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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/09/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2823/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2823/2023 promossa da: (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Cervia (RA), Via Galimberti n. 8, con il patrocinio dell'avv. EMANUELE GENTILI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesena, Via Ex Tiro a Segno n. 20 e (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. EMANUELE GENTILI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena, Via Ex Tiro a Segno n. 20
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale d'udienza dello 03.07.2025. In data 28.12.2023 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15.11.2023, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio a Cervia (RA) in data 06.06.2009, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli atti di matrimonio di tale Comune, all'atto n.19, parte I, anno 2009, che dall'unione era nata in data [...] la figlia che, nel corso degli anni, insanabili contrasti e Persona_1 profonde diversità avevano portato progressivamente i coniugi ad allontanarsi l'uno dall'altra tanto che, a giugno 2023, la sig.ra si trasferiva in un appartamento in locazione sito a Cervia (RA), via Parte_2
G. Di Vittorio n. 89/p e che, essendo irreversibilmente venuta meno la comunione morale e materiale alla base dell'unione coniugale, avevano deciso di proporre ricorso cumulativo congiunto di separazione e divorzio. Le parti chiedevano quindi al Tribunale di Ravenna di omologare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati fermo l'obbligo reciproco di improntare la loro condotta futura al massimo mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, situata a Cervia in via Galimberti n 8 Ravenna (RA), rimarrà assegnata al IG. che ivi resterà a vivere unitamente alla figlia;
Pt_1
3) si dà atto che la IG.ra ha già lasciato la propria abitazione per andare a vivere in un Parte_2 appartamento in affitto in Cervia (RA) via G.di Vittorio nr. 89P;
4) la figlia minorenne resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il padre, anche ai fini anagrafici;
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza dei figli presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto, in ogni circostanza, delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore;
5) la IG.ra potrà vedere e tenere con sè la figlia liberamente accordandosi direttamente Parte_2 con quest'ultima per i periodi e le modalità, informato il padre, e comunque per circa tre giorni alla settimana;
6) Il IG. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia e Pt_1 corrisponderà quale contributo al mantenimento della stessa alla la somma mensile di € Parte_2
200 fino a quando non sarà economicamente autosufficiente e non vivrà più con i genitori. Per_1
7) Ciascuna parte dichiara di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento a carico dell'altra parte;
8) Le spese della presente procedura saranno corrisposte per intero da ”. Parte_1
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termini di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note scritte e preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 6 “
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cervia;
2. Confermare che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Cervia in via Galimberti n 8 Ravenna (RA), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, ivi presenti, rimarrà in godimento della sig. Pt_1
3. Confermare che ciascuna parte dichiara di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento a carico dell'altra;
4. Dare atto che le parti hanno già dato atto in sede di separazione di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo nessuno escluso;
5. La figlia minorenne resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il padre, anche ai fini anagrafici;
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza dei figli presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto, in ogni circostanza, delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore;
6. La IG.ra potrà vedere e tenere con sè la figlia liberamente accordandosi direttamente Parte_2 con quest'ultima per i periodi e le modalità, informato il padre, e comunque per circa tre giorni alla settimana
7. Il IG. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia e Pt_1 corrisponderà quale contributo al mantenimento della stessa alla la somma mensile di € Parte_2
200 che raggiunta la maggiore età verrà versata direttamente alla figlia . Per_1
8. Le spese della presente procedura saranno corrisposte per intero da ”. Parte_1
Con decreto emesso in data 23.11.2023, il Giudice delegato fissava udienza in data 11.04.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 28.12.2023 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 09.04.2024. Con ordinanza emessa in data 02.05.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza emessa in data 05.07.2024, il Collegio convocava le parti per gli opportuni chiarimenti in ordine alla condizione n. 6 che pone a carico del sig. il mantenimento ordinario e Pt_1 straordinario della figlia, con corresponsione da parte dello stesso alla sig.ra di un contributo Parte_2 mensile pari ad euro 200,00. All'udienza del 26.09.2024, le parti davano atto che, nelle more, la figlia aveva iniziato a vivere per pari tempo presso l'abitazione paterna e quella materna e che la sig.ra contribuiva Parte_2 direttamente all'acquisto dell'abbigliamento e delle ulteriori spese della figlia quando la figlia si trova presso di lei. Le parti, alla luce del collocamento paritario e della disparità reddituale, insistevano per l'omologa delle condizioni di cui al ricorso congiunto, esclusa la condizione n. 5 in considerazione della pari permanenza della figlia presso ciascun genitore. Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
pagina 3 di 6 In data 10.12.2024 il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 1027/2024 con cui omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza dello 03.07.2025 innanzi al medesimo. Alla suddetta udienza, la difesa delle parti dava atto di aver depositato nota di precisazione delle conclusioni in data 01.07.2025 e che, per errore materiale, era stato indicato il collocamento prevalente della figlia minore presso il padre invece che, correttamente, il collocamento paritario della medesima presso entrambi i genitori. Il sig. e la sig.ra comparsi personalmente in udienza, confermavano di voler Pt_1 Parte_2 divorziare, che lo stato di separazione si protraeva dall'instaurazione del procedimento nonché le condizioni di divorzio contenute nella nota di precisazione delle conclusioni, con il collocamento paritario della figlia. Il loro difensore chiedeva pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nelle note con la correzione di cui al punto 5. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, nella nota depositata in data 01.07.2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso congiunto e che si trascrivono di seguito:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cervia;
2. Confermare che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Cervia (RA), in Via Galimberti n. 8, 48015, unitamente ai mobili, gli arredi e le pertinenze ivi presenti, rimarrà in godimento del IG.
Pt_1
3. Confermare che ciascuna parte dichiara di essere economicamente autosufficiente e che rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento a carico dell'altra;
4. Dare atto che le parti hanno già dato atto in sede di separazione di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo nessuno escluso;
5. La figlia minorenne resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il padre, anche ai fini anagrafici. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della figlia presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto, in ogni circostanza, delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore;
6. La IG.ra informato il padre, potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente Parte_2 accordandosi direttamente con quest'ultima per i periodi e le modalità, e comunque per circa tre giorni alla settimana;
7. Il IG. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia e Pt_1 corrisponderà quale contributo al mantenimento della stessa alla la somma mensile di € Parte_2
200,00 che, raggiunta la maggiore età, verrà versata direttamente alla figlia;
Per_1
8. Le spese della presente procedura saranno corrisposte per intero dal IG. . Pt_1
pagina 4 di 6 Ciò posto, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 06.06.2009 a Cervia e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 19, parte I, dell'anno 2009. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti in data 10.12.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, in primo luogo si rileva che le parti hanno dato atto che, per mero errore, hanno indicato nella nota di precisazione delle conclusioni il collocamento prevalente della minore presso il padre invece del collocamento paritario. A modifica della condizione n. 5 riportata nelle conclusioni, deve pertanto intendersi il collocamento paritario della figlia minore presso ciascun genitore.
Ritiene il Collegio come, alla luce dei chiarimenti resi dalle parti in udienza e dell'attuale regime di collocamento paritario della figlia presso ciascun genitore, non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti, in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e risultano conformi all'interesse della figlia minore come disciplinato dalle norme positive. Per_1
Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il Parte_1
16.06.1975, e nata a Ravenna il 17.03.1982, a [...] in data [...], con Parte_2 atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 19, p. 1, dell'anno 2009;
pagina 5 di 6 - OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti con le modifiche apportate all'udienza dello 03.07.2025 come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 30.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2823/2023 promossa da: (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Cervia (RA), Via Galimberti n. 8, con il patrocinio dell'avv. EMANUELE GENTILI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesena, Via Ex Tiro a Segno n. 20 e (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. EMANUELE GENTILI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena, Via Ex Tiro a Segno n. 20
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale d'udienza dello 03.07.2025. In data 28.12.2023 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15.11.2023, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio a Cervia (RA) in data 06.06.2009, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli atti di matrimonio di tale Comune, all'atto n.19, parte I, anno 2009, che dall'unione era nata in data [...] la figlia che, nel corso degli anni, insanabili contrasti e Persona_1 profonde diversità avevano portato progressivamente i coniugi ad allontanarsi l'uno dall'altra tanto che, a giugno 2023, la sig.ra si trasferiva in un appartamento in locazione sito a Cervia (RA), via Parte_2
G. Di Vittorio n. 89/p e che, essendo irreversibilmente venuta meno la comunione morale e materiale alla base dell'unione coniugale, avevano deciso di proporre ricorso cumulativo congiunto di separazione e divorzio. Le parti chiedevano quindi al Tribunale di Ravenna di omologare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati fermo l'obbligo reciproco di improntare la loro condotta futura al massimo mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, situata a Cervia in via Galimberti n 8 Ravenna (RA), rimarrà assegnata al IG. che ivi resterà a vivere unitamente alla figlia;
Pt_1
3) si dà atto che la IG.ra ha già lasciato la propria abitazione per andare a vivere in un Parte_2 appartamento in affitto in Cervia (RA) via G.di Vittorio nr. 89P;
4) la figlia minorenne resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il padre, anche ai fini anagrafici;
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza dei figli presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto, in ogni circostanza, delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore;
5) la IG.ra potrà vedere e tenere con sè la figlia liberamente accordandosi direttamente Parte_2 con quest'ultima per i periodi e le modalità, informato il padre, e comunque per circa tre giorni alla settimana;
6) Il IG. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia e Pt_1 corrisponderà quale contributo al mantenimento della stessa alla la somma mensile di € Parte_2
200 fino a quando non sarà economicamente autosufficiente e non vivrà più con i genitori. Per_1
7) Ciascuna parte dichiara di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento a carico dell'altra parte;
8) Le spese della presente procedura saranno corrisposte per intero da ”. Parte_1
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termini di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note scritte e preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 6 “
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cervia;
2. Confermare che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Cervia in via Galimberti n 8 Ravenna (RA), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, ivi presenti, rimarrà in godimento della sig. Pt_1
3. Confermare che ciascuna parte dichiara di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento a carico dell'altra;
4. Dare atto che le parti hanno già dato atto in sede di separazione di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo nessuno escluso;
5. La figlia minorenne resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il padre, anche ai fini anagrafici;
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza dei figli presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto, in ogni circostanza, delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore;
6. La IG.ra potrà vedere e tenere con sè la figlia liberamente accordandosi direttamente Parte_2 con quest'ultima per i periodi e le modalità, informato il padre, e comunque per circa tre giorni alla settimana
7. Il IG. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia e Pt_1 corrisponderà quale contributo al mantenimento della stessa alla la somma mensile di € Parte_2
200 che raggiunta la maggiore età verrà versata direttamente alla figlia . Per_1
8. Le spese della presente procedura saranno corrisposte per intero da ”. Parte_1
Con decreto emesso in data 23.11.2023, il Giudice delegato fissava udienza in data 11.04.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 28.12.2023 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 09.04.2024. Con ordinanza emessa in data 02.05.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza emessa in data 05.07.2024, il Collegio convocava le parti per gli opportuni chiarimenti in ordine alla condizione n. 6 che pone a carico del sig. il mantenimento ordinario e Pt_1 straordinario della figlia, con corresponsione da parte dello stesso alla sig.ra di un contributo Parte_2 mensile pari ad euro 200,00. All'udienza del 26.09.2024, le parti davano atto che, nelle more, la figlia aveva iniziato a vivere per pari tempo presso l'abitazione paterna e quella materna e che la sig.ra contribuiva Parte_2 direttamente all'acquisto dell'abbigliamento e delle ulteriori spese della figlia quando la figlia si trova presso di lei. Le parti, alla luce del collocamento paritario e della disparità reddituale, insistevano per l'omologa delle condizioni di cui al ricorso congiunto, esclusa la condizione n. 5 in considerazione della pari permanenza della figlia presso ciascun genitore. Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
pagina 3 di 6 In data 10.12.2024 il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 1027/2024 con cui omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza dello 03.07.2025 innanzi al medesimo. Alla suddetta udienza, la difesa delle parti dava atto di aver depositato nota di precisazione delle conclusioni in data 01.07.2025 e che, per errore materiale, era stato indicato il collocamento prevalente della figlia minore presso il padre invece che, correttamente, il collocamento paritario della medesima presso entrambi i genitori. Il sig. e la sig.ra comparsi personalmente in udienza, confermavano di voler Pt_1 Parte_2 divorziare, che lo stato di separazione si protraeva dall'instaurazione del procedimento nonché le condizioni di divorzio contenute nella nota di precisazione delle conclusioni, con il collocamento paritario della figlia. Il loro difensore chiedeva pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nelle note con la correzione di cui al punto 5. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, nella nota depositata in data 01.07.2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso congiunto e che si trascrivono di seguito:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cervia;
2. Confermare che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Cervia (RA), in Via Galimberti n. 8, 48015, unitamente ai mobili, gli arredi e le pertinenze ivi presenti, rimarrà in godimento del IG.
Pt_1
3. Confermare che ciascuna parte dichiara di essere economicamente autosufficiente e che rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento a carico dell'altra;
4. Dare atto che le parti hanno già dato atto in sede di separazione di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo nessuno escluso;
5. La figlia minorenne resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il padre, anche ai fini anagrafici. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della figlia presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto, in ogni circostanza, delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore;
6. La IG.ra informato il padre, potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente Parte_2 accordandosi direttamente con quest'ultima per i periodi e le modalità, e comunque per circa tre giorni alla settimana;
7. Il IG. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia e Pt_1 corrisponderà quale contributo al mantenimento della stessa alla la somma mensile di € Parte_2
200,00 che, raggiunta la maggiore età, verrà versata direttamente alla figlia;
Per_1
8. Le spese della presente procedura saranno corrisposte per intero dal IG. . Pt_1
pagina 4 di 6 Ciò posto, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 06.06.2009 a Cervia e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 19, parte I, dell'anno 2009. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti in data 10.12.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, in primo luogo si rileva che le parti hanno dato atto che, per mero errore, hanno indicato nella nota di precisazione delle conclusioni il collocamento prevalente della minore presso il padre invece del collocamento paritario. A modifica della condizione n. 5 riportata nelle conclusioni, deve pertanto intendersi il collocamento paritario della figlia minore presso ciascun genitore.
Ritiene il Collegio come, alla luce dei chiarimenti resi dalle parti in udienza e dell'attuale regime di collocamento paritario della figlia presso ciascun genitore, non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti, in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e risultano conformi all'interesse della figlia minore come disciplinato dalle norme positive. Per_1
Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il Parte_1
16.06.1975, e nata a Ravenna il 17.03.1982, a [...] in data [...], con Parte_2 atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 19, p. 1, dell'anno 2009;
pagina 5 di 6 - OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti con le modifiche apportate all'udienza dello 03.07.2025 come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 30.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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