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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11686 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 942/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa RI SI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 942/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti
- ATTORE
E (C.F. ), in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti
- CONVENUTO CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
L'attore citava in giudizio il deducendo che il giorno Controparte_1
03.10.2020, alle ore 19.50 circa, mentre camminava in Via Pergolesi in CP_1
giunto all'altezza del civico 128, inciampava cadendo rovinosamente a causa del dislivello del manto stradale creato dall'anomalo posizionamento di un tombino posto al di sotto del tappeto di asfalto, riportando le lesioni refertate dal pronto soccorso dell'ospedale di di cui chiede il risarcimento. CP_1
Si costituiva l'ente convenuto che negava la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità alla specie degli estremi di cui all'art. 2041 e 2043 cc, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda.
Venivano espletate le prove testimoniali ed una consulenza tecnica medico- legale.
In via preliminare, deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Contrariamente all'assunto di cui all'atto introduttivo, l'espletata prova ha consentito di accertare che l'istante cadde nella cunetta posta tra la strada e il margine sinistro della stessa, come confermato dai testi e Testimone_1
(verbale del 12.01.2024)- Testimone_2
Risulta dunque acclarato che il fatto storico della caduta ebbe a verificarsi in modo diverso da come descritto in citazione e nella domanda di risarcimento danni, laddove si configurava la caduta come causata da un'imperfezione del manto stradale e del posizionamento di un tombino al di sotto del margine del manto stesso. In realtà, come confermato dai testi escussi, l'attore cadeva nella zanella posta al margine del manto stradale, naturalmente posizionata al di sotto del tappeto di asfalto per facilitare il deflusso delle acque ( cfr. foto in atti). Alla luce di quanto esposto, non sussistono gli estremi per l'accoglimento della domanda risarcitoria né sotto il profilo dell'insidia e trabocchetto di cui all'art. 2043 cc mancando i requisiti della invisibilità ed imprevedibilità della cosa, neppure configurandosi l'applicabilità dell'art. 2051 cc. Fermo restando il
- 2 -
principio indicato in forza del quale la responsabilità del custode ex articolo 2051 cod.civ. può concernere anche il danno verificatosi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o derivato dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa medesima (dovendosi riconoscere che – in linea di principio – la presunzione di responsabilità ex articolo 2051 cod.civ. trova applicazione con riguardo ai danni derivanti sia dall' intrinseca natura o struttura delle cose in custodia, sia dal loro dinamismo e dall'effetto che su di esse abbiano determinato agenti esterni idonei ad alterarne la natura ed il comportamento), purtuttavia, nel caso concreto, deve procedersi alle seguenti osservazioni. Come è noto, la prova del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo deve gravare sul danneggiato, in una con la dimostrazione del fatto che la cosa, nella caduta, abbia svolto il precipuo ruolo di causa e non di mera occasione eziologicamente irrilevante, dovendosi nella specie escludere l'esistenza di un'insidia proveniente dalla struttura, ovvero dalla natura o dall'intrinseco dinamismo di una cosa particolare di cui l'ente locale aveva la custodia, essendo l'attore caduto in una zona – la zanella – necessariamente posizionata al di sotto del manto stradale per consentire lo scorrimento dell'acqua piovana;
si consideri inoltre che i testi riferiscono che era anche una giornata di pioggia, quindi nella detta zanella doveva anche scorrere acqua piovana, e che l'attore non aveva l'ombrello.
Deve pertanto escludersi la derivazione del danno da anomalia del manto stradale ovvero dalla conformazione intrinseca del medesimo, essendo la caduta causata 'da una condotta umana dotata di esclusiva efficacia causale. Incidendo dunque la dinamica del sinistro proprio sul piano della prova del nesso causale, non risultando che la conformazione delle cose, nel loro stato e rapporto dinamico, concretasse di per sé un'insidia ed una situazione di particolare pericolo, non resta che rigettare la domanda risarcitoria.
In considerazione del rigetto della domanda nei termini sopra evidenziati, si giustifica la compensazione delle spese di lite, tranne quelle della ctu, già separatamente liquidate, che restano a carico dell'attore.
- 3 -
PQM
il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
- spese di ctu a carico dell'attore.
Napoli, 12 dicembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa RI SI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa RI SI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 942/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti
- ATTORE
E (C.F. ), in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti
- CONVENUTO CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
L'attore citava in giudizio il deducendo che il giorno Controparte_1
03.10.2020, alle ore 19.50 circa, mentre camminava in Via Pergolesi in CP_1
giunto all'altezza del civico 128, inciampava cadendo rovinosamente a causa del dislivello del manto stradale creato dall'anomalo posizionamento di un tombino posto al di sotto del tappeto di asfalto, riportando le lesioni refertate dal pronto soccorso dell'ospedale di di cui chiede il risarcimento. CP_1
Si costituiva l'ente convenuto che negava la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità alla specie degli estremi di cui all'art. 2041 e 2043 cc, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda.
Venivano espletate le prove testimoniali ed una consulenza tecnica medico- legale.
In via preliminare, deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Contrariamente all'assunto di cui all'atto introduttivo, l'espletata prova ha consentito di accertare che l'istante cadde nella cunetta posta tra la strada e il margine sinistro della stessa, come confermato dai testi e Testimone_1
(verbale del 12.01.2024)- Testimone_2
Risulta dunque acclarato che il fatto storico della caduta ebbe a verificarsi in modo diverso da come descritto in citazione e nella domanda di risarcimento danni, laddove si configurava la caduta come causata da un'imperfezione del manto stradale e del posizionamento di un tombino al di sotto del margine del manto stesso. In realtà, come confermato dai testi escussi, l'attore cadeva nella zanella posta al margine del manto stradale, naturalmente posizionata al di sotto del tappeto di asfalto per facilitare il deflusso delle acque ( cfr. foto in atti). Alla luce di quanto esposto, non sussistono gli estremi per l'accoglimento della domanda risarcitoria né sotto il profilo dell'insidia e trabocchetto di cui all'art. 2043 cc mancando i requisiti della invisibilità ed imprevedibilità della cosa, neppure configurandosi l'applicabilità dell'art. 2051 cc. Fermo restando il
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principio indicato in forza del quale la responsabilità del custode ex articolo 2051 cod.civ. può concernere anche il danno verificatosi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o derivato dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa medesima (dovendosi riconoscere che – in linea di principio – la presunzione di responsabilità ex articolo 2051 cod.civ. trova applicazione con riguardo ai danni derivanti sia dall' intrinseca natura o struttura delle cose in custodia, sia dal loro dinamismo e dall'effetto che su di esse abbiano determinato agenti esterni idonei ad alterarne la natura ed il comportamento), purtuttavia, nel caso concreto, deve procedersi alle seguenti osservazioni. Come è noto, la prova del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo deve gravare sul danneggiato, in una con la dimostrazione del fatto che la cosa, nella caduta, abbia svolto il precipuo ruolo di causa e non di mera occasione eziologicamente irrilevante, dovendosi nella specie escludere l'esistenza di un'insidia proveniente dalla struttura, ovvero dalla natura o dall'intrinseco dinamismo di una cosa particolare di cui l'ente locale aveva la custodia, essendo l'attore caduto in una zona – la zanella – necessariamente posizionata al di sotto del manto stradale per consentire lo scorrimento dell'acqua piovana;
si consideri inoltre che i testi riferiscono che era anche una giornata di pioggia, quindi nella detta zanella doveva anche scorrere acqua piovana, e che l'attore non aveva l'ombrello.
Deve pertanto escludersi la derivazione del danno da anomalia del manto stradale ovvero dalla conformazione intrinseca del medesimo, essendo la caduta causata 'da una condotta umana dotata di esclusiva efficacia causale. Incidendo dunque la dinamica del sinistro proprio sul piano della prova del nesso causale, non risultando che la conformazione delle cose, nel loro stato e rapporto dinamico, concretasse di per sé un'insidia ed una situazione di particolare pericolo, non resta che rigettare la domanda risarcitoria.
In considerazione del rigetto della domanda nei termini sopra evidenziati, si giustifica la compensazione delle spese di lite, tranne quelle della ctu, già separatamente liquidate, che restano a carico dell'attore.
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PQM
il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
- spese di ctu a carico dell'attore.
Napoli, 12 dicembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa RI SI
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