Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 2358
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata allegazione e prova del danno emergente e lucro cessante

    La domanda risarcitoria va rigettata poiché la parte attrice non ha allegato la diminuzione patrimoniale subita, né gli esborsi sopportati e le energie impiegate per far fronte al mancato trasferimento del bene. Non si configura un danno in re ipsa, pertanto la perdita subita e le occasioni di guadagno perse devono essere oggetto di specifica prova.

  • Inammissibile
    Domanda di manleva dedotta in giudizio diverso

    La domanda di manleva è inammissibile in quanto doveva essere dedotta nel precedente giudizio di accertamento di responsabilità. Le spese di esecuzione vanno sostenute da chi esegue lo stesso e solo successivamente possono essere oggetto di risarcimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 2358
    Giurisdizione : Trib. Messina
    Numero : 2358
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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