Art. 7.
L' articolo 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' cosi' modificato:
"Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le Ville Venete non piu' di sei impiegati statali di ruolo cosi' distribuiti:
un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;
un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;
due impiegati di carriera esecutiva;
un impiegato di carriera ausiliaria.
Il personale di cui al presente articolo e' collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ".
L' articolo 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' cosi' modificato:
"Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le Ville Venete non piu' di sei impiegati statali di ruolo cosi' distribuiti:
un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;
un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;
due impiegati di carriera esecutiva;
un impiegato di carriera ausiliaria.
Il personale di cui al presente articolo e' collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ".