Art. 2.
Al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' degli studi di Bari sono aggiunti nove posti, i quali vengono assegnati alla Facolta' ed ai corsi, di cui al precedente art. 1, nel modo come appresso indicato:
Facolta' di magistero, posti di ruolo n. 3;
corso per la laurea in lingue e letterature straniere, posti di ruolo n. 3;
primo biennio della Facolta' di medicina veterinaria, posti di ruolo n. 3.
In tali sensi si intende modificato il ruolo organico dei posti di professore di ruolo dell'Universita' di Bari di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni.
Al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' degli studi di Bari sono aggiunti nove posti, i quali vengono assegnati alla Facolta' ed ai corsi, di cui al precedente art. 1, nel modo come appresso indicato:
Facolta' di magistero, posti di ruolo n. 3;
corso per la laurea in lingue e letterature straniere, posti di ruolo n. 3;
primo biennio della Facolta' di medicina veterinaria, posti di ruolo n. 3.
In tali sensi si intende modificato il ruolo organico dei posti di professore di ruolo dell'Universita' di Bari di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni.