione del termine di quindici giorni per trasmettere all'altra parte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Neppure, tuttavia, appare necessario assegnare ora il termine richiesto dalle attrici oltre sei anni orsono, atteso che, come si vedrà meglio infra, la domanda risarcitoria da queste ultime avanzate nei confronti del va senz'altro respinta. Controparte_2
5 6. Passando alla trattazione del merito, si rileva che il consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, eseguito il sopralluogo presso i luoghi di causa e acquisita documentazione presso i competenti uffici pubblici, ha inequivocabilmente accertato che l'erosione subita dal terreno di proprietà delle attrici è causalmente riconducibile al riversamento delle acque meteoriche, osservando, al riguardo, che “all'interno del fondo in esame, insiste la naturale incisione di scolo delle acque provenienti dalla cunetta stradale posta a monte e che, per ruscellamento diffuso ed incontrollato, confluiscono a valle, verosimilmente nel terminativo corpo di recapito identificato nel Torrente Pisciacane”.
Il consulente tecnico ha quindi quantificato i danni subiti dalle attrici in complessivi € 6.905,01, di cui € 3.422,01 a titolo di indennità di scarico coattivo dal 1989 al 2016 e € 3.483,00 a titolo di indennizzo per separazione di fondi rustici.
Il consulente tecnico ha infine individuato gli “interventi finalizzati all'eliminazione dell'incontrollato ruscellamento con ripristino della raccolta e convogliamento delle acque nell'appropriato canale di scolo”, consistenti nella “realizzazione di pozzetto in cemento armato e pertinente condotta di scarico” e nella “realizzazione del canale di guardia”, quantificandone i costi complessivi in € 72.320,37, importo comprensivo anche dell'indennità di esproprio da corrispondere ai proprietari delle aree oggetto di tali interventi.
7. Ciò detto, alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale, è dunque innegabile che l'erosione del fondo di proprietà delle attrici e i danni da queste ultime subiti per effetto di tale erosione siano causalmente riconducibili, per un verso, alla mancata realizzazione, da parte del CP_2
al momento della costruzione della strada, risalente al periodo 1985-1988, di un
[...] efficiente sistema di raccolta delle acque meteoriche e convogliamento delle stesse in un appropriato canale di scolo, nonchè, per altro verso, all'omessa adozione, da parte del
[...] sino al 04.12.2001 e da parte della dal 04.12.2001 ad Controparte_2 Controparte_3 oggi, delle misure volte a porre rimedio ex post a tale situazione.
Trattasi, evidentemente, così come dedotto dalle attrici, di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la quale, come è noto, “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza n. 20943 del
30.06.2022).
Orbene, nel caso di specie, le attrici hanno senz'altro fornito la prova, attraverso la produzione della
6 consulenza tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, del nesso di causalità tra la strada e le relative pertinenze, da un lato, e il danno subito, dall'altro.
A fronte di tale prova, i convenuti non hanno invece fornito la prova liberatoria del caso fortuito, ragion per cui gli stessi non possono che essere considerati responsabili ex art. 2051 c.c. per il danno derivante, da un punto di vista causale, dalla cosa in loro custodia.
Tale danno, condivisibilmente determinato dal consulente tecnico sulla base del valore dell'area interessata dal ruscellamento e del disagio derivante dalla materiale separazione del fondo, ammonta a € 6.905,01 (di cui € 3.422,01 per la prima voce e € 3.483,00 per la seconda voce) e, giusto quanto previsto dall'art. 2055 c.c., va posto in solido a carico del Controparte_2
e della .
[...] Controparte_3
8. In accoglimento dell'eccezione sollevata dal nell'ambito della Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata entro il termine di cui all'art. 166 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile al presente procedimento, va tuttavia dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dalle attrici nei confronti del predetto per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. CP_2
Ed invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi
l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia
l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni “de die in diem”, a mano a mano che essi si verificano” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 4677 del 15.02.2023).
Orbene, nella fattispecie che ci occupa, è documentalmente provato che dal 04.12.2001 la proprietà della strada, originariamente in capo al è stata trasferita alla Controparte_2
Provincia di che è così subentrata nel dovere di custodia della res dapprima gravante sul CP_1 predetto Comune.
Ne consegue che, a partire da tale data, è cessata la condotta illecita ascrivibile al CP_5
[...
[...] ed è quindi iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione previsto
[...] dall'art. 2947 c.c. al fine di far valere il diritto al risarcimento dei danni sino a quel momento verificatisi.
In difetto di atti interruttivi della prescrizione, non può pertanto seriamente dubitarsi che, al momento della notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo, avvenuta nel 2016, tale diritto si fosse già estinto per prescrizione nei confronti del Controparte_2
9. Accertato, sulla base delle considerazioni innanzi esposte, che i danni patiti dalle attrici siano causalmente riconducibili, tra l'altro, all'inerzia della protrattasi dal Controparte_3
04.12.2001 ad oggi, va accolta pure la domanda, avanzata dalle attrici medesime nei confronti della predetta convenuta, quale ente pubblico che attualmente gestisce la strada provinciale 183, di condanna all'esecuzione delle opere, analiticamente descritte dal consulente tecnico nell'elaborato depositato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, necessarie per porre rimedio al problema del riversamento incontrollato delle acque meteoriche sul fondo oggetto di causa e impedire, in tal modo, che in futuro si verifichino ulteriori eventi pregiudizievoli.
Al fine di indurre la convenuta ad eseguire tempestivamente i predetti interventi, si ritiene equo, in accoglimento dell'istanza avanzata in tal senso dalle attrici, fissare, ai sensi dell'art. 614-bis, co. 1
c.p.c., una somma di denaro che la convenuta medesima dovrà corrispondere per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Orbene, tenuto conto dei parametri indicati dal co. 3 della norma citata (valore della controversia, natura della prestazione dovuta, vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, danno quantificato o prevedibile) e della circostanza che l'inizio dei lavori presuppone necessariamente la definizione dell'iter burocratico che generalmente precede la realizzazione di un'opera pubblica, appare congruo fissare in € 5,00 la somma di denaro che la dovrà Controparte_3 corrispondere alle attrici per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle opere e disporre che tale misura decorrerà solo a partire dal 01.07.2026.
10. Riepilogando, alla luce delle argomentazioni che precedono, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal va dichiarata la prescrizione del diritto al Controparte_2 risarcimento del danno vantato dalle attrici nei confronti del predetto convenuto.
In accoglimento delle domande proposte dalle attrici nei confronti della Controparte_3 quest'ultima va invece condannata al risarcimento del danno, quantificato in € 6.905,01, oltre rivalutazione monetaria dal 14.11.2016 (data di deposito dell'elaborato peritale) e interessi al tasso legale sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, nonché alla realizzazione degli interventi finalizzati all'eliminazione dell'incontrollato ruscellamento con ripristino della raccolta e convogliamento delle acque nell'appropriato canale di scolo, analiticamente indicati dal consulente
8 tecnico nelle pagine da 11 a 15 del proprio elaborato peritale.
Al contempo, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., va fissata in € 5,00 la somma di denaro che, a partire dal 01.07.2026, la predetta convenuta dovrà corrispondere alle attrici per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dei lavori su indicati.
11. La circostanza che l'erosione del terreno sia causalmente riconducibile anche alle omissioni imputabili al e che, tuttavia, quest'ultimo non possa essere Controparte_2 chiamato a rispondere dei danni derivanti da tali omissioni per prescrizione del diritto delle attrici al risarcimento di essi giustifica la compensazione delle spese relative al presente giudizio tra le attrici medesime e il predetto convenuto.
In base al principio della soccombenza, la va invece senz'altro condannata Controparte_3 alla rifusione, nei confronti delle attrici e con distrazione in favore dell'avv. Attilio Camodeca, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
5.201,00 e € 26.000,00.
12. Con riferimento, infine, alle spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, deve trovare applicazione il principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte, in base al quale tali spese “devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 15492 del 07.06.2019).
Alla luce di quanto poc'anzi osservato in ordine alle spese del presente giudizio, appare congruo che anche le spese procedimento di accertamento tecnico preventivo siano sottoposte al medesimo regime.
Ne consegue che debba essere certamente disposta la compensazione di esse tra le attrici e il
Controparte_2
Ne consegue, altresì, che la debba essere condannata alla rifusione, in favore Controparte_3 delle attrici, di tali spese, che, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai procedimenti di istruzione preventiva di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
Sulla devono ovviamente gravare anche le spese della consulenza tecnica Controparte_3
d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
9 1) dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dalle attrici
[...]
, e nei confronti del convenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
[...]
2) condanna la convenuta al pagamento, in favore delle attrici Controparte_3 [...]
, e , a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € Parte_1 Parte_2 Parte_3
6.905,01, oltre rivalutazione monetaria dal 14.11.2016 e interessi al tasso legale sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno;
3) condanna la convenuta alla realizzazione degli interventi finalizzati Controparte_3 all'eliminazione dell'incontrollato ruscellamento con ripristino della raccolta e convogliamento delle acque nell'appropriato canale di scolo, analiticamente indicati dal consulente tecnico nelle pagine da 11 a 15 del proprio elaborato peritale, fissando, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., in € 5,00 la somma di denaro che, a partire dal 01.07.2026, la predetta convenuta dovrà corrispondere alle attrici per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
4) compensa integralmente tra le attrici e e il Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuto le spese del procedimento di accertamento tecnico Controparte_2 preventivo e quelle del presente giudizio;
5) condanna la convenuta alla rifusione, nei confronti delle attrici Controparte_3 [...]
, e , delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € Parte_1 Parte_2 Parte_3
5.077,00, oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., oltre € 264,00 per esborsi documentati, da distrarre in favore dell'avv. Attilio Camodeca, dichiaratosi antistatario;
6) condanna la convenuta alla rifusione, in favore delle attrici Controparte_3 [...]
, e , delle spese del procedimento di accertamento tecnico Parte_1 Parte_2 Parte_3 preventivo, che si liquidano in € 2.337,00, oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., oltre € 145,50 per esborsi documentati;
7) pone definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza Controparte_3 tecnica d'ufficio disposta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Castrovillari, 10.12.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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