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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/10/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1394/2020 vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cetraro Marina, Viale Lucibello n. 4, presso lo studio dell'avv. Nicola Antonio Braile, che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cetraro, via Francesco Pirrino n. 37, presso lo studio dell'avv. Berenice
Caldiero, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda attrice.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Secondo quanto sostenuto dalle parti attrici, il sinistro per cui è causa sarebbe stato causato dallo stato in cui versava il manto stradale, per la presenza di una buca, nel
Comune di Cetraro.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che si provi il caso fortuito”.
Onere del danneggiato è provare l'evento dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
“I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279;
Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811)” (Cassazione sez. III Civile, sentenza 20 gennaio-
24 febbraio 2011, n. 4476).
Nel caso in esame risulta sufficientemente provato, a seguito dell'espletata istruttoria, che, in fatto, l'incidente occorso a si sia verificato per una difettosa Parte_1
custodia addebitabile al convenuto.
pagina 2 di 7 All'udienza del 21.02.2023, il teste ha affermato: “Confermo che nel Testimone_1
pomeriggio del 21.07.2010, la sig.ra stava percorrendo a piedi la Parte_2
, in Cetraro (CS). Posso dire questo perché mi trovavo di fronte al luogo dove Parte_3
si trovava l'attrice a circa 30/40 m. e l'ho vista cadere”; 2) “Confermo che nella circostanza di cui al capitolo n. 1, la sig.ra cadeva in terra a causa di una buca Pt_1
presente su Via Palombaro in Cetraro, vicino la Chiesa di San Pietro Apostolo. Preciso di aver assistito alla caduta e confermo che la buca dove è caduta la signora è raffigurata nelle foto che mi si mostrano e che sono allegate al fascicolo di parte attrice”; 3)
“Confermo che, subito dopo la caduta, la sig.ra avvertiva dolori alla caviglia e al Pt_1
ginocchio sinistro. Aggiungo che l'attrice zoppicava”; 4) “La buca era impercettibile per il colore in quanto il pezzo di strada raffigurato nelle foto che mi vengono mostrate era tutto grigio e la buca non era segnalata. La buca era larga mezzo metro circa, lunga circa mezzo metro e profonda circa 3/4 cm.”.
All'udienza del 10.10.2023, il teste ha affermato: “Sul capitolo 1) Testimone_2
“Confermo che nel pomeriggio del 21.07.2010, la sig.ra stava Parte_2
percorrendo a piedi la via Palombaro, in Cetraro (CS). Sono a conoscenza di ciò in quanto in quel momento mi trovavo sulla suddetta strada;
Sul capitolo 2) “Confermo che nella circostanza di cui al capitolo n. 1, la sig.ra cadeva in terra a causa di una Pt_1
buca presente su Via Palombaro in Cetraro, vicino la Chiesa di San Pietro Apostolo, come da foto che mi viene mostrata dal fascicolo di parte attrice. Riconosco sulle foto che mi vengono mostrate i luoghi nonché la buca in cui è caduta la Io mi Pt_1
trovavo ad una decina di metri circa dal punto in cui è avvenuta la caduta. ” Sul capitolo
3) “Confermo che, subito dopo la caduta, la sig.ra avvertiva dolori alla caviglia Pt_1
ed al ginocchio sinistro”; Sul capitolo 4) “La buca era profonda almeno 5 cm e larga circa 1 metro per un metro e di forma irregolare. La buca non era visibile in quanto il colore del fondo si camuffava col manto stradale”. A domanda dell'avv. Caldiero: “
Preciso che ho visto la scena perché mi trovavo nella parte bassa della strada e la signora pagina 3 di 7 scendeva dalla predetta strada”.”; “A domanda dell'avv. Braile: “Non era segnalata questa buca”;”.
All'udienza del 05.03.2024 il teste ha affermato: “Sul capitolo n. 6: Testimone_3
“Confermo che la sera del 21.07.2010 la sig.ra è rincasata accusando Parte_2
forti dolori alla caviglia ed al ginocchio sinistro. Preciso che quella stessa sera sono stato chiamato, mi sono venuti a bussare a casa, per dirmi che mia madre era caduta. Quindi mi sono portato sul posto dove era mia madre e l'ho aiutata. Lei si è appoggiata a me per tornare a casa perché noi abitiamo vicino a circa 100/200 metri dal luogo del sinistro.
Mia madre, in quella occasione si lamentava dei dolori al piede ed al ginocchio sinistro ed ancora oggi ha dolori. A casa l'ho fatta stendere sul letto e le ho messo un pò di ghiaccio sul ginocchio e caviglia che erano gonfi.”; Sul capitolo n.7: “Ribadisco che il dolore alla caviglia si è acutizzato nei giorni susseguenti alla caduta, tanto da dover essere necessario, per mia madre, l'accesso al Pronto Soccorso del P.O. di Cetraro.
Preciso che l'ho vista aggravarsi ed ho notato che stava a letto perché non riusciva a poggiare la gamba e sono stata costretto ad accompagnarla al Pronto Soccorso di
Cetraro, perché ho avuto paura delle sue condizioni ”.”.
Orbene, difficilmente l'insidia poteva essere evitata, essendo la buca impercettibile per il colore, il che rendeva il pericolo difficilmente visibile.
Pertanto, essendo stato provato il nesso causale tra le condizioni in cui versava il tratto di strada ed in particolare la buca ivi presente di competenza dell'ente convenuto e i danni subiti dall'attrice, e non essendo stato provato il caso fortuito o un concorso di colpa del danneggiato, la domanda va accolta.
Ciò posto, nella perizia depositata dal CTU, dott. le cui risultanze Persona_1
vanno integralmente accolte, in quanto suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate, ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, si legge: “Come si rileva dalla documentazione allegata in atti, la Perizianda, a causa e per effetto del sinistro del 21.07.2010, riportava le seguenti lesioni: “Trauma Distorsivo Caviglia Sin. pagina 4 di 7 Contusione Escoriata Ginocchio Sinistro” Quanto al nesso di causalità esiste un rapporto diretto, sotto il profilo modale, cronologico, topografico, tra la natura ed efficienza del trauma e le descritte lesioni sofferte, così come dichiarato dalla perizianda e da quanto si desume dal verbale di PS. Infatti a causa di una buca, non segnalata, presente sul manto stradale, come si evince, sia dalla relazione del pronto soccorso di Cetraro, che dalla allegata documentazione fotografica, la perizianda inciampava, rovinando al suolo, riportando nella caduta un trauma distorsivo alla caviglia sinistra con algie, difficoltà alla deambulazione e una ferita escoriata al ginocchio sinistro. Tale dinamica giustifica sia il trauma distorsivo di caviglia che il trauma contusivo escoriato al ginocchio sinistro”(p. 6 CTU). E ha riconosciuto una ITT per giorni 20, una ITP per giorni 56 mediamente al 25%, ed una percentuale di danno biologico pari a 4 punti. Infine, ha riconosciuto le spese sanitarie sostenute documentate pari ad € 348,62.
Pertanto, considerata l'età dell'attrice al momento dell'evento dannoso e dei consueti criteri equitativi di risarcimento del danno seguiti da questo Tribunale (Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale - Tribunale di Milano – anno 2024, che prevedono una liquidazione congiunta del danno biologico “standard” e del danno morale), il danno biologico ed il danno morale subiti da possono essere Parte_1
quantificati, all'attualità, in € 9.701,00 (danno biologico da inabilità temporanea pari ad
€ 3.910,00- per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta al 100%: € 115,00-, e danno biologico da inabilità permanente e danno morale pari ad € 5.791,00).
Le spese mediche sono riconosciute nella misura di € 348,62.
In definitiva, il , in persona del Sindaco pro tempore, deve essere Controparte_1
condannato a corrispondere a l'importo di € 9.701,00= a valori attuali, Parte_1
oltre interessi al tasso legale sull'importo devalutato alla data del fatto, e quindi rivalutato di anno in anno, dalla data del sinistro sino al soddisfo, ed oltre alla somma di
€ 348,62.
pagina 5 di 7
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte convenuta alla loro rifusione in favore della parte attrice. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del
13 agosto 2022 n. 147, ridotti al 50%, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate sulla base del D.M. 147/22, considerato il valore medio delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale - ridotta del 50% - dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione fino ad €
26.000,00). Le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attrice, accertata la responsabilità del
nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di , a titolo di risarcimento dei danni, della somma di Parte_1
€ 9.701,00 a valori attuali, oltre interessi come precisati in motivazione, ed oltre alla somma di € 348,62;
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di , delle spese di lite, che liquida in Parte_1
complessivi € 2.802,50, di cui € 2.538,50, per compensi ed € 264,00, per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
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3. pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Paola, 08.10.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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