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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1424/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Vigonza (Pd) (c.f. e p. iva n. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante , difesa dall'avv. Parte_2
Francesco Di Franco del foro di Padova
(appellante)
nei confronti di
con sede in Furato Di NO (Mi) Controparte_1
(c.f. e p. iva n. P.IVA_2
(appellata contumace)
1
Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2022, Controparte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Padova,
[...] Parte_1
deducendo di avere commissionato alla convenuta, nel marzo 2020
(contratto integrato nell'aprile 2021), la realizzazione di un'applicazione
Ios/Android per lo scambio di modellini di automobili, moto e treni. sosteneva che l'applicazione CP_1 Controparte_1
predisposta non rispondeva alle caratteristiche promesse e non era funzionante. Inoltre, controparte si era rifiutata di consegnare il codice sorgente, impedendo alla committente di gestire in autonomia il software acquistato.
L'attrice chiedeva che, accertato il grave inadempimento contrattuale di fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento dei Parte_1
contratti del 30 marzo 2020 e del 15 aprile 2021, condannando la convenuta alla restituzione di Euro 24.329,24.
Si costituiva in giudizio negando di essere stata Parte_1
inadempiente al contatto, che qualificava come appalto. L'applicazione era stata sviluppata secondo le indicazioni del cliente ed era funzionante e utilizzabile. Il convenuto eccepiva la decadenza dell'attrice dalla garanzia ex art. 1667 c.c. Quando, alla richiesta di consegna del codice sorgente, la convenuta affermava che “la cessione di detto codice non sia contrattualmente stabilita nel contratto e, pertanto, si rileva la legittimità del diniego posto da parte di ”. CP_2
L'appellata chiedeva che le domande dell'attrice fossero respinte.
Con sentenza n. 1149/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 20 giugno 2024, il Tribunale di Padova, in accoglimento delle domande dell'attrice, dichiarava la risoluzione dei contratti e condannava la
2 convenuta a restituire la somma di Euro 23.302, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Il giudice, qualificato il contratto come appalto e non come licenza d'uso del software, rilevato che la committente aveva corrisposto la somma di
Euro 21.350 e la somma di Euro 1.952 (iva inclusa), riteneva che
[...]
fosse stata inadempiente, così motivando: Parte_1
“Anche il codice sorgente del software, realizzato su commissione, appartiene al committente in quanto risultato tipico dell'attività dello sviluppatore (cfr. Tribunale di Bologna Sezione Imprese n. 96/2020).
Né il contratto prevede che la titolarità del codice sorgente rimanga in capo a . Parte_1
Si ritiene, pertanto, che l'attrice avesse diritto alla consegna del codice sorgente.
La convenuta anche nel corso del presente giudizio ha sostenuto di non essere tenuta a consegnare all'attrice il codice sorgente.
Pertanto, è pacifico tra le parti che non ha consegnato Parte_1
all'attrice il codice sorgente e, quindi, sussiste l'inadempimento dedotto dall'attrice.
Ciò stabilito si ritiene che detto inadempimento sia di non scarsa importanza, basti considerare che, la mancata disponibilità del codice sorgente del software commissionato, costringe il committente a rivolgersi allo sviluppatore a cui ha commissionato il software per apportare le naturali modifiche/implementazioni/aggiornamenti al programma per renderlo più rispondente alle esigenze degli utilizzatori ed evitare, quindi, che diventi obsoleto, peraltro alle condizioni economiche che lo sviluppatore potrà stabilire in un regime sostanziale di monopolio, essendo lui l'unico a disporre del codice sorgente e quindi
l'unico in grado di svolgere detta attività ulteriore/aggiuntiva, con una
3 evidente limitazione del diritto di proprietà acquisito a titolo originario dal committente, nonostante una tale limitazione non risulti prevista nel contratto. La prestazione rimasta inadempiuta ha, quindi, valore primario nell'economia del contratto e legittima il committente a chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453
e 1455 c.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene superfluo stabilire se l'applicazione fosse o meno affetta dai vizi lamentati dall'attrice.
Va, quindi, accolta la domanda di risoluzione dei due contratti di cui ai preventivi/offerte del 30.03.2020 e del 15.04.2021”.
Conseguentemente, il Tribunale di Padova condannava la convenuta a restituire il corrispettivo ricevuto in pagamento, senza maggiorazione d'interessi, in quanto non richiesti.
Con atto di citazione notificato il 26 agosto 2024, Parte_1
proponeva appello, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il codice sorgente apparteneva allo sviluppatore del software e il contratto non ne prevedeva la cessione: l'inadempimento non poteva comunque dirsi grave, poiché era disponibile a “trasferire i dati ad Parte_1
una società terza a cui intendeva appoggiarsi per il futuro;
2) il CP_1
giudice non si era pronunciato sull'eccepita decadenza della committente dal diritto di garanzia ex art. 1667, 2° co., c.c., non essendo peraltro dimostrata l'esistenza dei vizi dedotti da controparte. chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero Parte_1
rigettate le domande proposte dall'attrice e, in subordine, che fosse riconosciuto il diritto di ripetizione “della minore somma corrispondente alla differenza tra il prezzo pagato ed il valore attribuito al progetto de quo quale risulterà in corso di causa”.
4 L'appellante formulava altresì richieste istruttorie.
Non si costituiva in giudizio Controparte_1
Con ordinanza 13-16 dicembre 2024 era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, dichiarata la contumacia dell'appellata e fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Il 13 marzo 2025 l'appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti di causa, chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
Attesa la contumacia dell'appellata, non si rende necessaria l'accettazione della rinuncia.
Può quindi dichiararsi, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo.
Nulla per le spese attesa la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civili n. 1424/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 [...]
(appellata contumace), ogni contraria domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) nulla per le spese processuali.
Venezia, 13 marzo 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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