TRIB
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/08/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 4204/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 4204/2022 promossa da:
già Controparte_1 Controparte_2
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto-legge 22
[...]
ottobre 2016, n. 193, dal 1 luglio 2017 subentra a titolo universale in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ad e ad CP_2
- con sede legale in Roma, Via G. Controparte_2
Grezar n.14 - P. Iva in persona del suo Procuratore, P.IVA_1 [...]
, ) in qualità di Responsabile Atti CP_3 CodiceFiscale_1
introduttivi del giudizio Campania in virtù dei poteri conferiti con atto notarile Rep. 177893 del 28.04.2022 Racc. N. 11776, rappresentata e difesa in virtù di conferimento incarico e mandato contenuto nella comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore dall'Avv. Loredana
pagina 1 di 19 Alcamo ( – C.F._2
pec –fax 0699334038) e Email_1
unitamente allo stesso domiciliata in (00195) Roma presso il suo studio alla via Buccari 11
- APPELLANTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (C.F. , presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, C.F._3
domicilia per legge (fax 081/4979313, posta certificata:
servizio polisweb: ADS80030620639); Email_2
-APPELLANTE INCIDENTALE
e
(c.f. ), nato a [...] Controparte_5 C.F._4
Annunziata (NA) il 14.02.1969 rappresentato e difeso dall' Avv. Anna
Miriano ( ed elettivamente domiciliato in Nocera C.F._5
Inferiore (SA) alla Via Napoli n. 65 presso lo studio di quest'ultima con indirizzo pec indicato in atti:
[...]
contumace Email_3
Oggetto: appello avverso sent. n. 2135/2022, resa dal Giudice di Pace di
Torre Annunziata;
impugnazione estratto ruolo/cartella di pagamento.
pagina 2 di 19 Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 07.03.2021, Controparte_5
conveniva in giudizio l e la Controparte_1 P_
, impugnando l'estratto di ruolo n. 8806/2011 relativo alla cartella n.
[...]
07120110145198013000 emessa per contravvenzioni al codice della strada deducendo la mancata notifica della cartella esattoriale e la prescrizione del credito e chiedendone l'annullamento. L'odierna appellante si costituiva in cancelleria in data 10.05.2021 mediante deposito di comparsa con allegato estratto di ruolo e relata di notifica della cartella esattoriale oggetto di opposizione del 20.09.2011 nonché con copia dell'AVI n.
07120139107458666000 con documentazione attestante la sua notifica avvenuta in data 09.12.2013, copia dell'AVI n. 10020189012952478000 con documentazione attestante la notifica del 20.07.2018 e copia del pignoramento presso terzi 07184201800006484001 con relata di notifica, con data di emissione 14.09.2018. La rimaneva contumace. Controparte_4
L' eccepiva preliminarmente la Controparte_1
litispendenza del presente giudizio – con altro pendente sempre innanzi al
Giudice di Pace di Torre Annunziata Dr.ssa Cellini avente NRG 6024/2020 la cui prima udienza di comparizione parti era fissata per il giorno
09.06.2021.
pagina 3 di 19 Chiedeva all'uopo venisse dichiarata la inammissibilità e l'improponibilità della domanda, atteso che sulla stessa materia del contendere, ovvero sulla stessa cartella n. 07120110145198013000, stesso n. ruolo 8806/2011, pendeva altro giudizio, dunque l'Ill.mo Sig. Giudicante non si sarebbe potuto pronunciare nei confronti delle stesse parti, senza incorrere nella violazione del principio del ne bis in idem. Produceva, in uno al fascicolo di parte (cfr. all.n.4) la copia della citazione relativa al giudizio pendente avente NRG
6024/2020 la cui udienza di comparizione parti del 09.06.2021 è stata rinviata al 05.10.2022. Eccepiva altresì, sempre preliminarmente ma subordinatamente alla suesposta eccezione, l'inammissibilità della opposizione avverso estratto di ruolo, con conseguente carenza dell'interesse ad agire dell'istante ex art. 100 c.p.c. Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 03.11.2021 l'Avv. Anna Miriano, preso atto di quanto eccepito da rinunciava al giudizio de quo chiedendo di essere CP_6
autorizzata al ritiro della produzione. La causa veniva introitata a sentenza.
Con il provvedimento oggetto dell'odierno appello il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, nel ritenersi competente e nel ritenere correttamente incardinata l'opposizione ad estratto di ruolo qualificata come atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. accoglieva l'opposizione e annullava l'atto impositivo ovvero l'estratto di ruolo avente ad oggetto crediti inerenti contravvenzioni al codice della strada relativi alla cartella n.07120110145198013000 Ente creditore , perché Controparte_4
ritenuta prescritta in quanto non notificata, condannando l Controparte_1
alla rifusione delle spese di giudizio liquidate nella somma
[...]
complessiva di € 600,00 di cui € 300,00 per onorari €200,00 per diritti ed €
100,00 per spese di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Anna Miriano. pagina 4 di 19 Proponeva appello l con i seguenti motivi: 1) Violazione ex artt. 39, CP_6
112 e 615 c.p.c. - nullità della sentenza per omessa pronuncia e/o motivazione sull'eccepita litispendenza;
2) Eccesso di potere – travisamento, sviamento;
3) Travisamento, errore, omissione;
4) Eccesso di potere – travisamento sulla prescrizione;
5) Riformare integralmente la sentenza n.
2135/2022 resa dal GdP di Torre Annunziata. Concludeva chiedendo: “in accoglimento del presente appello ed in riforma totale della sentenza impugnata resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata Dr.ssa Cellini
n.2135/2022 pubblicata in data 26.04.2022, l'annullamento della stessa per nullità, stante la espressa rinuncia al giudizio di primo grado da parte dell'attore. In via subordinata dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità della domanda - essendo già pendente un giudizio instaurato precedentemente sullo stesso n. ruolo e stessa cartella esattoriale - onde evitare di incorrere nella violazione del principio del ne bis in idem. 2)
In subordine, in accoglimento del presente appello ed in riforma totale della sentenza impugnata resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata Dr.ssa
Cellini n.2135/2022 pubblicata in data 26.04.2022 dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del Sig. – stante la Controparte_5
irritualità e tardività della opposizione proposta nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata - Dr.ssa Giovanna Cellini.
N.R.G.3961/2021 - dichiarandolo decaduto - con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità - dal diritto a proporre opposizione all'estratto di ruolo portato dalla cartella n. 07120110145198013000 in quanto ritualmente notificata e non prescritta. 3) Nel merito, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare legittima e conforme al dettato normativo l'attività svolta dall'Agente per la
Riscossione, stante la piena e completa efficacia probatoria della
pagina 5 di 19 documentazione fornita in I Grado, nonché rigettare qualsivoglia richiesta di declaratoria di prescrizione del credito oggetto di causa perché inammissibile, improcedibile, improponibile, pretestuosa e, comunque, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto. 4) Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio.” Rimaneva contumace il si costituiva la proponendo appello CP_5 Controparte_4
incidentale per l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo avanzata in primo grado, e relativa condanna alle spese del CP_5
chiedendo pertanto: “Voglia l'adito Tribunale, in riforma della sentenza gravata: - Riformare la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile
l'avversa azione;
- Condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
L'appello avanzato da così come quello incidentale della CP_6 P_
vanno accolti stante la mancata declaratoria da parte del primo giudice della inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal
CP_5
Per quanto concerne il primo punto di appello sebbene sia condivisibile la circostanza che in primo grado ci fosse una effettiva litispendenza tra gli rg.
3961/21 (definito con sent. n. 2135/2022 impugnata nell'odierno giudizio) e l'rg. 6024/2020, e fosse nelle more del giudizio intervenuta dichiarazione di rinuncia;
tuttavia, va sottolineato come si debba qualificare tale atto di rinunzia da parte dell'avv. Miriano procuratore del quale CP_5
rinunzia al giudizio e non all'azione (cfr. verbale del 3.11.2021 presente in atti), che pertanto avrebbe richiesto ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'accettazione delle altre parti costituite per condurre alla pronuncia di estinzione del giudizio.
pagina 6 di 19 Dunque, il Giudice di Pace non era tenuto a pronunziare la cessata materia, alla luce della mancanza dell'accettazione alla rinuncia delle altre parti costituite – istituto previsto dal nostro ordinamento a garanzia dell'interesse di queste alla prosecuzione del giudizio – e pertanto la sentenza di primo grado non risulta affetta da nullità.
Per quanto concerne la pronuncia di litispendenza nell'odierno grado di giudizio si rileva che allo stato non è stata fornita alcuna prova circa il perdurante stato di litispendenza, per cui la causa va decisa nel merito.
Va accolto il motivo di impugnazione con cui si fa valere la inammissibilità della opposizione ad estratto ruolo per carenza di interesse.
Occorre preliminarmente rilevare come, in ogni caso, il giudice (anche in grado d'appello) sia dotato - secondo un principio ampiamento consolidato - del potere-dovere di fornire un'autonoma interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte attrice e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 21865/22), prescindendo o comunque non essendo rigidamente vincolato dalla qualificazione operata dalle parti, o finanche dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., ord. n.
33057/22).
Nel caso di specie, si evidenzia come il abbia agito in primo CP_5
grado per far valere la prescrizione della pretesa creditoria, fondata su una sanzione amministrativa per violazioni al C.d.S.
pagina 7 di 19 L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il “quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di “contiguità” logico-temporale, che nel caso concreto manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l' senza dunque “reagire” ad alcun atto impositivo propriamente CP_6
detto. La finalità di procurarsi un atto da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze, denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
2) Ciò premesso, e proprio in funzione dell'operato distinguo concettuale, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un CP_6
idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL
21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
pagina 8 di 19 Già in tempi pregressi rispetto al summenzionato novum legislativo del
2021, ed alle successive Sezioni Unite del 2022 (che hanno contribuito a definirne la portata ed i profili di applicabilità), la giurisprudenza di legittimità tendeva – in modo abbastanza uniforme – a ritenere carente del requisito dell'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo del credito avanzata dal destinatario della pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. E ciò non sulla scorta di una lettura meramente formalistica dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, rubricato “atti impugnabili e oggetto del ricorso” nell'ambito del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie e non ricomprendete – appunto – l'estratto di ruolo, lettura per vero sconfessata già dalle Sezioni Unite n. 19704/2015 (su cui infra;
si premette, tuttavia, che l'insegnamento di legittimità delle S.U. in oggetto è stato frutto di un qual certo “travisamento”, in quanto da tale pronuncia si è fatto derivare, contrariamente all'intenzione della stessa, una sorta di liberalizzazione indiscriminata dell'impugnazione dell'estratto ruolo); quanto, appunto, per la valorizzazione della fondamentale condizione dell'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già
a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della pagina 9 di 19 richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ancora, la più recente Cass. Civ. n. 6723/2019, a mente della quale (seppur pronunciata specificamente in in materia di riscossione di crediti previdenziali) “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venissero dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti alla notifica della cartella (prescrizione decorsa tra la notifica del titolo posto alla base dell'iscrizione a ruolo – ad es. verbale di contestazione dell'infrazione al
C.d.S. – e quella della cartella), che successivi ad essa, in assenza di un atto di esercizio della pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, non poteva ritenersi sussistente un concreto ed attuale interesse ad agire, né per l'accertamento negativo del credito né per un'opposizione ex art. 615 c.p.c. propriamente detta (mancando finanche la prospettazione dell'agire in executivis). A conferma ulteriore di tale assunto, veniva peraltro valorizzato, invece, il rilievo in situazioni consimili dell'agire in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi del contribuente
(circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del pagina 10 di 19 superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese).
A conclusioni differenti doveva invece, necessariamente, pervenirsi laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti mai notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato a partire dalle sopracitate Sezioni Unite n.
19704/2015 (per questa specifica evenienza), il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
A riprova, per vero, della reale portata dell'insegnamento di tale pronuncia, si riteneva - e si è continuato a ritenere successivamente, secondo l'orientamento preferibile – che la predetta “generale” impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza pagina 11 di 19 in concreto dell'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo, qualora manchi un'iniziativa esecutiva o pre– esecutiva del concessionario, dimostrando (o per lo meno allegando) la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente ad esecuzione.
Alla luce di quanto sinora esposto, e potendo inquadrarsi la fattispecie del caso concreto all'esame in un'ipotesi di censura di prescrizione antecedente/successiva alla notifica della cartella esattoriale, oggetto di contestazione da parte dell'attore (va precisato che non rileva necessariamente, e quantomeno non in una fase di valutazione preliminare e relativa alle stesse fondamenta dell'ammissibilità dell'azione, l'eventuale prova da parte del Concessionario dell'effettiva notifica della cartella, dovendo in ogni caso fare sempre riferimento al principio della domanda per individuare il concreto interesse dell'attore, o la mancanza dello stesso: pertanto, ove la parte avesse agito deducendo una notifica mai avvenuta, per saggiarne l'interesse concreto occorrerebbe in ogni caso riferirsi a come questo debba conformarsi in un caso simile, lasciando al prosieguo della valutazione – qualora ci si arrivi – un esame circa il raggiungimento o meno della prova della notifica;
cfr. Cass. Civ. ord. n. 22925/2019, per cui
“L'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda”), devono ritenersi ancora perfettamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità summenzionata, conclusioni peraltro fermamente confermate anche dalle pronunce successive (cfr. ex multis pagina 12 di 19 Cass. Civ. ord. n. 22925/2019, che, nel caso specifico, valuta attualmente sussistente l'interesse ad agire in conseguenza “della iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio, in quanto, sebbene notificate le cartelle esattoriali, la successiva iscrizione potrebbe costituire elemento significativo in termini di interesse della parte all'accertamento negativo del credito”).
Pur non venendo in rilievo nell'ipotesi odierna, in ogni caso vale a suffragare ulteriormente tali assunti il novum legislativo costituito dalla Legge n.
215/2021, con la quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 con l'introduzione del comma 4-bis, il Legislatore non soltanto ha precisato – e con ciò sconfessando le degenerazioni interpretative delle Sezioni Unite del
2015 – che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma ha anche conformato specificamente l'interesse rilevante ai fini di una diretta impugnazione di esso nei soli casi di cartella non notificata/invalidamente notificata (“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”); interesse che, pertanto, deve assolutamente sempre sussistere ed essere oggetto di un'apposita valutazione in concreto.
Pur non essendo, come rilevato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 9), strictu sensu applicabile al caso di specie la modifica normativa del 2021 che pagina 13 di 19 ha interessato l'art. 12 co.
4-bis del D.P.R. 602/73, la ratio sottesa a tale jus superveniens si pone in rapporto di simpatia e continuità con quanto già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità precedente, restando pertanto perfettamente valido l'assunto che, per agire avverso l'estratto ruolo occorra un preciso (e dimostrato, cosa non avvenuta nel caso di specie) interesse: in presenza di una cartella validamente notificata nel 2014, stante il difetto di successivi atti volti a mettere ad esecuzione la pretesa, la domanda proposta dal on può dirsi sostenuta dall'interesse CP_5
concreto ed attuale richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto, con conseguente, integrale riforma della sentenza impugnata.
Ferma restando la piena condivisibilità delle precedenti pronunce di legittimità per il caso di censura di una prescrizione antecedente/successiva alla notifica della cartella esattoriale e mai contestata, per l'ipotesi da ultimo richiamata occorre tener conto delle “innovazioni” apportate dalla Legge n.
215/2021, di conversione del decreto legge n. 146/2021.
In via preliminare, va precisato che non rileva necessariamente, e quantomeno non in una fase di valutazione preliminare e relativa alle stesse fondamenta dell'ammissibilità dell'azione, l'eventuale prova da parte del
Concessionario dell'effettiva notifica della cartella, dovendo in ogni caso fare sempre riferimento al principio della domanda per individuare il concreto interesse dell'attore, o la mancanza dello stesso: pertanto, ove la parte avesse agito deducendo una notifica mai avvenuta, per saggiarne l'interesse concreto occorrerebbe in ogni caso riferirsi a come questo debba conformarsi in un caso simile, lasciando al prosieguo della valutazione – qualora ci si arrivi – un esame circa il raggiungimento o meno della prova della notifica).
pagina 14 di 19 Ciò premesso, si evidenzia che il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, non soltanto ha precisato – e con ciò sconfessando le degenerazioni interpretative delle
Sezioni Unite del 2015 – che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il Legislatore, dunque, è intervenuto a
“plasmare” e circoscrivere l'interesse rilevante ai fini dell'impugnazione dell'estratto di ruolo: un interesse che, pertanto, deve necessariamente sempre sussistere, seppur con le peculiarità richieste nel caso concreto (con ciò rammentandosi che, per i casi in cui la notifica non sia contestata, non a caso non richiamati dal novum normativo, ben può continuarsi invece a fare riferimento all'elaborazione giurisprudenziale precedente).
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura pagina 15 di 19 dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. Civ. sent. n. 9094/17; Cass. Civ S.U., sent. n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza.
A coronamento di tali considerazioni, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 6 settembre 2022 n. 26283, agganciandosi preliminarmente alle precedenti pronunce di legittimità, e in particolare alle precedenti S.U. del 2015 (non sconfessate ex se, si ritiene, dalla nuova disposizione normativa, che si pone invece come un'evoluzione coerente, seppur orientata in senso restrittivo-conformativo, con i principi già raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n.
215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Peraltro, le S.U. hanno chiarito che, coerentemente alla funzione conformativa perseguita, i casi previsti dalla nuova disciplina sono da considerare tassativi e non esemplificativi, e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva;
successivamente, in senso conforme, cfr. Cass. Civ. ord. n. 10595/2023).
In senso conforme si è espressa la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. Civ. ord. 32081/2024, per cui “La modifica apportata al comma 4- bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela pagina 16 di 19 giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità”; Cass. Civ. ord n. 29729/2023, “Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del
2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione […] la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia”; ancora, Cass. Civ. ord. n. 2889/2023 e 4448/2023, le quali, pur ribadendo le considerazioni sopra enunciate, hanno tuttavia similmente precisato che “in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del
1973, e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse, donde la inidoneità dello «ius superveniens»
a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023, ha rigettato la questione di legittimità sollevata nei confronti del nuovo comma 4–bis dell'art. 12 DPR
n. 602/1973 con riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117 (quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione) della Costituzione (“la norma censurata reagisce alla pagina 17 di 19 proliferazione dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza della tutela “anticipata”, riservando agli altri casi la strada dell'impugnazione “indiretta” al fine di censurare, dinanzi al giudice tributario, l'atto esecutivo successivo viziato dalla mancata notifica dell'atto presupposto”): il Giudice delle Leggi, pur rilevando che “l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema – dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica – e così generano un preoccupante contenzioso seriale, non può in via sistematica comprimere il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti
(fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano”, ha in ogni caso precisato che “il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi – quanto alle forme e alle modalità – alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte”.
Pertanto, allo stato dell'arte, e quantomeno con riferimento al caso della cartella non/invalidamente notificata, deve farsi riferimento all'opzione normativa prefigurata dal Legislatore del 2021, oggetto di stretta interpretazione.
Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, allo stato, ancora controversa (ci si riferisce alla giurisprudenza formatasi in materia di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018),
l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07120110145198013000;
2) compensa le spese di ambedue i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 26.08.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 19 di 19