TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 20
TAR
Ordinanza collegiale 1 marzo 2025
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TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Imposizione di vincolo alla proprietà senza comunicazione di avvio del procedimento

    La Corte ha ritenuto che la deliberazione n. 149 del 2003 sia stata superata dal nuovo PRG del 2008, rendendo il ricorso introduttivo inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Rigettato
    Immobile non riconducibile alle tipologie edilizie previste dalla legge regionale

    La Corte ha ritenuto che la deliberazione n. 149 del 2003 sia stata superata dal nuovo PRG del 2008, rendendo il ricorso introduttivo inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Rigettato
    Assenza di profili di interesse storico, artistico, culturale o demoetnoantropologico

    La Corte ha ritenuto che la deliberazione n. 149 del 2003 sia stata superata dal nuovo PRG del 2008, rendendo il ricorso introduttivo inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Rigettato
    Assenza di elementi tipici degli 'immobili sparsi' e rimaneggiamenti subiti dall'edificio

    La Corte ha ritenuto che la deliberazione n. 149 del 2003 sia stata superata dal nuovo PRG del 2008, rendendo il ricorso introduttivo inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Rigettato
    Illegittimità della norma che esclude gli interventi di ristrutturazione edilizia

    La Corte ha ritenuto che la deliberazione n. 149 del 2003 sia stata superata dal nuovo PRG del 2008, rendendo il ricorso introduttivo inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Contestazione della relazione comunale

    La Corte ha ritenuto la contestazione priva di interesse e dunque improcedibile, oltre che inammissibile in quanto rivolta ad un atto istruttorio privo di valenza lesiva.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della disciplina del PRG 2008

    La Corte ha ritenuto l'impugnazione irricevibile per tardività, poiché il PRG del 2008, approvato nel 2008 e pubblicato nel 2009, avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente.

  • Rigettato
    Contestazione della classificazione del fabbricato e della disciplina delle trasformazioni ammissibili

    La Corte ha ritenuto l'impugnazione irricevibile per tardività, poiché il PRG del 2008, approvato nel 2008 e pubblicato nel 2009, avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente.

  • Rigettato
    Impugnazione delle norme tecniche di attuazione

    La Corte ha ritenuto l'impugnazione irricevibile per tardività, poiché il PRG del 2008, approvato nel 2008 e pubblicato nel 2009, avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 20
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 20
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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