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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente e Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2290/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BCO2300141/2025 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4649/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 17 maggio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di irrogazione di sanzioni, per complessivi € 2.865.732,50, afferenti a violazioni in materia di IVA accertate per l'anno 2018 in capo alla Società_2 di cui il lo stesso è stato ritenuto amministratore di fatto.
Il ricorrente, articolandoli sotto diversi profili e rifacendosi a precedenti a suo favore, nella sostanza fondava l'atto di gravame su due motivi: il difetto motivazionale dell'atto opposto e la carenza di prova in ordine al suo ruolo di amministratore di fatto della cooperativa cui era da ricondursi la ripresa sanzionatoria.
Resisteva l'Ufficio che insisteva per il rigetto del reclamo confermando il proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111
Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass.
Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, va in via preliminare rilevato che ogni eccezione concernente natura (di cartiera) o attività (di interposizione fittizia di manodopera) della Società_2 è ormai insindacabile essendo divenuto definitivo l'avviso di accertamento societario sotteso al provvedimento qui impugnato;
né, a onor del vero, il ricorrente, in continuità logica con le difese assunte, ne fa specifica questione.
Per il resto, ritenute assolutamente irrilevanti le sentenze rivendicate dal ricorrente a suo favore sia perché non definitive sia perché relative a rapporti tra l'Ricorrente_1 e società terze, si ritiene che il quadro indiziario emergente dal PVC della GDF di Battipaglia - cui l'Ufficio ha fatto esplicito rinvio e al quale la Corte non può che dare un decisivo rilievo - non può lasciare dubbi circa il ruolo del ricorrente all'interno della Società_2
funzionalmente gestita al solo scopo di creare vantaggio per la società Società_1 A. (la cui opacità, peraltro, traspare anche dall'accordo conciliativo allegato alla memoria depositata il 20.11.2025), di cui lo stesso Ricorrente_1 era legale rappresentante.
A tale conclusione, plausibile sotto il profilo probatorio per la gravità e univocità degli indizi raccolti dai militari della Polizia Tributaria, è d'obbligo pervenire se solo si considera la visione d'insieme della organizzazione creata dal ricorrente che, operativamente gestita con la collaborazione dei propri famigliari in località lontana dalle sedi legali delle cooperative di riferimento ma prossima al suo effettivo centro di interesse, non si è fatto scrupolo di eludere obblighi fiscali attraverso artificiosi ed illegittimi espedienti.
L'accertato coinvolgimento di Ricorrente_1 non può che trovare ragione in un suo personale arricchimento ragion per cui legittimamente l'A.F. ha proceduto a sanzionarlo direttamente.
In siffatto contesto, dunque, il ricorso va rigettato e parte soccombente va condannata a rifondere le spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente resistente costituito, in € 15.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 15.000,00 in favore dell'ente resistente costituito.
Milano, li 15 dicembre 2025
- Il Presidente relatore -
SI TT
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente e Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2290/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BCO2300141/2025 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4649/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 17 maggio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di irrogazione di sanzioni, per complessivi € 2.865.732,50, afferenti a violazioni in materia di IVA accertate per l'anno 2018 in capo alla Società_2 di cui il lo stesso è stato ritenuto amministratore di fatto.
Il ricorrente, articolandoli sotto diversi profili e rifacendosi a precedenti a suo favore, nella sostanza fondava l'atto di gravame su due motivi: il difetto motivazionale dell'atto opposto e la carenza di prova in ordine al suo ruolo di amministratore di fatto della cooperativa cui era da ricondursi la ripresa sanzionatoria.
Resisteva l'Ufficio che insisteva per il rigetto del reclamo confermando il proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111
Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass.
Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, va in via preliminare rilevato che ogni eccezione concernente natura (di cartiera) o attività (di interposizione fittizia di manodopera) della Società_2 è ormai insindacabile essendo divenuto definitivo l'avviso di accertamento societario sotteso al provvedimento qui impugnato;
né, a onor del vero, il ricorrente, in continuità logica con le difese assunte, ne fa specifica questione.
Per il resto, ritenute assolutamente irrilevanti le sentenze rivendicate dal ricorrente a suo favore sia perché non definitive sia perché relative a rapporti tra l'Ricorrente_1 e società terze, si ritiene che il quadro indiziario emergente dal PVC della GDF di Battipaglia - cui l'Ufficio ha fatto esplicito rinvio e al quale la Corte non può che dare un decisivo rilievo - non può lasciare dubbi circa il ruolo del ricorrente all'interno della Società_2
funzionalmente gestita al solo scopo di creare vantaggio per la società Società_1 A. (la cui opacità, peraltro, traspare anche dall'accordo conciliativo allegato alla memoria depositata il 20.11.2025), di cui lo stesso Ricorrente_1 era legale rappresentante.
A tale conclusione, plausibile sotto il profilo probatorio per la gravità e univocità degli indizi raccolti dai militari della Polizia Tributaria, è d'obbligo pervenire se solo si considera la visione d'insieme della organizzazione creata dal ricorrente che, operativamente gestita con la collaborazione dei propri famigliari in località lontana dalle sedi legali delle cooperative di riferimento ma prossima al suo effettivo centro di interesse, non si è fatto scrupolo di eludere obblighi fiscali attraverso artificiosi ed illegittimi espedienti.
L'accertato coinvolgimento di Ricorrente_1 non può che trovare ragione in un suo personale arricchimento ragion per cui legittimamente l'A.F. ha proceduto a sanzionarlo direttamente.
In siffatto contesto, dunque, il ricorso va rigettato e parte soccombente va condannata a rifondere le spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente resistente costituito, in € 15.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 15.000,00 in favore dell'ente resistente costituito.
Milano, li 15 dicembre 2025
- Il Presidente relatore -
SI TT