Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 679
TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, ha pronunciato la sentenza relativa alla causa iscritta al n. 1457/2025 R.G., promossa da una coniuge, nata a [...] il 14 febbraio 1978, e dall'altro coniuge, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati dall'Avv. Pietro Enzo Gancitano. I ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, la corresponsione di un contributo al mantenimento della figlia minore e di un assegno di mantenimento a favore della moglie, nonché la ripartizione al 50% dell'assegno unico universale. Le parti hanno esposto che dal matrimonio, celebrato il 2 luglio 1997, sono nati tre figli, di cui due maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e una figlia minore. Hanno altresì descritto la situazione reddituale, con il marito percettore di pensione di invalidità e stipendio da pasticcere, e la moglie casalinga senza redditi. La causa della crisi coniugale è stata attribuita al marito, ritenuto responsabile della violazione dei doveri coniugali. Successivamente, le parti hanno depositato un'istanza congiunta per la definizione consensuale del giudizio, chiedendo la sostituzione dell'udienza di prima comparizione con il deposito di note scritte.

Il Tribunale, preso atto dell'accordo congiunto depositato dalle parti, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni pattuite. Ha ritenuto sussistenti le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, evidenziando il contrasto tra i coniugi e il loro dichiarato intento di non riconciliarsi. L'accordo congiunto, che regola i rapporti successivi alla separazione, è stato ritenuto non contrario all'ordine pubblico o a disposizioni imperative. In particolare, il Tribunale ha disposto l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale con arredo alla moglie, un assegno di mantenimento mensile di € 200,00 a carico del marito, da adeguare secondo i canoni ISTAT, e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia minore. È stato altresì disposto che l'assegno unico universale venga ripartito al 50% per ciascun coniuge. Il Tribunale ha ritenuto non necessaria l'audizione della figlia minore ai sensi dell'art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c., dato il contenuto dell'accordo. Stante l'esito consensuale del giudizio, le spese processuali sono state compensate integralmente tra le parti. La sentenza dispone, infine, la trasmissione di copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le annotazioni di rito.

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    Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 679
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 679
Data del deposito : 18 dicembre 2025

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