CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 503/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3239/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO BO n. 50364-0 BO IVA 2021
- DINIEGO BO n. 50493-0 BO IVA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2584/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Entrambe le parti chiedono l'estinzione per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l.s. impugna il diniego al rimborso IVA per gli anni d'imposta 2021 (€71.725) e 2022 (€79.265).
Motivi del ricorso: Carenza di motivazione degli atti di diniego (violazione art. 7 L. 212/2000 e art. 30 L. 724/1994).
Errata applicazione della presunzione di non operatività: la società era impegnata in lavori di ristrutturazione del complesso “Ricorrente_1”, finanziati anche con contributi regionali, che ne impedivano l'attività produttiva.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. L'agenzia conferma i dinieghi per non operatività ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994 in quanto:
- Il contribuente non ha fornito prova sufficiente per superare la presunzione di non operatività.
- Alcuni immobili erano locati e suscettibili di produrre reddito;
inoltre, risultano spese (es. acquisti alimentari e materiali) che fanno presumere avvio attività.
- Il test di operatività è stato applicato correttamente, escludendo cespiti inutilizzabili.
Chiede il rigetto del ricorso e condanna alle spese.
In data 6.10,25 la parte ricorrente depositava rinunzia al ricorso ex art. 44 D.Lgs. 546/1992, dichiarando di non avere più interesse (credito riportato nelle dichiarazioni successive).
L'Agenzia con propria memoria accettava la rinuncia e la richiesta di estinzione del contribuente, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'atto di rinunzia della parte ricorrente depositato In data 06/10/2025, e l'accettazione della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso accettata dall'Ufficio. Spese compensate.
Palermo, 13.10.2025
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3239/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO BO n. 50364-0 BO IVA 2021
- DINIEGO BO n. 50493-0 BO IVA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2584/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Entrambe le parti chiedono l'estinzione per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l.s. impugna il diniego al rimborso IVA per gli anni d'imposta 2021 (€71.725) e 2022 (€79.265).
Motivi del ricorso: Carenza di motivazione degli atti di diniego (violazione art. 7 L. 212/2000 e art. 30 L. 724/1994).
Errata applicazione della presunzione di non operatività: la società era impegnata in lavori di ristrutturazione del complesso “Ricorrente_1”, finanziati anche con contributi regionali, che ne impedivano l'attività produttiva.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. L'agenzia conferma i dinieghi per non operatività ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994 in quanto:
- Il contribuente non ha fornito prova sufficiente per superare la presunzione di non operatività.
- Alcuni immobili erano locati e suscettibili di produrre reddito;
inoltre, risultano spese (es. acquisti alimentari e materiali) che fanno presumere avvio attività.
- Il test di operatività è stato applicato correttamente, escludendo cespiti inutilizzabili.
Chiede il rigetto del ricorso e condanna alle spese.
In data 6.10,25 la parte ricorrente depositava rinunzia al ricorso ex art. 44 D.Lgs. 546/1992, dichiarando di non avere più interesse (credito riportato nelle dichiarazioni successive).
L'Agenzia con propria memoria accettava la rinuncia e la richiesta di estinzione del contribuente, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'atto di rinunzia della parte ricorrente depositato In data 06/10/2025, e l'accettazione della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso accettata dall'Ufficio. Spese compensate.
Palermo, 13.10.2025