Articolo 4 della Legge 19 luglio 1894, n. 338
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 agosto 1894
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Versione
7 agosto 1903
Art. 4.

In relazione e per l'adempimento di tali impegni verra' annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici la somma di L. 1,500,000, la quale per L. 1,420,000 sara' destinata al pagamento rateale dei sussidi dovuti ai comuni, liquidati o da liquidarsi.

Le rimanenti 80,000 lire saranno destinate a far fronte alle spese di cui e' cenno ai numeri 265, 266, 267, 268, del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1894-95.

Cessando le spese di cui nel precedente alinea, la somma che man mano restera' disponibile sara' aggiunta al fondo destinato al pagamento rateale dei sussidi.

((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 luglio 1903, n. 312 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Agli effetti della presente legge sara' mantenuto in vigore l' art. 4 della legge 19 luglio 1894, n. 338 , in quanto riguarda lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici dell'annua somma di L. 1,500,000 da erogarsi nel pagamento dei sussidi spettanti ai Comuni".
Entrata in vigore il 7 agosto 1903