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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11874 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7138/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa IN LE, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nnella causa civile iscritta al numero 7138/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F.: nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elett.te dom.ta in Napoli, centro
Direzionale isola G1 – 80143 Napoli, presso lo studio dell'Avv.to Giacomo
Giordano che la rappresenta e difende;
ATTRICE
E
C.F.: e n. di iscrizione nel registro imprese di Treviso Controparte_1
, P.I.: ) quale impresa designata per la regione Campania P.IVA_1 P.IVA_2
per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
RA (FGVS), società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico “
[...]
ed appartenente al Gruppo con sede in Mogliano Controparte_2 CP_1
1 Veneto (TV) alla via Marrocchesa n. 14, nella persona del dott. Controparte_3
e del dott. rispettivamente Amministratore Delegato e
[...] Controparte_4
Direttore Generale e Dirigente della predetta società, rapp.ta e difesa giusta procura generale alle liti (prodotta in atti) per Notar del Persona_1
18/12/2014, iscritta al numero di REP. 186905, e numero 30367 di raccolta, dall'Avv.
MI MA, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro
Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano, 215.
CONVENUTA
Conclusioni come da note scritte depositate dall'attrice in data 04.09.2025 e dalla convenuta in data 15.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
, quale FGVS per la Regione Campania per sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento delle lesioni subite 29 maggio 2019, alle ore 14.00 circa, in Napoli (Na) alla Via Calata Capodichino. Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in Parte_1
direzione,“Autoricambi Iana”, veniva investita al fianco sinistro da un ciclomotore, rovinando al suolo e battendo con la schiena. Dopo l'investimento, il ciclomotore pirata proseguiva la sua marcia, in direzione Secondigliano, omettendo il dovuto soccorso. Nell'immediatezza, la istante veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale “S.
Giovanni Bosco” di Napoli, ove i sanitari le diagnosticavano, con referto n. 1579 del
29/05/2021, “avvallamento della limitante somatica superiore di L2 con visibilità di rima con frattura a livello della colonna anteriore somatica”, con ricovero in neurochirurgia e prognosi di giorni venti. L'odierna attrice, in seguito, veniva
2 costretta a sottoporsi ad ulteriori visite e trattamenti medici, guarita con postumi permanenti che si quantificano in 18% quale danno biologico, gg. 30 ITT, 30 ITP al
50% e 120 ITP al 25%, e da valutare anche a mezzo di Ctu, che si richiede.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, condannare , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., al risarcimento delle lesioni personali patite dall'attrice, nella misura specificata in premessa, nonché il risarcimento del danno esistenziale, oltre interessi
e svalutazione monetaria, oltre al danno non patrimoniale o in quella somma diversa che sarà determinata a seguito di C.T.U. medico – legale. Ai sensi della L. 91 del
10.05.2002 si dichiara che il valore della controversia è contenuto in € 260.000,00.
In via istruttoria: - Ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai capi a), b), e
c) della premessa preceduti dalla locuzione “vero che”; - Ammettersi C.T.U. medico
– legale per la determinazione e quantificazione delle lesioni riportati dalla istante nonché danno morale ed esistenziale. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c”.
In data 25.07.2022 si costituiva in giudizio la , quale impresa Controparte_1
designata per la regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della RA (FGVS), la quale in via preliminare eccepiva la totale inammissibilità, improponibilità, nullità e nel merito, l'assoluta infondatezza sia in fatto, sotto i profili dell'an e del quantum, sia in diritto.
Così concludeva: “Affinchè, l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia così provvedere: -dichiarare l'improcedibilità della domanda, ex art. 165 c.p.c.; -dichiarare la nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c.; - dichiarare l'improponibilità della domanda attesa l'assenza dei requisiti di cui agli art.li 287, comma 1 e 4 e art. 283 lett.a e 148 del D. Lgs n. 209/05; -nel merito dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda attorea;
-rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto, non provata e carente sotto il profilo del nesso causale;
- sempre in via preliminare, ma subordinatamente, statuire
3 sull'eccepita carenza di legittimazione attiva, nonché, sulla carenza dell'interesse ad agire, e sulla carenza della legittimazione passiva e di conseguenza, dichiarare
l'improcedibilità della domanda attrice, mancando allo stato la prova dell'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 283 lett. a del Nuovo Codice delle Assicurazioni;
- condannare l'istante alla refusione delle spese legali;
-in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere ex art. 2054 comma 2 c.c. un equo concorso di colpa, con compensazione delle spese o, gradatamente, con riduzione a metà delle stesse;
- rigettare, ad ogni modo, la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria, con riduzione altresì del quantum richiesto, il tutto con vittoria di spese e di compensi di causa”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 05.12.2023 veniva escusso il teste di parte attrice . Testimone_1
All'udienza del 31.01.2025 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 16.09.2025 ove tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, in relazione alla pretesa incompletezza dell'atto introduttivo, per la genericità della descrizione del fatto. In proposito, giova rammentare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dei fatti costituivi della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il
"petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr.
Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910). La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 cpc, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente
4 incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670/2008). Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Sempre in via preliminare, occorre rammentare che la legittimazione attiva dell'attrice risulta adeguatamente comprovata dalla documentazione medica versata in atti, la quale attesta in modo univoco il nesso di causalità tra le lesioni lamentate e il sinistro oggetto di causa.
Per quanto concerne la legittimazione passiva, essa risulta desumibile dal fatto che il sinistro ha coinvolto un veicolo c.d. "pirata", ossia un veicolo la cui identità è rimasta ignota e sconosciuta a causa della mancata fermata da parte del conducente responsabile. In tali circostanze, la normativa vigente prevede l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della RA, il quale subentra nel ruolo di parte passiva proprio in considerazione della mancata individuazione del soggetto danneggiante.
Ne consegue, pertanto, la sussistenza della legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta.
Ancora in via preliminare la presente domanda risulta pienamente proponibile, avendo parte attrice adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 287 del Codice delle Assicurazioni Private, mediante l'inoltro di regolare richiesta di risarcimento all'impresa designata in data 12.07.2019 e 05.01.2022. Risulta altresì rispettato il termine previsto dalla medesima disposizione normativa, non configurandosi, pertanto, alcuna causa ostativa alla proponibilità della pretesa.
Relativamente alla denuncia-querela, giova precisare che la stessa risulta ritualmente presentata in data 12.07.2019 dalla parte attrice. Ciò nondimeno, la sua proposizione non integra, in ogni caso, condizione di proponibilità dell'azione esercitata.
In tal senso consolidata giurisprudenza afferma: “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno
5 esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto
l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima" (Cass. n.
21983/2022).
Relativamente al teste, l'eccezione sollevata dalla convenuta compagnia in ordine all'indicazione dello stesso, deve considerarsi superata in quanto alla udienza della sua escussione, ne veniva confermata inequivocabilmente l'identità e la riconducibilità ai fatti oggetto del sinistro per cui è causa. Quanto alla pretesa circostanza secondo cui il teste avrebbe già reso deposizione in altri procedimenti, si osserva che ciò non incide sulla attendibilità del teste medesimo che , salvo quanto si dirà in seguito, ha reso dichiarazioni abbastanza precise.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti, nelle dichiarazioni resa dal teste escusso e nella espletata CTU.
Nel dettaglio, il teste presente al momento del sinistro, della cui Testimone_1
attendibilità non vi è ragione di dubitare, all'udienza del 05.12.2023 confermava le circostanze secondo cui il giorno 29 maggio 2019, alle ore 14.00 circa, in Napoli
(Na), alla Via Calata Capodichino, quale pedone, mentre Parte_1
attraversava la strada sulle strisce pedonali in direzione “Autoricambi Iana”, veniva investita al fianco sinistro da un ciclomotore di colore scuro, rovinando al suolo e battendo la schiena. Confermava altresì che dopo l'investimento, il ciclomotore pirata proseguiva la sua marcia in direzione Secondigliano, omettendo il dovuto soccorso ed allontanandosi. Il teste riferiva inoltre che l'istante, nell'immediatezza, veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale “S. Giovanni Bosco” di Napoli, ove i sanitari le diagnosticavano, con referto n. 1579 del 29/05/2021, un “avvallamento della
6 limitante somatica superiore di L2 con visibilità di rima con frattura a livello della colonna anteriore somatica”, con conseguente ricovero in neurochirurgia e prognosi di venti giorni.
Il teste riferiva che il conducente del ciclomotore pirata, nulla faceva per evitare l'impatto con l'istante e, dopo l'investimento, si dileguava senza lasciare tracce.
Il teste specificava inoltre che indossava scarpe senza tacchi ed in Parte_1
terra non era bagnato. Specificava inoltre di trovarsi alla distanza di circa dieci metri dalla stessa. , proseguiva il teste, si trovava al centro della carreggiata Parte_1
che sale verso Capodichino in direzione Secondigliano e veniva colpita sul fianco sinistro dalla parte posteriore del motociclo, cadendo di schiena. Rammentava la presenza di più semafori, circa quattro, trattandosi di un incrocio, non ricordando se in quella circostanza fossero con la luce verde o rossa. A seguito della caduta non perdeva sangue e veniva soccorsa dal teste e da altre persone Parte_1
che si trovavano sul luogo, per essere successivamente cercato dal marito dell'attrice in quanto persona conosciuta in quel luogo. Il teste specificava inoltre di non aver visto arrivare ambulanze in quanto veniva trasportata subito dai Parte_1
soccorritori all'ospedale. Concludeva dicendo “Credo di non avere mai testimoniato in giudizio per sinistri stradali”.
Orbene, valutate le suddette dichiarazioni testimoniali, deve rilevarsi che il teste ha confermato che l'attrice , mentre attraversava le strisce pedonali, veniva investita dal motociclo che la colpiva sul fianco sinistro, causandone la caduta al suolo sulla schiena.
Tuttavia, le predette dichiarazioni non sono apparse particolarmente dettagliate soprattutto avuto riguardo alla circostanza che il teste non ha ricordato se i quattro semafori presenti all'incrocio , emettessero luce verde o rossa.
In altri termini, non è risultato provato che l'attrice stesse attraversando le strisce pedonali al momento in cui il semaforo segnalava la luce verde.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che la responsabilità del conducente dell'autoveicolo è preminente. Invero, per ottenere una riduzione del
7 risarcimento, e quindi un concorso di colpa del pedone, il conducente deve provare che la condotta del pedone sia stata del tutto anormale, imprevedibile ed eccezionale .
Pertanto, il semplice fatto di attraversare la strada o di finire l'attraversamento col rosso non è considerato un evento così imprevedibile. Un guidatore diligente, specialmente in prossimità di un incrocio o di strisce pedonali , deve prevedere la possibile presenza di pedoni e adeguare la velocità per franare in tempo.
L'automobilista si libera da responsabilità solo se l'investimento è stato causato da un gesto improvviso del pedone che ad esempio si getta in strada all'improvviso da dietro un ostacolo (cfr. Cass. civ. nr.21761/2025).
Infatti, in punto di diritto si rammenta quanto prescritto dall'art. 2054 c.c. primo comma, secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cosa dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Secondo la giurisprudenza prevalente la formulazione dell'art 2054 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo;
in caso di investimento di pedone, dunque, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta del conducente (Cass. civ.n. 1135/2015).
“Il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile”. (Cass. n. 7417/2024).
Nella fattispecie de qua, alcuna oggettiva impossibilità di notare il pedone vi era in quanto la circostanza per cui il veicolo si trovava in prossimità di strisce pedonali, richiedeva un atteggiamento di particolare attenzione ed una predisposizione al rallentamento della velocità, in considerazione del fatto che proprio in quell'area si
8 verificava la probabilità concreta di un attraversamento di un pedone.
Il pedone che si accinge ad attraversare la strada, utilizzando un apposito attraversamento non sarebbe neppure tenuto a verificare se i mezzi in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti;
ciononostante, qualora la sua condotta sia connotata da estrema imprevedibilità e straordinarietà, potrà comunque sussistere un concorso di colpa.
Alcuna condotta imprevedibile e straordinaria è stata adottata, così come risulta dagli atti di causa, da , la quale si trovava ad attraversare la strada sulle Parte_1
strisce pedonali al centro della carreggiata che sale verso Capodichino in direzione
Secondigliano.
A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le risultanze della espletata CTU, la quale fornisce elementi di valutazione decisivi in merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e i danni riportati da Parte_1
[...]
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
A corroborare quanto sino ad ora esposto, giova prendere in considerazione anche le risultanze della espletata CTU dott. , in ordine alla sussistenza dei Persona_2
postumi invalidanti in base alla documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Secondo il consulente incaricato la paziente ha riportato: “esiti stabilizzati di Frattura
9 della seconda vertebra lombare . La frattura è stata trattata con artrodesi chirurgica con viti interpeduncolari e barre di sostegno E presumibile negli anni a venire una degenerazione artrosica delle vertebre soprastanti e sottostanti”.
Tali lesioni, secondo il dott. , hanno determinato postumi invalidanti Per_2
permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 15% (quindici per cento) ed una invalidità temporanea che è così suddivisibile: una invalidità temporanea totale per giorni (sette), una ITP al 75% per giorni 7 ; una ITP al 50% per giorni 7 ; una ITP al 25 % per giorni 7 .
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (44 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 15 %, pari al valore della invalidità permanente), nonché delle Tabelle di Milano, il danno biologico subito dall'attrice, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di €
55.823,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 49.538,00 per danno non patrimoniale;
€805,00 per i 7 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 2.587,50 per i 7 giorni di
10 invalidità temporanea parziale 75%; 1.725,00 per i 7 giorni di invalidità parziale al
50% € 862,50 per i 7 giorni di invalidità parziale al 25%.
Risultano documentate spese mediche pari ad € 305,00.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico, in primo luogo, perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre, esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Non potrà riconoscersi, invece, alla attrice alcuna ulteriore voce di danno e, in specie, il danno esistenziale che non è stato comprovato.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico della convenuta e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche
11 numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
IN LE, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna , quale Controparte_1
impresa designata per la regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della RA (FGVS), in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni in favore di che liquida in Parte_1
complessivi € 55.823,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna , quale impresa designata per la regione Campania Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
RA (FGVS), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 27,00 per spese ed € 7.052,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a.
e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario
Avv. Giacomo Giordano;
- pone le spese di CTU a carico della quale impresa designata Controparte_1
per la regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della RA (FGVS).
Così deciso, in Napoli l'11.12.25 Il Giudice
Dott.ssa IN LE
12 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa IN LE, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nnella causa civile iscritta al numero 7138/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F.: nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elett.te dom.ta in Napoli, centro
Direzionale isola G1 – 80143 Napoli, presso lo studio dell'Avv.to Giacomo
Giordano che la rappresenta e difende;
ATTRICE
E
C.F.: e n. di iscrizione nel registro imprese di Treviso Controparte_1
, P.I.: ) quale impresa designata per la regione Campania P.IVA_1 P.IVA_2
per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
RA (FGVS), società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico “
[...]
ed appartenente al Gruppo con sede in Mogliano Controparte_2 CP_1
1 Veneto (TV) alla via Marrocchesa n. 14, nella persona del dott. Controparte_3
e del dott. rispettivamente Amministratore Delegato e
[...] Controparte_4
Direttore Generale e Dirigente della predetta società, rapp.ta e difesa giusta procura generale alle liti (prodotta in atti) per Notar del Persona_1
18/12/2014, iscritta al numero di REP. 186905, e numero 30367 di raccolta, dall'Avv.
MI MA, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro
Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano, 215.
CONVENUTA
Conclusioni come da note scritte depositate dall'attrice in data 04.09.2025 e dalla convenuta in data 15.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
, quale FGVS per la Regione Campania per sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento delle lesioni subite 29 maggio 2019, alle ore 14.00 circa, in Napoli (Na) alla Via Calata Capodichino. Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in Parte_1
direzione,“Autoricambi Iana”, veniva investita al fianco sinistro da un ciclomotore, rovinando al suolo e battendo con la schiena. Dopo l'investimento, il ciclomotore pirata proseguiva la sua marcia, in direzione Secondigliano, omettendo il dovuto soccorso. Nell'immediatezza, la istante veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale “S.
Giovanni Bosco” di Napoli, ove i sanitari le diagnosticavano, con referto n. 1579 del
29/05/2021, “avvallamento della limitante somatica superiore di L2 con visibilità di rima con frattura a livello della colonna anteriore somatica”, con ricovero in neurochirurgia e prognosi di giorni venti. L'odierna attrice, in seguito, veniva
2 costretta a sottoporsi ad ulteriori visite e trattamenti medici, guarita con postumi permanenti che si quantificano in 18% quale danno biologico, gg. 30 ITT, 30 ITP al
50% e 120 ITP al 25%, e da valutare anche a mezzo di Ctu, che si richiede.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, condannare , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., al risarcimento delle lesioni personali patite dall'attrice, nella misura specificata in premessa, nonché il risarcimento del danno esistenziale, oltre interessi
e svalutazione monetaria, oltre al danno non patrimoniale o in quella somma diversa che sarà determinata a seguito di C.T.U. medico – legale. Ai sensi della L. 91 del
10.05.2002 si dichiara che il valore della controversia è contenuto in € 260.000,00.
In via istruttoria: - Ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai capi a), b), e
c) della premessa preceduti dalla locuzione “vero che”; - Ammettersi C.T.U. medico
– legale per la determinazione e quantificazione delle lesioni riportati dalla istante nonché danno morale ed esistenziale. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c”.
In data 25.07.2022 si costituiva in giudizio la , quale impresa Controparte_1
designata per la regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della RA (FGVS), la quale in via preliminare eccepiva la totale inammissibilità, improponibilità, nullità e nel merito, l'assoluta infondatezza sia in fatto, sotto i profili dell'an e del quantum, sia in diritto.
Così concludeva: “Affinchè, l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia così provvedere: -dichiarare l'improcedibilità della domanda, ex art. 165 c.p.c.; -dichiarare la nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c.; - dichiarare l'improponibilità della domanda attesa l'assenza dei requisiti di cui agli art.li 287, comma 1 e 4 e art. 283 lett.a e 148 del D. Lgs n. 209/05; -nel merito dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda attorea;
-rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto, non provata e carente sotto il profilo del nesso causale;
- sempre in via preliminare, ma subordinatamente, statuire
3 sull'eccepita carenza di legittimazione attiva, nonché, sulla carenza dell'interesse ad agire, e sulla carenza della legittimazione passiva e di conseguenza, dichiarare
l'improcedibilità della domanda attrice, mancando allo stato la prova dell'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 283 lett. a del Nuovo Codice delle Assicurazioni;
- condannare l'istante alla refusione delle spese legali;
-in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere ex art. 2054 comma 2 c.c. un equo concorso di colpa, con compensazione delle spese o, gradatamente, con riduzione a metà delle stesse;
- rigettare, ad ogni modo, la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria, con riduzione altresì del quantum richiesto, il tutto con vittoria di spese e di compensi di causa”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 05.12.2023 veniva escusso il teste di parte attrice . Testimone_1
All'udienza del 31.01.2025 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 16.09.2025 ove tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, in relazione alla pretesa incompletezza dell'atto introduttivo, per la genericità della descrizione del fatto. In proposito, giova rammentare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dei fatti costituivi della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il
"petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr.
Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910). La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 cpc, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente
4 incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670/2008). Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Sempre in via preliminare, occorre rammentare che la legittimazione attiva dell'attrice risulta adeguatamente comprovata dalla documentazione medica versata in atti, la quale attesta in modo univoco il nesso di causalità tra le lesioni lamentate e il sinistro oggetto di causa.
Per quanto concerne la legittimazione passiva, essa risulta desumibile dal fatto che il sinistro ha coinvolto un veicolo c.d. "pirata", ossia un veicolo la cui identità è rimasta ignota e sconosciuta a causa della mancata fermata da parte del conducente responsabile. In tali circostanze, la normativa vigente prevede l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della RA, il quale subentra nel ruolo di parte passiva proprio in considerazione della mancata individuazione del soggetto danneggiante.
Ne consegue, pertanto, la sussistenza della legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta.
Ancora in via preliminare la presente domanda risulta pienamente proponibile, avendo parte attrice adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 287 del Codice delle Assicurazioni Private, mediante l'inoltro di regolare richiesta di risarcimento all'impresa designata in data 12.07.2019 e 05.01.2022. Risulta altresì rispettato il termine previsto dalla medesima disposizione normativa, non configurandosi, pertanto, alcuna causa ostativa alla proponibilità della pretesa.
Relativamente alla denuncia-querela, giova precisare che la stessa risulta ritualmente presentata in data 12.07.2019 dalla parte attrice. Ciò nondimeno, la sua proposizione non integra, in ogni caso, condizione di proponibilità dell'azione esercitata.
In tal senso consolidata giurisprudenza afferma: “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno
5 esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto
l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima" (Cass. n.
21983/2022).
Relativamente al teste, l'eccezione sollevata dalla convenuta compagnia in ordine all'indicazione dello stesso, deve considerarsi superata in quanto alla udienza della sua escussione, ne veniva confermata inequivocabilmente l'identità e la riconducibilità ai fatti oggetto del sinistro per cui è causa. Quanto alla pretesa circostanza secondo cui il teste avrebbe già reso deposizione in altri procedimenti, si osserva che ciò non incide sulla attendibilità del teste medesimo che , salvo quanto si dirà in seguito, ha reso dichiarazioni abbastanza precise.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti, nelle dichiarazioni resa dal teste escusso e nella espletata CTU.
Nel dettaglio, il teste presente al momento del sinistro, della cui Testimone_1
attendibilità non vi è ragione di dubitare, all'udienza del 05.12.2023 confermava le circostanze secondo cui il giorno 29 maggio 2019, alle ore 14.00 circa, in Napoli
(Na), alla Via Calata Capodichino, quale pedone, mentre Parte_1
attraversava la strada sulle strisce pedonali in direzione “Autoricambi Iana”, veniva investita al fianco sinistro da un ciclomotore di colore scuro, rovinando al suolo e battendo la schiena. Confermava altresì che dopo l'investimento, il ciclomotore pirata proseguiva la sua marcia in direzione Secondigliano, omettendo il dovuto soccorso ed allontanandosi. Il teste riferiva inoltre che l'istante, nell'immediatezza, veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale “S. Giovanni Bosco” di Napoli, ove i sanitari le diagnosticavano, con referto n. 1579 del 29/05/2021, un “avvallamento della
6 limitante somatica superiore di L2 con visibilità di rima con frattura a livello della colonna anteriore somatica”, con conseguente ricovero in neurochirurgia e prognosi di venti giorni.
Il teste riferiva che il conducente del ciclomotore pirata, nulla faceva per evitare l'impatto con l'istante e, dopo l'investimento, si dileguava senza lasciare tracce.
Il teste specificava inoltre che indossava scarpe senza tacchi ed in Parte_1
terra non era bagnato. Specificava inoltre di trovarsi alla distanza di circa dieci metri dalla stessa. , proseguiva il teste, si trovava al centro della carreggiata Parte_1
che sale verso Capodichino in direzione Secondigliano e veniva colpita sul fianco sinistro dalla parte posteriore del motociclo, cadendo di schiena. Rammentava la presenza di più semafori, circa quattro, trattandosi di un incrocio, non ricordando se in quella circostanza fossero con la luce verde o rossa. A seguito della caduta non perdeva sangue e veniva soccorsa dal teste e da altre persone Parte_1
che si trovavano sul luogo, per essere successivamente cercato dal marito dell'attrice in quanto persona conosciuta in quel luogo. Il teste specificava inoltre di non aver visto arrivare ambulanze in quanto veniva trasportata subito dai Parte_1
soccorritori all'ospedale. Concludeva dicendo “Credo di non avere mai testimoniato in giudizio per sinistri stradali”.
Orbene, valutate le suddette dichiarazioni testimoniali, deve rilevarsi che il teste ha confermato che l'attrice , mentre attraversava le strisce pedonali, veniva investita dal motociclo che la colpiva sul fianco sinistro, causandone la caduta al suolo sulla schiena.
Tuttavia, le predette dichiarazioni non sono apparse particolarmente dettagliate soprattutto avuto riguardo alla circostanza che il teste non ha ricordato se i quattro semafori presenti all'incrocio , emettessero luce verde o rossa.
In altri termini, non è risultato provato che l'attrice stesse attraversando le strisce pedonali al momento in cui il semaforo segnalava la luce verde.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che la responsabilità del conducente dell'autoveicolo è preminente. Invero, per ottenere una riduzione del
7 risarcimento, e quindi un concorso di colpa del pedone, il conducente deve provare che la condotta del pedone sia stata del tutto anormale, imprevedibile ed eccezionale .
Pertanto, il semplice fatto di attraversare la strada o di finire l'attraversamento col rosso non è considerato un evento così imprevedibile. Un guidatore diligente, specialmente in prossimità di un incrocio o di strisce pedonali , deve prevedere la possibile presenza di pedoni e adeguare la velocità per franare in tempo.
L'automobilista si libera da responsabilità solo se l'investimento è stato causato da un gesto improvviso del pedone che ad esempio si getta in strada all'improvviso da dietro un ostacolo (cfr. Cass. civ. nr.21761/2025).
Infatti, in punto di diritto si rammenta quanto prescritto dall'art. 2054 c.c. primo comma, secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cosa dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Secondo la giurisprudenza prevalente la formulazione dell'art 2054 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo;
in caso di investimento di pedone, dunque, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta del conducente (Cass. civ.n. 1135/2015).
“Il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile”. (Cass. n. 7417/2024).
Nella fattispecie de qua, alcuna oggettiva impossibilità di notare il pedone vi era in quanto la circostanza per cui il veicolo si trovava in prossimità di strisce pedonali, richiedeva un atteggiamento di particolare attenzione ed una predisposizione al rallentamento della velocità, in considerazione del fatto che proprio in quell'area si
8 verificava la probabilità concreta di un attraversamento di un pedone.
Il pedone che si accinge ad attraversare la strada, utilizzando un apposito attraversamento non sarebbe neppure tenuto a verificare se i mezzi in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti;
ciononostante, qualora la sua condotta sia connotata da estrema imprevedibilità e straordinarietà, potrà comunque sussistere un concorso di colpa.
Alcuna condotta imprevedibile e straordinaria è stata adottata, così come risulta dagli atti di causa, da , la quale si trovava ad attraversare la strada sulle Parte_1
strisce pedonali al centro della carreggiata che sale verso Capodichino in direzione
Secondigliano.
A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le risultanze della espletata CTU, la quale fornisce elementi di valutazione decisivi in merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e i danni riportati da Parte_1
[...]
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
A corroborare quanto sino ad ora esposto, giova prendere in considerazione anche le risultanze della espletata CTU dott. , in ordine alla sussistenza dei Persona_2
postumi invalidanti in base alla documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Secondo il consulente incaricato la paziente ha riportato: “esiti stabilizzati di Frattura
9 della seconda vertebra lombare . La frattura è stata trattata con artrodesi chirurgica con viti interpeduncolari e barre di sostegno E presumibile negli anni a venire una degenerazione artrosica delle vertebre soprastanti e sottostanti”.
Tali lesioni, secondo il dott. , hanno determinato postumi invalidanti Per_2
permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 15% (quindici per cento) ed una invalidità temporanea che è così suddivisibile: una invalidità temporanea totale per giorni (sette), una ITP al 75% per giorni 7 ; una ITP al 50% per giorni 7 ; una ITP al 25 % per giorni 7 .
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (44 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 15 %, pari al valore della invalidità permanente), nonché delle Tabelle di Milano, il danno biologico subito dall'attrice, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di €
55.823,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 49.538,00 per danno non patrimoniale;
€805,00 per i 7 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 2.587,50 per i 7 giorni di
10 invalidità temporanea parziale 75%; 1.725,00 per i 7 giorni di invalidità parziale al
50% € 862,50 per i 7 giorni di invalidità parziale al 25%.
Risultano documentate spese mediche pari ad € 305,00.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico, in primo luogo, perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre, esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Non potrà riconoscersi, invece, alla attrice alcuna ulteriore voce di danno e, in specie, il danno esistenziale che non è stato comprovato.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico della convenuta e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche
11 numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
IN LE, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna , quale Controparte_1
impresa designata per la regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della RA (FGVS), in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni in favore di che liquida in Parte_1
complessivi € 55.823,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna , quale impresa designata per la regione Campania Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
RA (FGVS), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 27,00 per spese ed € 7.052,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a.
e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario
Avv. Giacomo Giordano;
- pone le spese di CTU a carico della quale impresa designata Controparte_1
per la regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della RA (FGVS).
Così deciso, in Napoli l'11.12.25 Il Giudice
Dott.ssa IN LE
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