Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 08/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. US Colavecchio Consigliere dott. Marco Smiroldo Consigliere - relatore dott. Francesco Albo Consigliere dott.ssa IU Cernigliaro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 1/A/2026 nei giudizi d’appello iscritti al n. 7022/R del Registro di Segreteria, proposti da
- TA AR e AL US, rappresentati e difesi dagli avvocati RO CI e DO Lo OI
APPELLANTI PRINCIPALI
e da:
- NO AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni OR e US OR;
- AN PO, rappresentato e difeso dagli avvocati US RE e LE MA;
- Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;
APPELLANTI INCIDENTALI
nei rispettivi confronti e contro
- TE BA, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Di Lorenzo;
- D’AM NO IM, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Mattei;
e AN IU.
per la riforma della sentenza n. 98/2025 del 07 aprile 2025, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.
Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nell’odierna pubblica udienza del 20.11.2025, per gli appellanti principali TA e AL, l’avv. DO Lo OI, anche in sostituzione dell’avv. RO CI; per l’appellante incidentale NO, l’avv.
Giovanni OR; per l’appellante incidentale AN, l’avv.
MA, anche in sostituzione dell’avv. RE; per il PM, il V.P.G.
dott.ssa AR Luigia Licastro; per l’appellato D’AM, l’avv. Luigi Mattei, e per l’appellata TE, l’avv. PO Liberto, in sostituzione dell’avv. Antonio Di Lorenzo, giusta delega orale. Non costituita
AN IU
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L’impugnata sentenza ha deciso in ordine alla configurabilità di un illecito erariale per indebita percezione di contributi, pari ad euro 155.138,18, a valere sulla sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese da parte di giovani agricoltori” collegata alla sottomisura 4.1
“Ammodernamento strutturale” del PSR Sicilia 2014-2020 da parte della ditta agricola individuale TE BA.
La domanda di sostegno, presentata in data 17.10.2017 e predisposta dallo studio professionale UC, sito in RI, aveva superato positivamente il primo vaglio istruttorio con verbale di ricevibilità e ammissibilità del 23.07.2018, emesso dalla competente Commissione dell’IPA di Palermo, ed era stata ammessa al finanziamento poi erogato, con riferimento agli importi oggetto di causa, nel periodo dal 27.12.2019 al 03.01.2022.
In tale contesto, secondo l’ipotesi accusatoria, un gruppo di dipendenti dell’IPA di Palermo avrebbe illecitamente contribuito a cagionare una indebita percezione del contributo in parola, adoperandosi in modo illegale, nel corso del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, all’ammissibilità e alla valutazione del punteggio della domanda di sostegno presentata dalla ditta TE BA.
In particolare, gli odierni appellanti e resistenti, hanno proceduto alla sostituzione, fra gli allegati essenziali della domanda di partecipazione, di un preventivo di spesa di confronto riportante la data del 21.10.2017 in quanto successiva a quella di presentazione della domanda
(17.10.2017) con uno riportante la data dell’11.10.2017; hanno inoltre confermato un punteggio aggiuntivo non assegnabile che la DI istante si era autoattribuito nella suddetta domanda.
Tali condotte illecite si rivelavano inserite in un più ampio contesto di vasta “corruzione amministrativa” sussistente negli uffici dell’IPA di Palermo in cui l’istruttoria delle domande di sostegno del PSR Sicilia 2014-2020 curate dal suddetto studio professionale “UC” di RI, era gestita in modo illegale così da consentire a tali domande, pur in assenza dei requisiti di legge, di essere dichiarate ricevibili/
ammissibili e di essere valutate in modo da essere finanziate.
Tale fattispecie di illecito erariale è stata contestata solidalmente ai componenti di diritto della relativa sottocommissione incaricata per la verifica della ricevibilità, ammissibilità e per la valutazione del punteggio della domanda di sostegno oggetto di causa (sigg. NO AR, TA AR e AN IU), al sig. AL US il quale ha partecipato di fatto ai lavori della suddetta sottocommissione pur non facendone formalmente parte, al sig. AN PO, dipendente dell’IPA di Palermo e membro occulto del suddetto studio professionale “UC” il quale, avvertito dai colleghi che stavano istruendo e valutando la domanda di sostegno della ditta TE BA, si sarebbe adoperato per la sua regolarizzazione occulta.
Infine, la contestazione ha attinto anche il sig. D’AM NO IM, direttore p.t. dell’IPA di Palermo che, pur essendo a conoscenza della cattiva amministrazione del suo Ufficio nella gestione delle domande di aiuto di interesse dello studio UC di RI per il tramite della posizione del dott. PO AN, ha coscientemente “tollerato” tale sistema anzi avvalendosene per altre pratiche di suo diretto interesse ed, infine, al soggetto percettore (sig.ra TE BA) per la quale viene prospettato di avere indebitamente percepito tali contributi e di non avere eseguito le opere nel termine previsto.
Con l’impugnata sentenza, respinte una serie di eccezioni preliminari di rito (esatta esecuzione dell’ordinanza n. 127 del 2024, concernente la corretta modalità di produzione documentale da parte del pm;
ammissibilità del deposito di un blu ray disk da parte del pm; nullità della citazione per violazione dell’art. 86 c.g.c.; inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche) e di merito (prescrizione), la Sezione di primo grado, in accoglimento parziale dell’atto introduttivo del giudizio, accertati i fatti e le condotte sopra descritti, ha condannato NO AR, TA AR, AL US e AN PO in solido al pagamento nei confronti di AGEA della somma complessiva di euro 155.138,18 oltre accessori, mentre ha respinto la richiesta di condanna proposta nei confronti di AN IU, TE BA e D’AM NO IM.
2.- Con appello principale, notificato in data 05.06.2025 a mezzo pec, e depositato in data 10.06.2025, i sig.rri TA e AL hanno chiesto la riforma dell’impugnata sentenza articolando i seguenti motivi d’appello.
2.1.- Con un primo motivo è stato impugnato il capo della sentenza che ha qualificato come dolosa la condotta ascritta ai sig.rri TA e AL.
Sul punto gli appellanti hanno escluso la natura dolosa del loro comportamento in quanto da nessuno degli atti versati nel procedimento emerge che tra gli odierni appellanti, i loro colleghi d’ufficio (e segnatamente il AN) e la TE BA, sia intervenuto un accordo sulla base del quale gli odierni appellanti abbiano agito con la volontà di nuocere alla P.A. e, di contro, favorire un soggetto che non avrebbe potuto ricevere il contributo.
Secondo la difesa, inoltre, è da escludere l’esistenza di un’organizzazione criminale, per non potersi fondare la stessa sul solo fatto che uno solo di detti funzionari, il AN appunto, è stato accertato fosse socio dello studio UC di RI.
E’ stato precisato, inoltre, che se gli appellanti “… hanno certamente violato la procedura prevista dall’Avviso pubblico cui stavano dando attuazione, ma ad essi erano del tutto sconosciuti i rapporti di associazione del loro collega di antica data, Sig. AN PO, con “lo studio professionale UC”. Essi hanno consentito la sanatoria “preventiva” all’impresa TE mediante la sostituzione del preventivo errato, anziché attraverso il più complicato procedimento di soccorso istruttorio (pure pacificamente previsto dal medesimo Avviso di finanziamento in questione e applicabile al caso di specie), con la sola finalità di accelerare il procedimento, posto che la domanda dall’impresa TE avrebbe avuto diritto al contributo, nella misura erogata, sussistendone tutti i presupposti.”.
Inoltre, la difesa ha sottolineato che, seppure gli odierni appellanti abbiano consentito alla TE di “regolarizzare” la sua domanda al di fuori del procedimento di soccorso istruttorio e, dunque, evitando il procedimento di riesame, in nessun modo hanno violato il principio di imparzialità, perché a tutti gli istanti l’Ufficio ha comunque garantito di
“sanare” il mancato deposito dei preventivi conformi alla lettera dell’Avviso e chi lo ha fatto ed è stato riammesso, altri non lo hanno fatto e sono stati esclusi.
L’assenza di dolo emergerebbe anche dal fatto che i rilievi sulla mancanza documentale (data del progetto successiva a quella di presentazione della domanda) erano stati annotati e ritrovati nel fascicolo amministrativo dalla G. di F.; il chè, secondo la difesa, sarebbe del tutto incompatibile con un’ipotesi di comportamento doloso: “nessuno con un minimo di consapevolezza di stare compiendo un atto illegittimo con l’intento di “frodare” conserverebbe mai, all’interno del fascicolo, appunti di quel genere.”.
Quanto all’indebita attribuzione degli 8 punti concernenti gli investimenti proposti nella domanda in ragione della mancanza di un preventivo per l’essiccatore, la difesa ha poi qualificato come irrilevanti le condotte ascritte.
In primo luogo, è stato osservato che tale preventivo non è stato mai
“aggiunto”, né i preventivi già acquisiti sono stati “modificati” o
“sostituiti”. In realtà, ha precisato la difesa, la scelta di mantenere il punteggio era stata invece frutto di una più approfondita valutazione tecnica, in quanto il processo di essiccazione bene poteva avvenire anche con l’utilizzo delle restanti attrezzature il cui acquisto era già previsto (essiccazione naturale attraverso le scaffalature di stoccaggio il cui acquisto era già previsto).
Così, se la G.d.F. non avesse reperito nel fascicolo l’appunto in questione, tale rilievo non sarebbe mai stato mosso.
Né rileva, secondo la difesa, il fatto che nel verbale della commissione non si desse atto di tale “rivalutazione”: la carenza, ancorché inizialmente attenzionata, non era stata verbalizzata e, dunque, il suo superamento non andava, egualmente, verbalizzato e, pertanto, non sussistono i presupposti della responsabilità amministrativa addebitata agli odierni appellanti, e tantomeno il dolo.
La difesa, nell’esaminare l’intera vicenda, ritiene di poter concludere che il comportamento posto in essere dagli odierni appellanti è al più inquadrabile come colposo.
Essi, pur avendo violato le procedure previste, lo hanno fatto senza la consapevolezza di agire in violazione dei doveri d'ufficio (la possibilità di integrare o sostituire, rispettivamente, la documentazione deficitaria o mancante era prevista dal bando con riguardo a qualsiasi dei documenti e attestati da produrre e l’interesse personale del AN alla definizione della procedura non era da loro conosciuta), ma soprattutto senza la volontà di causare un qualsiasi danno all'Amministrazione.
2.2.- Col secondo motivo d’appello è stata contestata l’erroneità della sentenza appellata che ha respinto l’eccezione di prescrizione.
Sul rilievo dell’insussistenza della responsabilità dolosa e della inconfigurabilità di un occultamento doloso del danno, la difesa ha ritenuto che l’esordio della prescrizione vada fatto risalire alla commissione del fatto illecito coincidente con il momento in cui è maturato il diritto della TE di ricevere il contributo alla stessa riconosciuto, e cioè il 13/12/2018.
In ragione di quanto sopra, secondo la difesa, va dichiarata la prescrizione dell’azione di responsabilità per avvenuto decorso del termine quinquennale dalla commissione del fatto illecito, che va fatto coincidere, al più, con la pubblicazione dell’elenco delle imprese ammesse a fruire del contributo.
2.3.- Col terzo motivo d’appello si è eccepita l’insussistenza del nesso causale tra le condotte ed il danno.
Secondo la difesa, anche in assenza di quei comportamenti, contrariamente a quanto affermato dalla Corte dei Conti e dalla Procura, comunque la TE avrebbe avuto accesso al finanziamento per il quale aveva fatto istanza o a seguito del soccorso istruttorio, che era obbligatorio concederle, sia in analogia alle disposizioni in merito emanate dall’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020, applicabili anche alla misura in esame (quantomeno per garantire l’uniformità di trattamento), sia in considerazione della materialità dell’errore in cui era incorsa la medesima TE con riguardo al preventivo, che, comunque, avrebbe imposto il ricorso al generale istituto del soccorso istruttorio, che certamente non era vietato per questa tipologia di difformità.
La difesa ritiene che il preventivo oggetto di sostituzione fosse comunque affetto da un errore materiale di mera distrazione, comunque regolarizzabile; peraltro l’impresa TE avrebbe ottenuto il finanziamento anche in mancanza degli 8 punti relativi
“all’acquisto di un macchinario/attrezzatura per l’essicazione del prodotto finale dell’investimento (piante officinali)” (vedi pag. 13, 2°
capoverso della sentenza impugnata), come chiaramente si rileva nella memoria di costituzione degli appellanti nel giudizio di prime cure.
L'irregolarità documentale relativa alla data del preventivo (recte, alla confusione di date riportate nel preventivo, l’una precedente e l’altra successiva) sarebbe divenuta “sanabile”, comunque, in ragione della proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo prima al 19/12/2017, e poi al 15/1/2018. Tale proroga avrebbe consentito alla TE persino di ripresentare la domanda, in data successiva rispetto a quanto fatto, cosicché la data del preventivo sarebbe divenuta irrilevante.
2.4.- Col quarto motivo è stata affermata l’inesistenza del danno erariale.
Esclusa l’esistenza di uno schema fraudolento e di condotte di ‘favore’
per la ditta TE, la difesa ha ribadito che l’esito sarebbe rimasto esattamente quello che è stato: la impresa TE avrebbe avuto comunque diritto al finanziamento richiesto.
Ha soggiunto che è provato documentalmente che l’impresa TE abbia completato interamente il progetto che le era stato finanziato, realizzando (cosa assai rara) gli obiettivi cui era finalizzata l’erogazione.
In ragione di quanto innanzi, si deve concludere affermando che gli appellanti non hanno causato nessun danno all’RI e tanto meno nella misura determinata dalla sentenza.
2.5.- Col quinto motivo è stata contestata la mancata applicazione del potere riduttivo e la abnormità e sproporzione del danno.
Al riguardo la difesa chiede di valutare che:
a) Il preventivo in questione era riproducibile in sede di soccorso istruttorio; dunque, il fatto che sia stato consentito all’impresa di sostituirlo senza attendere i tempi del soccorso istruttorio non ha in nessun modo condizionato il successivo iter procedurale della stessa;
b) La mancata sottrazione degli 8 punti (di cui alla ulteriore contestazione mossa dal PM agli odierni appellanti) è stata frutto di una valutazione tecnica del tutto ammissibile in relazione alle previsioni dell’Avviso e del progetto;
c) La TA era membro di una sottocommissione (e non della commissione, chiamata a vagliare le domande in ultima istanza) e, insieme a lei, agivano altri due soggetti (ogni sub commissione era formata da tre soggetti), ragione per cui, certamente, la sua possibilità di influenzare l’esito della domanda in esame era assai limitato;
d) Nessuno degli odierni appellanti è accusato, in sede penale, di avere percepito denaro od altre utilità per queste presunte attività poste in essere, cosicché appare oltremodo illegittima la equiparazione della loro responsabilità patrimoniale a quella di chi invece è accusato di avere messo in piedi un “sistema” e di avere conseguito vantaggi personali dalla sua gestione e finalizzazione.
In relazione a quanto innanzi, secondo la difesa, la condanna imposta dalla sentenza impugnata, peraltro in solido con gli altri soggetti coinvolti, appare abnorme e non supportata da adeguata motivazione.
Il Decidente dovrà, dunque e comunque, procedere ad una concreta rivalutazione dell’ammontare della condanna inflitta agli odierni appellanti proporzionandola all’effettivo limitato apporto causale, e, perciò, applicando il potere riduttivo ex art. 52, c. 2, del R.D. 1214/1934
(vedi in merito la sent. Corte Conti, (Lombardia) sez. reg. giurisd.,
24/01/2024 n.9), certamente applicabile con riguardo a comportamenti connotati da colpa grave.
In ogni caso, avuto riguardo alla circostanza più volte rappresentata per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura presso la Corte dei conti, la domanda di che trattasi poteva essere rettificata con il soccorso istruttorio; il contributo di che trattasi poteva essere erogato e il progetto è stato regolarmente eseguito dall’impresa TE nei termini previsti dal bando, la condanna ad un importo pari al contributo erogato è oggettivamente spropositata e per nulla proporzionale all’eventuale danno arrecato all’Amministrazione.
2.6.- La difesa TA – AL ha quindi concluso chiedendo:
in via principale:
- di accertare e dichiarare che il comportamento posto in essere dagli appellanti non è qualificabile come connotato da dolo, ma al più da colpa, anche grave; e per l’effetto
- di dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità erariale per avvenuto decorso del termine quinquennale dalla commissione del fatto illecito, da farsi coincidere con la pubblicazione dell'elenco delle imprese ammesse a fruire del contributo (13/12/2018);
in via subordinata:
- di dichiarare che non sussiste il nesso causale tra le condotte contestate e il danno erariale, atteso che l'impresa TE avrebbe comunque ottenuto il finanziamento; e per l’effetto
- di dichiarare che non si è prodotto nessun danno erariale, considerato anche che ha regolarmente completato il progetto finanziato realizzando gli obiettivi previsti.
in via ulteriormente subordinata:
- di rideterminare il quantum debeatur, anche applicando il potere riduttivo dell'addebito ex art. 52, comma 2 del R.D. 1214/1934, per i motivi tutti innanzi rappresentati.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
3.- Con atto del 29.09.2025, l’UPGS ha depositato le proprie conclusioni sull’appello principale chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza appellata con condanna alle spese del presente giudizio.
4.- Con appello incidentale notificato in data 01.07.2025 a mezzo pec, e depositato in data 09.07.2025 il sig. AR NO ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza in accoglimento dei seguenti motivi.
4.1.- Col primo motivo è stata lamentata l’omessa motivazione in ordine alla mancanza di prova della condotta illecita attesa l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sulla cui base si fonda tutto l’impianto probatorio a sostegno della intervenuta condanna.
Ha contestato, in particolare, la ritenuta utilizzabilità come prova delle mere trascrizioni delle suddette intercettazioni telefoniche e ambientali, senza che sia stato dato alla difesa la possibilità di accedere a quelle immagini, o di verificare l’intera attività di intercettazione.
Secondo la difesa, è evidente che la prova di quanto contestato dal requirente potrebbe essere fornita esclusivamente dalle registrazioni, però non prodotte in giudizio. Pertanto, l’intero impianto accusatorio risulterebbe sfornito di valida prova.
In ogni caso, l’intera attività d’intercettazione avrebbe dovuto essere acquisita al presente processo, come prescritto dall’art. 94 c.g.c.,
trattandosi di prove non nella disponibilità della parte privata ma certamente essenziali e necessarie per permettere un’adeguata difesa dell’odierno appellante e dunque per il rispetto del diritto garantito dall’art. 24 Cost.
4.2.- Col secondo motivo è stata eccepita l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha rilevato l’inefficienza causale della condotta contestata.
Infatti, ha precisato la difesa, la Corte di prime cure non ha considerato né motivato sulla questione che – come rilevato dalla Procura in primo grado – “sono stati modificati sia il termine di scadenza relativo alla presentazione on line della domanda di sostegno e del suo rilascio sia la data di presentazione della domanda cartacea che infine, in data 04.12.2017 (Allegato n. 17), sono state posticipate rispettivamente al 19.12.2017 e al 13.01.2018”.
Come si legge, la nuova data di scadenza delle istanze è stata differita alla data del 17/12, quindi una data successiva a quella del preventivo contestato (21/10), con la conseguenza che esso doveva ritenersi perfettamente ammissibile e senza alcuna necessità del c.d. soccorso istruttorio, giacché anteriore al termine ultimo di presentazione delle domande di aiuto.
Pertanto, trattandosi di un documento perfettamente valido, difetta il necessario rapporto causale tra la condotta contestata (asserita sostituzione del preventivo) e il danno (riconoscimento dell’aiuto, che sarebbe comunque spettato alla Sig.ra TE).
Inoltre, l’attività di intercettazione si riferirebbe alla pratica TE solo in forza di un’attribuzione fattane dalla Guardia di Finanza, senza che dal contenuto (quello riportato) delle intercettazioni emerga alcun diretto riferimento alla pratica in questione.
Tanto più che, mentre nelle intercettazioni si farebbe riferimento al fornitore “BURGARELLO Rosario”, il preventivo contestato e presuntivamente sostituito sarebbe invece quello della “STS Forniture sas” di DA SI & C.
Anche con riguardo al punteggio asseritamente non spettante non vi è corrispondenza tra i dialoghi intercettati – che parlano della presunta attribuzione di 12 punti – e la contestazione della Procura che ha riguardo a 8 punti.
In ogni caso, il Requirente non ha dimostrato che, senza quel punteggio, la Sig.ra TE non avrebbe avuto diritto all’aiuto: al più avrebbe potuto ricevere un punteggio inferiore, che non è affatto dimostrato che non le avrebbe permesso di inserirsi utilmente nella graduatoria.
Neppure il requirente dimostra che il punteggio non era effettivamente attribuibile, derivando tale conclusione come una specie di inammissibile corollario delle intercettazioni ambientali (non si sa come riferite alla pratica TE), che non esclude l’onere della Procura di dimostrare in giudizio l’effettiva non spettanza del punteggio riconosciuto.
Di contro, ha osservato la difesa, è certo ed incontestato che nessun preventivo relativo all’essiccatore è mai stato introdotto nel fascicolo e che, ciò nonostante, nella successiva fase istruttoria (affidata ad altri soggetti) i contestati otto punti sono stati riconosciuti alla ditta
TE.
Infatti – precisa la difesa – l’acquisto di un essiccatore non era affatto necessario per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo, potendosi raggiungere lo scopo anche attraverso un’essiccazione “naturale” delle piante nelle apposite scaffalature di stoccaggio il cui acquisto era regolarmente previsto e documentato in seno alla domanda di aiuto.
Di tale evidenza si sono accorti successivamente anche i membri della commissione IPA (come potrebbero dimostrare le intercettazioni non depositate in giudizio), i quali infatti hanno riconosciuto il punteggio in questione senza il bisogno di alcun ulteriore preventivo di spesa
(punteggio confermato nella successiva fase istruttoria).
Ne consegue che, anche ad ammettere (per assurdo) la prova delle condotte contestate, queste risultano assolutamente inefficienti rispetto alla produzione dell’evento dannoso contestato, giacché l’aiuto pubblico sarebbe comunque spettato alla ditta TE e senza alcuna necessità del soccorso istruttorio o di un ulteriore preventivo per l’essiccatore.
4.3.- Col terzo motivo la difesa dell’appellante incidentale ha escluso il ricorrere del dolo per mancanza di prova della volontà dell’evento dannoso.
Nel richiamare quanto eccepito in ordine all’inesistenza della prova sulla condotta, ha rilevato che l’imputazione soggettiva sub specie di dolo è implicitamente desunta soltanto dalla richiesta di condanna solidale.
Come è evidente, è onere della parte attrice allegare e documentare anche l’elemento soggettivo della condotta, con la evidente conseguenza che l’accertamento contenuto nella sentenza supplisce a tale originaria carenza della domanda, andando oltre le prospettazioni della Procura attrice e assumendo come provato un elemento neppure allegato.
4.4.- Col quarto motivo è stato lamentato il mancato esercizio del potere riduttivo, non essendo stato provato in alcun modo il dolo dell’appellante incidentale.
La difesa richiama sul punto i precedenti di carriera dell’NO immuni da qualsiasi censura.
4.5.- La difesa NO ha concluso chiedendo di accogliere il presente atto di appello e annullare e/o riformare la sentenza impugnata, respingendo tutte le domande formulate in primo grado dalla Procura Regionale;
- in linea subordinata, limitare il risarcimento del danno mediante ricorso al potere di riduzione e attraverso l’applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, L. n. 20/1994.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
5.- Con atto del 29.09.2025 la Procura ha rassegnato le proprie conclusioni sull’appello incidentale chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza appellata con condanna alle spese del presente giudizio
6.- Con appello incidentale notificato in data 18.07.2025 a mezzo pec, e depositato in data 22.07.2025 il sig. PO AN ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza in accoglimento dei seguenti motivi.
6.1.- Col primo motivo è stata eccepita la violazione degli artt. 5 e 86 c.g.c.
In particolare, la difesa ha lamentato che il Giudice di prime cure ha ritenuto che l’ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 127/2024 (con la quale si è sostanzialmente autorizzata l’integrazione <postuma>
dell’atto di citazione), potesse consentire di ritenere superati i vizi che inficiavano il libello introduttivo.
Infatti, analizzando la documentazione depositata dalla Procura Regionale il 13.12.24 in esecuzione dell’ordinanza istruttoria sopra richiamata, è agevole evincere come i problemi di intellegibilità dei mezzi e delle fonti di prova riguardanti gli originari convenuti (tra cui, ovviamente, il Sig. AN odierno appellante) rimangono tutti insoluti, vero essendo che si tratta di documenti di diverse centinaia di pagine ciascuno in molti casi riguardanti persino procedimenti amministrativi diversi da quello per cui è causa.
A tale stregua, secondo la difesa, dovrà farsi applicazione dei principi normativi giurisprudenziali sopra citati con la conseguente necessità di procedere alla riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di citazione introduttivo.
6.2.- Col secondo motivo è stata eccepita l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto l’utilizzabilità come prove nel processo contabile delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel processo penale.
Ad avviso dell’appellante l’inutilizzabilità disposta dal Giudice penale implica necessariamente che anche nel processo contabile le intercettazioni (ampiamente) invocate e richiamate dalla Procura attrice nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado debbano ritenersi inutilizzabili. E ciò tanto più quando l’istruttoria poggi interamente sulle risultanze del procedimento penale che, pertanto, paradossalmente, verrebbe ora utilizzato (nell’acquisire le prove), ora no (nel non applicare l’art. 270 c.p.p.).
La difesa ha richiamato sul punto giurisprudenza della Cassazione penale sull’art. 271 c.p.p. (Cassazione penale sez. un. - 25/03/2010, n.
13426).
evidente, dunque, che nel momento in cui l’unica <fonte> probatoria
(recte, l’unica fonte che è stata oggetto di quelle valutazioni che sono agli atti) viene meno, la conclusione che si deve trarre è nel senso di ritenere priva di supporto la domanda attorea.
Tale mancanza, peraltro, oltre a determinare una infondatezza della domanda per difetto di prova, comporta, ancora prima, una sua inammissibilità per violazione dell’art. 86 del Codice di giustizia contabile, laddove prevede che la citazione deve contenere
“l’indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda”, ciò che ove non rispettato, determina una grave violazione anche sotto il profilo del rispetto del contraddittorio con la conseguente necessità di procedere alla riforma della decisione gravata.
6.3.- Col terzo motivo la difesa dell’appellante incidentale ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di citazione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86 del c.g.c e l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.
La difesa ha sottolineato che la Procura si è limitata a pedissequamente riprodurre i brani di dette intercettazioni per come interpretati dalla Guardia di Finanza senza mettere a disposizione delle parti il testo integrale delle stesse, non solo mediante il doveroso supporto informatico originale, ma neanche mediante una loro semplice (ma integrale) trascrizione.
In tal modo la responsabilità dei convenuti è stata affermata, non sulla base di riscontri probatori oggettivi, ma solo sulla interpretazione (di parte) delle intercettazioni che è stata fatta dalla Polizia giudiziaria (e, dunque, neanche da un consulente terzo mediante apposita trascrizione giurata). Il tutto, quindi, senza consentire ai convenuti di poter adeguatamente spiegare il loro (costituzionalmente protetto)
diritto di difesa.
La difesa ha rilevato che in ordine al profilato vizio di inammissibilità, il Giudice di prime cure ha omesso ogni e qualsiasi motivazione, con ciò inficiando la decisione impugnata, sottolineando un contrasto con un precedente analogo della Sezione (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sicilia, 9/06/2025, n. 169) che ha escluso il valore di prova alle intercettazioni.
6.4.- Col quarto motivo è eccepita l’erronea attribuzione di responsabilità al SI da parte della impugnata sentenza nella parte in cui è stata dichiarata, in primo luogo, la <irregolarità> del preventivo di raffronto prodotto dalla beneficiaria.
La difesa ha osservato che, in base alla normativa di settore (24.1 delle Disposizioni specifiche e punto 2.4.2 delle Disposizioni generali misure ad investimento; D.D.G. n. 1739/2019 del 9/08/2019) la Commissione verifica che la documentazione essenziale e pertinente sia presente, che gli investimenti proposti siano in linea con quanto finanziabile da ciascuna sottomisura collegata e che i punteggi autoattribuiti dai richiedenti siano corretti.
Il tutto al fine di privilegiare la sostanza sulla forma ed evitare che, mere mancanze tutt’altro che sostanziali e di merito, possano condizionare l’esito delle procedure.
Inoltre, ha specificato la difesa, secondo il D.D.G. n. 3801 del 26/01/2018, l’eventuale irregolarità dei preventivi non avrebbe mai potuto comportare l’esclusione del richiedente il finanziamento, in quanto non sono motivo di inammissibilità della domanda.
Così, considerato che: a) il costo dell’impianto fotovoltaico (oggetto del preventivo contestato) era già ricompreso nel totale complessivo del computo metrico estimativo e presente nella relazione del criterio di scelta dei preventivi avente data antecedente al rilascio telematico; b)
che lo stesso era stato sinteticamente descritto in altri atti presenti nel fascicolo; c) che non è stata formulata alcuna contestazione in ordine alla eventuale falsità del preventivo presso la ditta che lo ha emesso, e che ben poteva (e doveva) la questione essere fatta rientrare nella casistica “carente documentazione tecnico-contabile”. Ciò, secondo la difesa, avrebbe comportato, in una eventuale fase di riesame, la conferma del punteggio e che consente di vedere superata la tesi del Giudice di prime cure secondo cui tale meccanismo di riesame avrebbe comportato una “refluenza negativa sugli altri partecipanti”.
Inoltre, la difesa ha precisato che vi era la possibilità di procedere alla integrazione del preventivo eventualmente irregolare tramite l’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 della l.n. 241 del 1990 (in Sicilia recepito prima dalla L.R. 10/91 e oggi dalla L.R. 7/19), che impone al Responsabile del procedimento il dovere di “chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”.
Il tutto in un contesto nel quale, a riprova della contraddittorietà che inficia la sentenza oggi gravata, la stessa Sezione giurisdizionale di primo grado, in analogo contenzioso (avente ad oggetto la stessa tipologia di finanziamento e lo stesso procedimento amministrativo), ha invece ritenuto perfettamente lecita l’integrazione <postuma> di un documento mancante (laddove, s’intende, si tratti di semplice irregolarità <formale> come nel caso di specie) affermando (a prescindere dall’applicabilità del principio del soccorso istruttorio) che la previsione secondo cui la documentazione avrebbe dovuto essere presentata <a pena di inammissibilità> “non può ritenersi prevalente su qualunque altra disposizione normativa o principio dell’ordinamento”
(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sicilia, 20/03/2025, n.
86).
Infine, la difesa contesta il fatto che, nonostante il Giudice di prime cure sia consapevole del fatto che, in ragione di un trasferimento, il sig.
AN non poteva verificare l’esito della pratica TE (al punto di esplicitamente affermare che il Sig. AN “non era presente” ai lavori della Commissione esaminatrice), tuttavia ha ritenuto che, per il semplice fatto che sarebbe stato “notiziato prontamente dai partecipanti”, l’appellante dovrebbe essere ritenuto responsabile del danno erariale per cui è causa, palesando in tal modo una patente illogicità della motivazione.
Quanto alla contestazione concernente l’attribuzione ingiustificata di un punteggio non dovuto (8 punti supplementari per l’effettuazione di investimenti nel comparto delle <piante officinali> a fronte della mancanza nel “progetto dell’acquisto di un macchinario/attrezzatura per l’essiccazione del prodotto finale”), la difesa ha contestato la sentenza nella parte in cui afferma che risulterebbe “evidente, quindi, che il piano aziendale indicava la caldaia a biomassa con riferimento alle altre colture diverse dalle piante officinali mentre nessuna indicazione specifica era contenuta sotto questo aspetto per le piante officinali”.
È stato osservato che l’iniziativa progettuale in argomento conteneva investimenti per l’essicazione del prodotto finale.
L’istante, ricorda la difesa, aveva allegato tre preventivi di spesa (DI Cosmet, DI NO VA, DI LBG System) volti ad acquisire macchinari e attrezzature per l’essiccamento che sarebbe avvenuto in maniera naturale mediante posizionamento sugli scaffali.
Rileva, inoltre, la difesa che il prodotto in questione viene raccolto nel periodo estivo con la conseguenza che non necessitava di alcun costoso macchinario per il suo essiccamento.
La difesa, infine, a riprova della correttezza dell’operato dell’Amministrazione nel caso della Sig.ra TE, ha prodotto altro decreto di concessione (DDG n. 1113 del 28.4.20 – doc. 14 fasc. di primo grado) avente ad oggetto la medesima tipologia di investimento che non ha avuto alcun rilievo di sorta e è stato serenamente ammesso a finanziamento.
Quanto alla supposta esistenza di un’associazione atta a inquinare i procedimenti amministrativi in argomento, la difesa ha ribadito che, in ragione di un possibile conflitto di interessi formalmente dichiarato, il Sig. AN non aveva più materialmente provveduto ad istruire e/o seguire formalmente i procedimenti che riguardavano le istanze presentate dallo Studio dell’Ing. UC.
La difesa ha riconosciuto e non contestato che il Sig. AN è stato interpellato dai colleghi che hanno gestito i procedimenti che hanno dato luogo ai provvedimenti oggi contestati; ma si è trattato solamente di interventi non volti a illecitamente <favorire> o <condizionare> l’esito degli stessi, quanto, piuttosto, a fornire la propria amichevole opinione in ordine alle questioni che potevano essergli sottoposte.
Ciò posto, la difesa ha sottolineato come non si comprenda a quale
<personale> interesse economico si riferisca il Giudice di prime cure atteso che agli atti del giudizio non è rinvenibile alcun documento che provi eventuali passaggi di denaro o bonifici di sorta da alcuno degli originari convenuti in favore del Sig. AN, che non ha mai ricevuto somme di denaro, provvidenze e quant’altro da soggetti privati nell’espletamento dei propri doveri istituzionali.
La contraddittorietà, oltre che erroneità, della posizione assunta nella sentenza, secondo la difesa, la si può pure “ulteriormente apprezzare dalla lettura della recentissima sentenza della medesima Sezione giurisdizionale di primo grado sopra citata al precedente motivo n. 3 (n.
169/2025, come detto relativa a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella per cui è causa) in seno alla quale si è affermato che “dalle intercettazioni non si desumono elementi tali da ipotizzare l’esistenza della contestata associazione a delinquere, sicché, se sussistesse l’elemento oggettivo degli illeciti per i quali il AN è stato evocato in giudizio, occorrerebbe verificare se, in concreto ... egli avesse o meno compiuto attività illecite.
Nessuna dazione di denaro emerge, per i finanziamenti de quibus, nemmeno in favore del AN”. (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sicilia, 9/06/2025, n. 169)”.
6.5.- Col quinto motivo la difesa ha chiesto la riduzione dell’addebito sul rilievo che l’attività oggi contestata aveva trovato il conforto di norme, circolari, precedenti giurisprudenziali e, soprattutto, di una prassi consolidata anche di altri Ispettorati provinciali dell’agricoltura, è una circostanza che non può non influire ai fini dell’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 52 del R.D. n. 1214/1934.
6.6.- La difesa AN ha concluso chiedendo di accogliere l’appello incidentale SI e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- in via preliminare ritenere e dichiarare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della domanda a fronte della carenza di elementi di prova in ordine alla responsabilità dell’odierno convenuto e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 c.g.c.;
- nel merito, respingere la domanda, perché infondata e non provata, dichiarando che il Sig. PO AN è esente da responsabilità;
- in via del tutto subordinata, procedere ad una rideterminazione dell’importo dovuto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 83, comma II, del Codice di giustizia contabile e dell’art. 52 del R.D. n. 1214/1934.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
7.- Con atto del 02.10.2025 la Procura ha rassegnato le proprie conclusioni sull’appello incidentale chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza appellata con condanna alle spese del presente giudizio.
8.- Con appello incidentale notificato in data 29.07.2025 a mezzo pec, e depositato in data 30.07.2025 la Procura regionale per la Regione Siciliana ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità della percettrice del contributo unionale, TE BA, e del dirigente dell’IPA all’epoca dei fatti, D’AM NO IM, in accoglimento dei seguenti motivi.
8.1.- Col primo motivo è stata contestata l’omessa motivazione in merito alla preclusione alla degradazione del titolo di responsabilità del D’AM, lamentando la mancata indicazione della giurisprudenza richiamata a sostegno della decisione in primo grado.
Sul potere del giudice di secondo grado di riqualificare condotte dannose originariamente contestate come dolose alla stregua dell’elemento soggettivo della colpa grave, senza con ciò violare il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ha richiamato Sez. II n. 303 del 2024 e 279 del 2019).
Nel merito, la Procura ha precisato di non aver mai affermato “che il D’AM sapesse degli illeciti commessi in relazione alla pratica TE, ma che “Nulla di quanto è accaduto sarebbe mai successo se il D’AM, che ben sapeva degli interessi del AN nello studio UC e quindi nelle pratiche redatte dallo studio, avesse esercitato le funzioni connesse alla posizione”, riferendo poi il caso delle pratiche EC, AR, UT, che dimostrerebbero che per il D’AM la commistione tra interesse privato e interesse pubblico era del tutto naturale, tanto da non farne mistero pure in presenza dei funzionari.
In tale prospettiva, la Procura ritiene non condivisibile l’affermazione dell’impugnata pronuncia secondo cui il D’AM non ha “contribuito in modo cosciente e determinante all’illecito erariale di cui è causa.”
La Procura ha osservato, quindi, che, se il D’AM, quando nel 2018 apprendeva dal Salerno che il AN istruiva domande per lo studio UC, avesse adottato i provvedimenti che la legge gli imponeva di adottare nella sua qualità di dirigente per ripristinare la legalità violata presso l’IPA, è evidente che nel 2019 il AN non avrebbe potuto agevolare l’illecito di cui si controverte né gli altri illeciti contestati in separati atti.
Ne consegue, quindi, che l’impugnata pronuncia deve essere riformata con conseguente condanna del D’AM al risarcimento del danno a titolo di dolo, quanto meno eventuale o, in via subordinata, a titolo di colpa grave.
Sul punto, infine, laddove il Collegio ritenga di non condividere la granitica giurisprudenza sopra richiamata in materia di degradazione dell’elemento soggettivo, la Procura fa istanza di deferimento alle Sezioni Riunite della questione di massima sul punto, nonché sulla ammissibilità della domanda di degradazione formulata per la prima volta nell’atto di appello, alla luce dell’evidente contrasto giurisprudenziale che verrebbe a crearsi.
8.2.- Col secondo motivo la Procura ha contestato l’erronea affermazione dell’assenza di obblighi restitutori in capo al percettore in ragione delle condotte fraudolente poste in essere da terzi.
Illustrati ampiamente i fondamenti normativi eurounitari dell’obbligo restitutorio, e la connessione tra obbligo restitutorio da parte del percettore estraneo alla condotta fraudolenta ed ordinamento interno secondo dell’interpretazione giurisprudenziale nell’ambito penale con riferimento all’istituto della confisca previsto dall’art. 240 cp., ha concluso che la TE ha utilizzato il profitto dell’attività illecita dei terzi ed è quindi soggetta all’obbligo restitutorio.
Sempre invocando precedenti in materia di confisca penale (Cass.
pen. n. 3792 del 2001), la Procura ha precisato che la TE avrebbe dovuto vigilare sull’operato dei tecnici: non può trascurarsi che le domande di aiuto sono state presentate dalla TE, la quale avrebbe dovuto quanto meno accertarsi della presenza della documentazione che, con propria dichiarazione, affermavano di allegare all’istanza.
Da quanto sopra consegue, secondo la Procura, che l’affermata incompatibilità per l’ordinamento interno tra assenza di concorso nel reato e conseguenze patrimoniali pregiudizievoli non sussiste in quanto anche il terzo estraneo al reato può subire le conseguenze patrimoniali dello stesso.
Non a caso nel procedimento penale la TE ha subito il sequestro preventivo ex art. 321 cpp dei contributi ricevuti, pur non essendo mai stata neppure indagata nel processo penale.
8.3.- La Procura reputa l’impugnata pronuncia meritevole di riforma in quanto ha escluso la responsabilità della TE per lo spostamento patrimoniale privo di causa, senza tenere conto delle più recenti conclusioni giurisprudenziali in tema di concentrazione delle tutele e rapporto tra rimedio restitutorio e azione di responsabilità.
La Procura ha osservato che quanto statuito dall’impugnata pronuncia appare contraddittorio: da un lato afferma che il contributo è stato ottenuto in ragione di condotte fraudolente, ancorché di terzi; dall’altro non condanna il percettore alla restituzione di quanto percepito e ciò, non già sulla base dell’eventuale difetto di giurisdizione, ma di una valutazione di merito di assenza di obblighi sul punto.
Sul punto la Procura ha ritenuto che, se il contributo non fosse dovuto in quanto ottenuto grazie alla condotta illecita di terzi, in assenza di una responsabilità amministrativa del percettore, quest’ultimo comunque sarebbe tenuto alla restituzione di quanto sine causa detenuto.
L’azione di arricchimento ha carattere residuale e può essere esercitata solo allorché non esista altra azione, quale ad esempio nella vicenda in discorso l’azione risarcitoria: ne consegue che solo la previa esclusione dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave si può consentire alla Procura di far valere il rimedio restitutorio, richiamando sul punto SU n. 33954 del 2023.
La Procura ritiene che il giudice di primo grado, ritenuti insussistenti i presupposti dell’azione principale risarcitoria per difetto dell’elemento soggettivo, avrebbe dovuto esaminare la domanda subordinata di arricchimento senza causa, la quale, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite, viene in soccorso dell’attore allorquando la condotta controversa non si caratterizza per l’elemento soggettivo.
Ciò anche in applicazione del principio di concentrazione delle tutele derivante dagli artt. 24 e 111 Costituzione, secondo cui “la determinazione della giurisdizione non può avvenire per fasi, separando e disarticolando ciascuna di esse” (Cass., SS.UU. civ.,
1413/2019).
Diversamente qualora il giudice comunque avesse ritenuto insussistente la propria giurisdizione, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda subordinata declinando la propria giurisdizione ed indicando il giudice fornito di giurisdizione ex art. 17, c.g.c. e non già, come ha fatto, pronunciandosi nel merito anche della domanda subordinata.
Alla luce dell’importanza e della complessità della questione di cui al presente paragrafo, non a caso oggetto di una recentissima pronuncia delle SS.UU della Cassazione e di una appena successiva ordinanza con la quale vengono rimesse sempre alla SS.UU. ulteriori questioni, si fa istanza alla Sezione di voler deferire alle Sezioni Riunite di questa Corte la questione di massima relativa ai rapporti tra azione risarcitoria e azione di arricchimento senza causa nell’ambito del processo contabile, anche alla luce del principio costituzionale di concentrazione delle tutele.
8.4.- La Procura ha concluso chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza con conseguente condanna al risarcimento del danno di euro 155.138,18 derivante dall’indebita percezione di contributi unionali:
- dei sigg. NO AR e TE BA in solido tra loro e in solido con le altre parti condannate a titolo di dolo per i fatti di cui al presente giudizio;
- del sig. NO AR e/o della sig.ra TE BA in via sussidiaria alle parti condannate a titolo di dolo per i fatti di cui al presente giudizio per avere il primo commesso il fatto con colpa grave e la seconda per avere con colpa grave e comunque sine titulo percepito contributi unionali per mezzo della condotta fraudolenta di terzi;
In via subordinata si chiede di voler disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea affinché chiarisca se l’obbligo di restituzione delle somme percepite a seguito della presentazione di documentazione mendace si estenda anche ai percettori i quali, pur non avendo direttamente presentato prove false o comunque omesso di fornire le necessarie informazioni, hanno tratto beneficio dalla condotta fraudolenta altrui.
In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui venga ritenuta insussistente la giurisdizione del giudice contabile in relazione all’azione sussidiaria di ripetizione dell’indebito/arricchimento senza causa, si chiede di voler dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile con indicazione del giudice provvisto di giurisdizione.
9.- Con memoria del 16.09.2025 si è costituita la sig. TE chiedendo il rigetto dell’appello incidentale della Procura per la Regione Siciliana, rilevando l’insussistenza della condotta materiale e quindi del dolo o della colpa grave.
Sull’obbligo restitutorio, la difesa ha richiamato il principio di integrità dei pagamenti e il meccanismo di recupero delle somme eventualmente indebite esclusivamente da parte dell’Ente pagatore
AGEA.
Inoltre, la difesa TE ha stigmatizzato la superficialità della richiesta di condanna a fronte della già avviata azione di recupero amministrativo.
Infatti, ha chiarito la difesa, l'AGEA ha provveduto proprio in esecuzione di disposizioni nazionali ed europee a sospendere i pagamenti destinati alla signora TE e a trattenere ulteriori somme legittimamente spettanti alla stessa in virtù di altre misure di finanziamento non coinvolte in alcun procedimento penale in attesa delle determinazioni dell'Assessorato regionale all'agricoltura della Regione Siciliana sino all'importo erogato. In altri termini la signora TE ha già restituito mediante provvedimento compensativo forzoso in via cautelare le somme oggetto del presente procedimento.
Ha contestato, quindi, la sussistenza di un obbligo di restituzione attivabile dinanzi al giudice contabile.
La difesa ha contestato, infine, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La richiesta è superflua in quanto l'obbligo restitutorio per il beneficiario non dolosamente o colposamente coinvolto negli artifici altrui e già sussistente nell'ordinamento.
10.- Con memoria del 24.09.2025 si è costituito il sig. D’amico chiedendo il rigetto dell’appello incidentale della Procura per la Regione Siciliana, argomentando: sulla infondatezza dell'ipotesi di responsabilità di dolo omissivo o eventuale; sull’inammissibilità dell’appello incidentale in ordine la domanda di degradazione dell'elemento soggettivo formulata per la prima volta in Giudizio d'appello; sull'ammissibilità e comunque infondatezza dell'appello incidentale per violazione dell'articolo 86 comma due lettere e) ed f) del c.g.c.
In particolare, ha sottolineato che nessuna colpa grave omissiva nell’organizzazione dell’ufficio può essere addebitata al D’AM in quanto il SI era stato assegnato a ufficio diverso da quello che seguiva le pratiche di finanziamento.
11.- Alla pubblica udienza del 23.10.2025, il Collegio, considerato che tutte le parti hanno aderito alla richiesta di rinvio presentata dalla difesa AN, volta ad acquisire la motivazione di una sentenza penale che – in relazione ai medesimi fatti - avrebbe sancito l’esclusione della responsabilità penale, assolvendo l’imputato AN con la formula liberatoria, ha disposto con ordinanza il rinvio della trattazione del giudizio all’udienza del 20 novembre 2025, dando termine alle parti al fine di depositare la documentazione a comprova che i fatti di causa oggetto dell’odierno giudizio sono sovrapponibili a quelli trattati nel giudizio penale (conclusosi in primo grado con sentenza di cui è stato depositato il dispositivo) citato nella predetta istanza di rinvio.
12.- All’udienza del 20.11.2025, preso atto della documentazione depositata dalla difesa AN in relazione a quanto statuito con l’ordinanza del 23.10.2025, il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio, riservandone la motivazione in sede di redazione della decisione, e proceduto alla trattazione del giudizio; le parti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il Collegio, rilevato che gli appelli in epigrafe sono proposti avverso la medesima sentenza, ne dispone la riunione, ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c.
1.1.- In via preliminare, il Collegio rileva il passaggio in giudicato dell’impugnata sentenza nei confronti dell’intimata AN, non essendo stato impugnato da alcuno il capo della sentenza che la riguarda e che ha rigettato la domanda formulata nei suoi confronti in primo grado.
1.2.- Ancora in via preliminare, a scioglimento della riserva formulata sull’istanza di rinvio presentata dalla difesa SI ed alla quale si sono associate tutte le difese ed il pubblico ministero, il Collegio rileva che gli atti depositati dalla difesa AN in adempimento di quanto statuito con l’ordinanza del 23.10.2025 concernono un procedimento penale che ha ad oggetto condotte che, pur riguardando la medesima linea di finanziamento, tuttavia si riferiscono ad una diversa pratica di finanziamento il cui beneficiario risulta essere il Consorzio Agrario di Palermo. Tali fatti materiali, sia soggettivamente, sia oggettivamente, sia temporalmente sono diversi da quelli oggetto del presente giudizio, rivelandosi per l’effetto l’istanza di rinvio in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. e 4, c. 2, del c.g.c.
1.3.- Sempre in via preliminare, ed in rito, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità e/o l’improcedibilità della domanda svolta in primo grado a fronte della carenza di elementi di prova in ordine alla responsabilità dell’odierno convenuto e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 c.g.c. proposta dalla difesa AN.
L’eccezione, nella prospettiva esclusivamente processuale nella quale è formulata, è all’evidenza infondata, atteso che l’eventuale carenza di prova in ordine ai fatti principali posti a fondamento della contestazione di responsabilità amministrativa porta ad un rigetto nel merito della domanda e non ad una declaratoria di inammissibilità e/o irricevibilità.
1.4.- Infine, sempre in via preliminare, ma nel merito, occorre scrutinare l’eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità erariale riproposta dalla difesa AL – TA con il loro secondo motivo d’appello, sul rilievo dell’avvenuto decorso del termine quinquennale dalla commissione del fatto illecito, da farsi coincidere con la pubblicazione dell'elenco delle imprese ammesse a fruire del contributo (13/12/2018).
L’eccezione è infondata e va respinta.
Con riferimento al termine d’esordio della prescrizione, il Collegio ritiene di dover dare continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte che lo identifica nel momento in cui avviene l’effettiva diminuzione patrimoniale a danno dell’ente pubblico che, nel caso in esame, decorrere da ciascuna data di accredito dei contributi illecitamente erogati (euro 24.000,00 in data 27.12.2019; euro 74.052,71 in data 31.12.2020; euro 34.435,47 in data 03.09.2021; euro 22.650,00 in data 03.01.2022).
Ciò posto, atteso che il contestuale invito a dedurre, contenente tutte le indicazioni previste dall’art. 68 del c.g.c, è stato regolarmente notificato in data 22.01.2024 ad NO AR e TA AR, deve rilevarsi che il termine quinquennale di prescrizione – che, con riferimento al primo degli accrediti sarebbe spirato in data 27.12.2024, e in date successive per quelli seguenti – è stato regolarmente interrotto ai sensi dell’art. 66 c.g.c. in data 22.01.2024, ossia prima dello spirare del quinquennio prescrizionale, con conseguente piena tempestività dell’azione erariale.
Correttamente, peraltro, il Collegio di primo grado ha rilevato, con motivazioni che, ai sensi dell’art. 39, lett. d), c.g.c. e dell’art. 17, c.1, N.
di a. del c.g.c., il Collegio intende far proprie e confermare, come le condotte imputabili agli odierni appellanti – illecita sostituzione di documenti necessari all’ammissibilità della domanda e attribuzione di punteggio non spettante – costituiscano modalità idonee non soltanto, come si dirà, a far conseguire un contributo non dovuto, ma anche a mascherare la natura illecita – e quindi dannosa - dell’attribuzione.
Ciò, in particolare, attraverso l’attività di sostituzione dei preventivi, attività certamente volontaria: infatti, se non vi fosse stata alcuna volontà di occultare il danno, si sarebbe provveduto alla sostituzione dando corretta e formale evidenza procedimentale dell’avvenuta integrazione documentale.
Il mancato utilizzo delle ordinarie forme procedimentali costituisce, pertanto, a giudizio del Collegio, un ulteriore sicuro indice della natura dolosa dell’occultamento, che si aggiunge alla rilevanza penale delle condotte contestate agli odierni appellanti.
Per quanto precede, pertanto, l’eccezione di prescrizione si rivela infondata e va respinta.
2.- Nel merito, il Collegio ritiene che la decisione impugnata meriti conferma con riferimento ai capi che concernono l’affermazione della responsabilità dolosa e solidale dei sig.ri AL, TA e NO.
L’affermazione della loro responsabilità deriva, in primo luogo, dall’aver sostituito occultamente ed illecitamente in modo da fare risultare agli atti della domanda di sostegno della sig.ra TE BA un preventivo avente data dell’11.10.2017 e quindi antecedente a quella di presentazione telematica della domanda, in luogo del preventivo originariamente depositato dall’istante, che invece riportava la data del 21.10.2017, successiva a quella di presentazione della domanda, che avrebbe invece determinato l’inammissibilità della domanda.
In secondo luogo, si contesta ai partecipanti ai lavori della commissione di aver ‘convalidato’, in sede di prima fase istruttoria, 8 punti aggiuntivi autoattribuitisi dalla TE, nonostante mancasse nella scheda di auto-attribuzione del punteggio e nel piano aziendale alcun investimento specificatamente riferito al settore delle piante officinali. Tale condotta ha consentito alla domanda TE di beneficiare di una posizione in graduatoria alla quale non aveva diritto.
Le descritte condotte, poste in essere dai sig.ri AL, TA e NO in violazione patente di specifici obblighi di servizio di fonte normativa e derivanti da precise prescrizioni dei bandi di gara, hanno consentito un’illecita erogazione di risorse pubbliche a favore di un soggetto – la TE – che non ne aveva diritto, con conseguente danno erariale.
2.1. – Sul piano probatorio, Collegio di primo grado ha valutato non soltanto segmenti di trascrizioni di intercettazioni, ma un ponderoso compendio documentale versato in atti all’esito dell’acquisizione ex art.
256 c.p.p. del fascicolo della pratica della sig.ra TE BA effettuata dal Nucleo PEF della GdF di Palermo in data 07.02.2019 presso gli Uffici dell’IPA di Palermo.
Da tale documentazione risulta, infatti:
- quanto alla sostituzione dei preventivi:
a) che il preventivo della STS Forniture S.a.s., originariamente depositato all’atto della presentazione della domanda da parte della TE, era irregolare in quanto riportava una data successiva a quella di rilascio telematico della domanda e quindi non poteva essere allegato alla stessa;
b) l’esistenza di un appunto manoscritto in cui era riportata, fra l’altro, la frase “Preventivo STS con data successiva” (cfr. all. B.26, sub. 6, della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024), che dimostra che nel corso della seduta del 18.07.2018 i partecipanti (sigg. NO, TA e AL) ai lavori della sottocommissione, incaricata della verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità e della valutazione del punteggio della domanda di sostegno TE, avevano rilevato tale irregolarità trascrivendola, come detto, sull’appunto manoscritto ritrovato nella pratica;
c) l’esistenza agli atti della pratica TE di un altro preventivo, avente data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, che dimostra l’intervenuta sostituzione del preventivo irregolare.
Quanto alla illecita convalida del punteggio aggiuntivo:
a1) l’esistenza del sopra richiamato appunto manoscritto in cui era riportata, fra l’altro, la frase “Aggiungere in un preventivo l’essiccatore”
(cfr. all. B.26, sub. 6, della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024).
a2) che, riguardo a tale profilo, non sono stati sostituiti/prodotti preventivi con l’inclusione dell’essiccatore né risultano essere stati modificati il PSA e il computo metrico anche se gli odierni appellanti, nel verbale del 23.07.2018, avevano confermato tale punteggio di 8 punti.
Infine, la documentazione richiamata dimostra che le decisioni in ordine alla ‘sostituzione’ del preventivo, per rendere ammissibile la pratica TE e quella circa il punteggio aggiuntivo sono state correttamente imputate ai sig.ri NO e TA, quali componenti di diritto della relativa sottocommissione, nonché al sig. AL, quale partecipante alle predette decisioni.
2.2.- I fatti sopra descritti, così come documentalmente provati in base all’acquisizione dell’intera documentazione afferente alla pratica TE, rappresentano una solida base documentale sulla quale il giudice di primo grado ha fondato la condanna degli odierni appellanti, motivazioni dal punto 5.2. al punto 5.3.1 della motivazione con riferimento alle posizioni di NO, TA e AL, ragioni che, ai sensi dell’art. 39, lett. d), c.g.c. e dell’art. 17, c.1, N. di a. del c.g.c., il Collegio intende far proprie e confermare, in quanto né l’appello principale proposto dai sigg.ri TA e AL, né l’appello principale proposto dal sig. NO contengono difese o eccezioni capaci di disarticolare il corretto e razionale iter motivazionale dell’impugnata sentenza.
2.2.1. - Il sig. AL ha contestato col suo primo motivo dell’appello incidentale l’assenza della prova della condotta illecita in quanto fondata soltanto sulla mera trascrizione di brani di intercettazioni.
Il motivo è infondato Sul punto, è appena il caso di osservare che la motivazione del giudice di primo grado affida una funzione più che altro persuasiva ai contenuti delle intercettazioni; mentre, il reale valore probatorio è contenuto nel compendio documentale sopra richiamato sub 2.1., come correttamente valutato dal Giudice di primo grado, elementi probatori documentali che, anche a giudizio del Collegio, sono da soli idonei a sostenere le conclusioni di condanna alle quali è giunto il giudice di primo grado.
Indipendentemente dalle intercettazioni, infatti, risulta documentalmente provato in base al carteggio della pratica TE, che l’NO, quale componente di diritto della sottocommissione, ha valutato la pratica TE; ha rilevato le irregolarità (preventivo) e le carenze (punteggio) originarie della pratica (foglietto manoscritto) e, nonostante l’inammissibilità della domanda, senza utilizzare alcuna forma procedimentale, ha contribuito insieme con TA e AL, a far conseguire illecitamente il finanziamento alla TE.
2.2.2.- Del pari infondati sono i motivi formulati dalle difese TA, AL e NO con i quali gli appellanti hanno contestato l’insussistenza del nesso causale tra le condotte contestate e l’evento
(terzo motivo TA-AL e secondo motivo NO) e la mancanza di prova del dolo (primo motivo TA-AL e terzo motivo NO).
Le argomentazioni svolta al riguardo dalle difese si presentano sostanzialmente sovrapponibili, il chè ne impone per ragioni di sinteticità una trattazione congiunta.
2.2.2.1.- Quanto al nesso causale, le difese degli appellanti ne escludono la sussistenza sulla base dei seguenti rilievi:
- l’intervenuta ripetuta proroga delle scadenze di presentazione delle domande di sostegno e loro sanabilità;
- l’ammissibilità di un soccorso istruttorio;
- l’aiuto pubblico sarebbe comunque spettato alla TE.
I motivi sopra sintetizzati non hanno pregio.
Com’è noto, l’accertamento del nesso di causalità, nel caso di condotte commissive, viene condotto attraverso un procedimento di eliminazione mentale della condotta contestata e di verifica della sussistenza o meno dell’evento (teoria della condicio sine qua non)
quale conseguenza ‘normale’, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, della condotta considerata (teoria della c.d.
‘regolarità causale’).
Verificata la causalità materiale, occorre alla stregua dell’art. 1223 c.c.
accertare la c.d. ‘causalità giuridica’, ossia, quale dimensione del danno sia conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita, sempre secondo il criterio della regolarità causale (normale effetto della condotta), valutato secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, ossia del ‘più probabile che non’
A tale stregua, nel caso in esame se si eliminasse mentalmente la sostituzione del preventivo successivo alla data di presentazione della domanda, nella documentazione procedimentale della istanza TE sarebbe rimasto il preventivo irregolare, che ne avrebbe determinato l’inammissibilità e, con essa, l’impossibilità di erogare il finanziamento alla TE.
In tale prospettiva, proprio la scelta operata dagli odierni appellanti di non attivare alcuna legale forma procedimentale di ‘sanatoria’ della pratica TE, ma di procedere, quantomeno praeter, se non più propriamente contra legem, ad una alterazione della documentazione istruttoria, ha impedito l’eventuale efficacia elidente del descritto nesso causale ad opera delle ripetute proroghe delle scadenze di presentazione delle domande di sostegno e loro sanabilità, in quanto la condotta degli odierni appellanti ha reso ‘inutili’ a detti fini le richiamate proroghe.
Del pari, come correttamente chiarito dal giudice di primo grado, si rivela inapplicabile al caso in esame l’istituto del soccorso istruttorio, anche in ragione di quanto disposto con DDG n. 42665 di prot. del 01.09.2017 recante “PSR Sicilia 2014-2020, sottomisura 4.1.
Ricevibilità, ammissibilità, e valutazione criteri di selezione.
Disposizioni operative” (cfr. all. B., sub. 13, della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024)
Sul punto si osserva che l’applicabilità della disciplina del soccorso istruttorio deve trovare coordinamento con quella della ragionevole durata dei tempi procedimentali (art. 2, l.n. 241 del 1990 e s.m.i.), che impone nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, nonché con i principi d’autoresponsabilità degli istanti e di par condicio dei concorrenti (Cons. Stato, Sez. VII, Sentenza, 13/06/2025, n. 5165).
In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che “Nella materia della redistribuzione delle risorse pubbliche, l'istituto del soccorso istruttorio soggiace a un'applicazione ancora più rigorosa di quanto avvenga nelle gare pubbliche, considerando che nelle procedure di finanziamento, nelle quali la P.A. "distribuisce risorse", prevale la norma generale più restrittiva, a tutela della par condicio dei concorrenti che hanno interesse a ottenere il finanziamento, con conseguente limitazione della possibilità di integrare ex post la domanda, prevalendo nelle procedure selettive in generale il necessario rispetto del principio della parità di trattamento, con eventuale ammissione della sola regolarizzazione (della domanda)
e mai dell'integrazione documentale. Le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono, dunque, tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio” (ex plurimis, v. T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, 19/05/2025, n. 9493).
Quanto, infine, alla considerazione secondo la quale l’aiuto pubblico sarebbe comunque spettato alla TE, anche in questo caso l’argomento non ha pregio in quanto sconta l’impossibilità di dimostrare che senza le condotte contestate agli odierni appellanti si sarebbe superata la preclusione dell’inammissibilità causata dal preventivo irregolare.
2.2.2.1.- Quanto al dolo, in aggiunta alla dimensione di rilevanza penale delle condotte contestate agli odierni appellati, già correttamente valutata dal giudice di primo grado, va osservato che dalla documentazione in atti – ed in particolare dal foglietto manoscritto ritrovato nel fascicolo TE dalla Guardia di Finanza – risulta:
- una piena consapevolezza da parte dei partecipanti alle operazioni della sottocommissione di valutazione (NO, TA e AL) della inammissibilità della domanda dovuta al preventivo con data successiva alla presentazione della domanda;
- l’adozione da parte dei predetti della scelta di sostituire il documento al di là di ogni forma procedimentale amministrativa ammessa dalla legge o dal bando, con l’effetto di sottrarre alla par condicio procedimentale la pratica TE;
- attese le finalità della procedura, ossia quella di acquisire un finanziamento dalla p.a., l’erogazione da parte della Regione Sicliana di tale beneficio economico alla TE – soprattutto nonostante l’inammissibilità della domanda – rappresenta una conseguenza patrimoniale normale delle condotte contestate agli odierni appellanti;
Gli elementi indiziari sopra richiamati, secondo i criteri inferenziali della normalità e della razionalità, convergono nella dimostrazione del dolo dei sig.ri NO TA e AL (concordanza) in modo possibile e verosimile (gravità), e sono tali (precisione) che la conseguenza –
secondo le regole di esperienza valutate secondo il criterio di giudizio del ‘più probabile che non’ (v. Cass. n. 9760 del 2015) - è quella di esprimere una volontaria determinazione alla condotta antigiuridica e un’univoca intenzionalità del suo evento dannoso.
Nel caso in esame è ragionevolmente preponderante l’evidenza che il danno che deriva dalle condotte contestate agli odierni appellanti è stato da questi intenzionalmente voluto. Infatti, secondo una regola d’esperienza comune “Quanto maggiore è la probabilità del verificarsi di una conseguenza/evento, più verosimile è che questo evento sia previsto e più grande è la probabilità che l’evento sia intenzionale.”
(Sez. giur. App. Siciliana, n. 30 del 2025)
È, infatti, una conseguenza ragionevolmente prevedibile che, alterando la documentazione in atti, rendendo ammissibile
(sostituzione del preventivo) e positivamente valutabile (conferma di un punteggio non dovuto) una domanda che invece era inammissibile, si determinino ‘automaticamente’ sia l’indebito accoglimento della stessa, sia la conseguente illecita elargizione di somme di denaro pubblico.
La sussistenza della natura dolosa delle condotte imputate agli odierni appellanti esclude, pertanto, la possibilità di applicazione di qualsiasi potere riduttivo dell’addebito (quinto motivo TA-AL e quarto motivo NO).
Infine, privo di pregio si rivela anche il quarto motivo d’appello della difesa TA – AL, che nega l’esistenza del danno erariale.
Le argomentazioni spese dalla difesa, in realtà, si dimostrano inconsistenti.
Infatti, che a fronte dell’inammissibilità della domanda, la TE avrebbe avuto comunque diritto al finanziamento costituisce una petizione di principio della difesa del tutto indimostrata, mentre risulta ampiamente dimostrato che senza l’intervento anche di TA e AL la domanda sarebbe rimasta inammissibile con impossibilità di conseguire il finanziamento.
Inoltre, il fatto che l’impresa abbia realizzato il progetto è del tutto irrilevante, in quanto la contestazione riguarda l’illecita erogazione del finanziamento e non l’illecito utilizzo o distrazione dello stesso.
In tale prospettiva, il danno per l’amministrazione è costituito dal ‘costo opportunità’ sostenuto dall’amministrazione, ossia dall’aver dovuto rinunciare, in ragione delle condotte fraudolente e dannose degli odierni appellanti, a finanziare un progetto pienamente ammissibile.
Per quanto precede, definitivamente pronunciando, il Collegio rigetta gli appelli TA, AL e NO e conferma la sentenza di condanna nei loro confronti.
3.- Del pari si rivela infondato l’appello del Procuratore regionale proposto contro i sigg.ri D’AM e TE.
3.1.- Con riferimento alla posizione del sig. D’AM, preliminarmente occorre rilevare che l’atto d’appello, pur proposto contro il D’AM, contiene la richiesta di condanna del sig. NO, lambendo la sanzione dell’inammissibilità.
In disparte tale rilievo, sul merito del motivo d’appello col quale il PM chiede la condanna del D’AM a titolo di colpa grave per omesso controllo, il Collegio ritiene meritevole di conferma la motivazione dell’impugnata sentenza che ha escluso il contributo del D’AM nel danno di cui è causa, riferendosi gli elementi probatori forniti dal pm a carico del D’AM ad altre pratiche (EC IU, Coltivazioni AR s.r.l., UT US, San Cipirello, Consorzio Agrario di Palermo) mancando quindi, quali elementi indiziari, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza al fine di provare una responsabilità del D’AM nella gestione della pratica TE.
3.2.- Anche con riferimento alla posizione della sig. TE l’appello del Procuratore regionale, con il quale si contesta il rigetto delle domande definite ‘subordinate’ e variamente qualificate come di
“indebito arricchimento” o di “arricchimento senza causa” per ragioni di merito, piuttosto che per difetto di giurisdizione, invocando sul punto SU n. 33954 del 2023, nonché il principio di concentrazione delle tutele, non merita favorevole scrutinio per le ragioni che seguono.
Al riguardo, sarà utile ricostruire la causa petendi ed il petitum della domanda articolata dal pm in n. 7 righe della citazione in primo grado in primo grado (pag. 35) con riferimento alla responsabilità della sig.
TE quale percettrice del finanziamento: “Del danno in discorso deve rispondere anche il percettore, il quale ha incassato indebitamente delle somme non spettanti.
Per di più il termine per l’esecuzione delle opere (24 mesi) dalla notificazione del decreto di concessione è ormai irrimediabilmente spirato senza che le stesse siano state realizzate.
Ne consegue che il percettore non ha titolo per trattenere quanto ricevuto che deve pertanto essere restituito all’ente creditore” (v.)
Successivamente, a pag. 52 dell’atto di citazione veniva specificato che “…i percettori sono convenuti nel presente giudizio, con richiesta di condanna al pagamento in solido di quanto indebitamente percepito.”.
Concludendo, a pag. 59, il pm citava in giudizio tra gli altri, anche la sig. TE, “per ivi sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 155.138,18 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore di AGEA nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato”.
Come risulta per tabulas, pertanto, nessuna “domanda subordinata”,
né di “indebito arricchimento”, nè “arricchimento senza causa”, è stata articolata dal pm nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Né esistono in citazione prospettazioni di autonome causae petendi che le sostengano, avendo le due domande certamente un’unica finalità solidaristica, ma presupposti oggettivi e soggettivi totalmente diversi tra loro e rispetto a una domanda di risarcimento danno.
Il giudice di primo grado, nell’esercizio corretto della propria discrezionalità interpretativa circa i contenuti della domanda e la sua qualificazione giuridica – atteso che gli unici fatti allegati, unitamente alle deduzioni di elementi probatori, concernevano una domanda conclusiva di risarcimento di danno erariale per tutti i convenuti in primo grado – ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici e ricostruttivi, che quella proposta contro la sig.a TE fosse una domanda di risarcimento di danno erariale e l’ha correttamente ritenuta infondata.
Soltanto con l’appello il Procuratore regionale ha precisato le proprie domande, facendo riferimento specifico allo spostamento patrimoniale senza causa, che fonda l’azione d’arricchimento, prospettando per la prima volta in appello una questione di giurisdizione.
Ma tale azione, non proposta in primo grado, in appello rappresenta una domanda nuova, come tale inammissibile, ai sensi dell’art. 193 c.g.c.
E’ pertanto priva di fondamento la conclusione del Procuratore regionale quando afferma che, alla stregua del principio di concentrazione delle tutele ed in forza dei principi espressi da SU n.
33954 del 2023 “il giudice di primo grado, ritenuti insussistenti i presupposti dell’azione principale risarcitoria per difetto dell’elemento soggettivo, avrebbe dovuto esaminare la domanda subordinata di arricchimento senza causa, la quale, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite, viene in soccorso dell’attore allorquando la condotta controversa non si caratterizza per l’elemento soggettivo”.
Manca, infatti, nel caso in discussione, anche la stessa proposizione della domanda che, com’è noto, è un presupposto d’esistenza del processo, senza la quale nemmeno si pone il tema della giurisdizione o un problema di concentrazione delle tutele (art. 3, c.g.c).
Per quanto precede, il Collegio respinge l’appello del Procuratore regionale.
4.- Merita, invece, accoglimento l’appello della difesa AN.
Esaminati gli atti di causa, il Collegio ritiene rilevante il fatto che, in ragione di un trasferimento, il sig. AN non poteva verificare l’esito della pratica TE (fatto rilevato anche dal giudice di primo grado).
Così, da un lato, l’accertata mancata presenza del AN alle operazioni della sottocommissione di valutazione, dall’altro alto, la mancanza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, in base ai quali dimostrare l’intervento causale – in concorso o cooperazione -
del AN nella realizzazione del danno, inducono il Collegio ad accogliere sul punto l’appello e a riformare sul punto l’impugnata sentenza, rigettando la domanda formulata in primo grado nei confronti del sig. AN per difetto di prova del contributo causale.
5. – Tutto quanto sopra considerato e ritenuto, il Collegio:
- rigetta l’appello principale proposto dai sig.ri AL e TA, e gli appelli incidentali proposti rispettivamente dal sig. NO e dal Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana con conseguente conferma della condanna in solido dei sigg. NO AR, TA AR, AL US al pagamento in solido nei confronti di AGEA della somma complessiva di euro 155.138,18 oltre accessori, così come determinati nell’impugnata sentenza.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza ex art. 31 del c.g.c. e sono liquidate di seguito nel dispositivo.
- accoglie l’appello incidentale proposto da sig. AN e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta la domanda di primo grado proposta nei suoi confronti; le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 31 del c.g.c. e sono liquidate di seguito nel dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, riuniti gli appelli in epigrafe, definitivamente pronunciando,
- rigetta l’appello principale proposto dai sig.ri AL e TA, e gli appelli incidentali proposti rispettivamente dal sig. NO e dal Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana con conseguente conferma della condanna in solido dei sigg. NO AR, TA AR, AL US al pagamento a favore di AGEA della somma complessiva di euro 155.138,18 oltre accessori, così come determinati nell’impugnata sentenza; le spese di giustizia sono liquidate in euro 128,00 (Centoventotto/00 euro) a carico dei soccombenti, in solido tra loro;
- accoglie l’appello incidentale proposto da sig. AN e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta la domanda di primo grado proposta nei suoi confronti; le spese processuali sono liquidate in euro 4.000,00
(Quattromilaeuro/00) a carico dell’AGEA.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Cons. Marco Smiroldo Pres. Vincenzo Lo Presti Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge Palermo, 08/01/2026 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente