Art. 1.
Le disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1952, n. 736 , continuano ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 1955, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.
Le disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1952, n. 736 , continuano ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 1955, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.