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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1457/2025 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
e da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Mazara del Vallo, via Castelvetrano, n. 113, presso lo studio dell'Avv. Pietro Enzo Gancitano (indirizzo PEC: , che li rappresenta e Email_1 difende per mandato in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 9 settembre 2025, ha premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con nel Comune di Mazara del Vallo, in data 2 luglio 1997, e ha esposto Parte_2 che:
- dal matrimonio sono nati i figli (nata Mazara del Vallo il 6 aprile 1998), Persona_1 Per_2
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il
[...] CP_1
27 dicembre 2011);
- i figli ed sono economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2
- quanto alla situazione reddituale delle parti, percepisce una pensione di invalidità di Parte_2 circa € 800 al mese e svolge il lavoro di pasticcere presso il laboratorio culinario “Costantino” sito in
1 Mazara del Vallo, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.000, a differenza della ricorrente che ha sempre svolto l'attività di casalinga non percependo redditi;
- la causa della crisi coniugale è imputabile a , che ha violato i doveri nascenti dal Parte_2 matrimonio tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
ha quindi chiesto: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) l'affidamento Parte_1 condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la CP_1 madre;
c) l'assegnazione della casa coniugale, unitamente all'arredo e corredo, in proprio favore;
d) disporre, a carico di , l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 della figlia minore la somma mensile di € 300, oltre al pagamento del 50% delle spese CP_1 straordinarie;
e) disporre, a carico di , l'obbligo di corrispondere un assegno di Parte_2 mantenimento non inferiore a € 150 al mese;
f) disporre l'attribuzione dell'assegno unico universale nella misura del 50% per ciascun coniuge. Il tutto, con vittoria delle spese processuali.
Nel corso della causa, in data 22 ottobre 2025, le parti hanno depositato un'istanza congiunta con la quale hanno chiesto la definizione consensuale del giudizio di separazione personale, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza di prima comparizione con il deposito di note scritte.
Con decreto dell'1 dicembre 2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza di prima comparizione del 17 dicembre 2025 con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con note scritte, depositate in data 2 dicembre 2025, le parti hanno insistito nella ratifica delle pattuizioni raggiunte con l'accordo allegato all'istanza congiunta del 22 ottobre 2025.
Con ordinanza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa per competenza al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c.;
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il contrasto che traspare dal tenore delle allegazioni dei ricorrenti, nonché il loro dichiarato intento di non volersi riconciliare (v. accordo, allegato all'istanza del 22 ottobre 2025).
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'ambito dell'accordo congiunto sottoscritto dalle stesse parti e depositato in data 22 ottobre 2025, di seguito riportato:
«- Pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig. – , Parte_2 Parte_1 matrimonio concordatario celebrato in Mazara del Vallo (TP), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo, Anno 1997, atto n. 90,
Parte II, Serie A;
- Assegnare la casa coniugale, unitamente al mobilio che l'arreda, fabbricato sito in Mazara del
Vallo nella Via Favignana n.12 alla Sig.ra , dove risiederà stabilmente insieme alla Parte_1 figlia minore CP_1
2 - Disporre che la figlia sia affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con stabile e CP_1 continuativa collocazione della stessa presso la madre nel suo domicilio. Per l'effetto di quanto appena esposto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla piccola Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui CP_1 figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
al padre dalle ore 09.00 del mattino di sabato sino alle 19,00 della domenica, in modo alternato. Eventuali cambi di week end di spettanza, dovranno essere preventivamente concordati dalle parti.
- Disporre a carico del Sig. il pagamento di un assegno di mantenimento dall'importo Parte_2 di euro 200,00 da adeguarsi secondo i canoni ISTAT, da versarsi direttamente in favore della Sig.ra
entro il giorno 5 di ciascun mese;
Parte_1
- Disporre che le spese straordinarie relative alla figlia siano a carico di entrambi i genitori CP_1 nella misura del 50% ciascuno;
- Disporre che il c.d. Assegno unico venga disposto nella misura del 50% per ciascun coniuge;
I coniugi dichiarano, infine, che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro».
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, consente di ritenere non necessaria l'audizione della figlia minore , ai sensi dell'art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c. CP_1
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero;
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sull'accordo congiunto formulato, nel corso del presente giudizio, da e da Parte_1
, così provvede: Parte_2
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il 14 febbraio Parte_1
1978) e (nato a [...] il [...]), i quali hanno contratto Parte_2 matrimonio in Mazara del Vallo, in data 2 luglio 1997, trascritto nei registri dello Stato civile del
3 medesimo Comune al n. 90, parte II, serie A, dell'anno 1997, alle condizioni riportate al punto n. 2) della parte motiva.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Dispone che questa sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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