Sentenza 27 giugno 2024
Massime • 1
La normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ratione temporis applicabile (c.d. "whistleblowing"), non può essere estesa fino a ricomprendere improprie attività investigative poste in essere dal lavoratore, in violazione dei limiti di legge, per raccogliere prove di illeciti nell'ambiente di lavoro, né può riconoscersi efficacia scriminante alle segnalazioni effettuate per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori.
Commentari • 4
- 1. La normativa whistleblowing non costituisce un’esimente per gli autonomi illeciti commessi dal lavoratore segnalanteMaria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 5 luglio 2024
La normativa whistleblowing si limita a scongiurare conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di lavoro, per il segnalante che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un'attività illecita, mentre non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge. Ne consegue che la medesima normativa non costituisce un'esimente per gli autonomi illeciti commessi dal lavoratore segnalante. Il principio è stato evidenziato dalla Cassazione (sent. 27 giugno 2024, n. 17715) in relazione ad un caso di licenziamento disciplinare di una dipendente statale giustificato dall'utilizzo improprio …
Leggi di più… - 2. Whistleblowing: limiti di utilizzo da parte del lavoratoreSarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 5 marzo 2025
- 3. Sindacato e compliance: oltre l'ideologia, la tecnicaVincenzo Candido Renna · https://www.filodiritto.com/ · 13 giugno 2023
- 4. Sindacato e compliance: oltre l'ideologia, la tecnicaVincenzo Candido Renna · https://www.filodiritto.com/ · 3 aprile 2022
Il paradigma che per decenni ha strutturato il confronto tra impresa e sindacato — fondato sulla dialettica tra interessi contrapposti e su una visione della norma come campo di battaglia - risulta oggi manifestamente inadeguato a governare la complessità di un sistema produttivo in cui la legalità dell'agire d'impresa non è più soltanto un obbligo formale, ma una condizione di sopravvivenza sul mercato e, in prospettiva, un fattore di attrattività per gli investitori. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti da reato - ha rappresentato il primo, decisivo segnale di questa evoluzione: l'impresa non può più considerare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2024, n. 17715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17715 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento