Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7572/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. Parte_1
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Guerrazzi n. 16/5, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alice Riccardi
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
C.F. , nato ad [...], il Parte_2 C.F._3
22/05/1971, residente in [...]11, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Lio (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio a Fohnsdorf (Austria) il 04/09/2010 che è stato successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Recco (GE), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
02/02/2024 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fohnsdorf (Austria) il
04/09/2010 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) la casa famigliare, sita in Genova, Via Guerrazzi 16/5, di proprietà esclusiva della
Dott.ssa rimane assegnata a quest'ultima con ogni mobile che ne Parte_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 costituisce arredo;
3) la figlia minore (nata a [...] il [...]) è affidata in modo condiviso ai Per_1
genitori e collocata abitativamente e anagraficamente presso la madre;
4) il padre continuerà a frequentare la figlia secondo le modalità individuate nel verbale di separazione consensuale omologato e pertanto:
(i) un lunedì ogni due e, più precisamente, i lunedì successivi ai weekend di spettanza materna, quando la andrà a prendere al termine del corso di nuoto e la terrà a cena e a dormire presso la propria abitazione ed accompagnamento a scuola la mattina successiva;
(ii) ogni martedì, quando la andrà a prendere in piscina e la terrà a cena e a dormire presso la propria abitazione ed accompagnamento a scuola la mattina successiva;
(iii) il mercoledì, quando la andrà a prendere all'uscita dal catechismo (ore 19) e la accompagnerà a casa della madre intorno alle 19,15; con decorrenza dal mese di settembre
2025 incluso, non frequentando più il catechismo, tale frequentazione con il padre Per_1
sarà interrotta;
(iv) il venerdì, quando la andrà a prendere a scuola, la porterà a casa propria per farle fare merenda, poi la accompagnerà a nuoto e quindi, nei fine settimana che non sono di competenza paterna, la riporterà dalla madre;
(v) nei weekend, alternati con la madre, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle
19, quando la riaccompagnerà dalla madre.
Le festività natalizie verranno divise in modo paritetico tra i genitori ad anni alternati: il 25 dicembre (a partire dalla vigilia) verrà passato con un genitore pernottando presso tale genitore e il 26 dicembre (a partire dalla sera del 25 dicembre con pernottamento) con l'altro genitore, nonché dal 27 dicembre al 1 gennaio con un genitore e dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore.
Nel periodo estivo i coniugi potranno trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, concordando il piano ferie entro il 30 maggio precedente.
Per quanto riguarda le festività infra annuali: tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di
Genova), 1° novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandola a scuola o dall'altro genitore se non c'è scuola.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Per quanto riguarda le vacanze pasquali: 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando).
Settimana bianca alternata di anno in anno tra i genitori.
Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita.
I coniugi convengono che, in ipotesi di impegni lavorativi di un genitore nei giorni di spettanza con la figlia, questi si impegna a comunicare il detto impegno all'altro genitore con congruo anticipo;
l'altro genitore, in assenza di impegni di già assunti, Per_1
provvederà a concordare con il coniuge uno scambio del/i giorno/i di spettanza con la figlia;
5) a conferma di quanto stabilito in sede di separazione, si obbliga a Parte_2
corrispondere a un importo mensile di Euro Parte_1
1.112,10, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Tale importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese. Come indicato nell'ordinanza presidenziale, tale contributo al mantenimento riguarda le spese per la figlia relative a vitto, abbigliamento, scarpe, libri, paghetta, spese varie (merende, gelati, regali feste, pizze con gli amici, altro), pranzi fuori con le amiche durante l'estate, costo utenze (luce, gas ed acqua) sostenuto per la figlia, ricarica cellulare, spese benzina per gli spostamenti della figlia, collaboratrice domestica e baby sitter per la figlia. I coniugi convengono che, con decorrenza dal mese di agosto 2025 incluso, in prossimità dell'inizio della scuola superiore di , il contributo paterno al suo mantenimento, che continuerà ad essere corrisposto Per_1
mensilmente alla madre, mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, sarà ridotto ad Euro 950,00 mensili in ragione della riduzione degli oneri di cura di da Per_1
parte della baby-sitter. Tale importo (Euro 950,00 mensili) verrà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT (primo adeguamento agosto 2026; indice base: 1° agosto 2025);
6) con riferimento alle spese extra di , i coniugi convengono di confermare quanto Per_1
stabilito sul punto in sede di separazione, i.e.:
(i) sono da ritenersi concordate tra i coniugi e quindi, allo stato, obbligatorie e da pagare in pari quote: spese scolastiche, comprensive della mensa scolastica e spese relative al nuoto;
(ii) tutte le altre spese (gite e trasferte e ritiri con la squadra di nuoto, farmacia, dentista,
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 cabina al mare, corso di chitarra) sono da considerarsi straordinarie e per le stesse è necessario il consenso di entrambi i genitori (salvo che per le spese sanitarie necessarie come da protocollo della sezione famiglia);
(iii) ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate, diverse da quelle esplicitamente sopra indicate, si rinvia al verbale ex art. 47
O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(iv) le spese dovranno essere rimborsate prontamente al genitore che le ha anticipate e, comunque, al più tardi entro il giorno 10 del mese successivo alla presentazione della documentazione comprovante l'esborso;
(v) per quanto attiene all'anticipazione delle spese cicliche e prevedibili più ingenti (a titolo esemplificativo, libri di testo e corredo scolastico ad inizio anno, mensa scolastica, iscrizione annuale di a nuoto ed acquisto dell'attrezzatura tecnica ecc…) le parti Per_1 ritengono equo e concordano di seguire il criterio dell'alternanza, fermo il diritto al rimborso con le modalità di cui al punto precedente;
7) le spese extra della figlia fiscalmente detraibili saranno detratte da ciascun genitore nella misura in cui le stesse saranno state effettivamente sostenute, con conseguente impegno in capo ai coniugi di consegnarsi vicendevolmente la documentazione rilevante, avendo cura che sulla stessa sia indicato il codice fiscale della minore;
8) e riconoscono di essere Parte_2 Parte_1 Parte_1
economicamente indipendenti e, pertanto, nulla pretendono l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile;
9) essi si danno atto e riconoscono di avere adempiuto a quanto concordato in sede di separazione consensuale con riguardo alle quote delle multiproprietà di cui essi erano contitolari presso l'FI CH CL ad Arguineguin (Gran Canaria) e che, per l'effetto,
è divenuta la sola titolare del diritto di uso Parte_1
ogni due anni di una suite presso il menzionato FI CH CL (vedi contratto n.
AAAB15021901E stipulato dalle parti con FI Sales S.L.) e è divenuto il Parte_2
solo titolare del diritto di uso ogni anno di una suite presso il menzionato FI CH CL
(vedi contratto n. AAAB14022402F stipulato dalle parti con FI Sales S.L.);
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 10) e si danno Parte_2 Parte_1
reciprocamente atto che, fatta eccezione per quanto previsto nel presente accordo, essi nulla pretendono l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo e, in ogni caso, vi rinunciano;
11) essi si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché del passaporto della figlia minore;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recco (GE) competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012, Numero 18, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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