Articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 232
Articolo 10Articolo 12
Versione
12 agosto 1990
Art. 11. (Rapporti informativi) 1. L' articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 66. - (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza). 1.
Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo, in servizio presso gli uffici e reparti indicati ai numeri 3) , 6) , 7) , 8) , 9), del primo comma dell'articolo 31 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e' compilato:
a) per il primo dirigente, dal dirigente superiore o dirigente generale dal quale direttamente dipende oppure, nella ipotesi che non dipenda da un dirigente con tali qualifiche, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende l'ufficio di appartenenza; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il vice questore aggiunto ed il commissario capo, dal primo dirigente del quale direttamente dipendono, o in mancanza, dal capo dell'ufficio periferico alle cui dirette dipendenze l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che l'ufficio di appartenenza non operi alle dirette dipendenze di altro ufficio periferico, il rapporto informativo e' compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
c) per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle dipendenze dei quali, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tal ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il rapporto informativo e' compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale compentente. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale;
d) per il personale in servizio presso l'Istituto superiore di Polizia il giudizio e' espresso dal direttore dello stesso Istituto;
e) per il personale del ruolo assistenti e agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende.
Il giudizio complessivo e' espresso dal dirigente preposto all'ufficio di appartenenza, o in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle cui dipendenze, in linea diretta, l'ufficio l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente".
Entrata in vigore il 12 agosto 1990
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