Rigetto
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/09/2025, n. 7232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7232 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07232/2025REG.PROV.COLL.
N. 00454/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2025, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Miria Del Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 766/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società -OMISSIS- operante nel settore dell’edilizia e del movimento terra, è stata attinta da interdittiva antimafia spiccata dalla Prefettura di Arezzo in data 22 luglio 2021, la quale ha ravvisato la sussistenza del rischio di permeabilità mafiosa della società sulla scorta di un compendio indiziario incentrato sulla struttura della ditta (-OMISSIS--OMISSIS-, titolare del 75% delle quote societarie, e -OMISSIS-, socio al 25% e marito di -OMISSIS-, sorella di -OMISSIS-), sul ruolo di primo piano di fatto ricoperto nell’ambito della società da -OMISSIS--OMISSIS- (fratello di -OMISSIS-e dipendente della -OMISSIS-, indagato per numerosi reati aggravati dal metodo mafioso), nonché sugli stretti legami sussistenti tra tali soggetti e altri gravitanti intorno alla ditta (coinvolti nelle indagini condotte dalla D.D.A. di NZ) e la 'ndrangheta calabrese.
2. – Il provvedimento prefettizio è stato impugnato innanzi al TAR per la Toscana, presso il quale la Società ricorrente ha preliminarmente chiesto che venisse rimessa alla C.G.U.E. la questione pregiudiziale di compatibilità con il principio del contraddittorio, così come ricostruito e riconosciuto quale principio di diritto dell’Unione, dell’ordinamento nazionale nella parte in cui non prevede il contraddittorio endoprocedimentale in favore del soggetto nei cui riguardi l’Amministrazione si propone di rilasciare una informativa antimafia interdittiva – e ha poi sollevato plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere che affliggerebbero l’interdittiva e ne motiverebbero l’annullamento.
3. – Declinato l’esame della questione pregiudiziale – sulla base della ordinanza del 28 maggio 2020 con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva dichiarato irricevibile la domanda sollevata dal TAR per la Puglia su fattispecie di indole analoga, non ravvisando sufficienti elementi di collegamento con il diritto dell’UE –, il giudice di prime cure ha, innanzitutto, evidenziato l’insussistenza di una violazione delle garanzie partecipative ex art. 7 della l. n. 241/1990, rilevando l’incompatibilità delle stesse rispetto alla “ natura intrinsecamente urgente ” dei procedimenti in subiecta materia e “ la pacifica inapplicabilità ratione temporis al procedimento per cui è causa della sopravvenuta normativa (art. 48 del d.l. 6 novembre 2021, n. 152) ”.
Poi, effettuata una rapida ricognizione dei caratteri principali dell’istituto della informazione interdittiva antimafia, ha concluso per la concretezza e attualità del pericolo d’infiltrazione mafiosa a carico della Società ricorrente, ritenendo la valutazione effettuata dall’Autorità prefettizia sufficientemente approfondita e ragionevole e gli elementi raccolti in sede istruttoria – in particolare, i legami dei fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS- e di -OMISSIS- con la cosca di matrice ‘ndranghetista -OMISSIS-, come pure il ruolo ricoperto all’interno delle dinamiche aziendali da -OMISSIS--OMISSIS-, autore negli anni di numerose condotte illecite e di comportamenti intimidatori tipici della criminalità organizzata – rilevanti e univoci sul punto.
Ha soggiunto, in particolare, il primo giudice che tra le ipotesi di reato per le quali -OMISSIS--OMISSIS- è stato indagato ed arrestato, nell'ambito del procedimento n. 7707/2020 RGNR e n. 4086/2020 RG G.I.P. della D.D.A. di NZ, oltre al reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513- bis , c.p.) aggravata dal metodo mafioso e all’associazione per delinquere (art. 416 c.p.), compaiono anche reati cd. “spia”, come quello di estorsione, nella specie aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso, elaborati dal legislatore come sintomi sufficienti a determinare, nella logica preventiva ed anticipata propria della normativa antimafia, un effetto interdittivo dei rapporti con la P.A., ai sensi dell’art. 84, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 159/2011.
4. – -OMISSIS- ha, quindi, gravato la decisione di primo grado con rituale ricorso in appello, affidato ad un unico motivo, tramite cui l’odierno appellante ha dedotto gli errores in iudicando per “ difetto di motivazione e di istruttoria, manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, eccesso di potere per palese travisamento dei fatti, erronea ed illegittima applicazione del principio ‘del più probabile che non ’”.
4.1. – Secondo la Società appellante, il TAR per la Toscana avrebbe omesso di verificare l’esistenza di tutti gli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolo di infiltrazione mafiosa contenuto nell’interdittiva prefettizia e di valutare tutte le doglianze sollevate in primo grado. In particolare, il giudice di prime cure si sarebbe astenuto dal sindacare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale effettuata dalla Prefettura aretina, la quale avrebbe erroneamente ritenuto che i fratelli -OMISSIS- fossero coinvolti in un illecito smaltimento di rifiuti e non avrebbe tenuto conto dello stralcio del capo di imputazione afferente ad -OMISSIS--OMISSIS- e dell’esclusione dell’aggravante del metodo mafioso per tutti i capi di imputazione relativamente agli altri imputati del procedimento N.R.G. 7707/2020 presso il Tribunale di NZ.
4.2. – A dimostrazione della necessità di riformare la sentenza di primo grado, la società appellante ribadisce che l’omicidio di -OMISSIS--OMISSIS-(fratello di -OMISSIS-) sarebbe stato determinato da una lite fra vicini (“ senza alcun legame con la mafia ”) e che -OMISSIS--OMISSIS-, padre dei fratelli -OMISSIS-, non sarebbe stato pluripregiudicato né membro della 'ndrangheta, nonché contesta quanto affermato nell’interdittiva relativamente a -OMISSIS-, che sarebbe stato confuso con il fratello -OMISSIS-, coinvolto nell’indagine penale della D.D.A. di NZ per aver favorito la latitanza di -OMISSIS-. A detta della -OMISSIS-, tali elementi di fatto avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal TAR nell’ambito del sindacato sul provvedimento emesso dalla Prefettura, avendo quest’ultima impropriamente dedotto il rischio di condizionamento mafioso in capo alla ditta (anche) sulla base di un travisamento degli stessi.
Da ultimo, l’appellante sostiene come militi a favore dell’accoglimento del ricorso il decreto n. 8/2022 emesso dalla Corte di Appello di NZ (Sezione Assise e Misure di prevenzione), con cui il Giudice fiorentino ha concesso il controllo giudiziario su richiesta di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 34- bis , comma 6, d.lgs. n. 159/2011, in virtù del carattere occasionale dei contatti dell’impresa con la criminalità organizzata e dell’avvenuta adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 al dichiarato fine di prevenire la commissione di reati.
5. – Il Ministero dell’interno si è costituito nel giudizio di secondo grado, argomentando diffusamente per la reiezione del gravame, cui l’appellante ha ribattuto con brevi repliche in sede contraddittorio cartolare ex art. 73 c.p.a..
La causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 5 giugno 2025 ed è stata successivamente spedita in decisione.
6. – L’appello è infondato per le ragioni che si espongono dappresso.
7. – L’impianto indiziario su cui si fonda il sillogismo inferenziale svolto dall’Autorità prefettizia fa principalmente perno sulla figura di -OMISSIS--OMISSIS- e sulla indubbia matrice familiare della conduzione dell’impresa economica.
7.1. – Orbene, consta per tabulas che -OMISSIS--OMISSIS-, dipendente della -OMISSIS- s.r.l. e figlio di -OMISSIS-, pluripregiudicato ucciso nel 2010 a colpi di arma da fuoco, è stato attinto da due ordinanze di custodia cautelare nell’ambito di due procedimenti penali per illecita concorrenza con minaccia e violenza aggravata dal metodo mafioso (art. 513- bis c.p.), estorsione aggravata dal metodo mafioso e associazione per delinquere (procedimento n. 7707/2020 presso il Tribunale di NZ), nonché associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (procedimento n. 609/2017 presso il Tribunale di Catanzaro).
Dagli stralci della ordinanza di custodia cautelare si desume la perpetrazione da parte del -OMISSIS- di condotte sistematicamente dirette ad acquisire commesse in appalti per lavori pubblici al di fuori delle regole del libero mercato ossia attraverso la dissuasione delle ditte potenzialmente concorrenti con metodi mafiosi o comunque espressione di vicinanza alle cosche mafiose ovvero attraverso il coinvolgimento diretto di soggetti la cui potenza evocativa dell’appartenenza alla cosca ‘ndraghetista -OMISSIS- è stata in grado di determinare il ritiro dei concorrenti. Secondo il Giudice per le indagini preliminari si tratterebbe di soggetto che agisce con metodo mafioso, ossia con comportamenti comprovanti una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi sia organizzato: “ che poi questi comportamenti siano stati finalizzati a conseguire una posizione di monopolio sul mercato nulla toglie alla gravità e pericolosità degli stessi, poiché l’ordinamento bandisce qualsiasi atto diretto ad impedire la capacità di autodeterminazione anche nell’esercizio dell’attività imprenditoriale ”.
Di particolare rilievo la chiosa a margine svolta dallo stesso G.I.P., secondo cui appare rilevante il dato che la -OMISSIS- sia una presenza costante nel settore dell’edilizia/movimento terra, presenza che potrebbe corroborare la tesi che il monopolio acquisito possa spiegarsi con lo spessore criminale dei -OMISSIS-.
La pregnanza sintomatica del ruolo di -OMISSIS--OMISSIS- si erge, dunque, con nitore inconfutabile stante il duplice legame di parentela e affinità – -OMISSIS-è fratello germano di -OMISSIS--OMISSIS-, amministratore unico e socio di maggioranza della società e cognato di -OMISSIS-, socio di minoranza nonché coniugato con la sorella -OMISSIS- – nonché lavorativo in quanto lavoratore dipendente della società appellante.
Il quadro indiziario si è arricchito di ulteriori elementi in ragione dell’emanazione dei provvedimenti n. 1/2023 e n. 23/2023 del Tribunale di NZ – Sezione misure di prevenzione in data 25 gennaio 2024 e 7 febbraio 2024 con i quali è stato disposto il sequestro di prevenzione di beni riconducibili direttamente o indirettamente a -OMISSIS--OMISSIS- tra cui l’intero compendio aziendale della -OMISSIS- s.r.l.. Dall’esame del provvedimento di sequestro si traggono elementi informativi di particolare rilevanza sempre a carico di -OMISSIS--OMISSIS- che, in relazione all’attività dal predetto svolta e dal profilo ricoperto nell’ambito della Società prevenuta, confermano la legittimità del provvedimento interdittivo. In particolare, il giudice della prevenzione ha evidenziato il ruolo determinante e rilevante che lo stesso -OMISSIS- occupa all’interno della Società in quanto, nonostante sia un mero dipendente “ appare in grado di incidere significativamente sulle decisioni societarie tanto da strumentalizzare l’impresa anche alla soddisfazione di esigenze personali ”.
7.2. – Alla indubbia caratura criminale di -OMISSIS--OMISSIS-, che non viene sostanzialmente affrontata né tantomeno confutata nell’atto di appello, si giustappongono poi gli elementi di controindicazione che segnano gli ulteriori soggetti della cerchia familiare coinvolti nella compagine di impresa, pur rimanendo marginali nell’economia generale del compendio indiziario apprezzato dalla Prefettura.
Da un lato, -OMISSIS--OMISSIS-, amministratore unico, indagato nell’ambito del medesimo procedimento penale n. 7707/2020 per l’ipotesi di violazione di cui all’art. 21 legge 646/1982 (subappalto senza autorizzazione) in concorso di persone; dall’altro, -OMISSIS--OMISSIS-, indagato nell’ambito del medesimo procedimento 7707/2020 per l’ipotesi di cui all’art. 416 c.p. e parimenti dipendente della -OMISSIS- s.r.l..
Orbene, se per la consolidata giurisprudenza amministrativa basterebbero a fondare i provvedimenti di interdittiva antimafia anche i soli rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una 'regia collettiva' dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica" ( cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2024, n. 8902; Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2024, n. 7230), nel caso di specie il compendio indiziario si presenta vieppiù ricco e pregnante dacché il legame parentale si salda con reati-spia ex art. 84, co. 4, lett. a) d.lgs. 159/2011 le cui ricadute causali sono immediatamente apprezzabili sull’attività di impresa e ben vengono delineate dalle risultanze penali: si fa, in particolare, riferimento all’imputazione per estorsione aggravata dal metodo mafioso (art. 629 c.p.) nell’ambito del procedimento penale n. 7707/2020 senza, tuttavia, sottacere l’imputazione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) nell’ambito dell’altro procedimento in cui il -OMISSIS- è coinvolto.
Come appena visto, le condotte poste in essere da -OMISSIS--OMISSIS- miravano ad imporre una posizione di dominio nel settore del movimento terra e inerti perpetrando atti di concorrenza sleale con violenza e minaccia connotati dai metodi dell’intimidazione mafiosa: in altre parole, le condotte del reato-spia nel caso de quo denotano con evidenza la fenomenologia infiltrativa che tende a condizionare le scelte e gli indirizzi della società, ulteriormente aggravata dallo stretto legame parentale con il resto della compagine sociale.
7.3. – Rispetto a questo quadro indiziario decisamente robusto, a ben poco soccorrono le deduzioni censorie svolte dall’appellante in modo poco organizzato le quali prendono di mira elementi e circostanze fattuali del tutto comprimarie – come l’archiviazione della posizione di -OMISSIS--OMISSIS-, l’esclusione dell’aggravante mafiosa per gli altri imputati nel procedimento 7707/2020, le circostanze della morte del fratello di -OMISSIS- – incorrendo anche in oggettive inesattezze – non corrispondendo al tenore testuale dell’interdittiva che -OMISSIS- sia l’indagato per favoreggiamento della latitanza di -OMISSIS-.
A ciò si aggiunga che il libello di appello nulla contesta circa i solidi elementi addotti dalla Prefettura a riprova della oggettiva caratura criminale di -OMISSIS--OMISSIS- e degli ulteriori elementi di controindicazione rivenienti dai rapporti di quest’ultimo con -OMISSIS-, sottoposto agli arresti domiciliari poiché gravemente indiziato di illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravata dal metodo mafioso, di estorsione aggravata dal metodo mafioso in concorso ed associazione per delinquere.
8. – Le considerazioni che precedono non sono smentite, nè depotenziate dalle risultanze dell’applicazione del controllo giudiziario ex art. 34- bis d.lgs. 159/2011 ad opera della Corte di appello di NZ con decreto n. 8/2022 giacché la Corte fiorentina ha ritenuto che le criticità evidenziate in primo grado siano state superate soltanto attraverso la successiva sospensione a tempo indeterminato del dipendente -OMISSIS--OMISSIS- che maggiormente aveva interessato la procedura sotto il profilo dei possibili collegamenti con la criminalità organizzata, nonché attraverso l’adozione di un modello di organizzazione e gestione ex lege n. 231/2001 che consente la gestione societaria secondo criteri di trasparenza e l’adozione di opportune misure di controllo sull’effettività di tale gestione. Si tratta, con tutta evidenza, di sopravvenienze rispetto al momento di adozione dell’interdittiva in data 22 luglio 2021 considerato che la sospensione a tempo indeterminato di -OMISSIS- è stata disposta il 14 febbraio 2022, mentre l’approvazione del nuovo modello organizzativo risale all’11 gennaio 2023.
8.1. – Al riguardo, vale, inoltre, osservare che il tema delle relazioni fra prevenzione amministrativa e prevenzione penale antimafia è stato già ampiamente delucidato dalla giurisprudenza della Sezione (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2024, n. 8676), nel senso che vanno esclusi in capo al Tribunale di prevenzione poteri di controllo dei presupposti della interdittiva antimafia, venendo altrimenti ad introdursi nel sistema una duplicazione del controllo sulla legittimità della misura interdittiva e segnatamente sulla sussistenza o meno dei presupposti (cfr. in tal senso Cass. Penale sentenza Sez. 6, del 9 maggio 2019, n. 26342).
La valutazione del giudice della prevenzione penale, infatti, si fonda su parametri non sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce, invece, presupposto del provvedimento prefettizio, e rispetto ad essa si colloca in un momento successivo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 gennaio 2021, n. 338). Non è pertanto casuale che nella sistematica normativa il controllo giudiziario (e le relative valutazioni: inclusa quella sull’ammissione) presupponga l’adozione dell’informativa rispetto alla quale rappresenta un post factum .
Pertanto “ pretendere di sindacare la legittimità del provvedimento prefettizio alla luce delle risultanze della (successiva) delibazione di ammissibilità al controllo giudiziario, finalizzato proprio ad un'amministrazione dell'impresa immune da (probabili) infiltrazioni criminali, appare operazione doppiamente viziata: perché inevitabilmente diversi sono gli elementi (anche fattuali) considerati - anche sul piano diacronico - nelle due diverse sedi, ma soprattutto perché diversa è la prospettiva d'indagine, id est l'individuazione dei parametri di accertamento e di valutazione dei legami con la criminalità organizzata. Non può pertanto sostenersi, come fa l'appellante, che la pronuncia del giudice della prevenzione penale produca un accertamento vincolante o condizionante sul rischio di infiltrazione dell'impresa da parte della criminalità organizzata ” (cfr. Cons. Stato Sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1049).
9. – Alla luce delle considerazioni che precedono si profila esente da mende la statuizione di prime cure che, nel ravvisare la legittimità della valutazione prognostica della Prefettura di Arezzo, ha concluso che il pericolo d’infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente appare concreto ed attuale, sulla base di una valutazione effettuata dalla Prefettura in modo approfondito e ragionevole, tenuto conto della rilevanza e della univocità degli elementi raccolti in sede d’istruttoria.
Tutto ciò considerato, l’appello è infondato e deve essere conclusivamente respinto.
10. – Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la Società appellante e le altre persone fisiche menzionate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.