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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1906/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249006218108000 IRES-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1355/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1906/2024 depositato il 29/05/2024, la società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava l'intimazione di pagamento n.291 20249006218108 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, contenente la cartella di pagamento n. 29120130006543615000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- omessa notificazione della cartella di pagamento;
2- difetto di motivazione;
3-prescrizione del tributo e degli accessori.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte, all'udienza del 22/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1-Con il primo motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica della cartella di pagamento che dell'intimazione costituiva atto presupposto.
Il motivo non è fondato, infatti, la cartella n. 29120130006543615000 , risulta ritualmente notificata per temporanea irreperibilità del destinatario, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 139
e 140 c.p.c., compresa la ricezione della c.d. raccomandata informativa, in data 08/10/2013.
2-Parimenti, destituito di fondamento è il motivo di censura afferente il difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni.
In particolare, la censura di omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, è generica e non autosufficiente, mancando di specificare i dati quantitativi che non sarebbero stati adeguatamente considerati, e di sviluppare il ragionamento che - sulla base di quei dati - avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione.
Costituisce, pertanto, onere del contribuente provare che il calcolo rilevabile dall'atto impugnato non corrisponde a quanto determinabile sulla base degli atti presupposti, ovvero della vigente normativa, onere della prova che nella fattispecie non è stato assolto.
3-Con ulteriore motivo di ricorso si oppone l'intervenuta prescrizione delle somme pretese con l'atto impugnato (tributi ed accessori).
Il motivo è parzialmente fondato.
Per i tributi erariali, di cui alla cartella ritualmente notificata in data 08/10/2013, non risulta decorso il relativo termine di prescrizione decennale, rispetto alla data di notifica dell'intimazione impugnata (14/03/2024).
Infatti, la prescrizione decennale sarebbe intervenuta, in teoria, il 08/10/2023, tuttavia, a quella data vanno aggiunti i periodi stabiliti dalla normativa emanata durante la pandemia da Covid-19. In particolare l'art. 68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 ha previsto la “sospensione” dei termini dell'attività di riscossione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Le sopra richiamate disposizioni vanno “ lette” nel contesto del quadro generale di sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.lgs n.159/2015 (richiamato dall'art.68, c.
1 del D.L.n.18/2020) .
La prescrizione prorogata dall'articolo 68 sopra citato è quella relativa alla fase della riscossione coattiva, ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione.
Ne consegue che il termine di prescrizione decennale che sarebbe intervenuto, in teoria, il 08/10/2023 non
è spirato, in quanto, computando la sospensione di ventiquattro mesi, andava a scadere il 08/10/2025.
E poiché – come detto – l'impugnata intimazione è stata notificata il 14/03/2024, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo non era ancora prescritto.
Va, tuttavia, posto in rilievo che l'art. 20 comma 3 del D.lgs. n. 472 del 1997, dettato in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, esplicitamente stabilisce che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine di 5 anni.
Nè può essere condiviso al riguardo l'assunto, secondo cui, in caso di contestuale richiesta di pagamento di tributi erariali e di sanzioni amministrative, legate al mancato pagamento delle prime, sarebbe applicabile ad entrambi detti crediti il termine prescrizionale decennale.
Né appare sufficiente il richiamo all'art. 24 comma 1 del d.lgs. n. 472 del 1997, alla stregua del quale per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce;
detta norma invero autorizza unicamente l'agente della riscossione a chiedere, con una stessa cartella, il pagamento di entrambi detti crediti tributari e non è quindi idonea ad innovare in ordine al termine prescrizionale quinquennale, fissato per le sanzioni dal precedente art. 20 comma 3; invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25790 del 2009; n.23162/2020) consente di derogare a tale specifico termine prescrizionale quinquennale fissato per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie legate alle violazioni tributarie solo in caso di sentenza passata in giudicato;
solo in tale ipotesi cioè vale anche per le sanzioni il termine prescrizionale decennale, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. "actio iudicati.
La Suprema Corte, ha altresì precisato in materia di interessi che « gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ » (Cass. n.30901/2019;14049/2006; n.20955/2020).
Ne consegue che il ricorso deve trovare accoglimento in parte qua, laddove deve considerarsi estinta la pretesa relativa alle sanzioni pecuniarie ed agli interessi, contenuti nella cartella di pagamento sottostante l'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Per la parziale fondatezza del ricorso le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente agli interessi e sanzioni contenuti nella cartella di pagamento ivi richiamata;
Rigetta nel resto;
Spese compensate. Agrigento, 22 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
IU GR
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1906/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249006218108000 IRES-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1355/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1906/2024 depositato il 29/05/2024, la società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava l'intimazione di pagamento n.291 20249006218108 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, contenente la cartella di pagamento n. 29120130006543615000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- omessa notificazione della cartella di pagamento;
2- difetto di motivazione;
3-prescrizione del tributo e degli accessori.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte, all'udienza del 22/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1-Con il primo motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica della cartella di pagamento che dell'intimazione costituiva atto presupposto.
Il motivo non è fondato, infatti, la cartella n. 29120130006543615000 , risulta ritualmente notificata per temporanea irreperibilità del destinatario, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 139
e 140 c.p.c., compresa la ricezione della c.d. raccomandata informativa, in data 08/10/2013.
2-Parimenti, destituito di fondamento è il motivo di censura afferente il difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni.
In particolare, la censura di omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, è generica e non autosufficiente, mancando di specificare i dati quantitativi che non sarebbero stati adeguatamente considerati, e di sviluppare il ragionamento che - sulla base di quei dati - avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione.
Costituisce, pertanto, onere del contribuente provare che il calcolo rilevabile dall'atto impugnato non corrisponde a quanto determinabile sulla base degli atti presupposti, ovvero della vigente normativa, onere della prova che nella fattispecie non è stato assolto.
3-Con ulteriore motivo di ricorso si oppone l'intervenuta prescrizione delle somme pretese con l'atto impugnato (tributi ed accessori).
Il motivo è parzialmente fondato.
Per i tributi erariali, di cui alla cartella ritualmente notificata in data 08/10/2013, non risulta decorso il relativo termine di prescrizione decennale, rispetto alla data di notifica dell'intimazione impugnata (14/03/2024).
Infatti, la prescrizione decennale sarebbe intervenuta, in teoria, il 08/10/2023, tuttavia, a quella data vanno aggiunti i periodi stabiliti dalla normativa emanata durante la pandemia da Covid-19. In particolare l'art. 68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 ha previsto la “sospensione” dei termini dell'attività di riscossione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Le sopra richiamate disposizioni vanno “ lette” nel contesto del quadro generale di sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.lgs n.159/2015 (richiamato dall'art.68, c.
1 del D.L.n.18/2020) .
La prescrizione prorogata dall'articolo 68 sopra citato è quella relativa alla fase della riscossione coattiva, ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione.
Ne consegue che il termine di prescrizione decennale che sarebbe intervenuto, in teoria, il 08/10/2023 non
è spirato, in quanto, computando la sospensione di ventiquattro mesi, andava a scadere il 08/10/2025.
E poiché – come detto – l'impugnata intimazione è stata notificata il 14/03/2024, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo non era ancora prescritto.
Va, tuttavia, posto in rilievo che l'art. 20 comma 3 del D.lgs. n. 472 del 1997, dettato in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, esplicitamente stabilisce che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine di 5 anni.
Nè può essere condiviso al riguardo l'assunto, secondo cui, in caso di contestuale richiesta di pagamento di tributi erariali e di sanzioni amministrative, legate al mancato pagamento delle prime, sarebbe applicabile ad entrambi detti crediti il termine prescrizionale decennale.
Né appare sufficiente il richiamo all'art. 24 comma 1 del d.lgs. n. 472 del 1997, alla stregua del quale per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce;
detta norma invero autorizza unicamente l'agente della riscossione a chiedere, con una stessa cartella, il pagamento di entrambi detti crediti tributari e non è quindi idonea ad innovare in ordine al termine prescrizionale quinquennale, fissato per le sanzioni dal precedente art. 20 comma 3; invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25790 del 2009; n.23162/2020) consente di derogare a tale specifico termine prescrizionale quinquennale fissato per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie legate alle violazioni tributarie solo in caso di sentenza passata in giudicato;
solo in tale ipotesi cioè vale anche per le sanzioni il termine prescrizionale decennale, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. "actio iudicati.
La Suprema Corte, ha altresì precisato in materia di interessi che « gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ » (Cass. n.30901/2019;14049/2006; n.20955/2020).
Ne consegue che il ricorso deve trovare accoglimento in parte qua, laddove deve considerarsi estinta la pretesa relativa alle sanzioni pecuniarie ed agli interessi, contenuti nella cartella di pagamento sottostante l'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Per la parziale fondatezza del ricorso le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente agli interessi e sanzioni contenuti nella cartella di pagamento ivi richiamata;
Rigetta nel resto;
Spese compensate. Agrigento, 22 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
IU GR