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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Emanuela Lo Presti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2141/2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 20 novembre 2025, promossa da
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Taormina (ME), via Piazza Franz Pagano n. 19, presso lo studio dell'avv. Danilo La Monaca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, attore contro (C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), via del Sole n. 29, presso lo studio dell'avv. Roberto Pietro Sidoti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via San Filippo Bianchi n. 48, presso lo studio dell'avv. Maurizio Parisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, convenute avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc) In fatto ed in diritto
ha agito in giudizio nei confronti della e Parte_1 Controparte_1 della al fine di ottenere l'accertamento Controparte_2 della responsabilità delle convenute e la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della mancata concessione del frazionamento del mutuo, oltre che della relativa ipoteca, in essere tra le parti. A tal fine l'attore, premesso di aver stipulato in data 24 settembre 2008 un contratto preliminare con la per l'acquisto di un'unità Controparte_1 abitativa posta all'interno del Lotto H-1 del complesso edilizio denominato
, sito in Castelmola (ME), c.da , e di aver interamente CP_1 CP_1 versato il prezzo a tale scopo richiesto dalla controparte, ha precisato di aver agito in giudizio, con ricorso ex art. 39, comma 6 ter, D.Lgs. 385/1993, al fine di accertare l'inadempimento della , titolare Controparte_2 di ipoteca sull'immobile in forza del contratto di mutuo fondiario con l'impresa costruttrice, all'obbligo di deliberare la suddivisione del finanziamento e il frazionamento dell'ipoteca, ottenendo la condanna delle controparti a procedere al frazionamento del mutuo e dell'ipoteca relativamente agli immobili indentificati nel preliminare di acquisto (decreto n. 2883/2018 del 25/09/2018 reso nel giudizio n. 1084/2015 R.G.V.G.) e alla refusione delle spese processuali. Ha altresì allegato che, nonostante la condanna pronunciata nei loro confronti, le convenute sono rimaste inadempienti, determinando così nell'attore la necessità di agire in giudizio al fine di accertare il diritto al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante derivanti dal mancato godimento dell'immobile. e costituendosi in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, hanno contestato la fondatezza delle domande avanzate nei propri confronti e chiesto il rigetto dell'azione di condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti. Alla prima udienza è stato constatato il mancato esperimento della preventiva ed obbligatoria procedura di mediazione, prevista dall'art. 5, comma 1, del d.lg. n. 28 del 2010, onerando le parti di procedere all'avvio della procedura. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. Alla luce della documentazione probatoria in atti e delle argomentazioni difensive delle parti, l'azione promossa dall'attrice va rigettata. Privilegiando il principio della ragione più liquida, che legittima la trattazione prioritaria delle questioni che possono definire prioritariamente il tema controverso (ex multis Cass. SS.UU. 14.01.2014 n. 578), va rilevato che, in tema di distribuzione dell'onere della prova, ai sensi all'art. 2697 c.c., «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento» (comma 1), mentre «chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda» (comma 2). In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., pertanto, la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ed il giudice è tenuto previamente a verificare che tale onere probatorio sia stato adempiuto, in quanto l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore abbia dimostrato l'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08.06.2007).
2 Alla luce di quanto precede, la pretesa risarcitoria azionata in giudizio trae origine dal decreto di accoglimento n. 5942/2018 del 25.09.2018 R.G., pronunciato dal Tribunale di Messina all'esito del giudizio ex art. 39, comma 6 ter, D. lgs n. 385/1993, identificato al n. 1084/2015 R.G.V.G., che ha stabilito «previo accertamento dell'inadempimento della banca resistente all'obbligo ex art. 39, co. 6, t.u.b., … il diritto del e della Pt_1 [...]
e della ad ottenere il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 frazionamento del mutuo e dell'ipoteca relativamente agli immobili facenti capo a ciascuno (i primi tre per quelli indicati nei rispettivi preliminari di acquisto)». Risulta altresì provato, sia documentalmente, sia in quanto non oggetto di contestazione, che la banca convenuta non ha adempiuto a tale ordine impartito dal giudice – e ciò a prescindere dalle ragioni sottese all'imputabilità del mancato adempimento all'istituto di credito o all'impresa costruttrice, trattandosi di questioni sulle quali è già intervenuto tra le parti un accertamento avente efficacia di giudicato –, così come appare incontestata la circostanza del mancato definitivo trasferimento dell'immobile in favore dell'attore, il quale ha già adempiuto alla propria prestazione (stante il pagamento del corrispettivo pattuito) senza ricevere il bene promesso, né in godimento né attraverso la stipula del definitivo. Parte attrice allega la pendenza del procedimento di frazionamento restando tuttavia indimostrate le ragioni della mancata conclusione. Prescindendo da ogni ulteriore valutazioni in ordine alla responsabilità dei convenuti, e ciò in omaggio al principio della ragione più liquida, deve invero rilevarsi che la domanda difetta di idonea allegazione in ordine all'an ed al quantum della pretesa azionata. Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto, corretto, adempimento dell'obbligazione o da altri fatti cui la legge attribuisce efficacia estintiva del diritto di credito (prescrizione, compensazione, ecc.) o, in alternativa, della non imputabilità dell'inadempimento allegato. Per quanto concerne il profilo dell'inadempimento, il requisito oggettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza emerge, prima facie, dal consistente ritardo rispetto al termine entro il quale si sarebbe dovuto procedere al trasferimento del diritto di proprietà in favore dell'attore. Senonchè, poiché nel presente giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto al risarcimento del danno derivato dal mancato frazionamento del
3 mutuo originariamente concesso all'impresa costruttrice, è richiesta la prova del valore economico del depauperamento subito in conseguenza dell'altrui inadempimento, e ciò anche nell'ipotesi di liquidazione equitativa, non può prescindersi dall'acquisizione di dati di valutazione che la parte che vi ha interesse ha l'onere di provare. Ed invero, nel caso di specie, parte attrice non ha allegato la diminuzione patrimoniale subita ovvero gli esborsi sopportati e le energie impiegate per far fronte al mancato trasferimento del bene oggetto di giudizio, non avendo adeguatamente né allegato né provato nulla neanche in ordine alla possibilità concreta di vendere o locare l'immobile. In tema di risarcimento del danno riconducibile alla compressione della facoltà di godimento di un bene, facendo applicazione dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento (cfr. Cass. civ. SS.UU. sent. n. 33645 del 15.11.2022 pronunciata in tema di occupazione abusiva, con argomentazioni di diritto traslabili anche nell'ambito della fattispecie oggetto del presente giudizio), deve escludersi che si possa configurare un danno in re ipsa in relazione tanto al danno emergente quanto al lucro cessante, in quanto la perdita subita e le occasioni di guadagno perse devono essere oggetto di specifica prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni. Ed infatti, affinché sussista un danno ingiusto risarcibile è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso. In applicazione dei superiori principi, la domanda risarcitoria avanzata da va rigettata non avendo l'attore fornito neppure in via Parte_1 presuntiva adeguati elementi probatori a sostegno di quanto genericamente dedotto. Lo stesso infatti non ha né provato né specificamente allegato quale e se vi sia stata un'opportunità di vendita e/o di locazione andata persa, né se vi siano state conseguenze in termini di danni da mancato godimento del bene. Quanto alla domanda di manleva, la stessa è inammissibile dovendo essere dedotta nel precedente giudizio di accertamento di responsabilità; si osservi altresì che le spese di esecuzione di provvedimento giudiziario vanno sostenute da chi esegue lo stesso e solo successivamente possono essere oggetto di risarcimento in esito ad esborso e prova dello stesso. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, valutata l'attività difensiva delle parti e la fondatezza del diritto azionato in giudizio, in ordine all'inadempimento dedotto, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2141/2021 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda di manleva;
2. Rigetta l'azione proposta da;
Parte_1
3. Compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Messina il 20 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
5
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Taormina (ME), via Piazza Franz Pagano n. 19, presso lo studio dell'avv. Danilo La Monaca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, attore contro (C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), via del Sole n. 29, presso lo studio dell'avv. Roberto Pietro Sidoti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via San Filippo Bianchi n. 48, presso lo studio dell'avv. Maurizio Parisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, convenute avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc) In fatto ed in diritto
ha agito in giudizio nei confronti della e Parte_1 Controparte_1 della al fine di ottenere l'accertamento Controparte_2 della responsabilità delle convenute e la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della mancata concessione del frazionamento del mutuo, oltre che della relativa ipoteca, in essere tra le parti. A tal fine l'attore, premesso di aver stipulato in data 24 settembre 2008 un contratto preliminare con la per l'acquisto di un'unità Controparte_1 abitativa posta all'interno del Lotto H-1 del complesso edilizio denominato
, sito in Castelmola (ME), c.da , e di aver interamente CP_1 CP_1 versato il prezzo a tale scopo richiesto dalla controparte, ha precisato di aver agito in giudizio, con ricorso ex art. 39, comma 6 ter, D.Lgs. 385/1993, al fine di accertare l'inadempimento della , titolare Controparte_2 di ipoteca sull'immobile in forza del contratto di mutuo fondiario con l'impresa costruttrice, all'obbligo di deliberare la suddivisione del finanziamento e il frazionamento dell'ipoteca, ottenendo la condanna delle controparti a procedere al frazionamento del mutuo e dell'ipoteca relativamente agli immobili indentificati nel preliminare di acquisto (decreto n. 2883/2018 del 25/09/2018 reso nel giudizio n. 1084/2015 R.G.V.G.) e alla refusione delle spese processuali. Ha altresì allegato che, nonostante la condanna pronunciata nei loro confronti, le convenute sono rimaste inadempienti, determinando così nell'attore la necessità di agire in giudizio al fine di accertare il diritto al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante derivanti dal mancato godimento dell'immobile. e costituendosi in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, hanno contestato la fondatezza delle domande avanzate nei propri confronti e chiesto il rigetto dell'azione di condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti. Alla prima udienza è stato constatato il mancato esperimento della preventiva ed obbligatoria procedura di mediazione, prevista dall'art. 5, comma 1, del d.lg. n. 28 del 2010, onerando le parti di procedere all'avvio della procedura. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. Alla luce della documentazione probatoria in atti e delle argomentazioni difensive delle parti, l'azione promossa dall'attrice va rigettata. Privilegiando il principio della ragione più liquida, che legittima la trattazione prioritaria delle questioni che possono definire prioritariamente il tema controverso (ex multis Cass. SS.UU. 14.01.2014 n. 578), va rilevato che, in tema di distribuzione dell'onere della prova, ai sensi all'art. 2697 c.c., «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento» (comma 1), mentre «chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda» (comma 2). In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., pertanto, la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ed il giudice è tenuto previamente a verificare che tale onere probatorio sia stato adempiuto, in quanto l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore abbia dimostrato l'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08.06.2007).
2 Alla luce di quanto precede, la pretesa risarcitoria azionata in giudizio trae origine dal decreto di accoglimento n. 5942/2018 del 25.09.2018 R.G., pronunciato dal Tribunale di Messina all'esito del giudizio ex art. 39, comma 6 ter, D. lgs n. 385/1993, identificato al n. 1084/2015 R.G.V.G., che ha stabilito «previo accertamento dell'inadempimento della banca resistente all'obbligo ex art. 39, co. 6, t.u.b., … il diritto del e della Pt_1 [...]
e della ad ottenere il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 frazionamento del mutuo e dell'ipoteca relativamente agli immobili facenti capo a ciascuno (i primi tre per quelli indicati nei rispettivi preliminari di acquisto)». Risulta altresì provato, sia documentalmente, sia in quanto non oggetto di contestazione, che la banca convenuta non ha adempiuto a tale ordine impartito dal giudice – e ciò a prescindere dalle ragioni sottese all'imputabilità del mancato adempimento all'istituto di credito o all'impresa costruttrice, trattandosi di questioni sulle quali è già intervenuto tra le parti un accertamento avente efficacia di giudicato –, così come appare incontestata la circostanza del mancato definitivo trasferimento dell'immobile in favore dell'attore, il quale ha già adempiuto alla propria prestazione (stante il pagamento del corrispettivo pattuito) senza ricevere il bene promesso, né in godimento né attraverso la stipula del definitivo. Parte attrice allega la pendenza del procedimento di frazionamento restando tuttavia indimostrate le ragioni della mancata conclusione. Prescindendo da ogni ulteriore valutazioni in ordine alla responsabilità dei convenuti, e ciò in omaggio al principio della ragione più liquida, deve invero rilevarsi che la domanda difetta di idonea allegazione in ordine all'an ed al quantum della pretesa azionata. Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto, corretto, adempimento dell'obbligazione o da altri fatti cui la legge attribuisce efficacia estintiva del diritto di credito (prescrizione, compensazione, ecc.) o, in alternativa, della non imputabilità dell'inadempimento allegato. Per quanto concerne il profilo dell'inadempimento, il requisito oggettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza emerge, prima facie, dal consistente ritardo rispetto al termine entro il quale si sarebbe dovuto procedere al trasferimento del diritto di proprietà in favore dell'attore. Senonchè, poiché nel presente giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto al risarcimento del danno derivato dal mancato frazionamento del
3 mutuo originariamente concesso all'impresa costruttrice, è richiesta la prova del valore economico del depauperamento subito in conseguenza dell'altrui inadempimento, e ciò anche nell'ipotesi di liquidazione equitativa, non può prescindersi dall'acquisizione di dati di valutazione che la parte che vi ha interesse ha l'onere di provare. Ed invero, nel caso di specie, parte attrice non ha allegato la diminuzione patrimoniale subita ovvero gli esborsi sopportati e le energie impiegate per far fronte al mancato trasferimento del bene oggetto di giudizio, non avendo adeguatamente né allegato né provato nulla neanche in ordine alla possibilità concreta di vendere o locare l'immobile. In tema di risarcimento del danno riconducibile alla compressione della facoltà di godimento di un bene, facendo applicazione dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento (cfr. Cass. civ. SS.UU. sent. n. 33645 del 15.11.2022 pronunciata in tema di occupazione abusiva, con argomentazioni di diritto traslabili anche nell'ambito della fattispecie oggetto del presente giudizio), deve escludersi che si possa configurare un danno in re ipsa in relazione tanto al danno emergente quanto al lucro cessante, in quanto la perdita subita e le occasioni di guadagno perse devono essere oggetto di specifica prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni. Ed infatti, affinché sussista un danno ingiusto risarcibile è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso. In applicazione dei superiori principi, la domanda risarcitoria avanzata da va rigettata non avendo l'attore fornito neppure in via Parte_1 presuntiva adeguati elementi probatori a sostegno di quanto genericamente dedotto. Lo stesso infatti non ha né provato né specificamente allegato quale e se vi sia stata un'opportunità di vendita e/o di locazione andata persa, né se vi siano state conseguenze in termini di danni da mancato godimento del bene. Quanto alla domanda di manleva, la stessa è inammissibile dovendo essere dedotta nel precedente giudizio di accertamento di responsabilità; si osservi altresì che le spese di esecuzione di provvedimento giudiziario vanno sostenute da chi esegue lo stesso e solo successivamente possono essere oggetto di risarcimento in esito ad esborso e prova dello stesso. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, valutata l'attività difensiva delle parti e la fondatezza del diritto azionato in giudizio, in ordine all'inadempimento dedotto, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2141/2021 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda di manleva;
2. Rigetta l'azione proposta da;
Parte_1
3. Compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Messina il 20 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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