Ordinanza collegiale 17 settembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00842/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2025, proposto da
Domenica LL, NN LL, AN IA ME IA, CH AN TI GI, Sydney LO ON NE GI, IA UI TO, AT RM IA, DA NT IA e OR LL, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Vaccaro e Ottavio Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela IA Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio IA Ammendolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del verbale dell’organismo straordinario di liquidazione n. 20 in data 20 gennaio 2025; b) della comunicazione di avvio del procedimento n. 472102 in data 7 novembre 2023; c) delle note della Direzione Patrimonio e Servizi Cimiteriali del Comune di Catania n. 299782 in data 28 luglio 2022 e n. 210933 in data 11 maggio 2023, aventi ad oggetto la quantificazione dell’indennizzo;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. AN UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, chiedendo anche il risarcimento del danno, hanno proposto il presente gravame per l’annullamento dei seguenti atti relativi alla parziale esclusione del loro credito dalla massa passiva relativa al dissesto finanziario del Comune di Catania: a) verbale dell’organismo straordinario di liquidazione n. 20 in data 20 gennaio 2025; b) comunicazione di avvio del procedimento n. 472102 in data 7 novembre 2023; c) note della Direzione Patrimonio e Servizi Cimiteriali del Comune di Catania n. 299782 in data 28 luglio 2022 e n. 210933 in data 11 maggio 2023, aventi ad oggetto la quantificazione dell’indennizzo.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) a seguito di occupazione da parte del Comune di Catania di un terreno di proprietà dei ricorrenti, senza successiva adozione del prescritto provvedimento di esproprio, il Tribunale, con sentenza n. 2003/2012, ha condannato l’Amministrazione ad acquisire il bene ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, risarcendo anche il danno per l’occupazione illegittima; b) il Comune non ha avviato alcuna procedura per l’esecuzione della decisione; c) è stato successivamente dichiarato il dissesto finanziario dell’ente e l’organismo straordinario di liquidazione ha negato l’ammissione alla massa passiva del credito di € 434.768,57, ulteriore rispetto all’importo già ammesso (pari ad € 830.465,70) ; d) gli atti impugnati sono nulli per violazione del giudicato, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione del principio di buona fede, sviamento e disparità di trattamento rispetto a quanto statuito dall’Amministrazione in relazione a casi analoghi; e) segnatamente, la decisione assunta dall’organismo straordinario è nulla ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 per violazione o elusione della sentenza di questo Tribunale n. 2003/2012, passata in giudicato; f) la valutazione del bene, inoltre, non tiene conto dei criteri imposti dal giudicato e risulta incoerente rispetto a stime operate dallo stesso Comune in relazione ad un fondo contiguo; g) l’Amministrazione, poi, non ha acquisito e ponderato tutti gli elementi disponibili ai fini di una corretta determinazione del valore di mercato dell’area e del danno derivante dall’occupazione illegittima; h) emerge anche la violazione del principio di buona fede, in quanto la decisione è stata assunta prescindendo dalle controdeduzioni presentate dagli interessati e senza attendere le valutazioni - pur richieste - della Direzione Lavori Pubblici.
Con memoria in data 11 maggio 2025 il Comune di Catania ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla delibera dell’organismo straordinario di liquidazione riferita all’inserimento di un credito nella massa passiva; b) l’organo straordinario, invero, non effettua valutazioni discrezionali, ma compie accertamenti o al più valutazioni di ordine tecnico; c) nessuna preclusione deriva a tal fine dall’art. 254 del decreto legislativo n. 267/2000; d) né può invocarsi, al fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, la ritenuta violazione del giudicato; e) il Comune di Catania versa ancora in stato di dissesto e la delibera n. 36 in data 13 febbraio 2025 dell'organismo straordinario di liquidazione non equivale ad approvazione del rendiconto finale; f) in ogni caso, anche qualificando la domanda come azione in ottemperanza, trova applicazione, a fronte del dissesto dell’ente, il divieto di azioni che violino la par condicio creditorum .
Con memoria in data 9 luglio 2025 l’organismo straordinario di liquidazione ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (sul punto, cfr. la sentenza delle Sezioni Unite n. 20691/2021, secondo cui le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto per l’acquisizione ex art. 42-bis appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario); b) l’organismo straordinario ha effettuato una mera valutazione tecnico-contabile; c) il giudicato non è stato violato in quanto esso non concerne il quantum dell’indennizzo ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001; c) sono state, inoltre, rispettate nel corso del procedimento le garanzie partecipative;
Con memoria in data 11 luglio 2025 i ricorrenti, nel ribadire le loro difese, hanno osservato, in particolare, quanto segue: a) le eccezioni in rito delle controparti sono infondate, dovendo richiamarsi al riguardo la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 496 in data 20 giugno 2025, con cui l’organismo straordinario di liquidazione è stato qualificato come soggetto pubblico investito di funzioni amministrative autoritative; b) si invoca, altresì, criterio del petitum sostanziale ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione; c) nel caso di specie, invero, non è stato proposto un ricorso in ottemperanza, ma sono stati impugnati atti considerati elusivi del giudicato.
Con memoria in data 18 luglio 2025 il Comune di Catania ha ribadito le proprie difese, precisando, in particolare, quanto segue: a) se i ricorrenti ritengono incongrua la stima del bene, devono rivolgere le proprie doglianze al giudice ordinario; b) il presente ricorso appare, invero, una sorta di inammissibile azione in ottemperanza mascherata, preclusa dal regime del dissesto e, comunque, infondata perché il comando giudiziale è stato eseguito.
Nella pubblica udienza in data 11 settembre 2025 il difensore dei ricorrenti ha sollecitato un rinvio della decisione in vista di una possibile composizione della controversia nella sede stragiudiziale e le controparti non si sono opposte alla richiesta.
Con ordinanza n. 2693 in data 11 settembre 2025 il Tribunale ha rinviato la causa alla pubblica udienza in data odierna.
Con memoria in data 9 febbraio 2026 i ricorrenti hanno esposto quanto segue: a) le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo, giusta determinazione dirigenziale n. B16/PATR/13 in data 9 gennaio 2026, versata in atti; b) avendo il Comune integralmente adempiuto alle obbligazioni assunte con il citato accordo transattivo in aderenza alle pattuizioni intercorse, doveva sollecitarsi una dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Per quanto attiene agli atti con cui l'organismo straordinario di liquidazione ha negato l'ammissione del credito alla massa passiva - verbale dell’organismo straordinario di liquidazione n. 20 in data 20 gennaio 2025 e comunicazione di avvio del procedimento n. 472102 in data 7 novembre 2023 - la Sezione ritiene che debba dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
È stato infatti affermato che la controversia sull’esclusione (o ammissione parziale) di un credito dalla massa passiva del dissesto dell’ente locale attiene a un diritto soggettivo di credito e l’operato dell’organo straordinario di liquidazione costituisce attività vincolata di accertamento, priva di discrezionalità amministrativa, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e cognizione della controversia da parte del giudice ordinario (T.A.R. Campania, Napoli, n. 811/2020; T.A.R. Lazio, Roma, n. 9820/2015; Consiglio di Stato, n. 5170/2012), il quale, quindi, va indicato come munito di giurisdizione e innanzi al quale la domanda, in ipotesi, può essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, c.p.a.
È opportuno precisare che la deduzione della violazione del giudicato non muta la natura della situazione giuridica fatta valere (diritto di credito di cui si chiede l'inserimento nella massa passiva), in quanto la sfera patrimoniale dell’ente dissestato resta soggetta alle regole concorsuali del dissesto e al riparto di giurisdizione sopra indicato (Consiglio di Stato, n. 2183 del 2024).
Quanto affermato prescinde, ovviamente, da ogni rilievo in ordine alla particolare circostanza che nel caso di specie la questione sostanziale ha trovato definizione nella menzionata soluzione transattiva.
Per quanto attiene, invece, alle note della Direzione Patrimonio e Servizi Cimiteriali del Comune di Catania n. 299782 in data 28 luglio 2022 e n. 210933 in data 11 maggio 2023, aventi ad oggetto la quantificazione dell’indennizzo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere avuto riguardo a quanto precedentemente esposto in narrativa.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere (anche per quanto attiene alla domanda risarcitoria), secondo quanto sopra specificato.
In ragione della natura della presente pronuncia, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo dichiara inammissibile quanto all'impugnazione del verbale dell’organismo straordinario di liquidazione n. 20 in data 20 gennaio 2025 e alla comunicazione di avvio del procedimento n. 472102 in data 7 novembre 2023; 2) dichiara la cessazione della materia del contendere quanto all'impugnazione delle note della Direzione Patrimonio e Servizi Cimiteriali del Comune di Catania n. 299782 in data 28 luglio 2022 e n. 210933 in data 11 maggio 2023 e alla domanda risarcitoria; 3) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN UR, Presidente, Estensore
Gustavo NN Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN UR |
IL SEGRETARIO