Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 307
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notificazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto la cartella di pagamento ritualmente notificata, con compimento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 139 e 140 c.p.c., compresa la ricezione della raccomandata informativa.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto l'atto intellegibile, indicando la somma da pagare, l'imposta, gli interessi e le sanzioni. La censura di omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi è stata ritenuta generica e non autosufficiente, non avendo il contribuente assolto all'onere della prova.

  • Accolto
    Prescrizione del tributo e degli accessori

    La Corte ha accolto parzialmente il motivo, ritenendo prescritti gli interessi e le sanzioni pecuniarie, ma non il tributo erariale, considerato il rinvio alla normativa di sospensione dei termini dovuta alla pandemia da Covid-19 e il termine quinquennale di prescrizione per interessi e sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 307
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 307
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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